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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento n. 66017/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Alessio, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Caneschi, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2021 il – premesso di aver contratto matrimonio con la resistente Parte_1 in data 11.6.1994, dalla cui unione era nato, in data 5.5.1998, il figlio , attualmente ventisettenne, Per_1
e di essere separato dalla moglie senza soluzione di continuità dall'anno 2005, in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 19.7.2005 – chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'obbligo di versamento del contributo per il mantenimento del figlio o, in via subordinata, il solo pagamento del 50% delle spese straordinarie ovvero, in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento ad un importo non superiore a euro 250,00 mensili (in sede di precisazione delle conclusioni ridotto ad euro 200,00 mensili) , con pagamento diretto al figlio.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva, oltre al divorzio, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 750,00 mensili e un assegno divorzile per sé pari ad almeno euro 400,00 mensili, nonché la corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il figlio.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti adottati nella fase di separazione e, quindi,
l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 500,00/mese a carico del padre, comprensivo di spese scolastiche ricreative, e la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese mediche straordinarie del figlio.
Con sentenza non definitiva n. 632/2023 del 13.01.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile. Nel merito, va rigettata la domanda di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla CP_1 difettandone i relativi presupposti.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte “manente matrimonio”, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
Facendo applicazione dei suddetti principii, si ritiene che la ersi in una condizione incompatibile CP_1 con il riconoscimento di detta misura, tanto nella sua veste assistenziale che in quella perequativo- compensativa, posto che, per un verso, il reddito complessivo che percepisce come dipendente pubblico
(pari ad euro 35.020,00 complessivi, come da dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti) le consente indubbiamente di vivere una vita autonoma e dignitosa, anche in assenza del contributo economico dell'ex marito e, per un altro verso, non è stato affatto dimostrato dalla resistente che lo squilibro patrimoniale tra i coniugi sia addebitabile alle scelte matrimoniali ab initio concordate tra loro e che il contributo della al ménage familiare sia stato così pregnante e CP_1 preminente durante l'intero arco del matrimonio da comprometterne la carriera professionale, portandola a rinunciare a concrete e specifiche opportunità di crescita.
Dall'istruttoria orale svolta è, invero, emerso una co-gestione degli impegni e di sacrifici del nucleo familiare da parte dei coniugi o, perlomeno, una suddivisione dei compiti e degli oneri quotidiani tra le parti che non vi è prova che si sia concretamente tradotta negli anni del matrimonio in una rinuncia ad opportunità di carriera a danno della CP_1
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio, occorre rammentare, in via preliminare, che “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (cfr. Cass., Sez. 1, 22.6.2016, n. 12952) e che, di conseguenza,
“se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (cfr., Cass., Sez.
1, 20.9.2023, n. 26875).
Ebbene, nel caso di specie, il figlio ha completato la laurea triennale in ingegneria e, attualmente, Per_1 all'età di 27 anni, frequenta il corso specialistico nella medesima disciplina, al fine di conseguire anche la laurea magistrale, così completando il fisiologico percorso universitario di un ingegnere, nel rispetto di tempi ragionevoli e compatibili con l'impegno esigibile da uno studente universitario per il raggiungimento di un tale obiettivo.
Va, dunque, riconosciuto il diritto del figlio al mantenimento e sulla determinazione del quantum dell'assegno, occorre valutare la posizione economica delle parti.
Ebbene, il , funzionario informatico presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, percepisce un Parte_1 reddito complessivo annuo di 85.000,00 euro, è proprietario dell'immobile sito a Rocca Priora dove risiede con la sua nuova compagna ed il figlio nato da detta unione nel 2009, nonché di un sesto di due immobili
(uno sito a Roma e l'altro a Rocca Priora, nel primo vi risiede la madre ed il secondo è pure nella disponibilità della stessa), ed è gravato da un finanziamento per la somma di euro 861,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, buste paga e dichiarazioni dei redditi, in atti), dovendosi anche valutare i versamenti effettuati dalla compagna, titolare di una ditta, sul conto corrente del , Parte_1 come da estratti conto, in atti.
La dipendente del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente distaccata alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, percepisce un reddito complessivo annuo di 35.000,00 come detto, ed
è proprietaria dell'abitazione dove vive con il figlio, risultando anche onerata del mutuo della casa di proprietà del ragazzo pari ad euro 376,00 mensili (casa di vacanza, cfr. dichiarazione sostitutiva citata).
Ebbene, ciò premesso, valutato anche il fatto che il figlio è proprietario di un immobile sito in zona di villeggiatura e che detto cespite è potenzialmente produttivo di reddito, pur onerato da un mutuo, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre di cui all'ordinanza presidenziale, confermativo di quello determinato in sede di decreto del 17.10.2007, in atti, dunque euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni mese). Parte_1 CP_1
Non merita, infine, accoglimento la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio avanzata dal ricorrente, in quanto, come noto, “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass., Sez. 1, 12.11.2021, n. 34100).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-conferma l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente di cui all'ordinanza presidenziale
(confermativo di quello statuito con decreto del 17.10.2007), pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 19.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento n. 66017/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Alessio, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Caneschi, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2021 il – premesso di aver contratto matrimonio con la resistente Parte_1 in data 11.6.1994, dalla cui unione era nato, in data 5.5.1998, il figlio , attualmente ventisettenne, Per_1
e di essere separato dalla moglie senza soluzione di continuità dall'anno 2005, in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 19.7.2005 – chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'obbligo di versamento del contributo per il mantenimento del figlio o, in via subordinata, il solo pagamento del 50% delle spese straordinarie ovvero, in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento ad un importo non superiore a euro 250,00 mensili (in sede di precisazione delle conclusioni ridotto ad euro 200,00 mensili) , con pagamento diretto al figlio.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva, oltre al divorzio, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 750,00 mensili e un assegno divorzile per sé pari ad almeno euro 400,00 mensili, nonché la corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il figlio.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti adottati nella fase di separazione e, quindi,
l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 500,00/mese a carico del padre, comprensivo di spese scolastiche ricreative, e la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese mediche straordinarie del figlio.
Con sentenza non definitiva n. 632/2023 del 13.01.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile. Nel merito, va rigettata la domanda di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla CP_1 difettandone i relativi presupposti.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte “manente matrimonio”, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
Facendo applicazione dei suddetti principii, si ritiene che la ersi in una condizione incompatibile CP_1 con il riconoscimento di detta misura, tanto nella sua veste assistenziale che in quella perequativo- compensativa, posto che, per un verso, il reddito complessivo che percepisce come dipendente pubblico
(pari ad euro 35.020,00 complessivi, come da dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti) le consente indubbiamente di vivere una vita autonoma e dignitosa, anche in assenza del contributo economico dell'ex marito e, per un altro verso, non è stato affatto dimostrato dalla resistente che lo squilibro patrimoniale tra i coniugi sia addebitabile alle scelte matrimoniali ab initio concordate tra loro e che il contributo della al ménage familiare sia stato così pregnante e CP_1 preminente durante l'intero arco del matrimonio da comprometterne la carriera professionale, portandola a rinunciare a concrete e specifiche opportunità di crescita.
Dall'istruttoria orale svolta è, invero, emerso una co-gestione degli impegni e di sacrifici del nucleo familiare da parte dei coniugi o, perlomeno, una suddivisione dei compiti e degli oneri quotidiani tra le parti che non vi è prova che si sia concretamente tradotta negli anni del matrimonio in una rinuncia ad opportunità di carriera a danno della CP_1
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio, occorre rammentare, in via preliminare, che “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (cfr. Cass., Sez. 1, 22.6.2016, n. 12952) e che, di conseguenza,
“se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (cfr., Cass., Sez.
1, 20.9.2023, n. 26875).
Ebbene, nel caso di specie, il figlio ha completato la laurea triennale in ingegneria e, attualmente, Per_1 all'età di 27 anni, frequenta il corso specialistico nella medesima disciplina, al fine di conseguire anche la laurea magistrale, così completando il fisiologico percorso universitario di un ingegnere, nel rispetto di tempi ragionevoli e compatibili con l'impegno esigibile da uno studente universitario per il raggiungimento di un tale obiettivo.
Va, dunque, riconosciuto il diritto del figlio al mantenimento e sulla determinazione del quantum dell'assegno, occorre valutare la posizione economica delle parti.
Ebbene, il , funzionario informatico presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, percepisce un Parte_1 reddito complessivo annuo di 85.000,00 euro, è proprietario dell'immobile sito a Rocca Priora dove risiede con la sua nuova compagna ed il figlio nato da detta unione nel 2009, nonché di un sesto di due immobili
(uno sito a Roma e l'altro a Rocca Priora, nel primo vi risiede la madre ed il secondo è pure nella disponibilità della stessa), ed è gravato da un finanziamento per la somma di euro 861,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, buste paga e dichiarazioni dei redditi, in atti), dovendosi anche valutare i versamenti effettuati dalla compagna, titolare di una ditta, sul conto corrente del , Parte_1 come da estratti conto, in atti.
La dipendente del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente distaccata alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, percepisce un reddito complessivo annuo di 35.000,00 come detto, ed
è proprietaria dell'abitazione dove vive con il figlio, risultando anche onerata del mutuo della casa di proprietà del ragazzo pari ad euro 376,00 mensili (casa di vacanza, cfr. dichiarazione sostitutiva citata).
Ebbene, ciò premesso, valutato anche il fatto che il figlio è proprietario di un immobile sito in zona di villeggiatura e che detto cespite è potenzialmente produttivo di reddito, pur onerato da un mutuo, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre di cui all'ordinanza presidenziale, confermativo di quello determinato in sede di decreto del 17.10.2007, in atti, dunque euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni mese). Parte_1 CP_1
Non merita, infine, accoglimento la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio avanzata dal ricorrente, in quanto, come noto, “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass., Sez. 1, 12.11.2021, n. 34100).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-conferma l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente di cui all'ordinanza presidenziale
(confermativo di quello statuito con decreto del 17.10.2007), pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 19.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi