Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03285/2025REG.PROV.COLL.
N. 03267/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Paolo Cantile e Ferdinando Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – UTG Caserta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 969/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – UTG Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come in atti.
FATTO
1. L’11 febbraio 2019 il Prefetto di Caserta adottava un provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 39 TULPS, vietava alla sig.ra -OMISSIS- (già guardia particolare giurata) di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento era motivato da una situazione di conflittualità sussistente tra la sig.ra -OMISSIS-e il figlio convivente -OMISSIS-, caratterizzata dalla presentazione di reciproche querele. In particolare il figlio aveva sporto una denuncia querela per i reati di maltrattamenti contro familiari e minaccia, mentre la madre, il giorno successivo, per i reati di calunnia, maltrattamenti ed estorsione.
2. Successivamente la sig.ra -OMISSIS-presentava istanza per la revoca in autotutela del suddetto provvedimento, allegando il decreto del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui era stato archiviato il procedimento penale a suo carico. All’esito del procedimento di secondo grado, in data 29 aprile 2020, il Prefetto adottava un decreto di conferma.
2.1. Il provvedimento di conferma era motivato dal fatto che dalla richiesta di archiviazione del PM emergeva comunque un quadro di conflittualità familiare “ caratterizzato dal ricorrente verificarsi di episodi di aggressione fisica o verbale del tutto reciproci ”. A giudizio della Prefettura, a fronte del rischio di esasperazione di conflitti familiari, si rendeva necessario privare i protagonisti di armi da sparo, anche nel caso in cui l’uso improprio delle stesse non si fosse già verificato.
Dall’istruttoria era, inoltre, emerso che il figlio convivente risultava gravato da violazioni amministrative risalenti agli anni 2014 e 2016 in materia di stupefacenti.
3. La sig.ra -OMISSIS-impugnava di fronte al TAR Campania il decreto di conferma.
Il TAR, con sentenza n. 969/2023, rigettava il ricorso. Il giudice campano, dopo aver richiamato la pertinente normativa, si soffermava sul carattere ampiamente discrezionale dei provvedimenti di concessione e revoca del porto d’armi, nonché sulla finalità non sanzionatoria ma preventiva dei provvedimenti di carattere negativo. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche riteneva, quindi, sufficientemente motivato il provvedimento impugnato.
4. Avverso la predetta sentenza la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello, articolando cinque motivi di ricorso.
In sintesi l’appellante deduce che: a) dal provvedimento con cui il GIP ha disposto l’archiviazione dei procedimenti penali instaurati dalle reciproche denunce tra madre e figlio, emergerebbe come l’intera vicenda fosse da ricondurre esclusivamente alle intemperanze giovanili del figlio, mentre non vi era alcun rischio di violenza familiare; si aggiunge, peraltro, che madre e figlio attualmente non sono più conviventi; b) vi sarebbe una carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato in primo grado: l’Amministrazione ha fondato il proprio provvedimento su un unico episodio che non sarebbe significativo ai fini di un giudizio sull’idoneità dell’appellante a detenere armi; c) vi sarebbe violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS nonché sviamento di potere: non emergerebbe, infatti, alcuna circostanza che faccia dubitare della buona condotta dell’appellante o della sua affidabilità nell’uso delle armi; d) l’analisi concreta della vicenda farebbe emergere l’assenza dei presupposti posti a base del provvedimento: si rileva come la querela del figlio dell’appellante sia maturata in un momento particolare della vita del giovane, provato dalla separazione dei genitori; in particolare la querela sarebbe stata un mero atto di ritorsione nei confronti della madre, fatto nella consapevolezza delle conseguenze cui l’odierna appellante sarebbe potuta incorrere sul piano lavorativo, ma i fatti sarebbero stati insussistenti e il ragazzo, pentito, ha poi ritirato la querela senza che tali episodi si siano più ripetuti (anche la madre ha contestualmente ritirato la querela, che sarebbe stata costretta a presentare a soli fini cautelativi); e) vi sarebbe stata anche una violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: la partecipazione dell’appellante al procedimento amministrativo sarebbe stata solo apparente poiché, nella motivazione del provvedimento, non si rinverrebbe un’effettiva confutazione delle osservazioni presentate dalla sig.ra -OMISSIS-.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno – UTG Caserta, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato. Le doglianze articolate dall’appellante possono essere esaminate congiuntamente e devono essere rigettate.
2. Gli artt. 11, 39 e 43 TULPS, letti congiuntamente, prevedono che la licenza di portare armi possa essere revocata a soggetti cui è contestata l’assenza di “buona condotta” o che non diano “affidamento di non abusare delle armi”. Si tratta di espressioni assai generiche da cui la giurisprudenza, come noto, ha dedotto che quelli in materia di autorizzazione e revoca al c.d. porto d’armi siano procedimenti caratterizzati da un’assai lata discrezionalità amministrativa.
I relativi provvedimenti di segno negativo possono, quindi, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità circa l’uso delle stesse. Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., ex multis , Cons. Stato., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914).
3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato in primo grado è motivato da una situazione di aspra conflittualità familiare, desunta dal citato decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero si legge, infatti: « quanto all’ipotizzato reato di cui all’art. 572 cp nei confronti della -OMISSIS-e del figlio -OMISSIS- dalla lettura completa degli atti e dalle sommarie informazioni acquisite dagli indagati e da terzi testimoni emerge in modo palese che i querelanti vivono un rapporto di genitorialità fortemente conflittuale, certamente caratterizzato dal ricorrente verificarsi di episodi di aggressione fisica o verbale del tutto reciproci ».
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, dalle risultanze del procedimento penale emerge come le reciproche denunce non rappresentino una vicenda isolata, ma vadano inquadrate in un contesto familiare caratterizzato da accesa litigiosità e non privo di episodi di violenza.
La giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole, e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulta comunque coinvolto in tali tensioni familiari (Cons. Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790). A ciò si aggiunga che il titolare dell’autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7273).
4. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento prefettizio appare sufficientemente, ancorché succintamente, motivato, avendo dato conto di elementi idonei a supportare la valutazione negativa.
La sopravvenuta riappacificazione familiare, così come il cambio di residenza di -OMISSIS- non possono inficiare ora per allora la ragionevolezza del provvedimento impugnato in primo grado.
Il mutare delle circostanze può, peraltro, dopo un ragionevole lasso di tempo, giustificare la presentazione di una nuova istanza di riesame all’Autorità competente, chiamata ad esprimere una rinnovata valutazione che contemperi gli interessi pubblici e privati in gioco.
5. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.