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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4286 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SINIS TIZIANA, C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANNA SIMONE, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia nei giorni di martedì, giovedì e CP_1
sabato di ogni settimana dalle ore 19.30 fino alle ore 21.00, nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo fino alle 21.00, per poi riaccompagnare Aurora a casa della mamma;
potrà, altresì,
tenere con se la figlia ogni 15 giorni nel fine settimana dal sabato sera alle 19.30 fino alle 18 della domenica per poi riaccompagnarla a casa della mamma nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo fino alle 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della bambina, nonché nel
2 rispetto reciproco delle libertà individuali.
CP_ C) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere alternativamente con la figlia la Vigilia di Natale o il giorno di Natale oppure il giorno del 26
dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre o del 01 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.30.
CP_ Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un intero pomeriggio da concordarsi, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno Per_1
la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle
CP_ vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I
genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
CP_ D) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, con versamento sul conto corrente con coordinate [...]IB0000611905, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 (duecentocinquanta,00), entro il 05 di ogni Per_1
mese, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
E) Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, verranno rimborsate nella misura del 50% (cinquanta per cento) al genitore che le abbia sostenute, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
F) Su accordo delle parti l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig. . Parte_1
CP_ G) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente
3 indipendente.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 15/06/2023, , premesso di avere intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale era nata il [...] la figlia Per_1
che la convivenza si era interrotta il 4/12/2022 a causa del carattere particolarmente geloso e
CP_ possessivo dell' ; che attualmente viveva insieme alla figlia a casa dei genitori, mentre il convenuto era rimasto ad abitare da solo nella casa familiare di proprietà di entrambe le parti;
che il padre non si era mai preso cura della figlia, delegando alla madre la gestione di tutte le incombenze;
che solo nel mese di aprile 2023 il padre aveva provveduto a versare del denaro per la figlia e l'aveva incontrata dopo un lungo periodo di assenza il giorno di Pasqua al parco;
che tale situazione di discontinuità nel rapporto padre-figlia, era di forte pregiudizio per la minore;
di lavorare a chiamata presso una azienda del territorio mentre il convenuto lavorava presso l'officina del padre, ma che non conosceva il suo reddito;
che le parti avevano contratto un mutuo
CP_ per l'acquisto di un immobile e che dal mese di febbraio l' provvedeva al versamento dell'intera rata e che era suo interesse cedere la propria quota del 50% della suddetta casa;
che il padre aveva grosse difficoltà ad interagire con la figlia e durante gli incontri occupava il tempo a fare foto e video;
ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che la minore fosse a lei affidata in via
4 esclusiva, prevedendo in capo al padre l'assegno di 500,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, altresì chiedendo la restituzione delle somme da lei anticipate per l'acquisto della
CP_ casa familiare, rimasta nella disponibilità dell' .
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 3/11/2023, chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore e la previsione di un assegno di euro 250 per il suo mantenimento, allegando che la ricorrente ostacolasse il suo rapporto con la figlia costringendolo a incontrarla solo per poche ore e mai da soli, talvolta in presenza dei genitori altre volte del suo nuovo compagno, generando così in lui una forte sofferenza, e di essersi quindi rivolto ai servizi sociali di Sanluri per chiedere un supporto.
Con ordinanza in data 8/11/2023, il Giudice delegato, all'esito della audizione personale delle parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo l'affidamento condiviso della minore, prevedendo, in ordine alle modalità di visita padre-figlia, che la figlia potesse stare con il padre alla presenza della madre o dei nonni, ponendo in capo al padre l'obbligo di versare 250
euro a titolo di mantenimento per la minore, e disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Sanluri.
All'udienza del 11/10/2024, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni in epigrafe trascritte.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto non appaiono in contrasto con l'interesse e il benessere della minore, alla luce delle relazioni sociali in atti da cui risulta non sussistano significative criticità per quanto riguarda l'interazione e la relazione tra e i genitori, ed entrambi i genitori hanno un rapporto aperto e spontaneo con la figlia, la Per_1
5 quale ricerca la loro attenzione e li coinvolge attivamente, ma sono altresì pronti a sensibilizzare la stessa dal punto di vista educativo.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. dispone che il padre tenga con sé la figlia ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 19.30
fino alle ore 21.00, nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo fino alle 21.00, per poi riaccompagnare a casa della mamma;
potrà, altresì, tenere con se la figlia ogni Per_1
15 giorni nel fine settimana dal sabato sera alle 19.30 fino alle 18 della domenica per poi riaccompagnarla a casa della mamma nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo fino alle 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della bambina,
nonché nel rispetto reciproco delle libertà individuali;
4. dispone che durante le festività natalizie e pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere
6 alternativamente con la figlia la Vigilia di Natale o il giorno di Natale oppure il giorno del
26 dicembre, nonché la giornata del 31 dicembre o del 01 gennaio dalle ore 10.00 alle ore
20.30. Relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un intero pomeriggio da concordarsi, in modo che possa trascorrere Per_1
alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
5. dispone che versi mensilmente in favore di entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, sul conto corrente con coordinate [...]IB0000611905, la somma di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da Per_1
rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6. dispone che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, siano rimborsate nella misura del 50% (cinquanta per cento) al genitore che le abbia sostenute, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
7. dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
8. dà atto che sarà tenuto a corrispondere il contributo al mantenimento CP_1
nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
7 9. dà atto che i genitori si sono impegnati reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10. dà atto che le parti hanno prestato sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
11. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
19/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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