Articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 gennaio 2001
Art. 58.

(Consumi intermedi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.
2. All' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria".
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri per la standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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