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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/03/2022,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. ASTRID PENNAZZI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. SPEROLINI PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
Avv. in proprio, in qualità di Curatore Speciale della minore Controparte_2 Per_1
(nata il [...]), nominato con provvedimento del 23/02/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03/03/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 21/01/2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, così giudicare: A. pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 CP_1
;
[...]
B. affidare la GL (n. a Crema 08/12/2014) congiuntamente ai genitori Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre, in Crema, viale Repubblica, 55;
C. Disporre che GL frequenti i genitori secondo il seguente schema: settimana 1) lunedì Per_1 starà col padre dall'uscita di scuola, tutto il martedì sino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola;
mercoledì starà con la madre dall'uscita di scuola, tutto il giovedì e tutto il venerdì; sabato mattina starà col padre sino a domenica sera ore 21,00; settimana 2) dal lunedì al mercoledì mattina starà con la madre;
mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a venerdì ore 19,00 starà col padre;
da venerdì sera sino a lunedì mattina starà con la madre. Festività secondo la regola dell'alternanza;
Nelle vacanze estive la minore trascorrerà un settimana intera con ciascuno dei genitori;
D. porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della GL una somma mensile non inferiore a €500,00 o la diversa somma Per_1
che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Cremona in materia di spese straordinarie;
E. porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge una somma mensile non inferiore a €1.500,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
F. Confermare il divieto di espatrio per la GL;
Persona_2
G. Con vittoria di spese di lite.
H. Ammettersi le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co.6 nr2 e nr. 3, e in particolare ammettersi le prove testimoniali sui capitoli di seguito riportati coni testi ivi indicati: 1)
Vero che nell'anno 2017 era iscritta all'asilo “Il Nido di Gaia” di Crema? (sig.ra Persona_2
2) Vero che frequentava l'asilo “Il Nido di Gaia” di Crema nel Controparte_3 Persona_2
periodo giugno – luglio 2017 e si relazionava in lingua italiana con gli altri bambini? (sig.ra
[...]
3) Vero che nell'anno 2017 la sig.ra era costretta a ritirare la GL CP_3 Parte_1 dall'asilo “Il Nido di Gaia”? (sig.ra 4) Vero che la sig.ra riferiva Controparte_3 Parte_1
di dover ritirare la GL dall'asilo perchè il padre ometteva di pagare la retta? (sig.ra
[...]
; 5) Vero che la sig.ra si recava presso l'Associazione Donne contro la CP_3 Parte_1
Violenza di Crema, Via Mercato n.27 per la prima volta in data 13.11.2021? (sig.re Testimone_1
e 6) Vero che la sig.ra era seguita dalle volontarie e dalle psicologhe Parte_2 Parte_1
della Associazione Donne contro la Violenza di Crema per un percorso di sostegno e di aiuto per uscire dalla violenza? (sig.re e 7) Vero che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 Parte_1
riferiva delle violenze subite da parte del marito e chiedeva aiuto per denunciarlo? (sig.re Tes_1 e 8) Vero che nell'ottobre 2021 il sig. minacciava la sig.ra
[...] Parte_2 CP_1 [...]
di toglierle la bambina? (sig.re e 9) Vero che nel mese di Pt_1 Testimone_1 Parte_2
novembre 2021 veniva presentata alla sig.ra l'avv. Cecilia Gipponi che collabora con Parte_1
l'Associazione Donne contro la Violenza perchè la aiutasse a sporgere querela e incardinare la separazione dal coniuge? (sig.re e 10) Vero che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 Parte_1
veniva aiutata nel reperire vestiti per la GL? (sig.re Testimone_1 Parte_2 Tes_2
) 11) Vero che nel mese di novembre 2021 la sig.ra si rivolgeva all'Ufficio per
[...] Parte_1
essere aiutata per la pratica del reddito di libertà? (sig.ra ) 12) Vero che negli anni Testimone_2
2019-2021 la sig.ra mi confidava che lei e il marito all'estero vivevano separati nella Parte_1
stessa abitazione in stanze diverse? (sig. , sig.ra ) 13) Vero che Testimone_3 Parte_3
negli anni 2019-2021 la sig.ra mi confidava di avere terrore del marito? (sig. Parte_1 [...]
, sig.ra ) 14) Vero che la sig.ra e il sig. Tes_3 Parte_3 Parte_4 CP_1
sono amici? (sig. ) 15) Vero che la sig.ra negli anni 2013-2014 mi Testimone_3 Parte_1 riferiva di essere innamorata del sig. ? (sig.ra ) 16) Vero che nell'anno CP_1 Parte_3
2018 la sig.ra mi riferiva di voler lasciare il sig. ? (sig.ra ) Parte_1 CP_1 Parte_3
17) Vero che nell'anno 2018 la sig.ra mi confidava di subire da anni angherie e Parte_1
prevaricazioni dal sig. e di essere stata malmenata dallo stesso durante la gravidanza CP_1 di ? (sig.ra ) 18) Vero che nell'anno 2019 la sig.ra mi riferiva Per_1 Parte_3 Parte_1
che suo marito aveva deciso di lasciare Crema e di portare lei e la GL a vivere a Londra? Per_1
(sig.ra ) 19) Vero che dopo la partenza per Londra dell'anno 2019 sentivo la sig.ra Parte_3
tramite messaggi e telefono? (sig.ra ) 20) Vero che nell'anno 2021 la Parte_1 Parte_3
sig.ra mi riferiva che il marito le sottraeva i documenti suoi e della GL? (sig.ra Parte_1
) 21) Vero che negli anni 2019-2020-2021 la sig.ra mi riferiva che il Parte_3 Parte_1 marito la lasciava senza soldi? (sig.ra ) 22) Vero che nell'anno 2021 la sig.ra Parte_3 [...]
mi inviava un video in cui si vedevano lei e in camera? (sig.ra )” Pt_1 Per_1 Parte_3
*
Per come precisate con nota depositata il 21/01/2025: CP_1
“IN VIA PROVVISORIA URGENTE: disporre l'immediato allontanamento di dalla madre Per_1
e l'affidamento e collocamento presso il padre in via super esclusiva;
NEL MERITO: a) rigettare integralmente le domande della ricorrente di addebito della separazione al marito, di affido in via esclusiva della minore alla madre, nonché di corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per la GL;
IN VIA RICONVENZIONALE: b) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra ex art. 151 c. Parte_1
2 c.c., per tutti i motivi esposti e per quanto emerso in corso di causa;
disporre ogni atto e/o provvedimento necessario ad evitare pregiudizio alla minore e ad interrompere ogni ostacolo al corretto svolgimento del rapporto tra padre e GL, stabilendo e comminando le sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c., tra cui la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni a favore Parte_1
del sig. , danni da quantificarsi in corso di causa o da determinare in via equitativa;
CP_1
c) affidare la GL in via super esclusiva al padre , con diritto di visita della Per_1 CP_1
madre da esercitarsi con modalità protette, previo monitoraggio costante della capacità genitoriale della sig.ra , da subordinare ad un percorso di cura psicologico-psichiatrico di Parte_1 quest'ultima che non potrà essere demandato in via generica a dei professionisti, bensì affidato al Cont competente che dovrà contestualizzato e tenere specificatamente conto delle condizioni accertate ed indicate nell'espletata CTU e nelle relazioni del Servizio Tutela Minori;
d) Disporre che la sig.ra versi al sig. la somma mensile di € 300,00, ovvero quella Parte_1 CP_1
diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della GL
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% di tutte le spese Per_1 straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale adito.”
*
Per il curatore speciale avv. come precisate con nota depositata il 22/01/2025: Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così disporre: In via principale nel merito:
1) Disporre l'affido esclusivo della minore al padre, sig. con collocamento presso la CP_1
casa paterna ove verrà fissata la residenza di;
Per_1
2) Visite della madre alla GL 2 pomeriggi durante la settimana dopo l'uscita da scuola e sino alle ore 19, cena col padre ed inoltre, il pomeriggio del sabato dalle ore 16 sino alle 19, cena col padre.
Le visite devono essere organizzate in forma protetta alla presenza dell'operatore dei servizi.
3) frequenza della bambina al doposcuola e al corso di danza pomeridiano e partecipazione di
e ad un percorso di incontri curato dalla neuropsichiatria per verificare l'andamento del Per_1
primo periodo di assestamento.
4) Monitoraggio dei servizi sia a casa del papà che della mamma con educatrice domiciliare.
5) Frequentazione libera dei nonni
In via istruttoria:
Respingersi le richieste di produzione documentale della sig.ra in quanto irrilevanti al fine del Pt_1 decidere.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29/03/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile con in Crema il 26/04/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1
Comune medesimo anno 2014, atto n. 10 P. I), unione dalla quale è nata la GL ( nata il Per_1
08/12/2014), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva della GL minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della GL pari a € 1500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie;
, infine, chiedeva di riconoscerle un assegno di mantenimento a carico del coniuge di € Parte_1
500 mensili.
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 23/06/2022 ove veniva disposto rinvio.
In data 16/09/2022, il resistente depositava memoria difensiva e le parti comparivano dinanzi al
Presidente all'udienza del 30/09/2022; in via provvisoria e urgente il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna;
in punto economico, il Presidente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 05/01/2023, si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta CP_1 di separazione della moglie, chiedendone tuttavia l'addebito a quest'ultima; il resistente chiedeva l'affidamento esclusivo della GL minore e un assegno di mantenimento per la GL, a carico della madre, di misura pari a € 300 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26/01/2023 il Giudice Istruttore, sentite personalmente le parti, dava incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine approfondita sul nucleo familiare.
Pervenute le relazioni dei servizi sociali e integrato il contraddittorio, all'udienza del 18/05/2023 il
G.I. disponeva la modifica del provvedimento presidenziale con facoltà del padre di vedere la GL con la massima frequenza possibile alla presenza di un educatore individuato dal Servizio Sociale competente almeno una volta ogni due settimane ovvero, meglio, settimanalmente con predisposizione del calendario da parte del Servizio Sociale.
Con successiva ordinanza del 30/05/2023 veniva disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare con la formulazione del seguente quesito: “Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, se necessario sentita la GL minore (nata il [...]) nonché gli Per_1
eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici e presso il Servizio Sociale già incaricato, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti, valutato se di necessità di rivolgersi ad eventuali ulteriori professionisti (es. psichiatri) 1) quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi o che comunque ruotano intorno al nucleo (nonni, zii, etc.); 2) valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica – e se ritenuto di necessità avvalendosi di altre figure professionali - relativa a: profilo di personalità̀ delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della GL;
3) Valuti quale sia la qualità̀ psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali;
4) Valuti lo stato di benessere psicologico di
e se ed in quale misura la conflittualità̀ manifestata dai genitori e il reciproco Per_1
disconoscimento di valore genitoriale, quale già eventualmente emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico e/o la relazione con l'altro genitore;
5) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità̀ genitoriale ovvero dalle carenze genitoriali riscontrate;
6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e li sperimenti nell'ambito della esecuzione del presente mandato;
7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì̀, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
8) Qualora dovesse rendersi opportuno la continuazione dell'intervento dei Servizi
Sociali, il CTU provvederà̀, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità̀ dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno in accordo tra loro una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio – il tutto nell'esclusivo interesse di;
9) All'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i Per_1 presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività̀ e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso;
10) Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti ovvero sperimenti alternativi esercizio del diritto di visita individuando quello che “a regime” meglio corrisponde all'interesse della minore;
11) Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità̀ pervasivi in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio”.
Espletato l'accertamento peritale, depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 21/02/2024. Con successiva ordinanza, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, in via temporanea, affidava la minore al Comune di Crema incaricando l'ente affidatario di ampliare le frequentazioni padre/GL e attivare gli opportuni interventi in favore dei genitori e della minore;
con lo stesso provvedimento, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti, riduceva a € 350 mensili il contributo paterno al mantenimento ordinario della minore e nominava un curatore speciale nell'interesse della stessa, identificato nell'avv. Controparte_2
Nelle more dei successivi accertamenti, le parti e il curatore comparivano all'udienza del 07/05/2024; con ordinanza del 11/05/2024 , a scioglimento della riserva assunta, il G.I. revocava il contributo a carico del padre in favore della GL, disponendo il mantenimento diretto a carico dei genitori e invitava i servizi sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
All'udienza del 22/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti e il curatore speciale precisavano le rispettive conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Crema il CP_1 Parte_1
26/04/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema anno 2014, atto n. 10 P.
I).
Dal matrimonio è nata la GL (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi, negli atti introduttivi e nel corso della successiva trattazione, hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
*
Le domande di addebito reciproco
Con riferimento all'addebito della separazione richiesto reciprocamente dalle parti, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre che questi abbia innanzitutto posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio;
in secondo luogo, occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Al riguardo, del resto, la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
In questo quadro di riferimento, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione né a carico del marito né a carico della moglie, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati rispettivamente dalle parti e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Infatti, premesso che i coniugi forniscono versioni divergenti circa il rapporto matrimoniale e le cause della crisi, deve rilevarsi che , a fondamento della domanda di addebito rivolta al marito, Parte_1
ha lamentato un continuativo disinteresse di questi per la quotidiana gestione della prole nonché una serie di condotte denigratorie e aggressive che egli avrebbe tenuto in costanza di convivenza coniugale.
Orbene, quanto al contegno di nel quotidiano menage domestico, è sufficiente rilevare CP_1
che le allegazioni sono state chiaramente declinate in modo del tutto generico e indeterminato e appaiono prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio.
Quanto, invece, ai profili di violenza domestica, il Collegio osserva che la sintetica contestazione formulata da non appare supportata da alcun elemento di prova. Parte_1
Infatti, inanzitutto, i verbali di accesso al pronto soccorso prodotti in atti non danno evidenza di alcun maltrattamento, in quanto tutti i referti sono riferibili a complicanze emerse in corso di gravidanza non associate a cause esterne e, pertanto, prive di elementi di collegamento a ipotetiche violenze subite dalla ricorrente.
Analogamente, nessun altro elemento addotto è in grado di supportare la narrazione della asserita violenza fisica e psicologica subita dalla ricorrente. In particolare, del tutto prive di rilievo probatorio sono le relazioni del Centro antiviolenza e la certificazione datata 9/07/2017; entrambi i documenti infatti si limitano a riportare il riferito della medesima , di cui è esclusa la rilevanza nel Parte_1
vaglio della allegazione processuale della medesima parte. Deve peraltro sottolinearsi come il documento da ultimo citato concluda come di seguito: “la signora riferisce di aver già proposto al marito precedentemente di effettuare una terapia di coppia per le conflittualità che si sono accentuate nel tempo rispetto a situazioni di vita quotidiana. ieri riferisce ennesimo litigio con suoceri e marito perché lei, preoccupata per la salute della GL, volevo accompagnarla in DEA mentre marito e suoceri non sarebbero stati dello stesso parere. la signora ribadisce la sua intenzione di chiedere aiuto psicologico di coppia al rientro a crema avendo già anche identificato il centro idoneo. successivamente colloquio congiunto col marito: entrambi adeguati, collaborativi anche se emerge comunque la presenza di conflitti presenti da tempo, il marito accoglie le richieste della moglie di rientrare oggi a crema, il marito ritiene che la moglie sia ipercritica nei suoi confronti ma comunque riferisce sia sempre stata adeguata e presente nei confronti della GL (…)” (cfr. verbale di dimissione del 9/07/2017). Dunque, il quadro descritto agli atti è quello di un rapporto coniugale in crisi, contrassegnato da numerose liti, e che la moglie intendeva ricostruire;
non emergono, di contro, segnali di aggressione o prevaricazione.
Orbene, la limitata produzione documentale, di fatto contenente le sole dichiarazioni della moglie medesima, non pare di certo sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali e di rispetto della persona da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale. Invero, in questo quadro di riferimento, tenuto conto delle allegazioni così come formulate nonché dell'assenza di elementi finanche indiziari, le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in punto sono risultate del tutto generiche, ininfluenti, irrilevanti e non sono state ammesse in quanto null'altro avrebbero potuto aggiungere alla accusa rivolta al marito.
Resta da precisare e ribadire, considerate le plurime argomentazioni in punto, che non assume significanza probante nel presente giudizio la circostanza che si sia rivolta al centro Parte_1
antiviolenza, struttura che evidentemente si attiva a fronte delle mere dichiarazioni della persona che si presenti come vittima di violenza domestica, senza svolgere alcun accertamento in merito.
Quanto infine alle allegazioni di violenza economica, deve precisarsi che le produzioni di cui al doc.
12 non descrivono alcun agito violento, riportando gli stralci di una conversazione (peraltro priva di data) nella quale rimanda il percorso di terapia di coppia al momento in cui avrà reperito CP_1
una occupazione lavorativa e, pertanto, potrà sostenerne i costi.
Ancora, del tutto inconferente è il documento sub. 15, che riporta laconicamente il verificarsi di una discussione tra i coniugi avvenuta al supermercato;
il testo, tuttavia, non fornisce nessun supporto alla narrazione della parte in ordine alle condotte del coniuge che l'avrebbe privata dei basilari beni di prima necessità.
Tantomeno alcun profilo di sopraffazione emerge dalla stessa allegazione della moglie circa la pressione che ella avrebbe subito per aver , al momento del trasloco della famiglia in CP_1
Inghilterra, suggerito di mettere a reddito l'immobile di Crema, di proprietà di , la quale Parte_1 sarebbe stata “costretta” a gestire in modo autonomo le vicende riguardanti la locazione dell'immobile predetto.
Più in generale, tutte le allegazioni come appena illustrate appaiono prive di significanza ai fini dell'addebito, non integrando alcuna condotta di carattere violento. In punto, è bene ricordare che il conflitto, fisiologico in tutte le forme di disgregazione del nucleo familiare, può manifestarsi in liti, sofferenza, rabbia, producendo delle dinamiche relazionali che mantengono i confliggenti in condizioni paritetiche;
il conflitto si trasforma in violenza soltanto quando tale pariteticità scompare e vi è invece una posizione di asimmetria con conseguente “sottomissione” di uno dei soggetti coinvolti, soggiogato dai comportamenti lesivi e mortificanti dell'altro.
Posta questa distinzione, nessun elemento, neanche a carattere indiziario, induce il Tribunale a ritenere che la dinamica relazionale tra le parti, certamente connotata da aspro e irriducibile conflitto, sia sfociata in una forma di violenza, tenuto che, peraltro, il procedimento penale originato dalla denuncia querela sporta da in ordine alle medesime condotte qui allegate è stato Parte_1
archiviato su richiesta del PM in data 22/11/2022.
Tutti gli scontri tra i coniugi si inseriscono di contro – anche secondo la stessa prospettazione della ricorrente - in un rapporto tra le parti già compromesso e logorato a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze emerse in costanza di convivenza.
La domanda attorea di addebito, priva di supporto probatorio, deve quindi essere rigettata.
Quanto, invece, alla domanda proposta dal marito, richiamate le considerazioni già svolte in ordine al rapporto coniugale, il Collegio osserva quanto segue. lamenta che la moglie, in CP_1
costanza di unione matrimoniale, avrebbe tenuto una condotta aggressiva e maltrattante, lasciandosi andare a numerosi eccessi d'ira. Anche in questo frangente rileva, tuttavia, il Tribunale che le condotte riportate, in gran parte indeterminate, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro con riferimento ad asseriti comportamenti violenti, essendo state formulate istanze di prova orale generiche e valutative, che pertanto non sono state ammesse. Ciò detto, è bene precisare che il rientro della ricorrente in Italia, avvenuto nel mese di ottobre 2021, non assume parimenti rilievo ai fini della domanda di addebito. Infatti, seppur è vero che la vicenda ha avuto delle implicazioni penali e processuali, anche nell'ambito del presente giudizio, conducendo alla applicazione di una pena a carico di , nondimeno, l'episodio non appare affatto Parte_1
causalmente determinante nella crisi matrimoniale, inserendosi esso al contrario - secondo la stessa prospettazione della parte resistente - in un rapporto tra le parti già ampiamente compromesso. Lo stesso resistente, del resto, evidenzia come progressivamente nel tempo “il rapporto coniugale si è deteriorato sempre di più, sfociando in una vera e propria crisi coniugale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione); è solo in questo frangente che la moglie si è recata in Italia con la GL, con il progetto di rientrare in Inghilterra, salvo poi successivamente disattendere gli accordi presi con il marito.
Dunque, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto come già valutata dall'Autorità preposta, la condotta di pare collocarsi in un momento di radicata tensione tra i coniugi che si erano Parte_1
già determinati, del resto, a rivolgersi a un professionista per tentare di risanare la crisi ormai acclarata. L'inefficienza causale del fatto appare tanto più vera se solo si considera che è stata la stessa a chiedere la separazione dal marito una volta deciso di trattenersi in Italia, e non Parte_1
il contrario.
Resta da precisare che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa… o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Corte di
Cassazione, Sez. 1-, Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021). Dunque, anche dando applicazione al principio appena richiamato, l'allontanamento dovuto alla già intervenuta intollerabilità della convivenza non può condurre all'addebito della separazione.
Più in generale, osserva il Collegio che, in questa forbice fattuale, i dati cronologici e la dinamica della crisi matrimoniale, come emersa dalle stesse verbalizzazioni e dalle deduzioni delle parti, depongono in senso contrario alla sussistenza della colpa dell'una o dell'altra parte per la fine del matrimonio e sono invece indice di una comune volontà nel senso di elidere il vincolo coniugale. Può infatti ritenersi che la causa della crisi sia stata la mancanza di una comunione materiale e spirituale tra le parti già risalente nel tempo e accettata o comunque tollerata da entrambi i coniugi nonché i plurimi contrasti che hanno portato la coppia a un progressivo e reciproco allontanamento. In questo contesto, in difetto di un supporto probatorio solido, appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se vi sia stata una effettiva violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio e se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta di un coniuge ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambe le parti, come appare sostenibile in base al quadro descritto.
Le domande reciproche di addebito devono quindi essere respinte, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
La responsabilità genitoriale
, sin dal deposito degli atti introduttivi, ha insistito per l'affido esclusivo della minore Parte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, invece, la ricorrente ha chiesto l'affido Per_1
condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé. Di contro,
, fin dalla costituzione in giudizio, ha domandato l'affido esclusivo a sé della minore, CP_1
richiesta cui si è associato anche il curatore speciale.
Illustrate le richieste delle parti, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale di (nata il [...]), risultando il materiale probatorio agli atti adeguato e Per_1
sufficiente ad assumere una motivata decisione in ordine al percorso di crescita più sereno per la minore. Più in dettaglio, rileva il Collegio che nel caso di specie, espletata consulenza psico- diagnostica, l'adempimento appare innanzitutto manifestamente superfluo, considerato che
è stata diffusamente sentita dagli operatori dei servizi sociali e i suoi interessi sono stati Per_1
introdotti in giudizio da parte del curatore speciale, nominato proprio al fine di rappresentare la prole.
Parimenti, osserva il Collegio che l'ascolto risulta pregiudizievole e in contrasto con gli interessi della minore, vista l'età e la peculiare condizione di fragilità, stress e disagio in cui si è trovata Per_1
presa in carico presso il servizio NPI e ampiamente coinvolta nella sofferenza genitoriale (si veda, in punto, la relazione peritale). Deve aggiungersi che la documentazione in atti dà riscontro di significative difficoltà della minore per età e scolarità, elementi tali da indurre altresì il sospetto che ella non sia pienamente capace di discernimento (v. relazione centro Fam.B.A. in atti). Infine, non può non considerarsi che la minore ha da sempre mantenuto un rapporto sostanzialmente “simbiotico” con la madre (“Madre e GL sono unite da un legame fusionale, pertanto patologico” cfr. relazione
C.T.U.), idoneo a condizionare la sua capacità di espressione;
tale profilo, unitamente all'esposizione al conflitto genitoriale, ha reso quindi di fatto impossibile assumere dichiarazioni genuine e autentiche in corso di giudizio, correndosi, di contro, il rischio di pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore, trascinandola in un conflitto di lealtà.
In virtù di tutte le considerazioni svolte, tenuto conto che il curatore nominato proprio a salvaguardia degli interessi della minore si è opposto al colloquio della minore con il Giudice (v. verbale del
7/05/2024), all'esito del giudizio, il Collegio ritiene non necessario e in contrasto con gli interessi della minore l'ascolto giudiziale. L'assunto appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Tanto premesso, nel merito, giova partire da una breve ricostruzione della vicenda fattuale che ha condotto all'odierna sistemazione del nucleo familiare. In specie, e , dopo Parte_1 CP_1
un primo periodo di convivenza a Crema, nel 2015 si sono trasferiti nel Regno Unito, unitamente alla GL minore (nata il [...]), assecondando le occasioni lavorative del padre. Nel Per_1
mese di ottobre 2021, tuttavia, è ritornata con la GL in Italia per quello che, secondo Parte_1
i programmi dei coniugi, avrebbe dovuto essere un soggiorno temporaneo. Nondimeno, l'odierna ricorrente, a prescindere dalle motivazioni sottese - oggetto di narrazione discordante - , ha deciso di non fare più rientro nel Regno Unito, trattenendosi dunque a Crema con Da tale episodio Per_1
è scaturito un procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di mesi sei di reclusione a per il delitto di cui all'art. 574 c.p. Parte_1
In tale periodo l'unione familiare, già profondamente compromessa, si è disgregata definitivamente;
in specie, ha manifestato l'intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale depositando Parte_1
l'odierno ricorso e la relazione tra la minore e il padre (accusato dall'odierna ricorrente di violenza e inadeguatezza genitoriale) si è sostanzialmente interrotta. Più in dettaglio, risulta agli atti che la madre, ritenendo il marito “pericoloso”, ha frapposto resistenze e perplessità in ordine ai possibili contatti tra questi e la GL mentre, parallelamente, la minore ha iniziato a manifestare Per_1
rifiuto e ritrosia nei confronti del padre. Tale stato di fatto ha determinato una profonda frattura nel rapporto padre/GL, con conseguente necessario dispiegamento di vari interventi a sostegno del nucleo. Nel corso del giudizio poi, dato atto dell'assenza di frequentazione con il padre, constatata l'incapacità della madre di assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile e partecipare fattivamente al percorso di riavvicinamento con la figura paterna, il Giudice ha affidato la minore ai servizi sociali.
In seguito, in esito a un lungo percorso avviato con l'ausilio degli operatori, la minore ha ricominciato a vedere il padre e trascorrere periodi sempre più lunghi e frequenti presso la sua abitazione. Ebbene, oggi, dunque, trascorre tempi sempre più estesi presso la casa paterna e ha ricostruito una Per_1
salda relazione affettiva con , il quale è ormai rientrato stabilmente in Italia. CP_1
Ripercorsa sinteticamente la tortuosa evoluzione della vicenda familiare, richiamate le osservazioni già svolte anche in corso di causa, deve rilevarsi che in siffatto quadro di grave e irriducibile conflittualità di coppia, la condotta ostacolante attuata dalla madre sin dal rientro in Italia nel 2021 ha condotto il Giudice istruttore a disporre l'affido della minore all'Ente, soprattutto al fine di garantire un intervento efficace dei professionisti e garantire a un accesso sereno al padre, Per_1
scevro da condizionamenti, nel primario interesse della prole.
Al contempo, in considerazione di quanto appurato, nel corso del giudizio, sono stati messi in campo diversi interventi a sostegno del nucleo e, in particolare, della madre in modo da implementarne le competenze genitoriali, nell'ottica di favorire un ripristino della piena bigenitorialità. Ciononostante, la madre non ha aderito pienamente al percorso, mantenendo un atteggiamento svalutante nei confronti del servizio medesimo e mettendo in discussione il progetto di avvicinamento della bambina al padre (v. relazione del 22/04/2024). Al riguardo, anche l'indagine peritale svolta ha dato riscontro dell'assenza di una reale ed efficace comunicazione tra le parti, incapaci di collaborare nell'interesse della minore, soprattutto a causa del contegno materno;
ha osservato, in particolare, il CTU che “ Lo stato mentale della sig.ra non permette al momento di pensare che la stessa sia capace di Pt_1
cooperare, supportare e promuovere le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di
” , in quanto “la madre è incapace di promuovere e sostenere un orientamento genitoriale Per_1 tale da favorire una cooperazione a qualsiasi livello” (cfr. relazione peritale in atti).
Anche in seguito, del resto, le educatrici hanno messo in luce l'assenza di una reale condivisione tra le parti in ordine alle scelte educative e di vita inerenti a situazione dovuta per lo più al Per_1
comportamento della madre, ancora una volta escludente nei confronti del padre (in tal senso, rilevano i servizi sociali che “nei colloqui con i genitori sempre occasioni rimandata l'importanza di non qualificarsi di fronte alla bambina, il sig. ne riconosce l'importanza al fine di poter CP_1
esercitare una co-genitorialità mentre la sig,ra non rimane aderente ai discorsi, negando vari Pt_1 episodi riportati dall'ex marito.”; (…) “diventa impossibile poter aprire un confronto positivo per costruire un percorso di rispetto reciproco. la signora rimane ferma nelle sue posizioni iniziali che ruotano attorno al tema del bisogno della bambina di avere vicino alla mamma, riconoscendosi
l'unica ad avere interesse amore verso la GL” cfr. relazione del 18/12/2024).
La ricorrente, dunque, ha perseverato nella sua condotta, accusando insistentemente il padre e palesando la propria incapacità di collaborare con l'altro genitore così come con gli operatori del servizio sociale (“si informa che la collaborazione della sig.ra verso il servizio e verso il sig. Pt_1 sta mostrando delle significative criticità; (…) accusa il sig. di strumentalizzare la salute CP_1 CP_1
di , riferendo che il padre avrebbe preteso di sua fantasia visite specialistiche non necessarie Per_1
dal pediatra della bambina, riportando che lo stesso avesse fatto irruzione nel gabinetto del medico. dalle mail dell'avvocato della madre e del pediatra (…) il signor ha invece riportato alla madre CP_1 la richiesta, non urgente, effettuata dal pediatra di due visite specialistiche (…) La sig.ra ha Pt_1
riferito agli operatori che avrebbe portato la bambina prima all'appuntamento con il neuropsichiatra e solo successivamente con la psicologa. si è spiegato come funziona il servizio di NPI per poi ricevere il giorno seguente la mail del suo avvocato che indicava che la signora aveva già preso lei appuntamento per per giugno” cfr. relazione del 02/05/2024). Per_1
Tale atteggiamento non solo ha impedito ai genitori di condividere le scelte educative e prendere le decisioni nell'interesse della prole, ma altresì ha influito negativamente sulla minore, minando la sua serenità e compromettendo il suo rapporto con la figura paterna (si veda, sul punto, la relazione peritale: “la percezione negativa della figura del padre da parte della minore emersa dall'indagine, risulta essere soprattutto l'esito di uno schieramento della minore, la quale, all'interno di un contesto disarmonico, non può restare in posizione neutra, ma tende ad allearsi con il genitore che percepisce come più vicino emotivamente.”; “le caratteristiche della signora e l'incapacità di mettere in discussione se stessa e il suo punto di vista la portano a creare relazioni conflittuali in cui anche la GL viene coinvolta” “ha sistematicamente deformato e compromesso il versante relazionale e in particolare il rapporto ha minato la relazione tra la GL ed il padre” “Dall'indagine Per_1
effettuata è possibile affermare con assoluta certezza che il comportamento della madre e l'aver influenzato nei suoi ricordi ha comportato il disagio marcato che ha intaccato il suo Per_1 adattamento nella sfera relazionale”).
Orbene, all'esito del giudizio il Collegio non può che condividere il giudizio del G.I. in ordine alla assenza dei presupposti per l'esercizio concreto di una effettiva bigenitorialità considerata la grave e preoccupante relazione tra le parti, contrassegnata da reciproche accuse di inidoneità genitoriale, dimostrazioni di sfiducia e continue recriminazioni (sfociate anche in denunce di reato) nonché, soprattutto, in ragione delle continue manifestazioni screditanti attuate dalla madre nei confronti di
. CP_1
Più in dettaglio, pur dandosi atto del sincero attaccamento della minore alla madre, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato da persuade della assenza di capacità tutelanti e Parte_1
protettive della medesima ricorrente nei confronti della GL. Infatti, in primo luogo, la madre, in spregio ai principi basilari della genitorialità condivisa, nel mese di ottobre 2021 ha scelto in via unilaterale di trattenere stabilmente la minore in Italia, nonostante la bambina (allora di soli 7 anni) fosse ormai da tempo radicata nel Regno Unito ove si trovava il padre nonché il centro stabile dei suoi affetti e interessi.
In secondo luogo, non ha saputo assumere, anche nel corso del giudizio, un ruolo Parte_1
genitoriale responsabile nel garantire un sereno accesso al genitore non collocatario. Ella, di contro, ha perseverato nello screditare la capacità educativa del padre, con ripetute accuse, esponendo quotidianamente la minore a litigi e conflitti e tentando di condizionarne il rapporto con la figura paterna. Tale contegno, riportato anche dagli operatori, denota una mancanza di consapevolezza da parte della madre in ordine all'impatto delle sue modalità educative e relazionali sulla crescita della minore, avendo ella attuato un comportamento evidentemente preordinato a estromettere l'altro genitore dalla vita della GL.
Del resto, il Consulente del Tribunale ha ben messo in luce come il comportamento della madre ha influenzato negativamente causandole un marcato disagio e intaccando il suo adattamento Per_1
della sfera relazionale. In definitiva, aderendo il Collegio alle conclusioni della relazione peritale, peraltro sostanzialmente non contestate dal CTP di parte ricorrente, appare a tutt'oggi Parte_1
non in grado di assumere il compito di curare ed educare la minore e, soprattutto, assicurarne il miglior sviluppo, sulla base di un giudizio prognostico, avuto riguardo alla sua personalità, al modo in cui ella ha svolto in passato il proprio ruolo e alla sua capacità di attenzione, di comprensione e di educazione così come emergenti dagli atti di causa ( sul punto, “Lo stato mentale della sig.ra Pt_1
non permette al momento di pensare che la stessa sia capace di cooperare, supportare e promuovere le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di ”; “Questo CTU non può Per_1 così che ribadire l'inaffidabilità genitoriale della che, oltre a non aver mai mantenuto e Pt_1 ottemperato agli “obblighi” quale genitore collocatario, è affetta da un grave disturbo di personalità che deve essere curato” “La sig.ra ha mostrato di agire nei confronti della GL condotte Pt_1
scarsamente supportive, contenitive e protettive: così come più opportunamente scevre da più incongrue, quanto ingiustificate, proiezioni proprie. Le condotte osservate sappiamo rappresentare in maniera conclamata un funzionamento psicopatologico, ma quello che preoccupa maggiormente
è come questo impatti nella funzione genitoriale, in quanto la madre è incapace di promuovere e sostenere un orientamento genitoriale tale da favorire una cooperazione a qualsiasi livello”; cfr. relazione peritale in atti).
Del resto, anche nel corso del giudizio e nonostante i plurimi interventi disposti dal Tribunale a sostegno della minore e, altresì, della genitorialità, ha mantenuto una condotta Parte_1
reiteratamente ostruzionistica impedendo l'avvio di progetti di aiuto e sostegno, tale da poter provocare un danno alla GL, oltre a rendere manifesta la totale assenza di consapevolezza delle condizioni psicofisiche di quest'ultima (“la sig.ra ha manifestato la sua difficoltà ad accettare Pt_1
che la bambina stia più giorni di seguito con il che stia per più giorni con lui rispetto a quanti Per_3 ne stia con lei” (…) a seguito del colloquio con la coppia genitoriale di luglio e alla comunicazione della futura regolamentazione che partirà da settembre, la sig.ra ha espresso la sua contrarietà Pt_1
al calendario al sig. davanti alla bambina. inoltre lo scrivente servizio ha dovuto sollecitare la CP_1
signora consegnare il documento d'identità e la tessera sanitaria di al padre per permettere Per_1 loro di andare in vacanza” cfr. relazione del 22/07/2024; “con la presente si relaziona alla difficoltà di collaborazione la mancata fiducia da parte della sig.ra in particolare la mancata Pt_1 disponibilità a una nuova regolamentazione (…) gli operatori, nonostante il legame padre GL si sia costruito e consolidato, rilevano forti difficoltà a lavorare con il nucleo a causa di una seria incapacità della sig.ra a separarsi dalla GL. la signora ribadisce che la bambina è piccola e Pt_1 ha bisogno della mamma e ha una forte influenza sullo stato d'animo di ” cfr. relazione del Per_1
09/09/2024; “l'atteggiamento della signora verso il sig. sì e svalutante se in presenza degli CP_1
operatori che, da quanto riporta il papa, anche davanti alla bambina. diventa impossibile poter aprire un confronto positivo per costruire un percorso di rispetto reciproco. la signora rimane ferma nelle sue posizioni iniziali che ruotano attorno al tema del bisogno della bambina di avere vicino alla mamma riconoscendosi l'unica ad avere interesse amore verso la GL” cfr relazione del 18/12/2024;
“gli operatori sono in estrema difficoltà a lavorare con la madre in quanto la signora manifesta un atteggiamento che va dalla negazione di alcuni episodi, alla strumentalizzazione del benessere della bambina. Con gli operatori ha un atteggiamento ostile ritiene ci sia un rapporto privilegiato con il sig. ipotizzando contatti e posizioni di favore. Nonostante gli sforzi anche del sig. di CP_1 CP_1
confrontarsi e collaborare con l'ex moglie la donna persevera nello screditarlo, accusarlo e alla tendenza di coinvolgere nelle decisioni che riguardano gli adulti non comprendendo la Per_1
pericolosità di tale atteggiamento sulla serenità della GL. in tale situazione la sig.ra non Pt_1
appare in grado di portare avanti un progetto di cogenitorialità e dimostra di aver bisogno di un percorso in un servizio specialistico che possa aiutarla a separarsi dalla GL, accettando che nella sua vita ci sono altre figure di riferimento” relazione del 14/02/2025).
La medesima peraltro non ha inteso avviare, con effettiva partecipazione, alcun percorso Parte_1
di sostegno individuale tra quelli proposti dagli operatori che hanno in carico il nucleo familiare, non accogliendo con favore la presa in carico presso il CPS suggerita dagli esperti e altresì prendendo iniziative in contrasto con i programmi dell'Ente affidatario (“La sig.ra ha riferito agli operatori Pt_1
che avrebbe portato la bambina prima all'appuntamento con il neuropsichiatra e solo successivamente con la psicologa. si è spiegato come funziona il servizio di NPI per poi ricevere il giorno seguente la mail del suo avvocato che indicava che la signora aveva già preso lei appuntamento per per giugno” cfr. relazione del 02/05/2024). Per_1
Oggi, dunque, in mancanza di una effettiva rielaborazione da parte di del proprio Parte_1
atteggiamento e del rapporto con il coniuge, nessuna prospettiva di recupero della genitorialità condivisa pare dunque prospettabile.
Cionondimeno, appare evidente come la situazione fattuale e relazionale sia mutata nel corso del tempo. Infatti, all'esito di un lungo percorso intrapreso con l'ausilio dei professionisti incaricati, il rapporto tra e il padre è stato efficacemente rinsaldato e ricostruito;
tale elemento, Per_1
unitamente alla valutazione della capacità e competenza genitoriale di , conduce il CP_1 Collegio ad accogliere la domanda di affido esclusivo al padre formulata dal resistente e dal curatore speciale.
Emerge in proposito che, inizialmente, il resistente– le cui competenze genitoriali sono state ritenute
“perfettibili” dal CTU “in quanto il sig. dovrà essere maggiormente presente “- si mostrava più CP_1
defilato e passivo nella gestione della prole, mentre oggi egli ha assunto un ruolo più maturo e responsabile, diventando una figura di riferimento per e dimostrando anche una maggiore Per_1 consapevolezza della importanza di preservare la figura dell'altro genitore di fronte alla GL. Egli, inoltre, ha apprezzabilmente messo da parte le proprie aspettative personali e professionali (che lo avevano condotto nel Regno Unito) per garantire una solida presenza nella vita della GL, offrendole un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere a Crema.
Deve, dunque, darsi atto del positivo percorso intrapreso dal resistente, il quale ha progressivamente costruito e migliorato il suo rapporto con la minore, nel rispetto delle sue condizioni psico-emotive e delle indicazioni degli operatori (“il padre, che inizialmente aveva un atteggiamento più cauto verso la bambina e si è spesso appoggiato all'educatrice per chiedere consigli su cosa potesse piacerle di più rispetto ai giochi abbigliamento alimenti e attività, a con il tempo mostrato maggior sicurezza nel riconoscere i suoi interessi e bisogni fino a introdurre lo svolgimento dei compiti”; “il sig. CP_1
seguendo le indicazioni degli operatori e gradualmente introdotto nella vita della GL i nonni paterni” cfr. 22/04/2024). Da ultimo, hanno altresì evidenziato gli operatori che il padre si è fattivamente impegnato, anche nei momenti di alta tensione con la moglie, a collaborare e aprire un confronto consapevole.
Allo stato, pertanto, sulla base di quanto accertato e appurato, può affermarsi che , CP_1
mettendo a frutto i suggerimenti degli esperti e assecondando i bisogni della bambina, abbia maturato una adeguata competenza genitoriale, dedicandosi a in modo continuativo, tenendo conto Per_1
delle sue fragilità e finanche tutelando il rapporto della minore con la madre (“nei colloqui con i genitori sia in più occasioni rimandata l'importanza di non qualificarsi di fronte alla bambina, il sig. ne riconosce l'importanza al fine di poter esercitare una cogenitorialità”; il sig. ha CP_1 CP_1
sempre mantenuto un atteggiamento un comportamento aperto, collaborativo e disponibile al confronto. sta sviluppando un ruolo genitoriale che appare fondato sia sulla relazione affettiva che regolativa e cerca di mettersi in gioco rispetto ai bisogni e necessità della GL. ha sempre mantenuto di fronte alla GL un comportamento neutrale verso l'ex moglie, evitando conflitti e frizioni” cfr relazione del 18/12/2024).
Accertata la competenza genitoriale del padre (come comunque emersa anche in sede di consulenza peritale), rilevata, allo stato, un'incapacità della madre di comprendere le esigenze e i bisogni della GL minore e, soprattutto, di seguirla, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre per il quale deve essere invece formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole. Del resto, il diritto alla bigenitorialità non può che assumere carattere recessivo laddove – come nel caso di specie - un genitore non sia in grado di espletare il suo ruolo, promuovendo un sano sviluppo della prole e parimenti salvaguardando lo spazio riconosciuto all'altro genitore.
Stante quindi la condizione di manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la minore, sarà il padre ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
In questo frangente, condividendo le conclusioni del CTU, nel primario interesse della prole, manterrà il collocamento prevalente dal padre, tenendo conto del conflitto di lealtà e del Per_1
condizionamento attuato dalla madre rispetto alle dichiarazioni della minore.
Quanto ai tempi di frequentazione con la madre, occorre ancora evidenziare che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore deve essere declinato nel perseguimento del miglior interesse di quest'ultimo. In questa prospettiva, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla valutazione ai desideri espressi da stressata Per_1 dall'esigenza di schieramento con l'uno o l'altro genitore e quotidianamente esposta al conflitto, deve al contempo rilevarsi che la bambina conserva un autentico legame affettivo con la madre, sicchè una radicale estromissione della figura materna dalla quotidianità non appare di giovamento nella costruzione di un sano percorso di crescita.
Dunque, dando atto dell'attuale implementazione della permanenza presso la casa paterna, il
Tribunale dispone come in dispositivo, ritenendo che tale regolamentazione rispetti le esigenze di stabilità della minore, dei suoi bisogni affettivi nonché l'interesse della stessa a mantenere un equilibrato rapporto con ciascun genitore, compatibilmente con le criticità già diffusamente segnalate supra.
La domanda ex art. 709 ter c.p.c. del ricorrente, infine, deve essere rigettata in quanto generica e, allo stato, non sussistendone i presupposti. Deve in specie rilevarsi che le condotte lamentate da parte resistente, come ampiamente analizzate, nel clima altamente conflittuale e disfunzionale esistente tra le parti hanno già condotto in primo luogo alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa a carico di Pt_1
; del resto, constatata l'evoluzione della situazione fattuale e le odierne statuizioni in punto di
[...]
affidamento, non si ritiene di adottare provvedimenti ulteriormente sanzionatori. Resta fermo che eventuali successive condotte ostruzionistiche della madre potranno determinare provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Invero, nell'esclusivo interesse della prole, il Tribunale ravvisa la necessità di confermare la presa in carico della minore e del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali competenti, che manterranno l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore
(comprensivo di frequenza delle attività extrascolastiche e di socialità), della qualità della relazione con entrambi i genitori e dell'andamento della frequentazione materna, con prosecuzione degli interventi di supporto, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
si fissa in anni uno, a partire dal deposito del presente provvedimento, la durata degli interventi indicati.
Ritiene, inoltre, il Collegio che, attesa la complessiva situazione di conflitto genitoriale e considerato il collegamento che entrambi i genitori mantengono con l'estero nonché il rischio paventato di trasferimento altrove di entrambi i genitori (così come inavvertitamente attuato dalla ricorrente e minacciato dal resistente) deve essere confermato il divieto di espatrio della minore, in assenza del consenso scritto di entrambi i genitori.
* Contributo al mantenimento della GL
Quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base della documentazione prodotta, anche per ordine del Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale osserva quanto segue.
ha dichiarato di essersi laureata in psicologia in LD (titolo riconosciuto in Italia) Parte_1
e di aver lavorato per alcuni anni per il servizio militare del paese di origine;
in seguito, ella si è occupata di vendite e amministrazione e, nel 2020, di assistenza sociale. Da allora e per tutto il corso del giudizio la ricorrente ha comunque specificato di essere rimasta inattiva e in cerca di occupazione
(è stata prodotta in atti una iscrizione al centro per l'impiego datata 30/03/2023).
è proprietaria dell'immobile di Crema ove oggi vive, immobile conseguito per Parte_1
successione ereditaria dal primo marito.
Ciò posto, la ricorrente, al fine di documentare i propri redditi, ha depositato unicamente le proprie dichiarazioni ISEE relative all'anno 2023 e all'anno 2024, dalle quali non risultano redditi significativi (€ 4663 nel 2024); è bene tuttavia notare che tale documentazione non può considerarsi esaustiva in quanto non comprende i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. È stato infine depositato un estratto di un conto corrente “postepay” relativo all'anno 2024, dal quale, tuttavia, non risultano pagamenti per bollette, utenze o continuative spese alimentari, mentre constano deversi prelievi e accrediti di denaro non chiaramente rintracciabili e giustificati.
Dunque, brevemente illustrati i (pochi) dati a disposizione, il Collegio ritiene e rileva che il quadro offerto non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità della ricorrente, risultando quantomeno inspiegabile come ella non effettui pagamenti di bollette o utenze e, al contempo, priva di una fonte di sostentamento e risparmi, sostenga spese non solo necessarie, ma anche voluttuarie significative (es. per acquisti online e in negozi di abbigliamento € 254 il
21/02/2024, € 122,18 il 27/02/2024, € 155 il 29/04/2024, € 184,90 il 17/05/2024, € 124 il 11/06/2024,
€ 159 i l 21/07/2024, € 110 il 1/12/2024, come da estratto conto).
Quanto alla posizione del resistente, invece, deve rilevarsi che al momento dell'instaurazione del presente giudizio viveva nel Regno Unito ed era impiegato presso la società QTC CP_1
company Wipro limited con stipendio mensile di circa 5000 sterline (€ 6000 circa).
Nel luglio del 2023 l'impiego è cessato e si è ristabilito in Italia;
egli non ha documentato CP_1
il suo attuale stato occupazionale, affermando di essere in cerca di lavoro. Dalla documentazione versata in atti, pur non del tutto esaustiva, risulta che il resistente ha conseguito i seguenti redditi: nel
2023/2024 £ 95,694 (total tax £ 20,089); nel 2022/2023 £ 161,653 (total tax £ 65,396).
Deve infine rilevarsi che, a seguito del trasloco a Crema, il resistente ha preso in locazione un immobile con canone mensile di € 400; successivamente, egli ha acquistato un immobile nel medesimo paese (v. documento in atti).
Pur rilevato che i dati a disposizione del Tribunale sono particolarmente laconici, illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, richiamate le norme e i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost. e art. 316 bis c.c., 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che il genitore
è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli, in quanto l'art 316 bis c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi, anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro (Cass. civ. 14 luglio 2010 n. 551, cfr. anche Cass. 24424/2013, Cass. 41040/2012).
Dando applicazione agli esposti principi, valutata la complessiva situazione reddituale e lavorativa delle parti, pur ribadita l'incompletezza delle rappresentazioni offerte, sulla base delle evidenze disponibili e dei tempi di permanenza con ciascun genitore, reputa il Collegio che, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, non possa ritenersi sufficiente il mantenimento diretto, dovendo la madre (genitore non collocatario) farsi carico di un contributo al mantenimento periodico, tenuto conto dei tempi di permanenza e del tenore di vita della GL. Sottolineato che comunque la madre conserva una capacità reddituale specifica e integra, ridotta la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico di un contributo al mantenimento indiretto della prole di € 200 mensili, Parte_1
importo limite al di sotto del quale il Tribunale difficilmente scende.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In questo quadro, tenendo conto della competenza professionale acquisita e della correlata capacità lavorativa delle parti, fermo il loro attuale stato di inoccupazione, le spese straordinarie dovranno essere sostenute al 50% dal padre, in mancanza di elementi tali da indurre una diversa modulazione.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, alla luce dell'evoluzione della situazione fattuale nelle more del giudizio (con mutamenti nel collocamento e nei tempi di frequentazione della prole), fermi i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza.
*
Contributo al mantenimento della moglie
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rammenta, in punto di diritto, che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art.
156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I 16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n.
16809).
Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza del dovere di assistenza materiale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Pertanto, nel caso di specie, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
In punto, preme ribadire che la ricorrente avrebbe dovuto, in questa sede, provare di essersi fattivamente e tempestivamente attivata per reperire un'attività lavorativa o, in alternativa, di trovarsi in condizioni di impossibilità oggettiva e/o soggettiva di reperirla. Questa prova non è stata fornita.
In specie, , ancora in giovane età, è dotata di formazione specifica (è laureata) e di Parte_1
esperienza professionale, elementi che le consentono di reperire una occupazione tale da garantirle l'indipendenza economica. Ebbene, ella ha riferito di non aver reperito di recente una stabile e regolare occupazione, ma, per converso, non ha dimostrato né finanche allegato di essersi attivata in modo adeguato per il reinserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'iscrizione a corsi di aggiornamento e formazione professionale o a società di lavoro interinale o, ancora, a soggetti privati in grado di fornire serio e competente supporto nell'invio di curricula e nella ricerca di valide offerte di lavoro. Non può chiaramente considerarsi sufficiente una mera dichiarazione di disponibilità all'assunzione risalente, peraltro, al 2023.
Dunque, pare potersi affermare che nel rilevante arco temporale intercorso tra l'udienza presidenziale ed il deposito delle memorie conclusive, ben avrebbe potuto la ricorrente attivarsi in modo proficuo per reperire un'occupazione lavorativa ovvero dimostrare la propria condizione di indigenza producendo documentazione aggiornata;
ciò non è avvenuto. Più in generale, il Collegio osserva che la ricorrente, ai fini della richiesta di mantenimento, si è limitata ad addurre una propria generica condizione di inoccupazione. Ebbene, seppur è vero che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nondimeno, il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza in modo esaustivo della propria situazione economico- patrimoniale e della incapacità di procurarsi redditi propri.
Nel caso oggetto del presente giudizio, di contro, la ricorrente ha omesso di versare in atti la opportuna documentazione per comprovare in modo esaustivo la propria situazione economica, limitandosi ella a una incompleta produzione documentale, insufficiente a sostenere la propria domanda. Del resto, non è chiaro come, in questi anni, priva di redditi propri e di assegno di mantenimento, ella abbia potuto sostenere il proprio tenore di vita (v. paragrafo supra). Deve sottolinearsi, in proposito, che il
Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225).
Ancora osserva altresì il Collegio che il resistente ha abbandonato la propria occupazione lavorativa nel Regno Unito (che gli garantiva una posizione, una carriera e uno stipendio rilevante) per stare accanto alla GL, condotta e trattenuta a Crema per scelta unilaterale della madre. In conseguenza di tale situazione, non solo egli ha perso la sua fonte di redditi ma ha anche dovuto sostenere dei costi per il trasferimento e l'acquisto di una abitazione confacente alle esigenze della minore.
Alla luce di tutti questi elementi, richiamati i principi probatori sopra illustrati, valorizzata la capacità lavorativa e la potenzialità di guadagno della ricorrente, anche tenuto conto della attuale condizione del resistente, valutato che non è dimostrato l'odierno divario reddituale tra le parti, considerata la durata del matrimonio e in mancanza di qualsivoglia deduzione e/o prova in ordine a uno specifico tenore di vita, rimasto del tutto indimostrato, la domanda deve essere rigettata.
* le spese di lite e di CTU
Le spese della consulenza tecnica sono state liquidate con decreto del 19/02/2024 e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa già liquidato. Tanto premesso, atteso che l'indagine si è resa necessaria, a tutela della GL minore, in ragione delle allegazioni delle parti, tenuto conto anche dell'esito della consulenza e del giudizio nonché dell'evoluzione dei fatti, le spese della consulenza d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico delle parti solidalmente, con ripartizione al 50% nei rapporti interni e senza alcuna riduzione per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. n. 166 del 2022). Essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio, nondimeno, la quota di competenza deve essere posta a carico dell'Erario; si precisa sin da ora che in caso di revoca del beneficio, il pagamento del compenso è da intendersi a carico della parte personalmente.
Quanto alle spese di lite, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, considerato l'esito del giudizio nonché l'evoluzione della situazione di fatto, rimarcata la condotta processuale della parte ricorrente che ha aggravato il giudizio e ostacolato gli interventi del servizio sociale, valutata la soccombenza in punto di affido e mantenimento, deve essere condannata alla refusione Parte_1
al resistente di 1/3 delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2237,60 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, iva e c.p.a (applicate le tariffe di cui alle tabelle allegate al d.m.
55/14 e successive modifiche, scaglione € 26.001 – 52.000, fase istruttoria dimidiata).
La quota residua, sottolineata la soccombenza reciproca sulle domande di addebito, tenuto conto della natura necessaria del giudizio quanto allo status, dovrà essere compensata tra le parti.
Con separato provvedimento, su istanza, si provvederà alla liquidazione delle spese del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio come da delibera in atti, tenuto conto dell'impegno profuso e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Crema il 26/04/2014 (trascritto presso gli CP_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 10 P. I);
2) RIGETTA le domande reciproche di addebito della separazione;
3) AFFIDA la minore (nata il [...]) in via esclusiva al padre, che la terrà Per_1
collocata presso di sé, anche ai fini anagrafici;
4) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
a weekend alternati dal sabato mattina (indicativamente ore 9) alle ore 19; nelle settimane con weekend di spettanza materna, due pomeriggi a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola (o dopo scuola) sino alle ore 19; nelle settimane con weekend di spettanza paterna, dal mercoledì dall'uscita di scuola (o doposcuola) sino al giovedì alle ore
19; nel periodo di vacanza pasquale e natalizia metà del periodo con alternanza annuale (24 dicembre 2025 con la mamma, Natale 2025 con il papà; 31 dicembre 2025 con la mamma e
1 gennaio 2026 con il papà; Pasqua 2026 con la mamma, lunedì dell'Angelo 2026 con il papà; viceversa per l'anno successivo e in seguito in alternanza); durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, di cui una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto;
5) CONFERMA la presa in carico della minore e del nucleo familiare in oggetto da parte dei
Servizi Sociali della comunità sociale cremasca, che manterranno, per la durata di un anno a partire dalla data di deposito del presente provvedimento, l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore e della qualità della relazione con entrambi i genitori con prosecuzione degli interventi di supporto avviati (in particolare educativa domiciliare presso il contesto materno e paterno e NPI, finché ne sussistano i presupposti), segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
6) PONE a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, mediante versamento al padre di € 200 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024;
7) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8) CONFERMA il divieto di espatrio della minore, in assenza del consenso scritto di entrambi i genitori;
9) PONE definitivamente a carico delle parti al 50% e solidalmente nei rapporti interni le spese di CTU già liquidate con decreto del 19/02/2024; la quota di competenza della ricorrente deve essere posta a carico dell'Erario; in caso di revoca del beneficio, il pagamento del compenso
è da intendersi a carico della parte personalmente;
10) CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente 1/3 delle spese di lite liquidate in € 2237,60 per compenso oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettarie nonché Iva e
C.P.A. come per legge;
spese compensate per la quota residua.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/03/2022,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. ASTRID PENNAZZI , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. SPEROLINI PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
Avv. in proprio, in qualità di Curatore Speciale della minore Controparte_2 Per_1
(nata il [...]), nominato con provvedimento del 23/02/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03/03/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 21/01/2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, così giudicare: A. pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 CP_1
;
[...]
B. affidare la GL (n. a Crema 08/12/2014) congiuntamente ai genitori Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre, in Crema, viale Repubblica, 55;
C. Disporre che GL frequenti i genitori secondo il seguente schema: settimana 1) lunedì Per_1 starà col padre dall'uscita di scuola, tutto il martedì sino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola;
mercoledì starà con la madre dall'uscita di scuola, tutto il giovedì e tutto il venerdì; sabato mattina starà col padre sino a domenica sera ore 21,00; settimana 2) dal lunedì al mercoledì mattina starà con la madre;
mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a venerdì ore 19,00 starà col padre;
da venerdì sera sino a lunedì mattina starà con la madre. Festività secondo la regola dell'alternanza;
Nelle vacanze estive la minore trascorrerà un settimana intera con ciascuno dei genitori;
D. porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della GL una somma mensile non inferiore a €500,00 o la diversa somma Per_1
che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Cremona in materia di spese straordinarie;
E. porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge una somma mensile non inferiore a €1.500,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
F. Confermare il divieto di espatrio per la GL;
Persona_2
G. Con vittoria di spese di lite.
H. Ammettersi le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co.6 nr2 e nr. 3, e in particolare ammettersi le prove testimoniali sui capitoli di seguito riportati coni testi ivi indicati: 1)
Vero che nell'anno 2017 era iscritta all'asilo “Il Nido di Gaia” di Crema? (sig.ra Persona_2
2) Vero che frequentava l'asilo “Il Nido di Gaia” di Crema nel Controparte_3 Persona_2
periodo giugno – luglio 2017 e si relazionava in lingua italiana con gli altri bambini? (sig.ra
[...]
3) Vero che nell'anno 2017 la sig.ra era costretta a ritirare la GL CP_3 Parte_1 dall'asilo “Il Nido di Gaia”? (sig.ra 4) Vero che la sig.ra riferiva Controparte_3 Parte_1
di dover ritirare la GL dall'asilo perchè il padre ometteva di pagare la retta? (sig.ra
[...]
; 5) Vero che la sig.ra si recava presso l'Associazione Donne contro la CP_3 Parte_1
Violenza di Crema, Via Mercato n.27 per la prima volta in data 13.11.2021? (sig.re Testimone_1
e 6) Vero che la sig.ra era seguita dalle volontarie e dalle psicologhe Parte_2 Parte_1
della Associazione Donne contro la Violenza di Crema per un percorso di sostegno e di aiuto per uscire dalla violenza? (sig.re e 7) Vero che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 Parte_1
riferiva delle violenze subite da parte del marito e chiedeva aiuto per denunciarlo? (sig.re Tes_1 e 8) Vero che nell'ottobre 2021 il sig. minacciava la sig.ra
[...] Parte_2 CP_1 [...]
di toglierle la bambina? (sig.re e 9) Vero che nel mese di Pt_1 Testimone_1 Parte_2
novembre 2021 veniva presentata alla sig.ra l'avv. Cecilia Gipponi che collabora con Parte_1
l'Associazione Donne contro la Violenza perchè la aiutasse a sporgere querela e incardinare la separazione dal coniuge? (sig.re e 10) Vero che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 Parte_1
veniva aiutata nel reperire vestiti per la GL? (sig.re Testimone_1 Parte_2 Tes_2
) 11) Vero che nel mese di novembre 2021 la sig.ra si rivolgeva all'Ufficio per
[...] Parte_1
essere aiutata per la pratica del reddito di libertà? (sig.ra ) 12) Vero che negli anni Testimone_2
2019-2021 la sig.ra mi confidava che lei e il marito all'estero vivevano separati nella Parte_1
stessa abitazione in stanze diverse? (sig. , sig.ra ) 13) Vero che Testimone_3 Parte_3
negli anni 2019-2021 la sig.ra mi confidava di avere terrore del marito? (sig. Parte_1 [...]
, sig.ra ) 14) Vero che la sig.ra e il sig. Tes_3 Parte_3 Parte_4 CP_1
sono amici? (sig. ) 15) Vero che la sig.ra negli anni 2013-2014 mi Testimone_3 Parte_1 riferiva di essere innamorata del sig. ? (sig.ra ) 16) Vero che nell'anno CP_1 Parte_3
2018 la sig.ra mi riferiva di voler lasciare il sig. ? (sig.ra ) Parte_1 CP_1 Parte_3
17) Vero che nell'anno 2018 la sig.ra mi confidava di subire da anni angherie e Parte_1
prevaricazioni dal sig. e di essere stata malmenata dallo stesso durante la gravidanza CP_1 di ? (sig.ra ) 18) Vero che nell'anno 2019 la sig.ra mi riferiva Per_1 Parte_3 Parte_1
che suo marito aveva deciso di lasciare Crema e di portare lei e la GL a vivere a Londra? Per_1
(sig.ra ) 19) Vero che dopo la partenza per Londra dell'anno 2019 sentivo la sig.ra Parte_3
tramite messaggi e telefono? (sig.ra ) 20) Vero che nell'anno 2021 la Parte_1 Parte_3
sig.ra mi riferiva che il marito le sottraeva i documenti suoi e della GL? (sig.ra Parte_1
) 21) Vero che negli anni 2019-2020-2021 la sig.ra mi riferiva che il Parte_3 Parte_1 marito la lasciava senza soldi? (sig.ra ) 22) Vero che nell'anno 2021 la sig.ra Parte_3 [...]
mi inviava un video in cui si vedevano lei e in camera? (sig.ra )” Pt_1 Per_1 Parte_3
*
Per come precisate con nota depositata il 21/01/2025: CP_1
“IN VIA PROVVISORIA URGENTE: disporre l'immediato allontanamento di dalla madre Per_1
e l'affidamento e collocamento presso il padre in via super esclusiva;
NEL MERITO: a) rigettare integralmente le domande della ricorrente di addebito della separazione al marito, di affido in via esclusiva della minore alla madre, nonché di corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per la GL;
IN VIA RICONVENZIONALE: b) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra ex art. 151 c. Parte_1
2 c.c., per tutti i motivi esposti e per quanto emerso in corso di causa;
disporre ogni atto e/o provvedimento necessario ad evitare pregiudizio alla minore e ad interrompere ogni ostacolo al corretto svolgimento del rapporto tra padre e GL, stabilendo e comminando le sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c., tra cui la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni a favore Parte_1
del sig. , danni da quantificarsi in corso di causa o da determinare in via equitativa;
CP_1
c) affidare la GL in via super esclusiva al padre , con diritto di visita della Per_1 CP_1
madre da esercitarsi con modalità protette, previo monitoraggio costante della capacità genitoriale della sig.ra , da subordinare ad un percorso di cura psicologico-psichiatrico di Parte_1 quest'ultima che non potrà essere demandato in via generica a dei professionisti, bensì affidato al Cont competente che dovrà contestualizzato e tenere specificatamente conto delle condizioni accertate ed indicate nell'espletata CTU e nelle relazioni del Servizio Tutela Minori;
d) Disporre che la sig.ra versi al sig. la somma mensile di € 300,00, ovvero quella Parte_1 CP_1
diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della GL
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% di tutte le spese Per_1 straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale adito.”
*
Per il curatore speciale avv. come precisate con nota depositata il 22/01/2025: Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così disporre: In via principale nel merito:
1) Disporre l'affido esclusivo della minore al padre, sig. con collocamento presso la CP_1
casa paterna ove verrà fissata la residenza di;
Per_1
2) Visite della madre alla GL 2 pomeriggi durante la settimana dopo l'uscita da scuola e sino alle ore 19, cena col padre ed inoltre, il pomeriggio del sabato dalle ore 16 sino alle 19, cena col padre.
Le visite devono essere organizzate in forma protetta alla presenza dell'operatore dei servizi.
3) frequenza della bambina al doposcuola e al corso di danza pomeridiano e partecipazione di
e ad un percorso di incontri curato dalla neuropsichiatria per verificare l'andamento del Per_1
primo periodo di assestamento.
4) Monitoraggio dei servizi sia a casa del papà che della mamma con educatrice domiciliare.
5) Frequentazione libera dei nonni
In via istruttoria:
Respingersi le richieste di produzione documentale della sig.ra in quanto irrilevanti al fine del Pt_1 decidere.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29/03/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile con in Crema il 26/04/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1
Comune medesimo anno 2014, atto n. 10 P. I), unione dalla quale è nata la GL ( nata il Per_1
08/12/2014), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva della GL minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della GL pari a € 1500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie;
, infine, chiedeva di riconoscerle un assegno di mantenimento a carico del coniuge di € Parte_1
500 mensili.
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 23/06/2022 ove veniva disposto rinvio.
In data 16/09/2022, il resistente depositava memoria difensiva e le parti comparivano dinanzi al
Presidente all'udienza del 30/09/2022; in via provvisoria e urgente il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna;
in punto economico, il Presidente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 05/01/2023, si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta CP_1 di separazione della moglie, chiedendone tuttavia l'addebito a quest'ultima; il resistente chiedeva l'affidamento esclusivo della GL minore e un assegno di mantenimento per la GL, a carico della madre, di misura pari a € 300 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26/01/2023 il Giudice Istruttore, sentite personalmente le parti, dava incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine approfondita sul nucleo familiare.
Pervenute le relazioni dei servizi sociali e integrato il contraddittorio, all'udienza del 18/05/2023 il
G.I. disponeva la modifica del provvedimento presidenziale con facoltà del padre di vedere la GL con la massima frequenza possibile alla presenza di un educatore individuato dal Servizio Sociale competente almeno una volta ogni due settimane ovvero, meglio, settimanalmente con predisposizione del calendario da parte del Servizio Sociale.
Con successiva ordinanza del 30/05/2023 veniva disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare con la formulazione del seguente quesito: “Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, se necessario sentita la GL minore (nata il [...]) nonché gli Per_1
eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici e presso il Servizio Sociale già incaricato, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti, valutato se di necessità di rivolgersi ad eventuali ulteriori professionisti (es. psichiatri) 1) quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi o che comunque ruotano intorno al nucleo (nonni, zii, etc.); 2) valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica – e se ritenuto di necessità avvalendosi di altre figure professionali - relativa a: profilo di personalità̀ delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della GL;
3) Valuti quale sia la qualità̀ psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali;
4) Valuti lo stato di benessere psicologico di
e se ed in quale misura la conflittualità̀ manifestata dai genitori e il reciproco Per_1
disconoscimento di valore genitoriale, quale già eventualmente emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico e/o la relazione con l'altro genitore;
5) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità̀ genitoriale ovvero dalle carenze genitoriali riscontrate;
6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e li sperimenti nell'ambito della esecuzione del presente mandato;
7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì̀, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
8) Qualora dovesse rendersi opportuno la continuazione dell'intervento dei Servizi
Sociali, il CTU provvederà̀, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità̀ dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno in accordo tra loro una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio – il tutto nell'esclusivo interesse di;
9) All'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i Per_1 presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività̀ e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso;
10) Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti ovvero sperimenti alternativi esercizio del diritto di visita individuando quello che “a regime” meglio corrisponde all'interesse della minore;
11) Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità̀ pervasivi in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio”.
Espletato l'accertamento peritale, depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 21/02/2024. Con successiva ordinanza, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, in via temporanea, affidava la minore al Comune di Crema incaricando l'ente affidatario di ampliare le frequentazioni padre/GL e attivare gli opportuni interventi in favore dei genitori e della minore;
con lo stesso provvedimento, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti, riduceva a € 350 mensili il contributo paterno al mantenimento ordinario della minore e nominava un curatore speciale nell'interesse della stessa, identificato nell'avv. Controparte_2
Nelle more dei successivi accertamenti, le parti e il curatore comparivano all'udienza del 07/05/2024; con ordinanza del 11/05/2024 , a scioglimento della riserva assunta, il G.I. revocava il contributo a carico del padre in favore della GL, disponendo il mantenimento diretto a carico dei genitori e invitava i servizi sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
All'udienza del 22/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti e il curatore speciale precisavano le rispettive conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Crema il CP_1 Parte_1
26/04/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema anno 2014, atto n. 10 P.
I).
Dal matrimonio è nata la GL (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi, negli atti introduttivi e nel corso della successiva trattazione, hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
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Le domande di addebito reciproco
Con riferimento all'addebito della separazione richiesto reciprocamente dalle parti, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre che questi abbia innanzitutto posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio;
in secondo luogo, occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Al riguardo, del resto, la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
In questo quadro di riferimento, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione né a carico del marito né a carico della moglie, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati rispettivamente dalle parti e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Infatti, premesso che i coniugi forniscono versioni divergenti circa il rapporto matrimoniale e le cause della crisi, deve rilevarsi che , a fondamento della domanda di addebito rivolta al marito, Parte_1
ha lamentato un continuativo disinteresse di questi per la quotidiana gestione della prole nonché una serie di condotte denigratorie e aggressive che egli avrebbe tenuto in costanza di convivenza coniugale.
Orbene, quanto al contegno di nel quotidiano menage domestico, è sufficiente rilevare CP_1
che le allegazioni sono state chiaramente declinate in modo del tutto generico e indeterminato e appaiono prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio.
Quanto, invece, ai profili di violenza domestica, il Collegio osserva che la sintetica contestazione formulata da non appare supportata da alcun elemento di prova. Parte_1
Infatti, inanzitutto, i verbali di accesso al pronto soccorso prodotti in atti non danno evidenza di alcun maltrattamento, in quanto tutti i referti sono riferibili a complicanze emerse in corso di gravidanza non associate a cause esterne e, pertanto, prive di elementi di collegamento a ipotetiche violenze subite dalla ricorrente.
Analogamente, nessun altro elemento addotto è in grado di supportare la narrazione della asserita violenza fisica e psicologica subita dalla ricorrente. In particolare, del tutto prive di rilievo probatorio sono le relazioni del Centro antiviolenza e la certificazione datata 9/07/2017; entrambi i documenti infatti si limitano a riportare il riferito della medesima , di cui è esclusa la rilevanza nel Parte_1
vaglio della allegazione processuale della medesima parte. Deve peraltro sottolinearsi come il documento da ultimo citato concluda come di seguito: “la signora riferisce di aver già proposto al marito precedentemente di effettuare una terapia di coppia per le conflittualità che si sono accentuate nel tempo rispetto a situazioni di vita quotidiana. ieri riferisce ennesimo litigio con suoceri e marito perché lei, preoccupata per la salute della GL, volevo accompagnarla in DEA mentre marito e suoceri non sarebbero stati dello stesso parere. la signora ribadisce la sua intenzione di chiedere aiuto psicologico di coppia al rientro a crema avendo già anche identificato il centro idoneo. successivamente colloquio congiunto col marito: entrambi adeguati, collaborativi anche se emerge comunque la presenza di conflitti presenti da tempo, il marito accoglie le richieste della moglie di rientrare oggi a crema, il marito ritiene che la moglie sia ipercritica nei suoi confronti ma comunque riferisce sia sempre stata adeguata e presente nei confronti della GL (…)” (cfr. verbale di dimissione del 9/07/2017). Dunque, il quadro descritto agli atti è quello di un rapporto coniugale in crisi, contrassegnato da numerose liti, e che la moglie intendeva ricostruire;
non emergono, di contro, segnali di aggressione o prevaricazione.
Orbene, la limitata produzione documentale, di fatto contenente le sole dichiarazioni della moglie medesima, non pare di certo sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali e di rispetto della persona da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale. Invero, in questo quadro di riferimento, tenuto conto delle allegazioni così come formulate nonché dell'assenza di elementi finanche indiziari, le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in punto sono risultate del tutto generiche, ininfluenti, irrilevanti e non sono state ammesse in quanto null'altro avrebbero potuto aggiungere alla accusa rivolta al marito.
Resta da precisare e ribadire, considerate le plurime argomentazioni in punto, che non assume significanza probante nel presente giudizio la circostanza che si sia rivolta al centro Parte_1
antiviolenza, struttura che evidentemente si attiva a fronte delle mere dichiarazioni della persona che si presenti come vittima di violenza domestica, senza svolgere alcun accertamento in merito.
Quanto infine alle allegazioni di violenza economica, deve precisarsi che le produzioni di cui al doc.
12 non descrivono alcun agito violento, riportando gli stralci di una conversazione (peraltro priva di data) nella quale rimanda il percorso di terapia di coppia al momento in cui avrà reperito CP_1
una occupazione lavorativa e, pertanto, potrà sostenerne i costi.
Ancora, del tutto inconferente è il documento sub. 15, che riporta laconicamente il verificarsi di una discussione tra i coniugi avvenuta al supermercato;
il testo, tuttavia, non fornisce nessun supporto alla narrazione della parte in ordine alle condotte del coniuge che l'avrebbe privata dei basilari beni di prima necessità.
Tantomeno alcun profilo di sopraffazione emerge dalla stessa allegazione della moglie circa la pressione che ella avrebbe subito per aver , al momento del trasloco della famiglia in CP_1
Inghilterra, suggerito di mettere a reddito l'immobile di Crema, di proprietà di , la quale Parte_1 sarebbe stata “costretta” a gestire in modo autonomo le vicende riguardanti la locazione dell'immobile predetto.
Più in generale, tutte le allegazioni come appena illustrate appaiono prive di significanza ai fini dell'addebito, non integrando alcuna condotta di carattere violento. In punto, è bene ricordare che il conflitto, fisiologico in tutte le forme di disgregazione del nucleo familiare, può manifestarsi in liti, sofferenza, rabbia, producendo delle dinamiche relazionali che mantengono i confliggenti in condizioni paritetiche;
il conflitto si trasforma in violenza soltanto quando tale pariteticità scompare e vi è invece una posizione di asimmetria con conseguente “sottomissione” di uno dei soggetti coinvolti, soggiogato dai comportamenti lesivi e mortificanti dell'altro.
Posta questa distinzione, nessun elemento, neanche a carattere indiziario, induce il Tribunale a ritenere che la dinamica relazionale tra le parti, certamente connotata da aspro e irriducibile conflitto, sia sfociata in una forma di violenza, tenuto che, peraltro, il procedimento penale originato dalla denuncia querela sporta da in ordine alle medesime condotte qui allegate è stato Parte_1
archiviato su richiesta del PM in data 22/11/2022.
Tutti gli scontri tra i coniugi si inseriscono di contro – anche secondo la stessa prospettazione della ricorrente - in un rapporto tra le parti già compromesso e logorato a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze emerse in costanza di convivenza.
La domanda attorea di addebito, priva di supporto probatorio, deve quindi essere rigettata.
Quanto, invece, alla domanda proposta dal marito, richiamate le considerazioni già svolte in ordine al rapporto coniugale, il Collegio osserva quanto segue. lamenta che la moglie, in CP_1
costanza di unione matrimoniale, avrebbe tenuto una condotta aggressiva e maltrattante, lasciandosi andare a numerosi eccessi d'ira. Anche in questo frangente rileva, tuttavia, il Tribunale che le condotte riportate, in gran parte indeterminate, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro con riferimento ad asseriti comportamenti violenti, essendo state formulate istanze di prova orale generiche e valutative, che pertanto non sono state ammesse. Ciò detto, è bene precisare che il rientro della ricorrente in Italia, avvenuto nel mese di ottobre 2021, non assume parimenti rilievo ai fini della domanda di addebito. Infatti, seppur è vero che la vicenda ha avuto delle implicazioni penali e processuali, anche nell'ambito del presente giudizio, conducendo alla applicazione di una pena a carico di , nondimeno, l'episodio non appare affatto Parte_1
causalmente determinante nella crisi matrimoniale, inserendosi esso al contrario - secondo la stessa prospettazione della parte resistente - in un rapporto tra le parti già ampiamente compromesso. Lo stesso resistente, del resto, evidenzia come progressivamente nel tempo “il rapporto coniugale si è deteriorato sempre di più, sfociando in una vera e propria crisi coniugale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione); è solo in questo frangente che la moglie si è recata in Italia con la GL, con il progetto di rientrare in Inghilterra, salvo poi successivamente disattendere gli accordi presi con il marito.
Dunque, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto come già valutata dall'Autorità preposta, la condotta di pare collocarsi in un momento di radicata tensione tra i coniugi che si erano Parte_1
già determinati, del resto, a rivolgersi a un professionista per tentare di risanare la crisi ormai acclarata. L'inefficienza causale del fatto appare tanto più vera se solo si considera che è stata la stessa a chiedere la separazione dal marito una volta deciso di trattenersi in Italia, e non Parte_1
il contrario.
Resta da precisare che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa… o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Corte di
Cassazione, Sez. 1-, Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021). Dunque, anche dando applicazione al principio appena richiamato, l'allontanamento dovuto alla già intervenuta intollerabilità della convivenza non può condurre all'addebito della separazione.
Più in generale, osserva il Collegio che, in questa forbice fattuale, i dati cronologici e la dinamica della crisi matrimoniale, come emersa dalle stesse verbalizzazioni e dalle deduzioni delle parti, depongono in senso contrario alla sussistenza della colpa dell'una o dell'altra parte per la fine del matrimonio e sono invece indice di una comune volontà nel senso di elidere il vincolo coniugale. Può infatti ritenersi che la causa della crisi sia stata la mancanza di una comunione materiale e spirituale tra le parti già risalente nel tempo e accettata o comunque tollerata da entrambi i coniugi nonché i plurimi contrasti che hanno portato la coppia a un progressivo e reciproco allontanamento. In questo contesto, in difetto di un supporto probatorio solido, appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se vi sia stata una effettiva violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio e se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta di un coniuge ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambe le parti, come appare sostenibile in base al quadro descritto.
Le domande reciproche di addebito devono quindi essere respinte, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
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La responsabilità genitoriale
, sin dal deposito degli atti introduttivi, ha insistito per l'affido esclusivo della minore Parte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, invece, la ricorrente ha chiesto l'affido Per_1
condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé. Di contro,
, fin dalla costituzione in giudizio, ha domandato l'affido esclusivo a sé della minore, CP_1
richiesta cui si è associato anche il curatore speciale.
Illustrate le richieste delle parti, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale di (nata il [...]), risultando il materiale probatorio agli atti adeguato e Per_1
sufficiente ad assumere una motivata decisione in ordine al percorso di crescita più sereno per la minore. Più in dettaglio, rileva il Collegio che nel caso di specie, espletata consulenza psico- diagnostica, l'adempimento appare innanzitutto manifestamente superfluo, considerato che
è stata diffusamente sentita dagli operatori dei servizi sociali e i suoi interessi sono stati Per_1
introdotti in giudizio da parte del curatore speciale, nominato proprio al fine di rappresentare la prole.
Parimenti, osserva il Collegio che l'ascolto risulta pregiudizievole e in contrasto con gli interessi della minore, vista l'età e la peculiare condizione di fragilità, stress e disagio in cui si è trovata Per_1
presa in carico presso il servizio NPI e ampiamente coinvolta nella sofferenza genitoriale (si veda, in punto, la relazione peritale). Deve aggiungersi che la documentazione in atti dà riscontro di significative difficoltà della minore per età e scolarità, elementi tali da indurre altresì il sospetto che ella non sia pienamente capace di discernimento (v. relazione centro Fam.B.A. in atti). Infine, non può non considerarsi che la minore ha da sempre mantenuto un rapporto sostanzialmente “simbiotico” con la madre (“Madre e GL sono unite da un legame fusionale, pertanto patologico” cfr. relazione
C.T.U.), idoneo a condizionare la sua capacità di espressione;
tale profilo, unitamente all'esposizione al conflitto genitoriale, ha reso quindi di fatto impossibile assumere dichiarazioni genuine e autentiche in corso di giudizio, correndosi, di contro, il rischio di pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore, trascinandola in un conflitto di lealtà.
In virtù di tutte le considerazioni svolte, tenuto conto che il curatore nominato proprio a salvaguardia degli interessi della minore si è opposto al colloquio della minore con il Giudice (v. verbale del
7/05/2024), all'esito del giudizio, il Collegio ritiene non necessario e in contrasto con gli interessi della minore l'ascolto giudiziale. L'assunto appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Tanto premesso, nel merito, giova partire da una breve ricostruzione della vicenda fattuale che ha condotto all'odierna sistemazione del nucleo familiare. In specie, e , dopo Parte_1 CP_1
un primo periodo di convivenza a Crema, nel 2015 si sono trasferiti nel Regno Unito, unitamente alla GL minore (nata il [...]), assecondando le occasioni lavorative del padre. Nel Per_1
mese di ottobre 2021, tuttavia, è ritornata con la GL in Italia per quello che, secondo Parte_1
i programmi dei coniugi, avrebbe dovuto essere un soggiorno temporaneo. Nondimeno, l'odierna ricorrente, a prescindere dalle motivazioni sottese - oggetto di narrazione discordante - , ha deciso di non fare più rientro nel Regno Unito, trattenendosi dunque a Crema con Da tale episodio Per_1
è scaturito un procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di mesi sei di reclusione a per il delitto di cui all'art. 574 c.p. Parte_1
In tale periodo l'unione familiare, già profondamente compromessa, si è disgregata definitivamente;
in specie, ha manifestato l'intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale depositando Parte_1
l'odierno ricorso e la relazione tra la minore e il padre (accusato dall'odierna ricorrente di violenza e inadeguatezza genitoriale) si è sostanzialmente interrotta. Più in dettaglio, risulta agli atti che la madre, ritenendo il marito “pericoloso”, ha frapposto resistenze e perplessità in ordine ai possibili contatti tra questi e la GL mentre, parallelamente, la minore ha iniziato a manifestare Per_1
rifiuto e ritrosia nei confronti del padre. Tale stato di fatto ha determinato una profonda frattura nel rapporto padre/GL, con conseguente necessario dispiegamento di vari interventi a sostegno del nucleo. Nel corso del giudizio poi, dato atto dell'assenza di frequentazione con il padre, constatata l'incapacità della madre di assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile e partecipare fattivamente al percorso di riavvicinamento con la figura paterna, il Giudice ha affidato la minore ai servizi sociali.
In seguito, in esito a un lungo percorso avviato con l'ausilio degli operatori, la minore ha ricominciato a vedere il padre e trascorrere periodi sempre più lunghi e frequenti presso la sua abitazione. Ebbene, oggi, dunque, trascorre tempi sempre più estesi presso la casa paterna e ha ricostruito una Per_1
salda relazione affettiva con , il quale è ormai rientrato stabilmente in Italia. CP_1
Ripercorsa sinteticamente la tortuosa evoluzione della vicenda familiare, richiamate le osservazioni già svolte anche in corso di causa, deve rilevarsi che in siffatto quadro di grave e irriducibile conflittualità di coppia, la condotta ostacolante attuata dalla madre sin dal rientro in Italia nel 2021 ha condotto il Giudice istruttore a disporre l'affido della minore all'Ente, soprattutto al fine di garantire un intervento efficace dei professionisti e garantire a un accesso sereno al padre, Per_1
scevro da condizionamenti, nel primario interesse della prole.
Al contempo, in considerazione di quanto appurato, nel corso del giudizio, sono stati messi in campo diversi interventi a sostegno del nucleo e, in particolare, della madre in modo da implementarne le competenze genitoriali, nell'ottica di favorire un ripristino della piena bigenitorialità. Ciononostante, la madre non ha aderito pienamente al percorso, mantenendo un atteggiamento svalutante nei confronti del servizio medesimo e mettendo in discussione il progetto di avvicinamento della bambina al padre (v. relazione del 22/04/2024). Al riguardo, anche l'indagine peritale svolta ha dato riscontro dell'assenza di una reale ed efficace comunicazione tra le parti, incapaci di collaborare nell'interesse della minore, soprattutto a causa del contegno materno;
ha osservato, in particolare, il CTU che “ Lo stato mentale della sig.ra non permette al momento di pensare che la stessa sia capace di Pt_1
cooperare, supportare e promuovere le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di
” , in quanto “la madre è incapace di promuovere e sostenere un orientamento genitoriale Per_1 tale da favorire una cooperazione a qualsiasi livello” (cfr. relazione peritale in atti).
Anche in seguito, del resto, le educatrici hanno messo in luce l'assenza di una reale condivisione tra le parti in ordine alle scelte educative e di vita inerenti a situazione dovuta per lo più al Per_1
comportamento della madre, ancora una volta escludente nei confronti del padre (in tal senso, rilevano i servizi sociali che “nei colloqui con i genitori sempre occasioni rimandata l'importanza di non qualificarsi di fronte alla bambina, il sig. ne riconosce l'importanza al fine di poter CP_1
esercitare una co-genitorialità mentre la sig,ra non rimane aderente ai discorsi, negando vari Pt_1 episodi riportati dall'ex marito.”; (…) “diventa impossibile poter aprire un confronto positivo per costruire un percorso di rispetto reciproco. la signora rimane ferma nelle sue posizioni iniziali che ruotano attorno al tema del bisogno della bambina di avere vicino alla mamma, riconoscendosi
l'unica ad avere interesse amore verso la GL” cfr. relazione del 18/12/2024).
La ricorrente, dunque, ha perseverato nella sua condotta, accusando insistentemente il padre e palesando la propria incapacità di collaborare con l'altro genitore così come con gli operatori del servizio sociale (“si informa che la collaborazione della sig.ra verso il servizio e verso il sig. Pt_1 sta mostrando delle significative criticità; (…) accusa il sig. di strumentalizzare la salute CP_1 CP_1
di , riferendo che il padre avrebbe preteso di sua fantasia visite specialistiche non necessarie Per_1
dal pediatra della bambina, riportando che lo stesso avesse fatto irruzione nel gabinetto del medico. dalle mail dell'avvocato della madre e del pediatra (…) il signor ha invece riportato alla madre CP_1 la richiesta, non urgente, effettuata dal pediatra di due visite specialistiche (…) La sig.ra ha Pt_1
riferito agli operatori che avrebbe portato la bambina prima all'appuntamento con il neuropsichiatra e solo successivamente con la psicologa. si è spiegato come funziona il servizio di NPI per poi ricevere il giorno seguente la mail del suo avvocato che indicava che la signora aveva già preso lei appuntamento per per giugno” cfr. relazione del 02/05/2024). Per_1
Tale atteggiamento non solo ha impedito ai genitori di condividere le scelte educative e prendere le decisioni nell'interesse della prole, ma altresì ha influito negativamente sulla minore, minando la sua serenità e compromettendo il suo rapporto con la figura paterna (si veda, sul punto, la relazione peritale: “la percezione negativa della figura del padre da parte della minore emersa dall'indagine, risulta essere soprattutto l'esito di uno schieramento della minore, la quale, all'interno di un contesto disarmonico, non può restare in posizione neutra, ma tende ad allearsi con il genitore che percepisce come più vicino emotivamente.”; “le caratteristiche della signora e l'incapacità di mettere in discussione se stessa e il suo punto di vista la portano a creare relazioni conflittuali in cui anche la GL viene coinvolta” “ha sistematicamente deformato e compromesso il versante relazionale e in particolare il rapporto ha minato la relazione tra la GL ed il padre” “Dall'indagine Per_1
effettuata è possibile affermare con assoluta certezza che il comportamento della madre e l'aver influenzato nei suoi ricordi ha comportato il disagio marcato che ha intaccato il suo Per_1 adattamento nella sfera relazionale”).
Orbene, all'esito del giudizio il Collegio non può che condividere il giudizio del G.I. in ordine alla assenza dei presupposti per l'esercizio concreto di una effettiva bigenitorialità considerata la grave e preoccupante relazione tra le parti, contrassegnata da reciproche accuse di inidoneità genitoriale, dimostrazioni di sfiducia e continue recriminazioni (sfociate anche in denunce di reato) nonché, soprattutto, in ragione delle continue manifestazioni screditanti attuate dalla madre nei confronti di
. CP_1
Più in dettaglio, pur dandosi atto del sincero attaccamento della minore alla madre, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato da persuade della assenza di capacità tutelanti e Parte_1
protettive della medesima ricorrente nei confronti della GL. Infatti, in primo luogo, la madre, in spregio ai principi basilari della genitorialità condivisa, nel mese di ottobre 2021 ha scelto in via unilaterale di trattenere stabilmente la minore in Italia, nonostante la bambina (allora di soli 7 anni) fosse ormai da tempo radicata nel Regno Unito ove si trovava il padre nonché il centro stabile dei suoi affetti e interessi.
In secondo luogo, non ha saputo assumere, anche nel corso del giudizio, un ruolo Parte_1
genitoriale responsabile nel garantire un sereno accesso al genitore non collocatario. Ella, di contro, ha perseverato nello screditare la capacità educativa del padre, con ripetute accuse, esponendo quotidianamente la minore a litigi e conflitti e tentando di condizionarne il rapporto con la figura paterna. Tale contegno, riportato anche dagli operatori, denota una mancanza di consapevolezza da parte della madre in ordine all'impatto delle sue modalità educative e relazionali sulla crescita della minore, avendo ella attuato un comportamento evidentemente preordinato a estromettere l'altro genitore dalla vita della GL.
Del resto, il Consulente del Tribunale ha ben messo in luce come il comportamento della madre ha influenzato negativamente causandole un marcato disagio e intaccando il suo adattamento Per_1
della sfera relazionale. In definitiva, aderendo il Collegio alle conclusioni della relazione peritale, peraltro sostanzialmente non contestate dal CTP di parte ricorrente, appare a tutt'oggi Parte_1
non in grado di assumere il compito di curare ed educare la minore e, soprattutto, assicurarne il miglior sviluppo, sulla base di un giudizio prognostico, avuto riguardo alla sua personalità, al modo in cui ella ha svolto in passato il proprio ruolo e alla sua capacità di attenzione, di comprensione e di educazione così come emergenti dagli atti di causa ( sul punto, “Lo stato mentale della sig.ra Pt_1
non permette al momento di pensare che la stessa sia capace di cooperare, supportare e promuovere le capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di ”; “Questo CTU non può Per_1 così che ribadire l'inaffidabilità genitoriale della che, oltre a non aver mai mantenuto e Pt_1 ottemperato agli “obblighi” quale genitore collocatario, è affetta da un grave disturbo di personalità che deve essere curato” “La sig.ra ha mostrato di agire nei confronti della GL condotte Pt_1
scarsamente supportive, contenitive e protettive: così come più opportunamente scevre da più incongrue, quanto ingiustificate, proiezioni proprie. Le condotte osservate sappiamo rappresentare in maniera conclamata un funzionamento psicopatologico, ma quello che preoccupa maggiormente
è come questo impatti nella funzione genitoriale, in quanto la madre è incapace di promuovere e sostenere un orientamento genitoriale tale da favorire una cooperazione a qualsiasi livello”; cfr. relazione peritale in atti).
Del resto, anche nel corso del giudizio e nonostante i plurimi interventi disposti dal Tribunale a sostegno della minore e, altresì, della genitorialità, ha mantenuto una condotta Parte_1
reiteratamente ostruzionistica impedendo l'avvio di progetti di aiuto e sostegno, tale da poter provocare un danno alla GL, oltre a rendere manifesta la totale assenza di consapevolezza delle condizioni psicofisiche di quest'ultima (“la sig.ra ha manifestato la sua difficoltà ad accettare Pt_1
che la bambina stia più giorni di seguito con il che stia per più giorni con lui rispetto a quanti Per_3 ne stia con lei” (…) a seguito del colloquio con la coppia genitoriale di luglio e alla comunicazione della futura regolamentazione che partirà da settembre, la sig.ra ha espresso la sua contrarietà Pt_1
al calendario al sig. davanti alla bambina. inoltre lo scrivente servizio ha dovuto sollecitare la CP_1
signora consegnare il documento d'identità e la tessera sanitaria di al padre per permettere Per_1 loro di andare in vacanza” cfr. relazione del 22/07/2024; “con la presente si relaziona alla difficoltà di collaborazione la mancata fiducia da parte della sig.ra in particolare la mancata Pt_1 disponibilità a una nuova regolamentazione (…) gli operatori, nonostante il legame padre GL si sia costruito e consolidato, rilevano forti difficoltà a lavorare con il nucleo a causa di una seria incapacità della sig.ra a separarsi dalla GL. la signora ribadisce che la bambina è piccola e Pt_1 ha bisogno della mamma e ha una forte influenza sullo stato d'animo di ” cfr. relazione del Per_1
09/09/2024; “l'atteggiamento della signora verso il sig. sì e svalutante se in presenza degli CP_1
operatori che, da quanto riporta il papa, anche davanti alla bambina. diventa impossibile poter aprire un confronto positivo per costruire un percorso di rispetto reciproco. la signora rimane ferma nelle sue posizioni iniziali che ruotano attorno al tema del bisogno della bambina di avere vicino alla mamma riconoscendosi l'unica ad avere interesse amore verso la GL” cfr relazione del 18/12/2024;
“gli operatori sono in estrema difficoltà a lavorare con la madre in quanto la signora manifesta un atteggiamento che va dalla negazione di alcuni episodi, alla strumentalizzazione del benessere della bambina. Con gli operatori ha un atteggiamento ostile ritiene ci sia un rapporto privilegiato con il sig. ipotizzando contatti e posizioni di favore. Nonostante gli sforzi anche del sig. di CP_1 CP_1
confrontarsi e collaborare con l'ex moglie la donna persevera nello screditarlo, accusarlo e alla tendenza di coinvolgere nelle decisioni che riguardano gli adulti non comprendendo la Per_1
pericolosità di tale atteggiamento sulla serenità della GL. in tale situazione la sig.ra non Pt_1
appare in grado di portare avanti un progetto di cogenitorialità e dimostra di aver bisogno di un percorso in un servizio specialistico che possa aiutarla a separarsi dalla GL, accettando che nella sua vita ci sono altre figure di riferimento” relazione del 14/02/2025).
La medesima peraltro non ha inteso avviare, con effettiva partecipazione, alcun percorso Parte_1
di sostegno individuale tra quelli proposti dagli operatori che hanno in carico il nucleo familiare, non accogliendo con favore la presa in carico presso il CPS suggerita dagli esperti e altresì prendendo iniziative in contrasto con i programmi dell'Ente affidatario (“La sig.ra ha riferito agli operatori Pt_1
che avrebbe portato la bambina prima all'appuntamento con il neuropsichiatra e solo successivamente con la psicologa. si è spiegato come funziona il servizio di NPI per poi ricevere il giorno seguente la mail del suo avvocato che indicava che la signora aveva già preso lei appuntamento per per giugno” cfr. relazione del 02/05/2024). Per_1
Oggi, dunque, in mancanza di una effettiva rielaborazione da parte di del proprio Parte_1
atteggiamento e del rapporto con il coniuge, nessuna prospettiva di recupero della genitorialità condivisa pare dunque prospettabile.
Cionondimeno, appare evidente come la situazione fattuale e relazionale sia mutata nel corso del tempo. Infatti, all'esito di un lungo percorso intrapreso con l'ausilio dei professionisti incaricati, il rapporto tra e il padre è stato efficacemente rinsaldato e ricostruito;
tale elemento, Per_1
unitamente alla valutazione della capacità e competenza genitoriale di , conduce il CP_1 Collegio ad accogliere la domanda di affido esclusivo al padre formulata dal resistente e dal curatore speciale.
Emerge in proposito che, inizialmente, il resistente– le cui competenze genitoriali sono state ritenute
“perfettibili” dal CTU “in quanto il sig. dovrà essere maggiormente presente “- si mostrava più CP_1
defilato e passivo nella gestione della prole, mentre oggi egli ha assunto un ruolo più maturo e responsabile, diventando una figura di riferimento per e dimostrando anche una maggiore Per_1 consapevolezza della importanza di preservare la figura dell'altro genitore di fronte alla GL. Egli, inoltre, ha apprezzabilmente messo da parte le proprie aspettative personali e professionali (che lo avevano condotto nel Regno Unito) per garantire una solida presenza nella vita della GL, offrendole un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere a Crema.
Deve, dunque, darsi atto del positivo percorso intrapreso dal resistente, il quale ha progressivamente costruito e migliorato il suo rapporto con la minore, nel rispetto delle sue condizioni psico-emotive e delle indicazioni degli operatori (“il padre, che inizialmente aveva un atteggiamento più cauto verso la bambina e si è spesso appoggiato all'educatrice per chiedere consigli su cosa potesse piacerle di più rispetto ai giochi abbigliamento alimenti e attività, a con il tempo mostrato maggior sicurezza nel riconoscere i suoi interessi e bisogni fino a introdurre lo svolgimento dei compiti”; “il sig. CP_1
seguendo le indicazioni degli operatori e gradualmente introdotto nella vita della GL i nonni paterni” cfr. 22/04/2024). Da ultimo, hanno altresì evidenziato gli operatori che il padre si è fattivamente impegnato, anche nei momenti di alta tensione con la moglie, a collaborare e aprire un confronto consapevole.
Allo stato, pertanto, sulla base di quanto accertato e appurato, può affermarsi che , CP_1
mettendo a frutto i suggerimenti degli esperti e assecondando i bisogni della bambina, abbia maturato una adeguata competenza genitoriale, dedicandosi a in modo continuativo, tenendo conto Per_1
delle sue fragilità e finanche tutelando il rapporto della minore con la madre (“nei colloqui con i genitori sia in più occasioni rimandata l'importanza di non qualificarsi di fronte alla bambina, il sig. ne riconosce l'importanza al fine di poter esercitare una cogenitorialità”; il sig. ha CP_1 CP_1
sempre mantenuto un atteggiamento un comportamento aperto, collaborativo e disponibile al confronto. sta sviluppando un ruolo genitoriale che appare fondato sia sulla relazione affettiva che regolativa e cerca di mettersi in gioco rispetto ai bisogni e necessità della GL. ha sempre mantenuto di fronte alla GL un comportamento neutrale verso l'ex moglie, evitando conflitti e frizioni” cfr relazione del 18/12/2024).
Accertata la competenza genitoriale del padre (come comunque emersa anche in sede di consulenza peritale), rilevata, allo stato, un'incapacità della madre di comprendere le esigenze e i bisogni della GL minore e, soprattutto, di seguirla, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre per il quale deve essere invece formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole. Del resto, il diritto alla bigenitorialità non può che assumere carattere recessivo laddove – come nel caso di specie - un genitore non sia in grado di espletare il suo ruolo, promuovendo un sano sviluppo della prole e parimenti salvaguardando lo spazio riconosciuto all'altro genitore.
Stante quindi la condizione di manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la minore, sarà il padre ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
In questo frangente, condividendo le conclusioni del CTU, nel primario interesse della prole, manterrà il collocamento prevalente dal padre, tenendo conto del conflitto di lealtà e del Per_1
condizionamento attuato dalla madre rispetto alle dichiarazioni della minore.
Quanto ai tempi di frequentazione con la madre, occorre ancora evidenziare che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore deve essere declinato nel perseguimento del miglior interesse di quest'ultimo. In questa prospettiva, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla valutazione ai desideri espressi da stressata Per_1 dall'esigenza di schieramento con l'uno o l'altro genitore e quotidianamente esposta al conflitto, deve al contempo rilevarsi che la bambina conserva un autentico legame affettivo con la madre, sicchè una radicale estromissione della figura materna dalla quotidianità non appare di giovamento nella costruzione di un sano percorso di crescita.
Dunque, dando atto dell'attuale implementazione della permanenza presso la casa paterna, il
Tribunale dispone come in dispositivo, ritenendo che tale regolamentazione rispetti le esigenze di stabilità della minore, dei suoi bisogni affettivi nonché l'interesse della stessa a mantenere un equilibrato rapporto con ciascun genitore, compatibilmente con le criticità già diffusamente segnalate supra.
La domanda ex art. 709 ter c.p.c. del ricorrente, infine, deve essere rigettata in quanto generica e, allo stato, non sussistendone i presupposti. Deve in specie rilevarsi che le condotte lamentate da parte resistente, come ampiamente analizzate, nel clima altamente conflittuale e disfunzionale esistente tra le parti hanno già condotto in primo luogo alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa a carico di Pt_1
; del resto, constatata l'evoluzione della situazione fattuale e le odierne statuizioni in punto di
[...]
affidamento, non si ritiene di adottare provvedimenti ulteriormente sanzionatori. Resta fermo che eventuali successive condotte ostruzionistiche della madre potranno determinare provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Invero, nell'esclusivo interesse della prole, il Tribunale ravvisa la necessità di confermare la presa in carico della minore e del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali competenti, che manterranno l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore
(comprensivo di frequenza delle attività extrascolastiche e di socialità), della qualità della relazione con entrambi i genitori e dell'andamento della frequentazione materna, con prosecuzione degli interventi di supporto, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
si fissa in anni uno, a partire dal deposito del presente provvedimento, la durata degli interventi indicati.
Ritiene, inoltre, il Collegio che, attesa la complessiva situazione di conflitto genitoriale e considerato il collegamento che entrambi i genitori mantengono con l'estero nonché il rischio paventato di trasferimento altrove di entrambi i genitori (così come inavvertitamente attuato dalla ricorrente e minacciato dal resistente) deve essere confermato il divieto di espatrio della minore, in assenza del consenso scritto di entrambi i genitori.
* Contributo al mantenimento della GL
Quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base della documentazione prodotta, anche per ordine del Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale osserva quanto segue.
ha dichiarato di essersi laureata in psicologia in LD (titolo riconosciuto in Italia) Parte_1
e di aver lavorato per alcuni anni per il servizio militare del paese di origine;
in seguito, ella si è occupata di vendite e amministrazione e, nel 2020, di assistenza sociale. Da allora e per tutto il corso del giudizio la ricorrente ha comunque specificato di essere rimasta inattiva e in cerca di occupazione
(è stata prodotta in atti una iscrizione al centro per l'impiego datata 30/03/2023).
è proprietaria dell'immobile di Crema ove oggi vive, immobile conseguito per Parte_1
successione ereditaria dal primo marito.
Ciò posto, la ricorrente, al fine di documentare i propri redditi, ha depositato unicamente le proprie dichiarazioni ISEE relative all'anno 2023 e all'anno 2024, dalle quali non risultano redditi significativi (€ 4663 nel 2024); è bene tuttavia notare che tale documentazione non può considerarsi esaustiva in quanto non comprende i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. È stato infine depositato un estratto di un conto corrente “postepay” relativo all'anno 2024, dal quale, tuttavia, non risultano pagamenti per bollette, utenze o continuative spese alimentari, mentre constano deversi prelievi e accrediti di denaro non chiaramente rintracciabili e giustificati.
Dunque, brevemente illustrati i (pochi) dati a disposizione, il Collegio ritiene e rileva che il quadro offerto non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità della ricorrente, risultando quantomeno inspiegabile come ella non effettui pagamenti di bollette o utenze e, al contempo, priva di una fonte di sostentamento e risparmi, sostenga spese non solo necessarie, ma anche voluttuarie significative (es. per acquisti online e in negozi di abbigliamento € 254 il
21/02/2024, € 122,18 il 27/02/2024, € 155 il 29/04/2024, € 184,90 il 17/05/2024, € 124 il 11/06/2024,
€ 159 i l 21/07/2024, € 110 il 1/12/2024, come da estratto conto).
Quanto alla posizione del resistente, invece, deve rilevarsi che al momento dell'instaurazione del presente giudizio viveva nel Regno Unito ed era impiegato presso la società QTC CP_1
company Wipro limited con stipendio mensile di circa 5000 sterline (€ 6000 circa).
Nel luglio del 2023 l'impiego è cessato e si è ristabilito in Italia;
egli non ha documentato CP_1
il suo attuale stato occupazionale, affermando di essere in cerca di lavoro. Dalla documentazione versata in atti, pur non del tutto esaustiva, risulta che il resistente ha conseguito i seguenti redditi: nel
2023/2024 £ 95,694 (total tax £ 20,089); nel 2022/2023 £ 161,653 (total tax £ 65,396).
Deve infine rilevarsi che, a seguito del trasloco a Crema, il resistente ha preso in locazione un immobile con canone mensile di € 400; successivamente, egli ha acquistato un immobile nel medesimo paese (v. documento in atti).
Pur rilevato che i dati a disposizione del Tribunale sono particolarmente laconici, illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, richiamate le norme e i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost. e art. 316 bis c.c., 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che il genitore
è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli, in quanto l'art 316 bis c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi, anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro (Cass. civ. 14 luglio 2010 n. 551, cfr. anche Cass. 24424/2013, Cass. 41040/2012).
Dando applicazione agli esposti principi, valutata la complessiva situazione reddituale e lavorativa delle parti, pur ribadita l'incompletezza delle rappresentazioni offerte, sulla base delle evidenze disponibili e dei tempi di permanenza con ciascun genitore, reputa il Collegio che, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, non possa ritenersi sufficiente il mantenimento diretto, dovendo la madre (genitore non collocatario) farsi carico di un contributo al mantenimento periodico, tenuto conto dei tempi di permanenza e del tenore di vita della GL. Sottolineato che comunque la madre conserva una capacità reddituale specifica e integra, ridotta la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico di un contributo al mantenimento indiretto della prole di € 200 mensili, Parte_1
importo limite al di sotto del quale il Tribunale difficilmente scende.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In questo quadro, tenendo conto della competenza professionale acquisita e della correlata capacità lavorativa delle parti, fermo il loro attuale stato di inoccupazione, le spese straordinarie dovranno essere sostenute al 50% dal padre, in mancanza di elementi tali da indurre una diversa modulazione.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, alla luce dell'evoluzione della situazione fattuale nelle more del giudizio (con mutamenti nel collocamento e nei tempi di frequentazione della prole), fermi i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza.
*
Contributo al mantenimento della moglie
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rammenta, in punto di diritto, che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art.
156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I 16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n.
16809).
Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza del dovere di assistenza materiale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Pertanto, nel caso di specie, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
In punto, preme ribadire che la ricorrente avrebbe dovuto, in questa sede, provare di essersi fattivamente e tempestivamente attivata per reperire un'attività lavorativa o, in alternativa, di trovarsi in condizioni di impossibilità oggettiva e/o soggettiva di reperirla. Questa prova non è stata fornita.
In specie, , ancora in giovane età, è dotata di formazione specifica (è laureata) e di Parte_1
esperienza professionale, elementi che le consentono di reperire una occupazione tale da garantirle l'indipendenza economica. Ebbene, ella ha riferito di non aver reperito di recente una stabile e regolare occupazione, ma, per converso, non ha dimostrato né finanche allegato di essersi attivata in modo adeguato per il reinserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'iscrizione a corsi di aggiornamento e formazione professionale o a società di lavoro interinale o, ancora, a soggetti privati in grado di fornire serio e competente supporto nell'invio di curricula e nella ricerca di valide offerte di lavoro. Non può chiaramente considerarsi sufficiente una mera dichiarazione di disponibilità all'assunzione risalente, peraltro, al 2023.
Dunque, pare potersi affermare che nel rilevante arco temporale intercorso tra l'udienza presidenziale ed il deposito delle memorie conclusive, ben avrebbe potuto la ricorrente attivarsi in modo proficuo per reperire un'occupazione lavorativa ovvero dimostrare la propria condizione di indigenza producendo documentazione aggiornata;
ciò non è avvenuto. Più in generale, il Collegio osserva che la ricorrente, ai fini della richiesta di mantenimento, si è limitata ad addurre una propria generica condizione di inoccupazione. Ebbene, seppur è vero che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nondimeno, il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza in modo esaustivo della propria situazione economico- patrimoniale e della incapacità di procurarsi redditi propri.
Nel caso oggetto del presente giudizio, di contro, la ricorrente ha omesso di versare in atti la opportuna documentazione per comprovare in modo esaustivo la propria situazione economica, limitandosi ella a una incompleta produzione documentale, insufficiente a sostenere la propria domanda. Del resto, non è chiaro come, in questi anni, priva di redditi propri e di assegno di mantenimento, ella abbia potuto sostenere il proprio tenore di vita (v. paragrafo supra). Deve sottolinearsi, in proposito, che il
Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez.
6 - I 11.1.2016, n. 225).
Ancora osserva altresì il Collegio che il resistente ha abbandonato la propria occupazione lavorativa nel Regno Unito (che gli garantiva una posizione, una carriera e uno stipendio rilevante) per stare accanto alla GL, condotta e trattenuta a Crema per scelta unilaterale della madre. In conseguenza di tale situazione, non solo egli ha perso la sua fonte di redditi ma ha anche dovuto sostenere dei costi per il trasferimento e l'acquisto di una abitazione confacente alle esigenze della minore.
Alla luce di tutti questi elementi, richiamati i principi probatori sopra illustrati, valorizzata la capacità lavorativa e la potenzialità di guadagno della ricorrente, anche tenuto conto della attuale condizione del resistente, valutato che non è dimostrato l'odierno divario reddituale tra le parti, considerata la durata del matrimonio e in mancanza di qualsivoglia deduzione e/o prova in ordine a uno specifico tenore di vita, rimasto del tutto indimostrato, la domanda deve essere rigettata.
* le spese di lite e di CTU
Le spese della consulenza tecnica sono state liquidate con decreto del 19/02/2024 e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa già liquidato. Tanto premesso, atteso che l'indagine si è resa necessaria, a tutela della GL minore, in ragione delle allegazioni delle parti, tenuto conto anche dell'esito della consulenza e del giudizio nonché dell'evoluzione dei fatti, le spese della consulenza d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico delle parti solidalmente, con ripartizione al 50% nei rapporti interni e senza alcuna riduzione per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. n. 166 del 2022). Essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio, nondimeno, la quota di competenza deve essere posta a carico dell'Erario; si precisa sin da ora che in caso di revoca del beneficio, il pagamento del compenso è da intendersi a carico della parte personalmente.
Quanto alle spese di lite, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, considerato l'esito del giudizio nonché l'evoluzione della situazione di fatto, rimarcata la condotta processuale della parte ricorrente che ha aggravato il giudizio e ostacolato gli interventi del servizio sociale, valutata la soccombenza in punto di affido e mantenimento, deve essere condannata alla refusione Parte_1
al resistente di 1/3 delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2237,60 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, iva e c.p.a (applicate le tariffe di cui alle tabelle allegate al d.m.
55/14 e successive modifiche, scaglione € 26.001 – 52.000, fase istruttoria dimidiata).
La quota residua, sottolineata la soccombenza reciproca sulle domande di addebito, tenuto conto della natura necessaria del giudizio quanto allo status, dovrà essere compensata tra le parti.
Con separato provvedimento, su istanza, si provvederà alla liquidazione delle spese del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio come da delibera in atti, tenuto conto dell'impegno profuso e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Crema il 26/04/2014 (trascritto presso gli CP_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 10 P. I);
2) RIGETTA le domande reciproche di addebito della separazione;
3) AFFIDA la minore (nata il [...]) in via esclusiva al padre, che la terrà Per_1
collocata presso di sé, anche ai fini anagrafici;
4) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
a weekend alternati dal sabato mattina (indicativamente ore 9) alle ore 19; nelle settimane con weekend di spettanza materna, due pomeriggi a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola (o dopo scuola) sino alle ore 19; nelle settimane con weekend di spettanza paterna, dal mercoledì dall'uscita di scuola (o doposcuola) sino al giovedì alle ore
19; nel periodo di vacanza pasquale e natalizia metà del periodo con alternanza annuale (24 dicembre 2025 con la mamma, Natale 2025 con il papà; 31 dicembre 2025 con la mamma e
1 gennaio 2026 con il papà; Pasqua 2026 con la mamma, lunedì dell'Angelo 2026 con il papà; viceversa per l'anno successivo e in seguito in alternanza); durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, di cui una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto;
5) CONFERMA la presa in carico della minore e del nucleo familiare in oggetto da parte dei
Servizi Sociali della comunità sociale cremasca, che manterranno, per la durata di un anno a partire dalla data di deposito del presente provvedimento, l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico della minore e della qualità della relazione con entrambi i genitori con prosecuzione degli interventi di supporto avviati (in particolare educativa domiciliare presso il contesto materno e paterno e NPI, finché ne sussistano i presupposti), segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
6) PONE a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, mediante versamento al padre di € 200 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024;
7) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8) CONFERMA il divieto di espatrio della minore, in assenza del consenso scritto di entrambi i genitori;
9) PONE definitivamente a carico delle parti al 50% e solidalmente nei rapporti interni le spese di CTU già liquidate con decreto del 19/02/2024; la quota di competenza della ricorrente deve essere posta a carico dell'Erario; in caso di revoca del beneficio, il pagamento del compenso
è da intendersi a carico della parte personalmente;
10) CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente 1/3 delle spese di lite liquidate in € 2237,60 per compenso oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettarie nonché Iva e
C.P.A. come per legge;
spese compensate per la quota residua.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato