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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1041/2023 R.G. promossa da
COD. FISC. , elettivamente domiciliata presso il difensore Parte_1 P.IVA_1 in VIA MASSA AVENZA, 223 - 54100 MASSA, rappresentata e difesa dall'Avv. TORRE
SERENA appellante nei confronti di
COD. FISC. , elettivamente domiciliata presso il COroparte_1 P.IVA_2 difensore in PIAZZA ARANCI, 6 - 54100 MASSA, rappresentata e difesa dall'Avv. BRONDI
GIUSEPPE RIZIERI appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis Parte_1
reiectis, in riforma integrale della impugnata sentenza N°614/2023 del Tribunale di Massa pubblicata il 16.10.2023, notificata in data 28.10.2023, per i motivi espressi riformare integralmente l'appellata sentenza e, per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE − revocare il decreto ingiuntivo n. 340/2022 emesso in data
28.05.2022, depositato il 30.05.2022 dal Tribunale di Massa, nell'ambito del procedimento recante NRG 859/2022 alla luce dell'art. 4 e 5 delle pattuizioni contrattuali tra le parti e
1 dell'accertamento fiscale eseguito dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Lucca depositato nel fascicolo telematico in data 30.09.2024 quale documento sopravvenuto
IN VIA SUBORDINATA − revocare il decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo n. 340/2022 emesso in data 28.05.2022, depositato il 30.05.2022 dal Tribunale di Massa, nell'ambito del procedimento recante NRG 859/2022, in favore di ed in danno della COroparte_2
presente opponente, notificato tramite pec in data 30.05.2022 per tutte le causali in atto di citazione di primo grado e di appello;
− Quantificare i danni subiti da a causa Parte_1 dell'inesatto adempimento dell'incarico da parte di e per l'effetto COroparte_2
condannare a risarcire e tenere indenne di tutti i danni COroparte_2 Parte_1
subiti e subendi che verranno accertati in corso di causa.
IN SUBORDINE − nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato l'adempimento di rispetto all'incarico ricevuto, rideterminare il compenso CP_1
maturato da COroparte_2
IN OGNI CASO − condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del procedimento”.
IN VIA ISTRUTTORIA – “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello ritenga ammissibili i documenti prodotti tardivamente da controparte con la comparsa di costituzione e risposta in appello e/o non ritenga probante l'accertamento contenuto nel pvc di agenzia delle entrate, in via istruttoria, si chiede all'Ecc.ma Corte di
Appello Voglia nominare un esperto contabile e fiscale al quale devolvere l'incarico di accertare se la relazione tecnica tardivamente ed asseritamente prodotta da
[...]
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello sia COroparte_2
stata redatta in modo diligente, completo, in conformità e secondo gli standard indicati nella legge 145/2013, nonché nei decreti, nelle risoluzioni e nelle circolari emesse dal Ministero dello sviluppo Economico (MISE) - e dall e ciò con particolare COroparte_3
riferimento alla Circolare Mise n. 59990 del 9.02.2018, alla Risoluzione Ade n. 46/E del
22.06.2018, nonché alla Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del
27 giugno 2014 (di cui ai doc. 8, 10, 39, 40 e 41 della presente difesa), Ciò anche alla luce del PVC di AGENZIA DELLE ENTRATE notificato ad in data 27.06.2024 Parte_1
depositato dalla presente difesa in data 30.09.2024 il CTU se sussistono degli Parte_2 errori nella relazione prodotta tardivamente da controparte, ciò anche alla luce dell'art. 5 del contratto di consulenza posto da controparte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
2 Quantifichi i danni subiti da in forza di detto accertamento, quali interessi e Parte_1 sanzioni”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, COroparte_1
contrariis reiectis, confermata in ogni sua parte la sentenza del Giudice di primo grado:
- rigettare ogni domanda avversaria in quanto inammissibile, non provata ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto;
- confermare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 340/2022 emesso da Codesto
Ill.mo Tribunale in ogni sua parte;
- vittoria le spese e competenze di lite anche per il secondo grado di giudizio ivi compreso rimborso spese generali, eventuale C.T.U., C.T.P. ed I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 614/2023 del 13/10/2023, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 340/2022 con il COroparte_1 quale il Tribunale di Massa aveva ingiunto all'odierna appellante di pagare a
[...] la somma di € 47.198,59, oltre agli interessi di mora di cui al d. lgs n. COroparte_1
231/2002 quale corrispettivo per l'attività di consulenza diretta all'ottenimento per CP_4
l'anno 2018 dei benefici d'imposta previsti dalla legge 145/2013. Il Tribunale così decideva:
« - Respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
340/2022 emesso in data 28.5.2022 da questo Tribunale. - Respinge ogni altra domanda delle parti. - Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Parte_1
in euro 7.616,00 (1.701 studio, 1204 fase introduttiva, 1.806 istruttoria, 2905 decisionale) oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 22/11/2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto COroparte_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 7/03/2024 la Corte rinviava all'udienza del 29/1/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma
1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito dell'udienza così fissata, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 13/02/2025, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
3 1) PRIMO MOTIVO - ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C IN RELAZIONE
ALLA MANCATA PRODUZIONE DELLA RELAZIONE RICERCA E SVILUPPO 2018 DA
PARTE DI - L'appellante censura la sentenza impugnata nella COroparte_1 parte in cui il Tribunale ha fondato su una mail la prova dell'adempimento, da parte della società appellata, della prestazione dedotta nel contratto di consulenza professionale (cfr. prod. 17 – F&R). in particolare, sostiene che, così ragionando, il Giudice di T_ primo grado ha violato l'art. 2697 c.c. e il correlato principio di vicinanza della prova, dal momento che lo scambio di tale mail non rappresenta una presunzione idonea a fondare la
CO prova dell'effettivo espletamento dell'incarico da parte di . Ad avviso dell'appellante, CO
avrebbe semmai dovuto provare: i) di aver sviluppato e redatto la relazione Ricerca e
Sviluppo 2018 (mai prodotta); ii) di aver svolto l'incarico professionale in modo diligente;
iii) di aver consegnato la relazione 2018, come era stato fatto per le relazioni 2015, 2016 e
2017; iv) di aver elaborato i fogli di calcolo contenenti gli importi indicati nel bilancio del
2018, come avvenuto per gli anni precedenti. quindi, conclude che il Giudice di T_ primo grado non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto avrebbe dovuto CO constatare che non ha assolto agli oneri probatori posti a suo carico e, quindi, avrebbe dovuto ritenere non provato l'effettivo e corretto svolgimento della prestazione professionale.
2) SECONDO MOTIVO - ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C E DELL'ART.
2697 C.C. RISPETTO ALLA CONTESTAZIONE DEI FATTI - L'appellante lamenta l'erronea applicazione del principio di non contestazione, censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ricavato la prova dell'effettiva elaborazione della relazione Ricerca e Sviluppo
2018 dalla mancata contestazione della ricezione della mail, in allegato alla quale vi sarebbe stata la predetta relazione (cfr. prod. 17 – F&R). Dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali e aver dedotto che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, sostiene che «nel caso in esame T_
la corrispondenza intercorsa tra ed i propri tecnici non era nota, nel COroparte_1 dettaglio contenutistico, al legale rappresentante di che quindi non l'ha Parte_1
contestata personalmente nonostante il proprio dipendente, Dott. abbia sempre negato Per_1
di aver ricevuto la RELAZIONE R&S 2018 da parte della lo stesso COroparte_1
peraltro è stato chiamato da controparte a testimoniare sulla circostanza). Se è vero che la non ha contestato l'invio o la ricezione di una mail ad un proprio dipendente Parte_1
– circostanza di cui non poteva avere contezza diretta – è altrettanto vero che la T_
ha contestato la ricezione della Relazione per Ricerca e Sviluppo 2018 sin dal proprio
[...]
4 atto di citazione in opposizione» (cfr. pag. 7 dell'atto di appello). Ciò detto, l'appellante CO deduce che la mancata contestazione, ad ogni buon conto, non esonerava a esibire la relazione allegata alla mail e a provare l'entità della prestazione svolta, aggiungendo inoltre che «la non contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (…) non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di prestazioni professionali, il cliente l'abbia comunque radicalmente opposta, eccependo la mancata esecuzione della prestazione» (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
3) TERZO MOTIVO - OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI
FINI DEL GIUDIZIO - L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe attribuito alcun valore probatorio a: 1) la produzione n. 22 (depositata dall'odierna appellata), dalla CO quale si ricaverebbe che si era impegnata a consegnare, anche per l'anno 2018, la relazione Ricerca e Sviluppo in formato cartaceo con apposizione del timbro di T_
nonché la descrizione, seppur sommaria, di una serie di voci del bilancio della stessa appellante;
2) la produzione n. 26 (depositata da e avente ad oggetto i verbali di T_
udienza relativi alla causa r.g. n. 2511/2019 pendente davanti al Tribunale di Massa tra le
CO medesime parti dell'odierno procedimento), da cui si ricaverebbe che «doveva verificare i progetti, fare la rendicontazione e consegnare il tutto alla direzione di T_ per l'approvazione del (…) lavoro» (cfr. pag. 10 dell'atto di appello). Ad avviso dell'appellante, le predette produzioni integrano il requisito di presunzioni gravi, precise e concordanti, rappresentando inoltre importanti argomenti di prova in ordine alla natura e
CO all'oggetto dell'incarico professionale assunto da : argomenti che il Giudice di primo grado avrebbe del tutto ignorato.
4) QUARTO MOTIVO - ERRONEA VALUTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE
DELL ELL'ART. 2729 C.C E 2233 C.C., NONCHÉ COroparte_5
DELL'ART. 4 DELLA LETTERA DI INCARICO - CONTRADDITTORIA APPLICAZIONE
DELLE PRESUZIONI - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che i verbali di accertamento fiscale operato dall'Agenzia delle Entrate non possono assumere valenza probatoria per difetto di collegamento causale con la CO prestazione resa da . Il Giudice di primo grado, secondo è caduto in T_
contraddizione poiché, da un lato, ha affermato che la relazione Ricerca e Sviluppo 2018 non solo è stata inviata ma è stata pure «posta a fondamento della richiesta di agevolazioni fiscali e che delle stesse abbia beneficiato in virtù di detta prestazione» (sic, pag. 4 della sentenza impugnata), dall'altro lato, però, ha ritenuto che l'elevazione del verbale di CO accertamento non basta per presumere che abbia commesso errori tali da integrare i
5 presupposti dell'art. 4 della lettera di incarico, in forza del quale «Qualora in corso di controlli CO CO venissero riscontrati errori sugli elaborati di sui dati forniti dal Cliente, si farà carico di restituire immediatamente tutto quanto percepito per il progetto» (cfr. prod. 16 –
HENRAUX). Da tanto scaturirebbe un'insuperabile contraddittorietà della motivazione, in quanto se è vero che l'Agenzia delle Entrate ha contestato gli importi di cui ha T_ beneficiato grazie alla relazione Ricerca e Sviluppo 2018, è altrettanto vero che quest'ultima CO è stata elaborata da in maniera errata. L'appellante, dunque, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha presunto che la relazione fosse conforme ai criteri della correttezza professionale nonostante l'elevazione del verbale di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
I PRIMI QUATTRO MOTIVI DEVONO ESSERE ESAMINATI CONGIUNTAMENTE
PERCHÉ STRETTAMENTE CONNESSI. AL RIGUARDO, LA CORTE RILEVA QUANTO
SEGUE.
I) Il Tribunale ha correttamente enunciato il criterio di ripartizione nell'onere della prova nella concreta fattispecie: « rilevato che l'opposta (attore sostanziale) aveva l'onere di dimostrare non solo che abbia beneficiato del credito di imposta per l'anno 2018, ma che ciò T_
CO sia avvenuto in funzione dell'opera prestata da : era dunque onere di quest'ultima dar prova dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto e del conseguente maturare dell'obbligazione corrispettiva in capo al committente», e ne ha fatto corretta applicazione CO ritenendo che « tale onere … abbia assolto», come di seguito specificato.
II) Il Tribunale non ha fondato su una mail la prova dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, bensì ha ritenuto «che pur non avendo allegato F& R la relazione 2018 menzionata nel doc. 17 può ritenersi provato che tale relazione sia stata inviata , sia stata ricevuta da e posta a fondamento della richiesta di agevolazioni fiscali e che delle T_ stesse abbia beneficiato in virtù di detta prestazione … Pur non avendo parte opposta allegato il documento concreto, allegato che risulta indicato nella mail doc. 17, va rilevato che tale relazione si deve ritenere effettuata e destinata causalmente ad esplicare i suoi effetti vantaggiosi in favore del committente laddove si considerino unitariamente e principi CO di prova addotti da : tale mail risulta inviata in data 9.4.2019 all'indirizzo dominio certamente riconducibile alla sfera operativa dell'opponente, Email_1
indirizzo a cui erano state inviate anche le precedenti mail riportate nel doc. 17 e le comunicazioni relative ai progetti degli anni precedenti. All'udienza del 30.1.2023, prima udienza utile dopo la costituzione dell'opposta, non è stato espressamente contestato che tale email sia stata inviata e ricevuta e che recasse gli allegati ivi indicati, con ogni
6 conseguenza ex art 115 c.p.c., circostanza peraltro che trova ulteriore conferma nell'interrogatorio formale reso da legale rappresentante di che ha Parte_3 T_
riferito che tutte le comunicazioni inerenti detti progetti intercorrevano fra tecnici delle parti.
Posto che non è stata contestata la ricezione di tali email, parte opponente non ha prodotto alcuna risposta negativa o interlocutoria dei propri tecnici e anche nella contestazione (doc.
10 e 11 parte opponente) della fattura poi posta a fondamento della richiesta monitoria, si fa menzione di asseriti vizi, di contestazioni della società terza incaricata da e del T_
completamento della prestazione da parte di Deloitte, circostanze che confliggono con la tesi che la prestazione non sia stata resa come asserito dall'opponente al punto 1 pag. 4 dell'opposizione e che, in ogni caso integrerebbero fatti modificativi/estintivi ex art 2697 comma II c.c., della cui prova è onerata l'opponente, convenuto sostanziale e di cui non vi
è traccia in questo giudizio. Dallo stesso tenore del doc. 9 di parte opponente, nel comunicare il recesso, si da atto che sia stata resa anche la prestazione relativa all'anno
2018, sì che detto recesso anche ove legittimamente esercitato non può che aver riguardo alle prestazioni relative ad annualità future e ancora da espletare». COrariamente a ciò che sostiene l'appellante, la mail in questione è pervenuta ad indirizzo sicuramente riconducibile alla sfera di controllo della società appellante, circostanza sufficiente a far scattare l'onere di contestazione. Il rilievo circa la non contestazione è corroborato dall'esito dell'interrogatorio formale, nel corso del quale il legale rappresentante della società appellante ha ammesso gli scambi di mail intercorrenti tra i tecnici delle due parti, come quello in questione. Inoltre, giustamente, il Tribunale ha ritenuto che la allegazione del mancato espletamento della prestazione fosse smentita da quella relativa agli asseriti vizi della prestazione, in relazione ai quali il Tribunale ha giustamente ritenuto che l'onere della prova gravasse sulla committente (v. ad es., in tema di appalto, Cass. Sez. 2, 13/12/2021,
n. 39599, Rv. 663254 – 02). Infine, elimina ogni dubbio circa la consegna il tenore della comunicazione relativa al recesso (doc. 9 parte attrice in opposizione e attuale appellante), cui giustamente fa riferimento il Tribunale, laddove si afferma quanto segue, riconoscendo l'espletamento dell'incarico e contestandone la conformità alla “regola d'arte”:
7 III) La circostanza che negli anni precedenti al 2018 la relazione fosse stata consegnata in formato cartaceo con apposizione del timbro di come risulterebbe dal doc. 22 di T_
parte appellata, non inficia la prova raggiunta in ordine alla consegna della relazione per il
2018, con le modalità che si sono ricostruite ai punti che precedono. Le dichiarazioni dei testi, di cui ai verbali di udienza prodotti sub doc. 26 da parte appellante, secondo le quali
CO l'incarico doveva essere espletato da con determinate modalità non comporta il raggiungimento della prova in ordine al fatto che la relazione consegnata non presentasse i requisiti richiesti. Comunque sul punto si veda al punto VI), laddove viene evidenziato che
CO il predetto giudizio riguardava il compenso richiesto da per le relazioni inerenti agli anni
2015, 2016 e 2017 e la verifica veniva condotta in tale sede circa gli errori asseritamente
CO commessi da nella stesura di tali relazioni, mentre il presente giudizio riguarda
CO CO l'incarico conferito a per il 2018 e il compenso richiesto da per la relazione inerente a tale anno.
IV) Dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate, di cui doc. 14 di parte appellante, si evince soltanto la conferma che si è avvalsa del credito di imposta per l'anno T_
2018, ma, sulla scorta soltanto di tale documento, nulla è dato sapere circa le ragioni e l'esito di tale accertamento, in particolare se il beneficio sia stato in tutto o in parte revocato CO per errori di nell'espletamento dell'incarico conferito.
V) Quanto poi al PVC del 27/9/2024, prodotto dalla difesa di in data 27/9/2024, T_ dal quale risulterebbe che «alla pag. 41, l'Agenzia delle Entrate contesta ad Parte_1 di aver compensato nell'anno 2019 proprio quale beneficio di imposta per R&S anno 2018 ben 202.156,70 di euro non dovuti;
l'Agenzia delle Entrate parla di CREDITI INESISTENTI
» (pag.
3 concl.) - è la stessa difesa a proseguire dicendo: «Gli importi di cui Agenzia delle Entrate contesta la compensazione sono proprio quelli che ha indicato COroparte_1
nelle relazioni predisposte a favore di cfr. doc. 14 doc. 20 e doc. 26 della Parte_1
8 presente difesa) Si veda in particolare: - Anno 2015 pag. 50 della Relazione FR doc. 14 -
Anno 2016 pag. 59 della Relazione FR doc. 20 - Anno 2017 pag. 75 della Relazione FR doc. 26 Le descrizioni dei progetti contenute nel PVC sono le stesse identiche contenute nelle relazioni FR (doc. 14 20 26). Ebbene, ai sensi dell'art. 4 della lettera di incarico posta da controparte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno concordato che
A prescindere dai rapporti tra ed Agenzia delle Entrate, risulta ad oggi Parte_1 verificata quella condizione prevista contrattualmente dalle parti all'art. 4 per cui –riscontrata CO la sussistenza di errori sugli elaborati - deve restituire ad COroparte_1 T_ tutto quanto percepito ad oggi» (pagg. 3 – 4 concl.). Sul punto, è sufficiente ribadire:
[...]
a) che in sede di opposizione a d.i. la difesa di assumeva che T_ CP_1
non ha mai predisposto né consegnato alcuna relazione inerente gli anni 2018, giusta
[...]
o sbagliata che fosse, né diversa documentazione di sorta» (pag. 4); b) che oggi la difesa di riconosce che «Gli importi di cui Agenzia delle Entrate contesta la T_
compensazione sono proprio quelli che ha indicato nelle relazioni COroparte_1
predisposte a favore di , compresa quindi necessariamente la relazione Parte_1 inerente al 2018, proprio in quanto l'accertamento riguarda anche la compensazione effettuata nel 2019 quale beneficio di imposta per l'anno 2018, cui si riferisce la relazione di cui si controverte nel presente giudizio;
c) che la difesa di fa riferimento alle T_
produzioni effettuate, che peraltro consistono nelle relazioni inerenti agli anni 2015, 2016 e
2017, e quindi con esclusione di quella inerente al 2018; d) che l'appellante invoca la clausola n. 4 che peraltro prevede che «qualora in corso di controlli venissero riscontrati
CO CO errori di sui dati forniti dal Cliente, si farà carico di restituire immediatamente tutto quanto percepito per il progetto», assumendo che risulterebbe «ad oggi verificata quella condizione prevista contrattualmente dalle parti all'art. 4 per cui –riscontrata la sussistenza di errori sugli elaborati - deve restituire ad tutto quanto COroparte_1 Parte_1
percepito ad oggi», laddove è del tutto evidente la sussistenza di errori negli elaborati di CO
non può essere verificato sulla base delle relazioni prodotte dall'appellante, che sono inerenti ad anni diversi (2015, 2016 e 2017), rispetto a quella oggetto del presente giudizio, inerente al 2018.
9 VI) Alle pagg. 4 e 5 della comparsa conclusionale di si legge: «Sulla base della T_
stessa lettera contrattuale in atti, la ha chiesto ed ottenuto il DI COroparte_1
652/2019 per circa 80.000,00 euro avente ad oggetto la rivendicazione del credito maturato sempre nei confronti di er le relazioni R&S relative agli anni 2015, 2016 Parte_1
e 2017: relazioni effettivamente predisposte dalla e consegnate alla COroparte_1
in formato cartaceo e timbrate da questa per accettazione. Il Decreto Parte_1
ingiuntivo 352/2019 avente ad oggetto i compensi maturati da per le CP_1 annualità 2015 – 2016 e 2017 è stato opposto da eccependo la Parte_1 sussistenza di vizi ed errori nelle relazioni RS 2015 – 2016 e 2017 in quanto ritenute inadatte e non conformi agli accordi intercorsi né alla disciplina contenuta nelle circolari Agenzia delle
Entrate e dei decreti del MISE sia per la mancata sussistenza dei presupposti necessari per la loro riconducibilità alla “Ricerca e Sviluppo” (innovatività, creatività, sistematicità, ripetibilità), sia perché alcuni costi inseriti nei calcoli non erano agevolabili, se non previa ulteriore verifica: da qui il procedimento RG 2511/2019 del Tribunale di Massa. Tale procedimento si è concluso con sentenza n.680/2024 nella quale il Tribunale di Massa – in accoglimento dell'opposizione proposta da - ha effettivamente accertato le Parte_1
gravi lacune ed i vizi delle relazioni 2015 2016 2017 predisposte da COroparte_1
e per l'effetto ha provveduto a rideterminare il compenso spettante a CP_1
in circa 28.000,00, condannando pertanto a restituire ad
[...] COroparte_1
ben 60.000,00 euro degli 84.000,00 percepiti ( da notare che tale sentenza Parte_1
è stata emessa dal Tribunale di Massa ignorando gli esiti dell'accertamento emesso medio tempore dall'Agenzia delle Entrate in quanto depositato in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni)». Sul punto, è sufficiente alla Corte rilevare che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, la decisione di cui alla sentenza prodotta è stata CO assunta sulla base della verifica di errori che sarebbero stati commessi da nelle relazioni inerenti alle annualità 2025, 2016, 2017. Ne consegue che tale accertamento non
CO può spiegare alcun effetto nel presente giudizio, che ha ad oggetto l'incarico conferito a con riferimento all'anno 2018.
5) QUINTO MOTIVO - ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE MODALITA' DI
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO RISPETTO ALLA DISCIPLINA NORMATIVA
POSITIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 1363 C.C. – L'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato la lettera di incarico sottoscritta dalle parti come un «ordinario contratto a prestazioni corrispettive con la determinazione del compenso stabilita con modalità peculiari» (così, pag. 5 della sentenza impugnata). sostiene che il T_
10 Giudice di primo grado sia incorso in un errore per violazione dell'art. 1363 c.c., giacché
«interpretando le clausole del contratto (…) il Giudicante avrebbe dovuto accertare come le parti abbiano voluto pattuire un compenso pari all'8% [del beneficio di imposta ottenuto,
n.d.r.] sulla base del presupposto che entrambe si assumessero dei rischi» (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). A detta dell'appellante, il rischio assunto da consisteva, per T_
CO l'appunto, nel riconoscere a favore di un compenso pari all'8% del beneficio di imposta previsto dalla legge 145/2013 qualora quest'ultimo venisse erogato, mentre il rischio CO assunto da consisteva nell'accettare di non ricevere alcun corrispettivo in caso di mancata concessione di tale beneficio. Il Tribunale, nello specifico, avrebbe dovuto rilevare che: 1) i rischi assunti dalle parti in sede negoziale contrastano con quanto disposto dal
D.M. 174/2015, attuativo della legge 145/2013, e in particolare con gli artt. 6 e 7, ai sensi dei quali il credito di imposta viene erogato automaticamente senza dover presentare un'apposita istanza e senza possibilità di esito negativo;
2) pertanto, non T_
CO doveva presentare alcuna domanda, neppure per il tramite di , al fine di ottenere il beneficio di imposta;
3) «non sussisteva quindi alcuna alea oggettiva in capo ad
[...]
in quanto – proprio vista l'automaticità del beneficio di imposta, di cui all'art. COroparte_1
6 del DM attuativo della L. 145/2013 – non sussisteva nessuna variabile che avrebbe potuto impedire il riconoscimento a favore di di un credito di imposta per le spese Parte_1
ed i costi sostenuti nel settore della R&S, né di conseguenza, il maturare del compenso, in favore di (cfr. pag. 16 dell'atto di appello). Il Tribunale, di COroparte_1
conseguenza, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di un compenso per le CO prestazioni eseguite da , avrebbe comunque dovuto rideterminare l'importo del corrispettivo ai sensi dell'art. 26 del DM 140/2012.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) La circostanza che alla clausola 5 della lettera di incarico (doc. 21 parte appellata) così formulata fosse previsto un compenso calcolato a percentuale sul beneficio associato al progetto non
CO comporta in alcun modo che si assumesse il rischio di non ricevere alcun corrispettivo, ma rappresenta solo una modalità di determinazione del corrispettivo. Fermo restando che
11 per l'anno 2018 si è avvalsa del credito di imposta e quindi ha ottenuto il T_
beneficio in relazione al quale aveva conferito incarico a CP_1
II) Quanto alla richiesta di rideterminare il compenso ai sensi dell'art. 27 DM 140/2012, è noto che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito (Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21235, Rv. 610199 – 01; Cass. Sez. 2, 04/06/2018,
n. 14293, Rv. 648839 - 01)
6) SULLA TARDIVITÀ DELLE PRODUZIONI DI F&R E SULL'ISTANZA DI CTU -
L'appellante denuncia la tardività delle produzioni documentali che controparte avrebbe effettuato mediante il deposito, nel giudizio di appello, di documenti formatisi prima delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. prodd. A, B, C, D, E ed F allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello). quindi, eccepisce T_
l'inammissibilità di tali produzioni e, nella denegata ipotesi in cui tali documenti siano ritenuti ammissibili, chiede che venga disposta una CTU contabile volta ad accertare la correttezza CO dell'operato di , anche alla luce del verbale di accertamento elevato dall'Agenzia delle
Entrate.
La Corte rileva che, avuto riguardo alle ragioni di rigetto dell'appello, che non hanno comportato la necessità di prendere in esame i documenti che sarebbero stati prodotti dall'appellata in violazione dell'art. 345 c.p.c., appare superfluo pronunciarsi al riguardo.
7) La società appellata, con comparsa conclusionale del 23/12/2024, dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata da all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto domanda nuova T_
comportante una mutatio libelli (cfr. pag. 6 ss. della comparsa conclusionale).
Sul punto la Corte rileva che, effettivamente, avuto riguardo al tenore delle conclusioni formulate da in atto di appello, si tratta di domanda nuova, introdotta nelle note T_
di precisazione delle conclusioni depositate il 20/11/2024, come tale inammissibile,
8) L'appellata, inoltre, con le memorie di replica del 13/01/2025, solleva dubbi sul presunto errore materiale addotto da con la comparsa conclusionale del 23/12/2024, dove T_
l'appellante sostiene che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, sebbene erroneamente non riportata in sede di precisazione delle conclusioni, non deve considerarsi abbandonata (cfr. pagg.
1-2 della comparsa conclusionale).
Atteso il rigetto dell'appello, la Corte rileva che sul punto è superfluo pronunciarsi.
12 TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata inter Parte_1
partes in data 13/10/2023 dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 03/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
13