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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10105/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10105/2024 tra
Parte_1
E
Parte_2
CASTIGLIA Pt_3
Oggi 5 giugno 2025, alle ore 9.30 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Maria Grazia Giuliano e per i resistenti l'avv. Pietro Brancato. L'avv. Giuliano dichiara che l'immobile è stato rilasciato il 14/3/2025 e chiede il pagamento degli oneri condominiali pagati e dell'indennità di occupazione per i 12 mesi in cui l'immobile è stato occupato. Entrambi i procuratori discutono la causa insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni e chiedono che la causa sia decisa. L'avv. Brancato chiede la liquidazione dei compensi per l'attività prestata a favore dei resistenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato
1 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°10105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via R. Wagner n. 9, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIANO MARIAGRAZIA per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, C.F._2
nata a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BENEDETTO C.F._3
CIVILETTI N 3 90141 PALERMO, rappresentati e difesi dall'Avv. BRANCATO
PIETRO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo). mediante la lettura, all'udienza del 05/06/2025, alle ore 20.00, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- accoglie la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di CP_1
e e dichiara risolto per finita locazione alla scadenza del
[...] Parte_2
15 marzo 2024 il rapporto di locazione instaurato con contratto del 15 marzo 2017;
.- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13/8/2024;
.- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile, rilasciato in data 15/3/2025;
.- condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento a favore di Parte_1
della somma di € 9.960,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo
[...] dell'immobile per le ragioni spiegate in parte motiva;
.- condanna a versamento a favore del ricorrente della somma di Controparte_1
€ 1.040,00 a titolo di canoni di locazione pregressi;
.- condanna gli odierni resistenti in solido al rimborso a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 170,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa, come per legge.
e della seguente contestuale motivazione: con intimazione di sfratto per finita locazione notificata in data 10.05.2024 il sig.
2 ha chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione Parte_1 relativamente all'immobile sito a Palermo in Via Tunisi n. 4, piano primo, concesso in locazione ai signori e con la condanna di Controparte_1 Parte_2 questi ultimi al rimborso delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto si sono costituiti gli intimati con comparsa di costituzione e risposta, con la quale hanno chiesto il rigetto delle domande del locatore e un termine lungo per il rilascio.
Il Tribunale con l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13.08.2024 ha ordinato agli intimati il rilascio dell'immobile sito in Palermo Via Tunisi n. 4 , fissando per l'esecuzione la data del 30.11.2024; ha disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio, fissando l'udienza del 9.01.2025 ore 10.00 e assegnando alle parti i consueti termini per il deposito in cancelleria delle memorie integrative e degli eventuali documenti, invitando contestualmente le parti ad attivare il procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità nella materia locatizia.
Il procedimento di mediazione è stato esperito con esito negativo;
la causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 5 giugno 2025, fissata per la discussione e decisione, dopo la discussione orale, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domanda di parte ricorrente appaiono fondate e vanno accolte.
Va, preliminarmente, notato che l'opposizione degli intimati, di cui all'art. 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario,
e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda è, invece, rigettata.
Venendo al merito, nessun dubbio sussiste poi che il contratto del 15/3/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate il successivo 4/4/2017, sia riconducibile al modello alternativo predisposto dall'art. 2, co. 3°, della l. n. 431/1998, modello che, com'è noto, si sostanzia in una durata per legge non inferiore a tre anni, con proroga di diritto biennale alla prima scadenza, sempre che il locatore non intenda utilmente avvalersi della facoltà di disdetta per adibire l'immobile agli usi o effettuare le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art.
3. Alla scadenza della proroga biennale, le parti possono, dunque, attivare il procedimento per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo, mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima
3 dell'esaurimento del biennio, come fatto dal signor con la Parte_1 raccomandata comunicata nel mese di gennaio 2022 (due anni prima della naturale scadenza), non ritirata dai conduttori e restituita al mittente per compiuta giacenza, in cui si annunciava l'intenzione di non voler rinnovare il contratto alle stesse condizioni.
Va detto che, come dichiarato all'udienza di discussione e decisione dal procuratore degli odierni resistenti, questi ultimi hanno rilasciato l'immobile in data 14/3/2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile locato, peraltro già disposto con l'ordinanza del
13/8/2024, che in ogni caso si conferma.
Va accolta la domanda proposta da parte ricorrente di pagamento della somma di €
9.960,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo alla scadenza del contratto, ovvero dal mese di marzo 2024 al mese di marzo 2025, data in cui l'immobile è stato rilasciato.
Come è noto, l'occupazione senza titolo si configura qualora una persona si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene immobile senza avere un valido titolo giustificativo. In tale ipotesi, come è stato ribadito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Normalmente l'ammontare della indennità di occupazione senza titolo viene determinata con riferimento al valore locativo del bene immobile, che nella fattispecie che ci occupa corrisponde al canone di locazione pattuito tra le parti.
Va accolta soltanto nei confronti di , invece, la domanda del Controparte_1 ricorrente di pagamento della somma di euro 1.040,00 richiesto a titolo di saldo di un pregresso accordo di pagamento di canoni arretrati. Infatti, detto accordo appare siglato soltanto dal signor e non anche dalla signora e dunque CP_1 Pt_2 soltanto il primo può essere condannato al relativo pagamento, non avendo nemmeno disconosciuto la firma ivi apposta.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del presente giudizio vanno lasciate a carico dei resistenti, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore fino ad € 26.000 ai sensi del D.M. 147/2022.
Così è deciso in Palermo il 5.06.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10105/2024 tra
Parte_1
E
Parte_2
CASTIGLIA Pt_3
Oggi 5 giugno 2025, alle ore 9.30 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Maria Grazia Giuliano e per i resistenti l'avv. Pietro Brancato. L'avv. Giuliano dichiara che l'immobile è stato rilasciato il 14/3/2025 e chiede il pagamento degli oneri condominiali pagati e dell'indennità di occupazione per i 12 mesi in cui l'immobile è stato occupato. Entrambi i procuratori discutono la causa insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni e chiedono che la causa sia decisa. L'avv. Brancato chiede la liquidazione dei compensi per l'attività prestata a favore dei resistenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato
1 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°10105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via R. Wagner n. 9, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIANO MARIAGRAZIA per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, C.F._2
nata a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BENEDETTO C.F._3
CIVILETTI N 3 90141 PALERMO, rappresentati e difesi dall'Avv. BRANCATO
PIETRO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo). mediante la lettura, all'udienza del 05/06/2025, alle ore 20.00, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- accoglie la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di CP_1
e e dichiara risolto per finita locazione alla scadenza del
[...] Parte_2
15 marzo 2024 il rapporto di locazione instaurato con contratto del 15 marzo 2017;
.- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13/8/2024;
.- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile, rilasciato in data 15/3/2025;
.- condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento a favore di Parte_1
della somma di € 9.960,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo
[...] dell'immobile per le ragioni spiegate in parte motiva;
.- condanna a versamento a favore del ricorrente della somma di Controparte_1
€ 1.040,00 a titolo di canoni di locazione pregressi;
.- condanna gli odierni resistenti in solido al rimborso a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 170,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa, come per legge.
e della seguente contestuale motivazione: con intimazione di sfratto per finita locazione notificata in data 10.05.2024 il sig.
2 ha chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione Parte_1 relativamente all'immobile sito a Palermo in Via Tunisi n. 4, piano primo, concesso in locazione ai signori e con la condanna di Controparte_1 Parte_2 questi ultimi al rimborso delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto si sono costituiti gli intimati con comparsa di costituzione e risposta, con la quale hanno chiesto il rigetto delle domande del locatore e un termine lungo per il rilascio.
Il Tribunale con l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13.08.2024 ha ordinato agli intimati il rilascio dell'immobile sito in Palermo Via Tunisi n. 4 , fissando per l'esecuzione la data del 30.11.2024; ha disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio, fissando l'udienza del 9.01.2025 ore 10.00 e assegnando alle parti i consueti termini per il deposito in cancelleria delle memorie integrative e degli eventuali documenti, invitando contestualmente le parti ad attivare il procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità nella materia locatizia.
Il procedimento di mediazione è stato esperito con esito negativo;
la causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 5 giugno 2025, fissata per la discussione e decisione, dopo la discussione orale, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domanda di parte ricorrente appaiono fondate e vanno accolte.
Va, preliminarmente, notato che l'opposizione degli intimati, di cui all'art. 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario,
e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda è, invece, rigettata.
Venendo al merito, nessun dubbio sussiste poi che il contratto del 15/3/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate il successivo 4/4/2017, sia riconducibile al modello alternativo predisposto dall'art. 2, co. 3°, della l. n. 431/1998, modello che, com'è noto, si sostanzia in una durata per legge non inferiore a tre anni, con proroga di diritto biennale alla prima scadenza, sempre che il locatore non intenda utilmente avvalersi della facoltà di disdetta per adibire l'immobile agli usi o effettuare le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art.
3. Alla scadenza della proroga biennale, le parti possono, dunque, attivare il procedimento per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo, mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima
3 dell'esaurimento del biennio, come fatto dal signor con la Parte_1 raccomandata comunicata nel mese di gennaio 2022 (due anni prima della naturale scadenza), non ritirata dai conduttori e restituita al mittente per compiuta giacenza, in cui si annunciava l'intenzione di non voler rinnovare il contratto alle stesse condizioni.
Va detto che, come dichiarato all'udienza di discussione e decisione dal procuratore degli odierni resistenti, questi ultimi hanno rilasciato l'immobile in data 14/3/2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile locato, peraltro già disposto con l'ordinanza del
13/8/2024, che in ogni caso si conferma.
Va accolta la domanda proposta da parte ricorrente di pagamento della somma di €
9.960,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo alla scadenza del contratto, ovvero dal mese di marzo 2024 al mese di marzo 2025, data in cui l'immobile è stato rilasciato.
Come è noto, l'occupazione senza titolo si configura qualora una persona si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene immobile senza avere un valido titolo giustificativo. In tale ipotesi, come è stato ribadito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Normalmente l'ammontare della indennità di occupazione senza titolo viene determinata con riferimento al valore locativo del bene immobile, che nella fattispecie che ci occupa corrisponde al canone di locazione pattuito tra le parti.
Va accolta soltanto nei confronti di , invece, la domanda del Controparte_1 ricorrente di pagamento della somma di euro 1.040,00 richiesto a titolo di saldo di un pregresso accordo di pagamento di canoni arretrati. Infatti, detto accordo appare siglato soltanto dal signor e non anche dalla signora e dunque CP_1 Pt_2 soltanto il primo può essere condannato al relativo pagamento, non avendo nemmeno disconosciuto la firma ivi apposta.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del presente giudizio vanno lasciate a carico dei resistenti, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore fino ad € 26.000 ai sensi del D.M. 147/2022.
Così è deciso in Palermo il 5.06.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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