Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1594 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da.
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DOMENICALE GIANCARLA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. BORGIA DANIELE Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la separazione tra i coniugi e del Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto il 05.07.1992 in Jolanda di Savoia -FE - trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Jolanda di Savoia al n. 6, parte 2, anno 1992;
2. alcun assegno di mantenimento in quanto i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. alcuna disposizione in ordine all'assegnazione dell'immobile costituente ex residenza coniugale e sito in Tresignana (FE) Via Della Libertà n. 18;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 in data 05/07/1992 aveva contratto matrimonio con;
i rapporti Controparte_1 tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva l'adozione di adeguate misure a propria tutela e, nel merito, che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Con provvedimento del 3.1.2024 il giudice così disponeva:
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[...]
Pt_1 2) fa divieto al sig. di avvicinarsi all'abitazione della ricorrente ed ai Controparte_1 luoghi dalla medesima abitualmente frequentati e, in particolare, al luogo di lavoro. Dispone che detti divieti abbiano la durata di mesi dieci.
Si costituiva parte resistente e rendeva noto che nelle more del giudiziole parti avevano raggiunto un accordo;
chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi alle condizioni sopra riportate ed insisteva perché fosse autorizzato il deposito di note in sostituzione dell'udienza. Tale ultima richiesta non veniva accolta avendo il giudice ravvisato la necessità di verificare l'effettiva volontà della ricorrente alla luce dei preoccupanti fatti esposti in ricorso. All'udienza del 12.12.2024 la ricorrente ribadiva la volontà di separarsi alle condizioni concordate e affermava che dall'emissione del provvedimento d'urgenza era cessata ogni ingerenza da parte del marito.
Confermava altresì la propria autosufficienza economica.
La causa era quindi trattenuta in decisione.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis.
Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Jolanda di Savoia, in data 05/07/1992 , trascritto
[...] al n. 6 P II s. A) alle condizioni trascritte in epigrafe. 2) spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 19.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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