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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3656/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2022 promossa da:
(C.F./P. IVA Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MAGGIOLO LUCIA P.IVA_1
ATTORE contro
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO RICOSTRUZIONE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. MENINI CLAUDIA e dell'Avv. PULIATTI GAETANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
pagina 1 di 18 Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della società ad ottenere Parte_1 il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo agli edifici oggetto del seguente Decreto del Commissario Delegato alla ricostruzione: -decreto n. 1450 del 22/5/2017 sussistendo in capo all'attrice tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma;
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di Controparte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento –in favore della società agricola
-dell'importo determinato/quantificato in corso di causa oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti della società attrice in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma –anche in ordine ai 3 attrezzi agricoli ricoverati presso il bassocomodo, che a causa del crollo dello stesso sono andati distrutti e per i quali l'azienda ha dovuto provvedere alla sostituzione in quanto necessari per la coltivazione del fondo agricolo (si tratta della domanda CR-49575/2015, per arrivato il Parte_2 rigetto con decreto 576 del 2/3/17 come conseguenza diretta del mancato riconoscimento del nesso causa sisma sul fabbricato bassocomodo contenuto nel decreto di diniego n. 1450 del 22/5/2017 oggetto del presente giudizio), da quantificarsi in corso di causa ovvero in separato giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa;
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di CP_1 CP_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento del risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo anche con riferimento ai 3 attrezzi agricoli ricoverati presso il bassocomodo di cui al punto precedente: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze dei vari gradi di giudizio.
In via istruttoria (…)”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione in qualità di Commissario CP_3 delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta, richiamate nelle note scritte autorizzate:
“Conclusivamente, e riservandosi di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, pagina 2 di 18 o rigettare la richiesta di riunione della presente causa a quella avente RG.N. 13241/2021;
o dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- nel merito,
o principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
o in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
I Procuratori della hanno precisato le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta:
“Si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
nella presente controversia”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, la Parte_1
(di seguito denominata conveniva in giudizio, innanzi al
[...] Pt_1
Tribunale di Bologna, il Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato CP_3 per la ricostruzione post sisma del 2012 ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, esponendo in fatto che:
- la società con sede in Bomporto (MO), svolge attività agricola e, in particolare, Pt_1 coltivazione di pomacee ed uva, oltre a seminativi vari;
-la domanda di contributo per la ricostruzione post sisma del 2012, oggetto del presente giudizio, riguarda due immobili di proprietà della medesima società, siti a Bomporto, via San Felice n. 5:
l'immobile “1” o “A” adibito in parte ad abitazione, per la superficie di mq. 96,12, destinata a servizio dei dipendenti impiegati nei campi circostanti (servizi igienici, spogliatoio, cucina), e in parte, per mq. pagina 3 di 18 222,96, a fini produttivi (deposito, fienile, magazzino); l'immobile “2” o “B – bassocomodo”, utilizzato come magazzino-deposito/ricovero attrezzature;
- a causa del sisma del 2012 tali immobili hanno subito gravissimi danni, l'immobile “2” è addirittura completamente crollato;
- in data 15.05.2015 la società attorea ha presentato domanda di contributi, ai sensi dell'ordinanza n.
57/2021 e s.m.i., per ottenere un finanziamento volto alla ricostruzione degli edifici, allegando alla domanda la perizia giurata del Dott. e gli elaborati progettuali relativi alla Persona_1 ricostruzione del fabbricato;
- il Presidente della in qualità di Commissario Delegato, con decreto n. 518 del 24.02.2016 ha CP_1 respinto la domanda di contributo, evidenziando, quanto all'immobile “1”, come non fosse stata dimostrata la riconducibilità del danneggiamento dichiarato in perizia agli eventi sismici, con conseguente mancanza del nesso di causalità richiesto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii; quanto all'immobile “2”, come dalla scheda
AeDES emerga la presenza di un “danno preesistente gravissimo compreso tra 1/3-2/3”;
- in data 24.03.2016, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 13 bis dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012, la società presentava domanda di riammissione al contributo, Pt_1 con la produzione di ulteriore documentazione;
- il Presidente della in qualità di Commissario Delegato, a seguito di preavviso di rigetto, con CP_1 decreto n. 1450 del 22.05.2017 respingeva la domanda di contributo, sulla base delle argomentazioni svolte dal Nucleo di Valutazione competente, in quanto, in relazione ad entrambi gli immobili “1” e
“2”, non ne era stato dimostrato l'utilizzo produttivo alla data del sisma, cosicché il recupero dei locali non avrebbe potuto essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, come stabilito dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza; con riguardo all'immobile “2”, inoltre, non vi era dimostrazione che tutto il danneggiamento dichiarato in perizia fosse connesso agli eventi sismici, essendo stati rilevati danni alla copertura dell'edificio, preesistenti alla data del sisma, non menzionati nella perizia giurata, mentre le informazioni fornite dal tecnico in merito alla riparazione della copertura nel novembre 2007 non erano supportate da alcuna documentazione tecnica;
- il provvedimento, unitamente agli atti prodromici, veniva impugnato innanzi al TAR Emilia
Romagna, per ottenerne l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere;
- con sentenza n. 806/2020, poi confermata dal Consiglio di Stato, il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Pertanto, la società riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale ordinario, esponendo che: Pt_1
pagina 4 di 18 Cod
- altra domanda di contributo post sisma relativa alle attrezzature (c.d. IS ) era stata prima accolta, poi revocata a seguito di segnalazione relativa a presunte false dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, , in quanto dall'istruttoria amministrativa era emerso che le Parte_1 attrezzature (macchinari agricoli) non avrebbero potuto trovarsi all'interno dell'immobile “2” (c.d. bassocomodo), essendo troppo ristretti sia gli accessi, sia gli spazi dei locali;
-la denunciava il legale rappresentante e il tecnico redattore della perizia giurata, da un lato, CP_1 nonché la società dall'altro, alla Procura della Repubblica di Modena, che avviava un Pt_1 procedimento penale rispettivamente per i reati di truffa e falso ideologico e per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.L.vo n. 231/2021;
- il procedimento penale veniva definito con decreto di archiviazione, non potendosi affermare la non veridicità delle dichiarazioni rese dagli indagati, considerando che l'accertamento della era da CP_1 ritenere probabilistico, per stessa ammissione dell'ente pubblico, e supportato unicamente da due fotografie dell'ottobre 2011.
Parte attrice riteneva che gli stessi fatti materiali oggetto del presente giudizio non potessero essere oggetto di contestazione e di valutazione differente rispetto a quanto accertato in sede penale, e a tal fine richiamava l'art. 654 c.p.p. in relazione all'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile;
rilevava, inoltre, che il provvedimento impugnato era erroneo e non rispettoso delle disposizioni dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012, in quanto gli immobili in questione erano stati utilizzati in funzione dell'esercizio dell'attività agricola sino alla data del sisma, come risultava dalla documentazione prodotta;
inoltre, sosteneva che gli accertamenti tecnici svolti evidenziassero la sussistenza di un nesso di causalità tra il sisma e i danni subiti dai due immobili.
In conclusione, parte attrice chiedeva di accertare il suo diritto di ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012 a favore degli edifici di sua proprietà, oggetto del decreto n. 1450 del
22.05.2017 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, aveva respinto la domanda di contributo;
chiedeva conseguentemente di condannare il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, al pagamento in suo favore dell'importo quantificato in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, e di estendere il risarcimento anche ai tre attrezzi agricoli ricoverati presso l'edificio bassocomodo, che erano andati distrutti per effetto del crollo dell'immobile dovuto al sisma;
chiedeva il risarcimento del danno derivante dal diniego del contributo.
pagina 5 di 18 2. Si costituiva il Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la Controparte_1 ricostruzione post sisma 2012, descrivendo preliminarmente le fasi del procedimento che aveva condotto al mancato riconoscimento del contributo chiesto dalla società Pt_1
L'amministrazione deduceva, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma eventualmente dovuta alla società, in quanto in base alla normativa di settore l'erogazione del contributo può avvenire solo a seguito della dimostrazione e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la riparazione dei danni conseguenti al sisma;
eccepiva il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo;
deduceva l'irrilevanza del procedimento penale archiviato dalla Procura presso il Tribunale di Modena.
Nel merito, riteneva fondata la decisione di respingimento della richiesta di erogazione del contributo, per mancanza dei requisiti di ammissione, non avendo la società dimostrato l'idoneità e la Pt_1 destinazione all'utilizzo produttivo degli immobili;
a tal fine evidenziava le carenze e le incongruenze della documentazione prodotta, da cui risulterebbe l'esistenza di danneggiamenti pregressi degli edifici, tali da far dubitare che questi potessero essere utilizzati in condizioni di sicurezza, considerando che in base alla normativa di settore il diritto ai contributi non è riconosciuto per i fabbricati rurali che alla data del sisma risultano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili;
osservava, quanto all'utilizzo della parte abitativa dell'immobile “A” come foresteria, che la documentazione prodotta al riguardo era carente, perché comprendeva le comunicazioni inviate al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena nei soli anni 2010-2011 (e non anche nel 2012), contenenti informazioni inequivocabili circa la sede di lavoro dei dipendenti in via Carrate n. 44 (anziché in via San Felice n. 5, presso gli immobili in questione), e rilevava che oltretutto l'attore aveva dichiarato di utilizzare gli stessi lavoratori anche in un'altra domanda di contributo, relativa ad un diverso immobile, come se per garantire i servizi a tre operai, impiegati peraltro in maniera saltuaria solo nel periodo estivo, fosse necessario il ripristino di ben due fabbricati ad uso abitativo.
Pertanto, nel merito, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibile e/o di respingere le domande attoree.
3. Si costituiva in giudizio la , deducendo che con comparsa in Controparte_3 riassunzione parte attrice aveva convenuto in giudizio il Presidente della Regione in CP_3 qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, notificando l'atto via pec non solo all'Avvocatura dello Stato, ma anche all'indirizzo istituzionale della CP_1
pagina 6 di 18 Rilevando che l'autorità in materia di contributi post sisma è costituita dal Commissario Delegato, convenuto in giudizio, la eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva nella CP_1 presente controversia.
Nell'occasione evidenziava che la società precedentemente alla domanda di contributi Pt_1 presentata al Commissario Delegato, aveva proposto due domande di aiuto su due avvisi pubblici regionali (relativi alla c.d. IS 126), per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali (nel caso di specie, dagli eventi sismici del 2012): i finanziamenti richiesti alla erano destinati alla realizzazione di una struttura temporanea sostitutiva dell'immobile CP_1 destinato al ricovero di attrezzi agricoli e al riacquisto di sei macchinari agricoli.
Il contributo era stato prima erogato, poi revocato per le incongruenze segnalate alla dalla CP_1 struttura organizzativa del Commissario Delegato, con conseguente trasmissione di un esposto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in relazione alle dichiarazioni asseritamente non veritiere risultanti dalle domande di aiuto.
A seguito dell'impugnazione del provvedimento di revoca da parte della società prima Pt_1 davanti al TAR, poi dinnanzi al Consiglio di Stato (che accoglieva il ricorso), in esecuzione del giudicato amministrativo la provvedeva a reintegrare completamente la società CP_1 Pt_1 dei contributi oggetto della revoca, disponendo la restituzione in suo favore della somma complessiva di € 210.972,34.
4. La causa veniva assegnata in successione ai ruoli di diversi magistrati.
A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Quindi, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con conferimento dell'incarico, CP_ in sede di udienza del 12.01.2023, al Agr. il quale veniva poi autorizzato ad Controparte_5 avvalersi dell'ausiliario Ing. Persona_2
A seguito del deposito della relazione peritale, il giudice concedeva alle parti un differimento, su loro richiesta, per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva accolta l'istanza di parte attrice di riconvocazione del CTU, affinché questi fornisse in udienza i chiarimenti richiesti su alcuni punti della controversia.
Il CTU, l'ausiliario e il CTP nominato da parte attrice venivano sentiti all'udienza del 15.10.2024.
All'esito, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 7 di 18 5. Si osserva preliminarmente che, come ha statuito prima il TAR, poi il Consiglio di Stato, va riconosciuto in modo inequivoco la natura di “diritto” della situazione giuridica soggettiva dei beneficiari di contributo post-sisma; conseguentemente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ai contenziosi sui provvedimenti di rigetto/revoca di detti contributi.
E infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio in relazione a contributi pubblici connessi ad eventi sismici, hanno affermato che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici” (nella specie, per un danneggiamento immobiliare verificatosi in occasione del terremoto nella Provincia di L'Aquila), “vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicché trattasi di una situazione di diritto soggettivo, non ricompresa nelle materie dell'urbanistica ed edilizia, di cui non può scindersi l'astratta attribuzione dai suoi profili concreti inerenti quantum e quomodo” (Cass. civ. S.U., Ordinanza n. 8115 del 29.03.2017). A tale riguardo le
S.U. hanno ritenuto sufficiente richiamare “la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 2053 del 2000 (v. tra le molte s.u. numeri 2369 del 2002; 15439 del 02; 6405 del 2004; 6486 del 2004; 466 del 2005; 21000 del 2005)”.
Alla pubblica amministrazione, quindi, è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge. Come hanno evidenziato le Sezioni
Unite, non assume rilievo il fatto che nel caso concreto si rendano necessari specifici accertamenti tecnici volti a verificare la sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo dedotto dalla parte privata, atteso che “il riconoscimento di un diritto non è mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante
e quindi investe non solo l'astratta pronuncia sull'an ma anche quella sul quantum ed eventualmente sul quomodo, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione pagina 8 di 18 discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti”.
Nel caso di specie, relativo ai contributi accordati a privati esercenti attività produttive a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e
Ferrara nel maggio 2012, dalla lettura degli atti normativi si rileva come la loro erogazione trovi fondamento direttamente nella legge, essendo essi rigorosamente vincolati a specifici criteri tassativamente indicati e non residuando in capo all'Amministrazione dei poteri di apprezzamento discrezionale. La posizione del privato va qualificata, dunque, come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
6. Per risolvere la controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_1
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province”, attribuendo ai Presidenti di talune Regioni la qualità di
Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_1
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle Linee CP_1
Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli pagina 9 di 18 eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
Occorre precisare che l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese, posto dall'ordinamento UE.
L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve quindi essere comprovato e documentato da preliminare perizia giurata del tecnico di parte che, in sintesi, deve descrivere in modo esauriente, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, nonché contenere la quantificazione del danno, accertato attraverso il computo metrico estimativo connesso al progetto di ripristino o ricostruzione.
Dunque, ai sensi dei commi 3, 4 dell'art. 2 dell'ordinanza 57/2012, rubricato come “condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili”, è previsto che “l'accertamento dei danni provocati dal sisma deve essere comprovato e documentato mediante presentazione di perizia giurata”, e che “la quantificazione del danno attraverso perizia giurata (…) costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi”.
È richiesto, poi, che la quantificazione e la tipologia di danno asseritamente subito venga sussunta sotto una delle ipotesi indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza che, peraltro, offre una precisa definizione del
“danno strutturale da sisma”, da intendersi come “la presenza di uno stato deformativo e /o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall'azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza”.
7. Tanto delineato sotto il profilo generale, nel caso in esame si osserva che la società che Pt_1 svolge attività nel settore agricolo, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al contributo per la ricostruzione post sisma del 2012, in relazione a due immobili di sua proprietà, siti a pagina 10 di 18 Bomporto, via San Felice n. 5: l'immobile “1” o “A” adibito in parte ad abitazione, per la superficie di mq. 96,12, destinata a servizio dei dipendenti impiegati nei campi circostanti (servizi igienici, spogliatoio, cucina), e in parte, per mq. 222,96, a fini produttivi (deposito, fienile, magazzino);
l'immobile “2” o “B – bassocomodo”, utilizzato come magazzino-deposito/ricovero attrezzature.
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al contributo, previa disapplicazione del decreto n. 1450 del 22.05.2017 emesso dal Presidente della Regione in qualità di Commissario
Delegato, che aveva respinto la domanda sulla base delle argomentazioni svolte dal Nucleo di
Valutazione competente, in quanto, in relazione ad entrambi gli immobili, non ne era stato dimostrato l'utilizzo produttivo alla data del sisma, e con riguardo all'immobile “2”, non era stata fornita la prova che il danneggiamento dichiarato in perizia fosse connesso agli eventi sismici.
Preliminarmente si osserva che, ai fini della decisione, diversamente da quanto ha rilevato parte attrice, nessuna rilevanza assumono i decreti di archiviazione emessi nel procedimento penale promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, nei riguardi del legale rappresentante e del tecnico redattore della perizia giurata della società indagati per i reati di truffa e falso Pt_1 ideologico ai sensi degli artt. 640 comma 2 n. 1 e 483 c.p., nonché nei confronti della medesima società, indagata per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.L.vo n. 231/2021. Infatti, il procedimento era stato avviato a seguito dell'esposto della che aveva rilevato diverse CP_1 incongruenze nella documentazione prodotta dalla società e nelle dichiarazioni rese, in Pt_1 relazione alla partecipazione a due bandi regionali (diversi, dunque, dalle domande di contributo in questione).
Le argomentazioni utilizzate dal P.M. a giustificazione dell'archiviazione sono inutilizzabili nel presente giudizio (in mancanza oltretutto dei relativi atti processuali su cui l'analisi si è fondata), sia perché attengono a questioni estranee al presente ambito processuale – riguardanti la sussistenza dei presupposti e degli elementi costitutivi di illeciti penali e amministrativi, dal cui accertamento non dipende il riconoscimento del diritto di cui si controverte nel presente giudizio – sia perché, laddove fosse rilevabile una precisa identità tra i fatti considerati nei due procedimenti, non potrebbe certamente trovare applicazione la disciplina dell'art. 654 c.p.p., invocato da parte attrice, che presuppone non già lo svolgimento di un procedimento penale conclusosi all'esito delle indagini preliminari con un decreto di archiviazione (comunque rivedibile ex art. 414 c.p.p.), bensì la trattazione di un processo penale definito all'esito del dibattimento con sentenza passata in giudicato (nel caso di specie del tutto assente).
Fatte queste premesse, si rileva che, tenuto conto delle contrapposte tesi esposte dalle parti al fine di risolvere le questioni tecniche - relative alle condizioni degli immobili alla data del sisma e all'idoneità pagina 11 di 18 della documentazione offerta dalla società - veniva nominato quale CTU il Per. Agr. Pt_1
che riceveva l'incarico in relazione al seguente quesito: Controparte_5
“1) Dica il CTU, sulla base dei documenti in atti, se sia visibile un danneggiamento preesistente agli eventi sismici del Maggio 2012, per tutti gli immobili di proprietà dell'attrice oggetto di causa – oltre ad indicare i danni agli elementi strutturali e quale sia il livello di danno attribuibile a detti edifici per effetto del sisma;
2) dica il CTU sulla base dei documenti in atti (ivi comprese le schede Aedes, le fotografie, la perizia giurata e i layout) se gli edifici per cui è causa erano classificabili come collabenti, se erano agibili e abitabili al momento del sisma, se erano funzionali all'attività produttiva dell'azienda agricola attrice, se si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n.
119/2013, se erano iscritti nell'Anagrafe delle se disponevano degli allacci Parte_3 dell'acqua e della corrente elettrica, se pagavano i tributi Comunali, Regionali e Statali, e se erano assicurati. 3) Quantifichi il CTU il contributo spettante alla Società attrice in seguito al danneggiamento subito dagli edifici per cui è causa per effetto del sisma.”
Il CTU descriveva gli immobili oggetto della domanda di contributo ed esaminava la documentazione prodotta, quindi accertava innanzitutto, sulla base di essa, la natura e la consistenza dei danni riportati, indagando se essi fossero riconducibili al sisma o preesistenti. A tal fine, richiamava l'Ordinanza commissariale n. 119/2013, che all'art. 5, sotto la rubrica “Ruderi ed edifici collabenti”, stabilisce: “1.
Non sono ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.
2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti, fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. Il Comune veri-fica, anche avvalendosi delle schede
Aedes, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo”.
Alla luce della disciplina di settore, richiamata al par. 6, il perito ricostruiva altresì l'utilizzo dei due fabbricati alla data del sisma, per stabilire se gli interventi, per i quali veniva richiesto il finanziamento, fossero finalizzati alla piena ripresa dell'attività aziendale e al recupero a fini produttivi degli immobili, in una logica non meramente risarcitoria del patrimonio edilizio in sé considerato, ma tesa al riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici.
pagina 12 di 18 7.1. Per quanto riguarda l'edificio “1” o “A”, destinato in parte ad abitazione, in parte ad attività produttiva, il consulente d'ufficio osservava che:
-le due porzioni del fabbricato erano censite al Catasto Fabbricati, già prima del sisma, rispettivamente nelle categorie A/3 e D/10, non già nella categoria F/2 riservata alle unità collabenti prive di rendita;
-la scheda Aedes compilata in data 18.07.2012, dopo il sisma, classificava il danno preesistente come leggero per vetustà pre-sisma e dichiarava l'edificio inagibile, per la presenza di lesioni passanti nelle murature esterne, scollatura di tramezzi interni e copertura vetusta;
-conseguentemente prima del sisma il fabbricato non presentava danni strutturali gravi, tali da considerarlo come collabente secondo la normativa richiamata.
Tuttavia, il CTU rilevava che la porzione ad uso di abitazione dell'edificio “A” era in pessimo stato di manutenzione e conservazione, in quanto “era assolutamente insalubre con condizioni di degrado degli ambienti e degli impianti tali da essere priva dei requisiti per essere utilizzata ed agibile sia a fini residenziali, sia come luogo di lavoro. Lo stato di manutenzione e conservazione della porzione immobiliare che si deduce è pes-simo, così come le condizioni igienico sanitarie, tali da non essere idoneo all'accogliere gli operai per l'assenza dell'acqua calda in quanto privo di allaccio all'energia elettrica e per la mancanza di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue”. Pertanto, il perito riteneva che “in relazione all'uso foresteria la porzione abitativa dell'edificio A non fosse funzionale dal punto di vista produttivo, conclusione corroborata dalla saltuarietà di utilizzo della porzione di fabbricato in argomento, che era tale da non giustificare nemmeno la presenza di un adeguato impianto elettrico con utenza attiva e di ambienti con un grado di salubrità sufficiente” (pag. 26 della perizia).
Gli accertamenti del CTU portano dunque a ritenere che la porzione abitativa dell'edificio “A” non presentasse i requisiti per essere utilizzabile a fini residenziali, in quanto fatiscente o comunque inagibile di fatto, per motivi igienico sanitari e per carenze degli impianti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 119/2013, sopra richiamate.
La mancanza dei requisiti per accedere ai contributi si rileva anche dalla carenza della documentazione offerta da parte attrice, evidenziata dal Presidente della in qualità di Commissario delegato, in CP_1 quanto non vi è prova adeguata della destinazione a foresteria della parte abitativa dell'immobile “A”.
Come si è esposto al par. 2, il Commissario delegato, richiamando la documentazione prodotta, ha rilevato che il tecnico di parte attrice aveva presentato copia delle comunicazioni relative al personale dipendente, inviate al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena nei soli anni 2010-2011
(e non anche nel 2012), e che esse contenevano informazioni circa la sede di lavoro dei dipendenti in via Carrate n. 44 (anziché in via San Felice n. 5, dove sono ubicati gli immobili oggetto della domanda pagina 13 di 18 di contributo); ha evidenziato, poi, che l'attore aveva dichiarato di utilizzare gli stessi lavoratori anche in un'altra domanda di contributo, relativa ad un diverso immobile, come se per garantire i servizi a tre operai, impiegati peraltro in maniera saltuaria solo nel periodo estivo, fosse necessario il ripristino di ben due fabbricati ad uso abitativo.
Per le ragioni esposte, si reputa legittimo il provvedimento di esclusione del contributo con riferimento alla parte abitativa dell'edificio “A”.
7.2. In relazione alla porzione ad uso produttivo (deposito-fienile) dell'edificio “A”, innanzitutto il
CTU ha accertato che l'immobile era agibile alla data del sisma, alla luce dei rilievi strutturali compiuti e tenuto conto di quanto indicato nelle schede Aedes, ove il danno preesistente veniva individuato come “leggero > 2/3”; avuto riguardo alla sua destinazione ad uso di deposito-fienile, diversamente dalla porzione abitativa del fabbricato, ha poi correttamente osservato che l'impiantistica non era necessaria ai fini della valutazione di agibilità dell'immobile.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha ritenuto che tale unità fosse destinata all'attività produttiva, alla data del sisma, “essendo compatibile con un uso multifunzionale comprensivo delle destinazioni dei locali dichiarate nei layout, specialmente per i vani al piano terreno adibiti a portico e barchessa” (pag. 27 della relazione). A tal fine ha considerato che l'edificio era collocato in posizione baricentrica rispetto alle colture e che l'azienda agricola conduceva terreni per una superficie complessiva di circa ha
69.000, suddivisa in vari corpi staccati tra di loro con coltivazioni sia di seminativi, sia di piante da frutta;
pertanto, in ragione dell'indirizzo produttivo misto, ha ritenuto problematico definire rigidamente l'esatta funzionalità degli edifici a disposizione dell'azienda agricola, la quale, in base alle esigenze di volta in volta legate alla stagionalità e alla tipologia di operazioni colturali in atto, poteva variarne l'uso.
Il CTU ha determinato l'ammontare del contributo che spetterebbe alla società per Pt_1 realizzare il recupero della porzione dell'edificio “A” destinata ad uso produttivo, quantificandolo in €
253.098,34 (Iva inclusa), sulla base delle valutazioni tecniche compiute dall'ausiliario Ing. Per_2 all'esito delle osservazioni svolte dalle parti: a tal fine, il tecnico ha predisposto il quadro
[...] economico relativo al computo metrico estimativo (cfr. pag. 18 della relazione definitiva dell'ausiliario, sub allegato 3 alla CTU), tenendo conto di tutte le caratteristiche del fabbricato, nonché delle esigenze di ripristino funzionale e di miglioramento sismico dell'edificio, senza prevedere nessuna modifica architettonica né funzionale, che non sarebbe coerente con la ratio della normativa in materia di contributi post sisma, volta non già a conferire vantaggi economici, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma. pagina 14 di 18 Alla luce di tali corrette valutazioni e dei criteri tecnici e oggettivi, utilizzati nella determinazione dell'importo relativo al contributo spettante alla società agricola, si reputa attendibile la quantificazione operata dal CTU.
7.3. In relazione all'edificio “B”, c.d. bassocomodo, il CTU ha rilevato che la società ne ha Pt_1 dichiarato la destinazione non già con funzioni produttive connesse alle attività agricole, bensì come locali di servizio all'abitazione (ad uso cantina, ripostigli, portico, forno, legnaia).
Come ha evidenziato il perito, la scheda Aedes del 18.07.2012 indicava un danno preesistente al sisma come “gravissimo 1/3-2/3”, con lesioni importanti agli elementi strutturali, tali da considerarlo collabente. L'edificio era poi totalmente crollato a seguito del sisma.
Il CTU ha esaminato le fotografie prodotte dalla società, scattate al momento dell'accatastamento avvenuto nell'anno 2007, e le due foto aeree riferite all'anno 2008 e 2011, estratte dall'archivio regionale, su cui le parti avevano esposto tesi contrapposte sull'intervenuto crollo della copertura del fabbricato, prima del sisma. Il tecnico ha concluso che “verosimilmente al momento del sisma l'edificio doveva trovarsi al limite della collabenza”, sulla base di una pluralità di indici valutativi, riportati a pag. 24 della relazione, che tengono conto della verosimile compromissione della copertura, delle pessime condizioni dell'edificio già nel 2007, del crollo integrale intervenuto al momento del sisma, diversamente da quanto era avvenuto per l'altro edificio, ad ulteriore dimostrazione della fragilità e inagibilità dell'immobile.
Inoltre, il perito ha escluso la funzionalità dell'edificio all'attività produttiva, tenuto conto della tipologia dell'edificio, che presentava altezze interne dei locali e forature di limitata dimensione, incompatibili con un uso razionale dei locali e tali da renderne antieconomico l'uso rappresentato nei layout aziendale.
A conferma di ciò, il tecnico esponeva che il progetto di ricostruzione dell'edificio prevedeva una distribuzione più consona all'uso produttivo, dunque differente da quella originaria.
Oltre alle considerazioni svolte dal CTU, si osserva che la destinazione dell'immobile a servizio della porzione abitativa dell'edificio “A”, non ne consentirebbe comunque l'ammissione al contributo, in ragione della sua funzione di natura pertinenziale rispetto ad un fabbricato sprovvisto dei requisiti per accedere al finanziamento.
8. Per quanto esposto, si ritiene che debba essere riconosciuto alla società previa Pt_1 disapplicazione del provvedimento presidenziale ritenuto illegittimo in parte qua, il diritto di ottenere il contributo per il ripristino funzionale post sisma 2012, in relazione alla sola porzione dell'edificio “A” pagina 15 di 18 destinata all'attività agricola, ad uso deposito e fienile, nella misura accertata dal CTU e dall'ausiliario di € 253.098,34 (Iva inclusa), secondo le risultante delle rispettive relazioni tecniche, ulteriormente chiarite nel corso dell'audizione svoltasi all'udienza del 15.10.2024.
Non va invece accolta la domanda attorea di condanna del Commissario Delegato al pagamento della somma così accertata, in quanto in base alla disciplina di settore l'erogazione del contributo può avvenire solo a consuntivo, ossia all'esito della rendicontazione dei lavori effettivamente svolti.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti sulla somma indicata gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale alla pubblicazione della sentenza.
Non può essere riconosciuto a parte attrice l'ulteriore importo indicato nell'istanza di riconvocazione del CTU del 20.11.2023, ove si chiedeva la concessione del finanziamento per i lavori di matrice strutturale relativi al ripristino dell'agibilità complessiva dell'immobile, ai sensi dell'art. 17.1 delle
Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i.,
VI edizione, approvata con decreto n. 3106 del 07.11.2017, perché intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, alla quale deve farsi riferimento ai fini della determinazione della disciplina applicabile.
Per di più il decreto del 07.11.2017 è successivo alla pronuncia del provvedimento presidenziale impugnato n. 1450 del 22.05.2017, di cui si chiede la disapplicazione. Sotto tale profilo non rileva poi la produzione di parte attrice - effettuata solo in data 21.11.2024, all'esito dell'istruttoria - della V edizione delle Linee guida, approvata con decreto n. 1462 del 19.05.2016 (comunque successivo alla data della domanda di contributo), che conterrebbe una versione dell'art. 17.1 corrispondente a quella rinvenibile nella VI edizione. Tale produzione, relativa a provvedimenti amministrativi, è tardiva e non
è stata autorizzata, avendo il giudice invitato le parti, in sede di verbale del 15.10.2024, a produrre invero quest'ultima edizione, in relazione alla quale si era svolto all'udienza il contraddittorio tra CTU
e CTP.
Infine, è infondata la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, che non ha offerto alcuna allegazione né fornito alcuna prova in ordine al danno che avrebbe subito per effetto del mancato riconoscimento del contributo da parte del Commissario Delegato.
Non può essere concesso il risarcimento degli attrezzi agricoli danneggiati dal sisma, ricoverati presso l'edificio bassocomodo, perché tale fabbricato non è stato ammesso al contributo per mancanza dei requisiti prescritti. Oltretutto, la ha allegato e documentalmente provato che la società CP_1 ha ottenuto, tramite la partecipazione a due avvisi pubblici regionali, un rilevante Pt_1 contributo, erogato tra l'altro per il riacquisto di macchinari agricoli.
pagina 16 di 18 9. Nei rapporti tra la società e il Commissario delegato, le spese di lite vengono Pt_1 compensate, in ragione del parziale riconoscimento di uno solo dei contributi richiesti, nonché per gravi ragioni riconducibili alle rilevanti difficoltà nell'accertamento delle condizioni degli edifici, esistenti alla data del sisma del 2012, quale presupposto per l'accoglimento della domanda.
Per le medesime considerazioni, le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, per quote uguali.
10. Si dichiara il difetto di legittimazione passiva della , per le ragioni Controparte_1 dalla stessa esposte, rispetto alle quali peraltro non sussiste contestazione alcuna, non avendo parte attrice inteso convenirla in giudizio, posto che l'atto di citazione è stato rivolto unicamente al
Commissario Delegato. Non rileva al riguardo la circostanza che la notifica sia stata indirizzata per errore al recapito della che non era comunque contemplata nell'atto introduttivo. CP_1
Per tale ragione, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
[...]
- accertata la parziale illegittimità del decreto n. 1450 del 22.05.2017 emesso dal Presidente della
Regione, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, nella parte in cui respingeva la domanda di contributo del 24.03.2016 in relazione all'edificio “A” ad uso deposito- fienile:
1) accerta e dichiara il diritto della Parte_1 di conseguire, con riferimento alla domanda del 24.03.2016, l'erogazione del contributo di cui
[...] all'Ordinanza n. 57/2012, quantificato in complessivi € 253.098,34 (Iva inclusa), oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale alla pubblicazione della sentenza;
2) respinge le ulteriori domande proposte dalla Parte_1
[...]
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della Parte_1
pagina 17 di 18 e del Presidente della in qualità di Commissario Delegato per Parte_1 CP_1 la ricostruzione post sisma del 2012, in quote uguali.
Bologna, 27 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2022 promossa da:
(C.F./P. IVA Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MAGGIOLO LUCIA P.IVA_1
ATTORE contro
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO RICOSTRUZIONE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. MENINI CLAUDIA e dell'Avv. PULIATTI GAETANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
pagina 1 di 18 Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della società ad ottenere Parte_1 il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo agli edifici oggetto del seguente Decreto del Commissario Delegato alla ricostruzione: -decreto n. 1450 del 22/5/2017 sussistendo in capo all'attrice tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma;
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di Controparte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento –in favore della società agricola
-dell'importo determinato/quantificato in corso di causa oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti della società attrice in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma –anche in ordine ai 3 attrezzi agricoli ricoverati presso il bassocomodo, che a causa del crollo dello stesso sono andati distrutti e per i quali l'azienda ha dovuto provvedere alla sostituzione in quanto necessari per la coltivazione del fondo agricolo (si tratta della domanda CR-49575/2015, per arrivato il Parte_2 rigetto con decreto 576 del 2/3/17 come conseguenza diretta del mancato riconoscimento del nesso causa sisma sul fabbricato bassocomodo contenuto nel decreto di diniego n. 1450 del 22/5/2017 oggetto del presente giudizio), da quantificarsi in corso di causa ovvero in separato giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa;
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di CP_1 CP_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento del risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo anche con riferimento ai 3 attrezzi agricoli ricoverati presso il bassocomodo di cui al punto precedente: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze dei vari gradi di giudizio.
In via istruttoria (…)”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione in qualità di Commissario CP_3 delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta, richiamate nelle note scritte autorizzate:
“Conclusivamente, e riservandosi di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, pagina 2 di 18 o rigettare la richiesta di riunione della presente causa a quella avente RG.N. 13241/2021;
o dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- nel merito,
o principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
o in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
I Procuratori della hanno precisato le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta:
“Si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
nella presente controversia”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, la Parte_1
(di seguito denominata conveniva in giudizio, innanzi al
[...] Pt_1
Tribunale di Bologna, il Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato CP_3 per la ricostruzione post sisma del 2012 ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, esponendo in fatto che:
- la società con sede in Bomporto (MO), svolge attività agricola e, in particolare, Pt_1 coltivazione di pomacee ed uva, oltre a seminativi vari;
-la domanda di contributo per la ricostruzione post sisma del 2012, oggetto del presente giudizio, riguarda due immobili di proprietà della medesima società, siti a Bomporto, via San Felice n. 5:
l'immobile “1” o “A” adibito in parte ad abitazione, per la superficie di mq. 96,12, destinata a servizio dei dipendenti impiegati nei campi circostanti (servizi igienici, spogliatoio, cucina), e in parte, per mq. pagina 3 di 18 222,96, a fini produttivi (deposito, fienile, magazzino); l'immobile “2” o “B – bassocomodo”, utilizzato come magazzino-deposito/ricovero attrezzature;
- a causa del sisma del 2012 tali immobili hanno subito gravissimi danni, l'immobile “2” è addirittura completamente crollato;
- in data 15.05.2015 la società attorea ha presentato domanda di contributi, ai sensi dell'ordinanza n.
57/2021 e s.m.i., per ottenere un finanziamento volto alla ricostruzione degli edifici, allegando alla domanda la perizia giurata del Dott. e gli elaborati progettuali relativi alla Persona_1 ricostruzione del fabbricato;
- il Presidente della in qualità di Commissario Delegato, con decreto n. 518 del 24.02.2016 ha CP_1 respinto la domanda di contributo, evidenziando, quanto all'immobile “1”, come non fosse stata dimostrata la riconducibilità del danneggiamento dichiarato in perizia agli eventi sismici, con conseguente mancanza del nesso di causalità richiesto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii; quanto all'immobile “2”, come dalla scheda
AeDES emerga la presenza di un “danno preesistente gravissimo compreso tra 1/3-2/3”;
- in data 24.03.2016, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 13 bis dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012, la società presentava domanda di riammissione al contributo, Pt_1 con la produzione di ulteriore documentazione;
- il Presidente della in qualità di Commissario Delegato, a seguito di preavviso di rigetto, con CP_1 decreto n. 1450 del 22.05.2017 respingeva la domanda di contributo, sulla base delle argomentazioni svolte dal Nucleo di Valutazione competente, in quanto, in relazione ad entrambi gli immobili “1” e
“2”, non ne era stato dimostrato l'utilizzo produttivo alla data del sisma, cosicché il recupero dei locali non avrebbe potuto essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, come stabilito dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza; con riguardo all'immobile “2”, inoltre, non vi era dimostrazione che tutto il danneggiamento dichiarato in perizia fosse connesso agli eventi sismici, essendo stati rilevati danni alla copertura dell'edificio, preesistenti alla data del sisma, non menzionati nella perizia giurata, mentre le informazioni fornite dal tecnico in merito alla riparazione della copertura nel novembre 2007 non erano supportate da alcuna documentazione tecnica;
- il provvedimento, unitamente agli atti prodromici, veniva impugnato innanzi al TAR Emilia
Romagna, per ottenerne l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere;
- con sentenza n. 806/2020, poi confermata dal Consiglio di Stato, il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Pertanto, la società riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale ordinario, esponendo che: Pt_1
pagina 4 di 18 Cod
- altra domanda di contributo post sisma relativa alle attrezzature (c.d. IS ) era stata prima accolta, poi revocata a seguito di segnalazione relativa a presunte false dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, , in quanto dall'istruttoria amministrativa era emerso che le Parte_1 attrezzature (macchinari agricoli) non avrebbero potuto trovarsi all'interno dell'immobile “2” (c.d. bassocomodo), essendo troppo ristretti sia gli accessi, sia gli spazi dei locali;
-la denunciava il legale rappresentante e il tecnico redattore della perizia giurata, da un lato, CP_1 nonché la società dall'altro, alla Procura della Repubblica di Modena, che avviava un Pt_1 procedimento penale rispettivamente per i reati di truffa e falso ideologico e per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.L.vo n. 231/2021;
- il procedimento penale veniva definito con decreto di archiviazione, non potendosi affermare la non veridicità delle dichiarazioni rese dagli indagati, considerando che l'accertamento della era da CP_1 ritenere probabilistico, per stessa ammissione dell'ente pubblico, e supportato unicamente da due fotografie dell'ottobre 2011.
Parte attrice riteneva che gli stessi fatti materiali oggetto del presente giudizio non potessero essere oggetto di contestazione e di valutazione differente rispetto a quanto accertato in sede penale, e a tal fine richiamava l'art. 654 c.p.p. in relazione all'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile;
rilevava, inoltre, che il provvedimento impugnato era erroneo e non rispettoso delle disposizioni dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012, in quanto gli immobili in questione erano stati utilizzati in funzione dell'esercizio dell'attività agricola sino alla data del sisma, come risultava dalla documentazione prodotta;
inoltre, sosteneva che gli accertamenti tecnici svolti evidenziassero la sussistenza di un nesso di causalità tra il sisma e i danni subiti dai due immobili.
In conclusione, parte attrice chiedeva di accertare il suo diritto di ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012 a favore degli edifici di sua proprietà, oggetto del decreto n. 1450 del
22.05.2017 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, aveva respinto la domanda di contributo;
chiedeva conseguentemente di condannare il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, al pagamento in suo favore dell'importo quantificato in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, e di estendere il risarcimento anche ai tre attrezzi agricoli ricoverati presso l'edificio bassocomodo, che erano andati distrutti per effetto del crollo dell'immobile dovuto al sisma;
chiedeva il risarcimento del danno derivante dal diniego del contributo.
pagina 5 di 18 2. Si costituiva il Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la Controparte_1 ricostruzione post sisma 2012, descrivendo preliminarmente le fasi del procedimento che aveva condotto al mancato riconoscimento del contributo chiesto dalla società Pt_1
L'amministrazione deduceva, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma eventualmente dovuta alla società, in quanto in base alla normativa di settore l'erogazione del contributo può avvenire solo a seguito della dimostrazione e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la riparazione dei danni conseguenti al sisma;
eccepiva il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo;
deduceva l'irrilevanza del procedimento penale archiviato dalla Procura presso il Tribunale di Modena.
Nel merito, riteneva fondata la decisione di respingimento della richiesta di erogazione del contributo, per mancanza dei requisiti di ammissione, non avendo la società dimostrato l'idoneità e la Pt_1 destinazione all'utilizzo produttivo degli immobili;
a tal fine evidenziava le carenze e le incongruenze della documentazione prodotta, da cui risulterebbe l'esistenza di danneggiamenti pregressi degli edifici, tali da far dubitare che questi potessero essere utilizzati in condizioni di sicurezza, considerando che in base alla normativa di settore il diritto ai contributi non è riconosciuto per i fabbricati rurali che alla data del sisma risultano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili;
osservava, quanto all'utilizzo della parte abitativa dell'immobile “A” come foresteria, che la documentazione prodotta al riguardo era carente, perché comprendeva le comunicazioni inviate al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena nei soli anni 2010-2011 (e non anche nel 2012), contenenti informazioni inequivocabili circa la sede di lavoro dei dipendenti in via Carrate n. 44 (anziché in via San Felice n. 5, presso gli immobili in questione), e rilevava che oltretutto l'attore aveva dichiarato di utilizzare gli stessi lavoratori anche in un'altra domanda di contributo, relativa ad un diverso immobile, come se per garantire i servizi a tre operai, impiegati peraltro in maniera saltuaria solo nel periodo estivo, fosse necessario il ripristino di ben due fabbricati ad uso abitativo.
Pertanto, nel merito, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibile e/o di respingere le domande attoree.
3. Si costituiva in giudizio la , deducendo che con comparsa in Controparte_3 riassunzione parte attrice aveva convenuto in giudizio il Presidente della Regione in CP_3 qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, notificando l'atto via pec non solo all'Avvocatura dello Stato, ma anche all'indirizzo istituzionale della CP_1
pagina 6 di 18 Rilevando che l'autorità in materia di contributi post sisma è costituita dal Commissario Delegato, convenuto in giudizio, la eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva nella CP_1 presente controversia.
Nell'occasione evidenziava che la società precedentemente alla domanda di contributi Pt_1 presentata al Commissario Delegato, aveva proposto due domande di aiuto su due avvisi pubblici regionali (relativi alla c.d. IS 126), per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali (nel caso di specie, dagli eventi sismici del 2012): i finanziamenti richiesti alla erano destinati alla realizzazione di una struttura temporanea sostitutiva dell'immobile CP_1 destinato al ricovero di attrezzi agricoli e al riacquisto di sei macchinari agricoli.
Il contributo era stato prima erogato, poi revocato per le incongruenze segnalate alla dalla CP_1 struttura organizzativa del Commissario Delegato, con conseguente trasmissione di un esposto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in relazione alle dichiarazioni asseritamente non veritiere risultanti dalle domande di aiuto.
A seguito dell'impugnazione del provvedimento di revoca da parte della società prima Pt_1 davanti al TAR, poi dinnanzi al Consiglio di Stato (che accoglieva il ricorso), in esecuzione del giudicato amministrativo la provvedeva a reintegrare completamente la società CP_1 Pt_1 dei contributi oggetto della revoca, disponendo la restituzione in suo favore della somma complessiva di € 210.972,34.
4. La causa veniva assegnata in successione ai ruoli di diversi magistrati.
A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Quindi, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con conferimento dell'incarico, CP_ in sede di udienza del 12.01.2023, al Agr. il quale veniva poi autorizzato ad Controparte_5 avvalersi dell'ausiliario Ing. Persona_2
A seguito del deposito della relazione peritale, il giudice concedeva alle parti un differimento, su loro richiesta, per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva accolta l'istanza di parte attrice di riconvocazione del CTU, affinché questi fornisse in udienza i chiarimenti richiesti su alcuni punti della controversia.
Il CTU, l'ausiliario e il CTP nominato da parte attrice venivano sentiti all'udienza del 15.10.2024.
All'esito, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 7 di 18 5. Si osserva preliminarmente che, come ha statuito prima il TAR, poi il Consiglio di Stato, va riconosciuto in modo inequivoco la natura di “diritto” della situazione giuridica soggettiva dei beneficiari di contributo post-sisma; conseguentemente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ai contenziosi sui provvedimenti di rigetto/revoca di detti contributi.
E infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio in relazione a contributi pubblici connessi ad eventi sismici, hanno affermato che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici” (nella specie, per un danneggiamento immobiliare verificatosi in occasione del terremoto nella Provincia di L'Aquila), “vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicché trattasi di una situazione di diritto soggettivo, non ricompresa nelle materie dell'urbanistica ed edilizia, di cui non può scindersi l'astratta attribuzione dai suoi profili concreti inerenti quantum e quomodo” (Cass. civ. S.U., Ordinanza n. 8115 del 29.03.2017). A tale riguardo le
S.U. hanno ritenuto sufficiente richiamare “la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 2053 del 2000 (v. tra le molte s.u. numeri 2369 del 2002; 15439 del 02; 6405 del 2004; 6486 del 2004; 466 del 2005; 21000 del 2005)”.
Alla pubblica amministrazione, quindi, è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge. Come hanno evidenziato le Sezioni
Unite, non assume rilievo il fatto che nel caso concreto si rendano necessari specifici accertamenti tecnici volti a verificare la sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo dedotto dalla parte privata, atteso che “il riconoscimento di un diritto non è mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante
e quindi investe non solo l'astratta pronuncia sull'an ma anche quella sul quantum ed eventualmente sul quomodo, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione pagina 8 di 18 discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti”.
Nel caso di specie, relativo ai contributi accordati a privati esercenti attività produttive a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e
Ferrara nel maggio 2012, dalla lettura degli atti normativi si rileva come la loro erogazione trovi fondamento direttamente nella legge, essendo essi rigorosamente vincolati a specifici criteri tassativamente indicati e non residuando in capo all'Amministrazione dei poteri di apprezzamento discrezionale. La posizione del privato va qualificata, dunque, come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
6. Per risolvere la controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_1
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province”, attribuendo ai Presidenti di talune Regioni la qualità di
Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_1
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle Linee CP_1
Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli pagina 9 di 18 eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
Occorre precisare che l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese, posto dall'ordinamento UE.
L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve quindi essere comprovato e documentato da preliminare perizia giurata del tecnico di parte che, in sintesi, deve descrivere in modo esauriente, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, nonché contenere la quantificazione del danno, accertato attraverso il computo metrico estimativo connesso al progetto di ripristino o ricostruzione.
Dunque, ai sensi dei commi 3, 4 dell'art. 2 dell'ordinanza 57/2012, rubricato come “condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili”, è previsto che “l'accertamento dei danni provocati dal sisma deve essere comprovato e documentato mediante presentazione di perizia giurata”, e che “la quantificazione del danno attraverso perizia giurata (…) costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi”.
È richiesto, poi, che la quantificazione e la tipologia di danno asseritamente subito venga sussunta sotto una delle ipotesi indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza che, peraltro, offre una precisa definizione del
“danno strutturale da sisma”, da intendersi come “la presenza di uno stato deformativo e /o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall'azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza”.
7. Tanto delineato sotto il profilo generale, nel caso in esame si osserva che la società che Pt_1 svolge attività nel settore agricolo, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al contributo per la ricostruzione post sisma del 2012, in relazione a due immobili di sua proprietà, siti a pagina 10 di 18 Bomporto, via San Felice n. 5: l'immobile “1” o “A” adibito in parte ad abitazione, per la superficie di mq. 96,12, destinata a servizio dei dipendenti impiegati nei campi circostanti (servizi igienici, spogliatoio, cucina), e in parte, per mq. 222,96, a fini produttivi (deposito, fienile, magazzino);
l'immobile “2” o “B – bassocomodo”, utilizzato come magazzino-deposito/ricovero attrezzature.
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al contributo, previa disapplicazione del decreto n. 1450 del 22.05.2017 emesso dal Presidente della Regione in qualità di Commissario
Delegato, che aveva respinto la domanda sulla base delle argomentazioni svolte dal Nucleo di
Valutazione competente, in quanto, in relazione ad entrambi gli immobili, non ne era stato dimostrato l'utilizzo produttivo alla data del sisma, e con riguardo all'immobile “2”, non era stata fornita la prova che il danneggiamento dichiarato in perizia fosse connesso agli eventi sismici.
Preliminarmente si osserva che, ai fini della decisione, diversamente da quanto ha rilevato parte attrice, nessuna rilevanza assumono i decreti di archiviazione emessi nel procedimento penale promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, nei riguardi del legale rappresentante e del tecnico redattore della perizia giurata della società indagati per i reati di truffa e falso Pt_1 ideologico ai sensi degli artt. 640 comma 2 n. 1 e 483 c.p., nonché nei confronti della medesima società, indagata per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.L.vo n. 231/2021. Infatti, il procedimento era stato avviato a seguito dell'esposto della che aveva rilevato diverse CP_1 incongruenze nella documentazione prodotta dalla società e nelle dichiarazioni rese, in Pt_1 relazione alla partecipazione a due bandi regionali (diversi, dunque, dalle domande di contributo in questione).
Le argomentazioni utilizzate dal P.M. a giustificazione dell'archiviazione sono inutilizzabili nel presente giudizio (in mancanza oltretutto dei relativi atti processuali su cui l'analisi si è fondata), sia perché attengono a questioni estranee al presente ambito processuale – riguardanti la sussistenza dei presupposti e degli elementi costitutivi di illeciti penali e amministrativi, dal cui accertamento non dipende il riconoscimento del diritto di cui si controverte nel presente giudizio – sia perché, laddove fosse rilevabile una precisa identità tra i fatti considerati nei due procedimenti, non potrebbe certamente trovare applicazione la disciplina dell'art. 654 c.p.p., invocato da parte attrice, che presuppone non già lo svolgimento di un procedimento penale conclusosi all'esito delle indagini preliminari con un decreto di archiviazione (comunque rivedibile ex art. 414 c.p.p.), bensì la trattazione di un processo penale definito all'esito del dibattimento con sentenza passata in giudicato (nel caso di specie del tutto assente).
Fatte queste premesse, si rileva che, tenuto conto delle contrapposte tesi esposte dalle parti al fine di risolvere le questioni tecniche - relative alle condizioni degli immobili alla data del sisma e all'idoneità pagina 11 di 18 della documentazione offerta dalla società - veniva nominato quale CTU il Per. Agr. Pt_1
che riceveva l'incarico in relazione al seguente quesito: Controparte_5
“1) Dica il CTU, sulla base dei documenti in atti, se sia visibile un danneggiamento preesistente agli eventi sismici del Maggio 2012, per tutti gli immobili di proprietà dell'attrice oggetto di causa – oltre ad indicare i danni agli elementi strutturali e quale sia il livello di danno attribuibile a detti edifici per effetto del sisma;
2) dica il CTU sulla base dei documenti in atti (ivi comprese le schede Aedes, le fotografie, la perizia giurata e i layout) se gli edifici per cui è causa erano classificabili come collabenti, se erano agibili e abitabili al momento del sisma, se erano funzionali all'attività produttiva dell'azienda agricola attrice, se si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n.
119/2013, se erano iscritti nell'Anagrafe delle se disponevano degli allacci Parte_3 dell'acqua e della corrente elettrica, se pagavano i tributi Comunali, Regionali e Statali, e se erano assicurati. 3) Quantifichi il CTU il contributo spettante alla Società attrice in seguito al danneggiamento subito dagli edifici per cui è causa per effetto del sisma.”
Il CTU descriveva gli immobili oggetto della domanda di contributo ed esaminava la documentazione prodotta, quindi accertava innanzitutto, sulla base di essa, la natura e la consistenza dei danni riportati, indagando se essi fossero riconducibili al sisma o preesistenti. A tal fine, richiamava l'Ordinanza commissariale n. 119/2013, che all'art. 5, sotto la rubrica “Ruderi ed edifici collabenti”, stabilisce: “1.
Non sono ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.
2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti, fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. Il Comune veri-fica, anche avvalendosi delle schede
Aedes, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo”.
Alla luce della disciplina di settore, richiamata al par. 6, il perito ricostruiva altresì l'utilizzo dei due fabbricati alla data del sisma, per stabilire se gli interventi, per i quali veniva richiesto il finanziamento, fossero finalizzati alla piena ripresa dell'attività aziendale e al recupero a fini produttivi degli immobili, in una logica non meramente risarcitoria del patrimonio edilizio in sé considerato, ma tesa al riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici.
pagina 12 di 18 7.1. Per quanto riguarda l'edificio “1” o “A”, destinato in parte ad abitazione, in parte ad attività produttiva, il consulente d'ufficio osservava che:
-le due porzioni del fabbricato erano censite al Catasto Fabbricati, già prima del sisma, rispettivamente nelle categorie A/3 e D/10, non già nella categoria F/2 riservata alle unità collabenti prive di rendita;
-la scheda Aedes compilata in data 18.07.2012, dopo il sisma, classificava il danno preesistente come leggero per vetustà pre-sisma e dichiarava l'edificio inagibile, per la presenza di lesioni passanti nelle murature esterne, scollatura di tramezzi interni e copertura vetusta;
-conseguentemente prima del sisma il fabbricato non presentava danni strutturali gravi, tali da considerarlo come collabente secondo la normativa richiamata.
Tuttavia, il CTU rilevava che la porzione ad uso di abitazione dell'edificio “A” era in pessimo stato di manutenzione e conservazione, in quanto “era assolutamente insalubre con condizioni di degrado degli ambienti e degli impianti tali da essere priva dei requisiti per essere utilizzata ed agibile sia a fini residenziali, sia come luogo di lavoro. Lo stato di manutenzione e conservazione della porzione immobiliare che si deduce è pes-simo, così come le condizioni igienico sanitarie, tali da non essere idoneo all'accogliere gli operai per l'assenza dell'acqua calda in quanto privo di allaccio all'energia elettrica e per la mancanza di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue”. Pertanto, il perito riteneva che “in relazione all'uso foresteria la porzione abitativa dell'edificio A non fosse funzionale dal punto di vista produttivo, conclusione corroborata dalla saltuarietà di utilizzo della porzione di fabbricato in argomento, che era tale da non giustificare nemmeno la presenza di un adeguato impianto elettrico con utenza attiva e di ambienti con un grado di salubrità sufficiente” (pag. 26 della perizia).
Gli accertamenti del CTU portano dunque a ritenere che la porzione abitativa dell'edificio “A” non presentasse i requisiti per essere utilizzabile a fini residenziali, in quanto fatiscente o comunque inagibile di fatto, per motivi igienico sanitari e per carenze degli impianti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 119/2013, sopra richiamate.
La mancanza dei requisiti per accedere ai contributi si rileva anche dalla carenza della documentazione offerta da parte attrice, evidenziata dal Presidente della in qualità di Commissario delegato, in CP_1 quanto non vi è prova adeguata della destinazione a foresteria della parte abitativa dell'immobile “A”.
Come si è esposto al par. 2, il Commissario delegato, richiamando la documentazione prodotta, ha rilevato che il tecnico di parte attrice aveva presentato copia delle comunicazioni relative al personale dipendente, inviate al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena nei soli anni 2010-2011
(e non anche nel 2012), e che esse contenevano informazioni circa la sede di lavoro dei dipendenti in via Carrate n. 44 (anziché in via San Felice n. 5, dove sono ubicati gli immobili oggetto della domanda pagina 13 di 18 di contributo); ha evidenziato, poi, che l'attore aveva dichiarato di utilizzare gli stessi lavoratori anche in un'altra domanda di contributo, relativa ad un diverso immobile, come se per garantire i servizi a tre operai, impiegati peraltro in maniera saltuaria solo nel periodo estivo, fosse necessario il ripristino di ben due fabbricati ad uso abitativo.
Per le ragioni esposte, si reputa legittimo il provvedimento di esclusione del contributo con riferimento alla parte abitativa dell'edificio “A”.
7.2. In relazione alla porzione ad uso produttivo (deposito-fienile) dell'edificio “A”, innanzitutto il
CTU ha accertato che l'immobile era agibile alla data del sisma, alla luce dei rilievi strutturali compiuti e tenuto conto di quanto indicato nelle schede Aedes, ove il danno preesistente veniva individuato come “leggero > 2/3”; avuto riguardo alla sua destinazione ad uso di deposito-fienile, diversamente dalla porzione abitativa del fabbricato, ha poi correttamente osservato che l'impiantistica non era necessaria ai fini della valutazione di agibilità dell'immobile.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha ritenuto che tale unità fosse destinata all'attività produttiva, alla data del sisma, “essendo compatibile con un uso multifunzionale comprensivo delle destinazioni dei locali dichiarate nei layout, specialmente per i vani al piano terreno adibiti a portico e barchessa” (pag. 27 della relazione). A tal fine ha considerato che l'edificio era collocato in posizione baricentrica rispetto alle colture e che l'azienda agricola conduceva terreni per una superficie complessiva di circa ha
69.000, suddivisa in vari corpi staccati tra di loro con coltivazioni sia di seminativi, sia di piante da frutta;
pertanto, in ragione dell'indirizzo produttivo misto, ha ritenuto problematico definire rigidamente l'esatta funzionalità degli edifici a disposizione dell'azienda agricola, la quale, in base alle esigenze di volta in volta legate alla stagionalità e alla tipologia di operazioni colturali in atto, poteva variarne l'uso.
Il CTU ha determinato l'ammontare del contributo che spetterebbe alla società per Pt_1 realizzare il recupero della porzione dell'edificio “A” destinata ad uso produttivo, quantificandolo in €
253.098,34 (Iva inclusa), sulla base delle valutazioni tecniche compiute dall'ausiliario Ing. Per_2 all'esito delle osservazioni svolte dalle parti: a tal fine, il tecnico ha predisposto il quadro
[...] economico relativo al computo metrico estimativo (cfr. pag. 18 della relazione definitiva dell'ausiliario, sub allegato 3 alla CTU), tenendo conto di tutte le caratteristiche del fabbricato, nonché delle esigenze di ripristino funzionale e di miglioramento sismico dell'edificio, senza prevedere nessuna modifica architettonica né funzionale, che non sarebbe coerente con la ratio della normativa in materia di contributi post sisma, volta non già a conferire vantaggi economici, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma. pagina 14 di 18 Alla luce di tali corrette valutazioni e dei criteri tecnici e oggettivi, utilizzati nella determinazione dell'importo relativo al contributo spettante alla società agricola, si reputa attendibile la quantificazione operata dal CTU.
7.3. In relazione all'edificio “B”, c.d. bassocomodo, il CTU ha rilevato che la società ne ha Pt_1 dichiarato la destinazione non già con funzioni produttive connesse alle attività agricole, bensì come locali di servizio all'abitazione (ad uso cantina, ripostigli, portico, forno, legnaia).
Come ha evidenziato il perito, la scheda Aedes del 18.07.2012 indicava un danno preesistente al sisma come “gravissimo 1/3-2/3”, con lesioni importanti agli elementi strutturali, tali da considerarlo collabente. L'edificio era poi totalmente crollato a seguito del sisma.
Il CTU ha esaminato le fotografie prodotte dalla società, scattate al momento dell'accatastamento avvenuto nell'anno 2007, e le due foto aeree riferite all'anno 2008 e 2011, estratte dall'archivio regionale, su cui le parti avevano esposto tesi contrapposte sull'intervenuto crollo della copertura del fabbricato, prima del sisma. Il tecnico ha concluso che “verosimilmente al momento del sisma l'edificio doveva trovarsi al limite della collabenza”, sulla base di una pluralità di indici valutativi, riportati a pag. 24 della relazione, che tengono conto della verosimile compromissione della copertura, delle pessime condizioni dell'edificio già nel 2007, del crollo integrale intervenuto al momento del sisma, diversamente da quanto era avvenuto per l'altro edificio, ad ulteriore dimostrazione della fragilità e inagibilità dell'immobile.
Inoltre, il perito ha escluso la funzionalità dell'edificio all'attività produttiva, tenuto conto della tipologia dell'edificio, che presentava altezze interne dei locali e forature di limitata dimensione, incompatibili con un uso razionale dei locali e tali da renderne antieconomico l'uso rappresentato nei layout aziendale.
A conferma di ciò, il tecnico esponeva che il progetto di ricostruzione dell'edificio prevedeva una distribuzione più consona all'uso produttivo, dunque differente da quella originaria.
Oltre alle considerazioni svolte dal CTU, si osserva che la destinazione dell'immobile a servizio della porzione abitativa dell'edificio “A”, non ne consentirebbe comunque l'ammissione al contributo, in ragione della sua funzione di natura pertinenziale rispetto ad un fabbricato sprovvisto dei requisiti per accedere al finanziamento.
8. Per quanto esposto, si ritiene che debba essere riconosciuto alla società previa Pt_1 disapplicazione del provvedimento presidenziale ritenuto illegittimo in parte qua, il diritto di ottenere il contributo per il ripristino funzionale post sisma 2012, in relazione alla sola porzione dell'edificio “A” pagina 15 di 18 destinata all'attività agricola, ad uso deposito e fienile, nella misura accertata dal CTU e dall'ausiliario di € 253.098,34 (Iva inclusa), secondo le risultante delle rispettive relazioni tecniche, ulteriormente chiarite nel corso dell'audizione svoltasi all'udienza del 15.10.2024.
Non va invece accolta la domanda attorea di condanna del Commissario Delegato al pagamento della somma così accertata, in quanto in base alla disciplina di settore l'erogazione del contributo può avvenire solo a consuntivo, ossia all'esito della rendicontazione dei lavori effettivamente svolti.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti sulla somma indicata gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale alla pubblicazione della sentenza.
Non può essere riconosciuto a parte attrice l'ulteriore importo indicato nell'istanza di riconvocazione del CTU del 20.11.2023, ove si chiedeva la concessione del finanziamento per i lavori di matrice strutturale relativi al ripristino dell'agibilità complessiva dell'immobile, ai sensi dell'art. 17.1 delle
Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i.,
VI edizione, approvata con decreto n. 3106 del 07.11.2017, perché intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, alla quale deve farsi riferimento ai fini della determinazione della disciplina applicabile.
Per di più il decreto del 07.11.2017 è successivo alla pronuncia del provvedimento presidenziale impugnato n. 1450 del 22.05.2017, di cui si chiede la disapplicazione. Sotto tale profilo non rileva poi la produzione di parte attrice - effettuata solo in data 21.11.2024, all'esito dell'istruttoria - della V edizione delle Linee guida, approvata con decreto n. 1462 del 19.05.2016 (comunque successivo alla data della domanda di contributo), che conterrebbe una versione dell'art. 17.1 corrispondente a quella rinvenibile nella VI edizione. Tale produzione, relativa a provvedimenti amministrativi, è tardiva e non
è stata autorizzata, avendo il giudice invitato le parti, in sede di verbale del 15.10.2024, a produrre invero quest'ultima edizione, in relazione alla quale si era svolto all'udienza il contraddittorio tra CTU
e CTP.
Infine, è infondata la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, che non ha offerto alcuna allegazione né fornito alcuna prova in ordine al danno che avrebbe subito per effetto del mancato riconoscimento del contributo da parte del Commissario Delegato.
Non può essere concesso il risarcimento degli attrezzi agricoli danneggiati dal sisma, ricoverati presso l'edificio bassocomodo, perché tale fabbricato non è stato ammesso al contributo per mancanza dei requisiti prescritti. Oltretutto, la ha allegato e documentalmente provato che la società CP_1 ha ottenuto, tramite la partecipazione a due avvisi pubblici regionali, un rilevante Pt_1 contributo, erogato tra l'altro per il riacquisto di macchinari agricoli.
pagina 16 di 18 9. Nei rapporti tra la società e il Commissario delegato, le spese di lite vengono Pt_1 compensate, in ragione del parziale riconoscimento di uno solo dei contributi richiesti, nonché per gravi ragioni riconducibili alle rilevanti difficoltà nell'accertamento delle condizioni degli edifici, esistenti alla data del sisma del 2012, quale presupposto per l'accoglimento della domanda.
Per le medesime considerazioni, le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, per quote uguali.
10. Si dichiara il difetto di legittimazione passiva della , per le ragioni Controparte_1 dalla stessa esposte, rispetto alle quali peraltro non sussiste contestazione alcuna, non avendo parte attrice inteso convenirla in giudizio, posto che l'atto di citazione è stato rivolto unicamente al
Commissario Delegato. Non rileva al riguardo la circostanza che la notifica sia stata indirizzata per errore al recapito della che non era comunque contemplata nell'atto introduttivo. CP_1
Per tale ragione, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
[...]
- accertata la parziale illegittimità del decreto n. 1450 del 22.05.2017 emesso dal Presidente della
Regione, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, nella parte in cui respingeva la domanda di contributo del 24.03.2016 in relazione all'edificio “A” ad uso deposito- fienile:
1) accerta e dichiara il diritto della Parte_1 di conseguire, con riferimento alla domanda del 24.03.2016, l'erogazione del contributo di cui
[...] all'Ordinanza n. 57/2012, quantificato in complessivi € 253.098,34 (Iva inclusa), oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale alla pubblicazione della sentenza;
2) respinge le ulteriori domande proposte dalla Parte_1
[...]
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della Parte_1
pagina 17 di 18 e del Presidente della in qualità di Commissario Delegato per Parte_1 CP_1 la ricostruzione post sisma del 2012, in quote uguali.
Bologna, 27 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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