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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1839/2024 promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Montagner e domiciliata presso il domicilio digitale del difensore: Email_1 parte riassumente contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Niccolò Tommaseo 67, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 18081/2024, pubblicata in data 1° luglio 2024
Conclusioni congiunte delle parti
Le parti dichiarano di accettare la proposta conciliativa formulata dal consigliere istruttore con ordinanza depositata il 22/2/2025 e chiedono, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, rinunciando alla concessione dei
pagina 1 di 4 termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche.
Fatto e ragioni della decisione conveniva avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1 [...] per chiederne la condanna al risarcimento del danno, pari a euro Parte_1
7.602,13, derivante dall'illegittima negoziazione di due assegni di traenza, non trasferibili, tratti sul proprio conto aperto presso Banca SAI, emessi a favore di e , spediti a mezzo posta ordinaria e incassati Parte_2 Persona_1 da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma predetta, qualificando come contrattuale la responsabilità della convenuta ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata per la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria.
L'appello proposto da avverso tale decisione veniva rigettato dalla Parte_1
Corte di appello di Venezia, la quale rilevava l'inidoneità della condotta tenuta da rispetto all'onere qualificato di diligenza sulla stessa gravante ed Parte_1 escludeva il concorso di colpa di richiamando la giurisprudenza di CP_1 legittimità sul punto, consolidatasi fino al 2019.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato a Parte_1 tre motivi e la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18081/2024, accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 proposte da Quest'ultima, nel costituirsi, ha Controparte_1 riproposto la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ha proposto che la controversia fosse conciliata:
- con il riconoscimento della spettanza in favore di Controparte_1 della somma complessiva di euro 5.800,00, oltre interessi legali come disposto nella sentenza di primo grado,
pagina 2 di 4 - con la determinazione delle spese di lite del primo e del secondo grado in favore di nella misura di 3/4 rispetto a quanto Controparte_1 liquidato dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Venezia,
- con la determinazione delle spese relative al giudizio di Cassazione in favore di nella misura complessiva di euro 1.700,00, Controparte_1 comprensiva di spese e accessori di legge,
- con l'integrale compensazione di quelle del giudizio di riassunzione.
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del
2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005). A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n.
4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia
è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
pagina 3 di 4 Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica
(Cass.
5.12.23 n. 34025 e 12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dichiara cessata la materia del contendere.
Venezia, camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1839/2024 promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Montagner e domiciliata presso il domicilio digitale del difensore: Email_1 parte riassumente contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Niccolò Tommaseo 67, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 18081/2024, pubblicata in data 1° luglio 2024
Conclusioni congiunte delle parti
Le parti dichiarano di accettare la proposta conciliativa formulata dal consigliere istruttore con ordinanza depositata il 22/2/2025 e chiedono, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, rinunciando alla concessione dei
pagina 1 di 4 termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche.
Fatto e ragioni della decisione conveniva avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1 [...] per chiederne la condanna al risarcimento del danno, pari a euro Parte_1
7.602,13, derivante dall'illegittima negoziazione di due assegni di traenza, non trasferibili, tratti sul proprio conto aperto presso Banca SAI, emessi a favore di e , spediti a mezzo posta ordinaria e incassati Parte_2 Persona_1 da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma predetta, qualificando come contrattuale la responsabilità della convenuta ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata per la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria.
L'appello proposto da avverso tale decisione veniva rigettato dalla Parte_1
Corte di appello di Venezia, la quale rilevava l'inidoneità della condotta tenuta da rispetto all'onere qualificato di diligenza sulla stessa gravante ed Parte_1 escludeva il concorso di colpa di richiamando la giurisprudenza di CP_1 legittimità sul punto, consolidatasi fino al 2019.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato a Parte_1 tre motivi e la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18081/2024, accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 proposte da Quest'ultima, nel costituirsi, ha Controparte_1 riproposto la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ha proposto che la controversia fosse conciliata:
- con il riconoscimento della spettanza in favore di Controparte_1 della somma complessiva di euro 5.800,00, oltre interessi legali come disposto nella sentenza di primo grado,
pagina 2 di 4 - con la determinazione delle spese di lite del primo e del secondo grado in favore di nella misura di 3/4 rispetto a quanto Controparte_1 liquidato dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Venezia,
- con la determinazione delle spese relative al giudizio di Cassazione in favore di nella misura complessiva di euro 1.700,00, Controparte_1 comprensiva di spese e accessori di legge,
- con l'integrale compensazione di quelle del giudizio di riassunzione.
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del
2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005). A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n.
4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non individuare e identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia
è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
pagina 3 di 4 Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica
(Cass.
5.12.23 n. 34025 e 12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dichiara cessata la materia del contendere.
Venezia, camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 4 di 4