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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2020 REG.RIC.
N. 02514/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2070 del 2020 :
- del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 2514 del 2020 :
- del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi in epigrafe (rispettivamente distinti ai nn. 2070/2020 e 2514/2020) le ricorrenti hanno impugnato i dinieghi di concessione della cittadinanza italiana indicati in oggetto.
L’Amministrazione resistente, in vista dell’udienza pubblica, ha prodotto in ciascuno dei giudizi i rispettivi decreti di concessione della cittadinanza italiana emessi in favore delle ricorrenti.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò posto, alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la sopravvenuta adozione dei decreti di concessione della cittadinanza deve ritenersi interamente satisfattiva della pretesa delle ricorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Ne discende la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n 90).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida per ciascuna in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | FL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.