Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 18/12/2025, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ronca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Ronca in Giugliano, piazza Gramsci n.6 e digitale come da PEC di Registri Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - Napoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
previa sospensione e adozione di misure cautelari ex art. 55 del c.p.a., dell'efficacia di:
A) Verbale di diniego al nulla osta per il conseguimento della patente di guida (tipo "B")
emesso dalla Prefettura di Napoli, Area III - Staff 2, in persona del Dirigente Dott.ssa-OMISSIS-
con prot. n. 459798 del 13.11.2025, notificata a mani in data 15.11.25;
B) Tutti gli eventuali atti preordinati, connessi e consequenziali a quelli di cui alla lett. A),
di cui risulta attualmente sconosciuto il numero di protocollo e richiesti con nota p.e.c dello scrivente in data 18.11.25 alla Prefettura e Motorizzazione di Napoli, di cui ci si riserva ricorso per motivi aggiunti in caso di notifica/ostensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli, di Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - Napoli e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, come ritualmente fatto constare in udienza a verbale, la presente controversia può essere definita in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti;
Considerato che, con il ricorso all’esame, parte ricorrente propone azione impugnatoria avverso il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale è stata disposta la non ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida per insussistenza dei requisiti soggettivi stante l’inserimento, da parte della Prefettura, di un ostativo al rilascio della patente di guida, costituito da pregresse condanne non seguite da riabilitazione; deduce il ricorrente che, trattandosi di rilascio di patente a seguito di precedente revoca, non sarebbe applicabile l’art. 120, comma 1, del Codice della strada, che si riferirebbe ai casi di “primo rilascio” della patente, caso, dunque, diverso da quello del “nuovo rilascio” a seguito di precedente revoca, che sarebbe invece disciplinato piuttosto dal secondo comma del precitato art. 120 (I motivo), nel quale dovrebbe riconoscersi all’Amministrazione potere discrezionale non correttamente esercitato tenuto conto del decorso del tempo dalla condanna e dall’attuale inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro (II motivo);
Considerato che, nel costituirsi, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, stante la natura endoprocedimentale degli atti impugnati, e il difetto di giurisdizione, essendo gli atti impugnati di natura vincolata;
Ritenuto che, con specifico riferimento alle ipotesi di diniego di rilascio della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice della strada, per la sussistenza di elementi ostativi inseriti dalla competente Prefettura, il collegio non intende discostarsi dalla consolidata giurisprudenza che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, rispetto a quel provvedimento, si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo (ex multis, Corte di Cassazione, SS.UU. Civ., ord. n. 32977 del 13 dicembre 2019); a tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta considerando che “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, Codice della strada, dà luogo all’esercizio di un’attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, di talché la posizione giuridica del ricorrente va declinata in favore del giudice ordinario” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 354/2023; TAR Piemonte, sez. II, n, 140/2020 e 1166/2019);
Considerato di dover rilevare che il provvedimento si fonda sul nuovo testo dell’art. 120, comma 3 del Codice della strada vigente (secondo capoverso, introdotto dalla recante legge 25 novembre 2024, n. 177), applicabile all’odierna fattispecie poiché lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo a riferimento la situazione di fatto e di diritto che all’amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione (cfr. Cons. di Stato, V, n. 1369/2024; id. n. 4253/2020; II, n. 2476/2020); l’indicata disposizione - che già prevedeva che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siamo trascorsi almeno tre anni” -, integrata in forza dell’art. 9 della legge n. 177/2024, statuisce, a termini del citato capoverso aggiunto al predetto comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre 2024), che, “in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”;
Ritenuto che il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa ha ora espressamente previsto che i requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della strada, necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a condanne per specifici reati ritenuti ostativi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), si applicano attualmente a tutti coloro che intendano conseguire la patente di guida, sia essa la “prima” patente, sia essa la “nuova” patente all’esito del decorso del triennio già in precedenza previsto e successivo alla revoca, parificando le due situazioni sotto il profilo dei requisiti di moralità richiesti, non essendo altrimenti spiegabile l’inciso “in ogni caso” contenuto nel nuovo capoverso del comma 3 dell’art. 120 Codice della strada;
Considerato, pertanto, posto quanto precede, che resta tuttora valido il sopra richiamato indirizzo della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 8188 del 14.3.2022), condiviso anche dalla Sezione, secondo il quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia riguardante il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza dei requisiti morali, in quanto un siffatto provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma si configura come atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, per cui la posizione soggettiva posta a base della domanda assume la consistenza di diritto soggettivo;
Ritenuto che si è già rilevato che la conclusione neppure può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 del C.d.S. (come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere” alla revoca della patente;
Ritenuto infatti che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 90 del 9 aprile 2019, le due potestà pubbliche riferite al rilascio e alla revoca della patente di guida hanno una funzione diversa, che non le rende assimilabili e giustifica il cosiddetto “automatismo” del diniego di cui all’art. 120, comma 1, del C.d.S. anche nel caso di “persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”; invero, con le suindicate sentenze la Consulta ha osservato quanto segue: “Le ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell’automatismo di tale revoca “rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre” e, per altro verso, la “indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida” a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (…). Il censurato comma 1 dell’art. 120 cod. strada non viola, pertanto, sotto alcun profilo, l’art. 3 Cost., né gli artt. 25 e 111 Cost. (questi ultimi solo genericamente, peraltro, evocati); mentre non pertinente è, infine, il parametro dell’art. 16 Cost., poiché la libertà di circolare non comporta, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016)”;
Considerato che nel caso di specie, per quanto sopra detto, è del tutto coerente il richiamo operato nel provvedimento impugnato, al comma 1 dell’art. 120 del Codice della strada, proprio per effetto della intervenuta riforma del comma 3 dello stesso articolo nei sensi sopra precisati, onde anche per il ricorrente sarebbe stata necessaria la non sussistenza delle situazioni preclusive tutte di cui al comma 1 della richiamata disposizioni normativa, con la conseguenza che la mancata riabilitazione costituisce tuttora ostativo vincolato al rilascio della richiesta “nuova” patente di guida;
Considerato che le pronunce richiamate da parte ricorrente a sostegno della giurisdizione dell’adito TAR (che presupporrebbe la non ricomprensione della fattispecie nel perimetro del comma 1 dell’art. 120 Codice della strada e la natura discrezionale del potere il cui esercizio è richiesto all’Amministrazione) sono tutte riferite a casi anteriori alla modifica normativa (ovvero nei quali la stessa è stata ritenuta non rilevante), laddove la giurisprudenza che si è espressa all’esito della sopravvenienza normativa sembra piuttosto conforme nell’escludere la giurisdizione del G.A. (cfr. TAR Campania – Napoli, V, nn. 7148/2025 e 4379/2025; TAR Lazio, I-ter, n. 19359/2025, ex pluris; TAR Puglia – Lecce, III; n. 1505/2025, ex pluris);
Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.