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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1511/2020 R.G.
Oggetto: reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura.
Promossa da:
nato a [...] il [...] cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.05.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, a seguito dell'estratto contributivo aggiornato prodotto da parte del ricorrente, la causa veniva posta in decisione.
Dalla documentazione prodotta in atti si rileva che il ricorrente per l'anno 2016 e stato reiscritto negli elenchi anagrafici agricoltura per le giornate oggetto del ricorso. CP_ Ne deriva che avendo riconosciuto l' in via amministrativa quanto richiesto dalla parte ricorrente con il ricorso giudiziario incoativo del presente giudizio, debba dichiararsi cessata materia del contendere.
La intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
CP_ I fatti sopra esposti portano a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite.
Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_2 del giudizio che si liquidano nell'importo di € 1.886,00, oltre spese generali 15, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1511/2020 R.G.
Oggetto: reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura.
Promossa da:
nato a [...] il [...] cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.05.2020 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, a seguito dell'estratto contributivo aggiornato prodotto da parte del ricorrente, la causa veniva posta in decisione.
Dalla documentazione prodotta in atti si rileva che il ricorrente per l'anno 2016 e stato reiscritto negli elenchi anagrafici agricoltura per le giornate oggetto del ricorso. CP_ Ne deriva che avendo riconosciuto l' in via amministrativa quanto richiesto dalla parte ricorrente con il ricorso giudiziario incoativo del presente giudizio, debba dichiararsi cessata materia del contendere.
La intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
CP_ I fatti sopra esposti portano a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite.
Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_2 del giudizio che si liquidano nell'importo di € 1.886,00, oltre spese generali 15, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Lucia Maria Catena Amato