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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1377/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Sandra
Bortoluzzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Jesolo;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e depositato telematicamente, dall'avv. Francesca Ottoni (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale del 17/06/2025.
______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 05/06/2010 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano Controparte_1
due figli: e rispettivamente di 16 e 14 anni;
che con sentenza del Per_1 Per_2
04/07/2024 le parti ottenevano l'omologa della separazione consensuale.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni personali e patrimoniali,
ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/05/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la rappresentazione dei fatti di controparte e, fornita la propria versione, rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 17/06/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo e rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Preso atto, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dal 04/07/2024, data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente in sede di separazione consensuale –
pronunciata con sentenza n. 477/2024 del 04/07/2024 e pubblicata in pari data – la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
2. In ragione delle rassegnate conclusioni congiunte le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/06/2010 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Controparte_1
Parte II, Serie A, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
RONCADE alle seguenti condizioni:
1) Si mantiene l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre.
2) Si riconferma l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del signor sita in Pt_1
Biancade (TV), via Pietro Valentini n. 29, così catastalmente identificata: Comune di
Roncade (TV), Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 556 Subalterno 4 - Categoria A/7b),
Classe 2, Consistenza 11,0 vani;
Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 556 Subalterno 3 -
Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 24 mq, unitamente agli arredi ivi presenti, alla
RA , quale genitore collocatario dei figli minori. CP_1
3) Si riconferma la ripartizione del diritto di visita secondo le seguenti modalità:
i figli minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna.
Il signor terrà i figli una volta la settimana per la cena, dalle ore 18.30/19.00 con Pt_1
successivo pernotto e somministrerà il pranzo il giorno successivo.
4) I figli, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltre a una settimana durante l'anno in concomitanza con le proprie ferie.
5) Ciascun genitore trascorrerà con e una settimana durante le ferie Per_1 Per_2
estive (ulteriori rispetto al punto precedente) comunicando le date dei periodi feriali che intende trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Viene rideterminato il concorso del signor nel mantenimento dei figli con un Pt_1
assegno di mantenimento di € 650,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla
RA , già note. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_1
______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025 a partire dal giugno 2025.
7) Viene confermata la corresponsione dell'integrale assegno unico universale per entrambi i figli alla RA . CP_1
8) Le spese straordinarie, così come indicate e distinte nel Protocollo del Tribunale di
Treviso vengano ripartite tra i coniugi in misura pari al 70% a carico del padre ed il residuo 30% a carico della madre.
9) Si confermano integralmente a carico del padre le spese scolastiche individuate nel protocollo ai punti b) e c) del protocollo citato e precisamente tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione, attività o corsi proposti dalla scuola frequentata dai figli attinenti al percorso scelto (ad esempio, quelle proposte dal Liceo Brandolini per il liceo scientifico sportivo), libri scolastici e materiale di inizio anno, con espressa esclusione di spese alloggiative per la frequentazione di università, spese per corsi e stages diversi da quelli sopra indicati e spese di trasporto per la frequentazione dei corsi, che seguiranno la ripartizione percentuale di cui sopra.
10) Spese di causa compensate integralmente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1377/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Sandra
Bortoluzzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Jesolo;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e depositato telematicamente, dall'avv. Francesca Ottoni (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale del 17/06/2025.
______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 05/06/2010 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano Controparte_1
due figli: e rispettivamente di 16 e 14 anni;
che con sentenza del Per_1 Per_2
04/07/2024 le parti ottenevano l'omologa della separazione consensuale.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni personali e patrimoniali,
ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/05/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la rappresentazione dei fatti di controparte e, fornita la propria versione, rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 17/06/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo e rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Preso atto, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dal 04/07/2024, data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente in sede di separazione consensuale –
pronunciata con sentenza n. 477/2024 del 04/07/2024 e pubblicata in pari data – la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
2. In ragione delle rassegnate conclusioni congiunte le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/06/2010 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Controparte_1
Parte II, Serie A, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
RONCADE alle seguenti condizioni:
1) Si mantiene l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre.
2) Si riconferma l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del signor sita in Pt_1
Biancade (TV), via Pietro Valentini n. 29, così catastalmente identificata: Comune di
Roncade (TV), Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 556 Subalterno 4 - Categoria A/7b),
Classe 2, Consistenza 11,0 vani;
Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 556 Subalterno 3 -
Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 24 mq, unitamente agli arredi ivi presenti, alla
RA , quale genitore collocatario dei figli minori. CP_1
3) Si riconferma la ripartizione del diritto di visita secondo le seguenti modalità:
i figli minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna.
Il signor terrà i figli una volta la settimana per la cena, dalle ore 18.30/19.00 con Pt_1
successivo pernotto e somministrerà il pranzo il giorno successivo.
4) I figli, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltre a una settimana durante l'anno in concomitanza con le proprie ferie.
5) Ciascun genitore trascorrerà con e una settimana durante le ferie Per_1 Per_2
estive (ulteriori rispetto al punto precedente) comunicando le date dei periodi feriali che intende trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Viene rideterminato il concorso del signor nel mantenimento dei figli con un Pt_1
assegno di mantenimento di € 650,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla
RA , già note. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_1
______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025 a partire dal giugno 2025.
7) Viene confermata la corresponsione dell'integrale assegno unico universale per entrambi i figli alla RA . CP_1
8) Le spese straordinarie, così come indicate e distinte nel Protocollo del Tribunale di
Treviso vengano ripartite tra i coniugi in misura pari al 70% a carico del padre ed il residuo 30% a carico della madre.
9) Si confermano integralmente a carico del padre le spese scolastiche individuate nel protocollo ai punti b) e c) del protocollo citato e precisamente tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione, attività o corsi proposti dalla scuola frequentata dai figli attinenti al percorso scelto (ad esempio, quelle proposte dal Liceo Brandolini per il liceo scientifico sportivo), libri scolastici e materiale di inizio anno, con espressa esclusione di spese alloggiative per la frequentazione di università, spese per corsi e stages diversi da quelli sopra indicati e spese di trasporto per la frequentazione dei corsi, che seguiranno la ripartizione percentuale di cui sopra.
10) Spese di causa compensate integralmente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1377/2025