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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5752/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 12:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SUPINO DI LORENZO LUCA AVV. Pittoni sost.
AVV. ANTONACCI PASQUALE
AVV. CARUSIO BIANCAMARIA
Appellato/i
CP_1
Avv. TAGLIONI MAURO Avv. Nannavecchia sost.
***
L'avv. Pittoni insiste nelle richieste istruttorie.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5752 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luca Supino di Lorenzo (C.F.: – PEC C.F._2
, Biancamaria Carusio (C.F.: Email_1
– PEC e Pasquale C.F._3 Email_2
Antonacci (C.F.: – PEC ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3 presso lo studio dell'avv. Luca Supino di Lorenzo in Caserta alla Via F. Turati n. 34, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa c congiuntamente e/o CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Mauro Taglioni (C.F.: - PEC C.F._5
) e dall'Avv. Carlo Sportelli (C.F.: ) Email_4 C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglioni in Via Francesco Caracciolo
n. 10 00192 – giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29/10/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 9512/2020, pubblicata in data 02/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 48998/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiederne la condanna, previo accertamento dell'esclusiva CP_1 responsabilità, al risarcimento “del danno biologico” quantificato in € 25.550,00, ovvero nella diversa somma accertata nel corso del giudizio, nonché degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa, ed al rimborso delle spese mediche sostenute, da contenersi in € 26.000,00. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e distrazione delle spese legali. La richiesta di risarcimento scaturiva dal sinistro avvenuto il giorno 1.9.2017 alle ore 14:50 circa, in all'incrocio tra via Marco Fulvio Nobiliore e via Marco Lepidio, allorché l'attrice CP_1 nel salire sul marciapiede scivolava in prossimità “delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima”. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese legali. L'Ente, oltre a contestare la quantificazione della somma richiesta, evidenziava che il sinistro era avvenuto per colpa della stessa signora , la quale non aveva prestato attenzione nel salire sul Parte_1 marciapiede nonostante l'abbondante pioggia caduta nel corso della giornata e la conoscenza dei luoghi”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda proposta da nei confronti di - compensa integralmente tra le parti le Parte_1 CP_1 spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all.Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, asserzione e difesa, ritenuti fondati i motivi innanzi esposti, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma e/o annullamento della sentenza n. 9512/2020 del Tribunale di Roma - Sezione XII - Giudice Dott.ssa Laura Liberati, pubblicata in data 2.7.2020 e non notificata, così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
, nella persona del sindaco p.t., per i fatti descritti in narrativa e per i conseguenti danni tutti CP_1 per cui è causa, così come descritti ed imputati e per l'effetto: - condannare il convenuto comune, al risarcimento del danno biologico subìto dall'attrice nella misura dell'8%, come quantificato dalla consulenza medico legale di parte del medico dott. e pari ad € 25.550,00, di cui una Persona_1 personalizzazione massima di € 6000,00, o nella diversa somma che, anche ai sensi dell'art.1227
c.c., verrà accertata in corso di causa, anche all'esito di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
- altresì, sempre in via principale, condannare l'Amministrazione convenuta anche al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'appellante, da determinarsi in via equitativa, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, da contenersi in € 26.000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che a tal fine si dichiarano anticipatari”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
20/01/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello ex adverso proposto;
2) con vittoria di spese legali del grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. – L'appello si articola in un unico motivo rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE
E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - VIOLAZIONE E/ O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. - MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA,
CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE – MOTIVAZIONE APPARENTE -
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI PUNTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA - OMESSA, ERRONEA E/O VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2051, 1227 E/O 2043 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Alla luce dell'istruttoria svolta, esaminati gli scritti e la documentazione depositata dalle parti, la domanda deve ritenersi infondata e deve pertanto essere rigettata. Dalla descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione (“in data 01.09.17, alle ore
14:50 circa, a sig.ra si trovava nel comune di all'altezza dell'incrocio Parte_1 CP_1 tra via Marco Fulvio Nobiliore e via Marco Lepido, allorquando, dopo aver attraversato a strada, in prossimità della risalita sul marciapiede, a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima, inavvertitamente, scivolava a terra in prossimità delle suddette radici”) non è dato comprendere se la caduta della signora sia da attribuire alle radici sporgenti dell'albero ovvero alla Parte_1 presenza delle foglie che hanno reso scivoloso il manto stradale. Né la dinamica del sinistro è stata chiarita dalla teste escussa la quale, sebbene abbia riferito della presenza sul marciapiede di un albero le cui radici sporgenti quel giorno erano ricoperte da foglie cadute a causa della forte pioggia, si è limitata a dichiarare di aver visto la signora cadere “mentre saliva sul marciapiede Parte_1
… La caduta è avvenuta in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti”. Si ritiene pertanto che le dichiarazioni rese dalla teste non solo siano insufficienti a provare il nesso causale tra il difetto di manutenzione del marciapiede e la caduta ma anzi porterebbero a ritenere che la signora sia inciampata nel bordo dello stesso Parte_1 marciapiede. A ciò si aggiunga che l'abitazione dell'attrice si trova vicino al luogo in cui si è verificato l'evento (piazza San Giovanni Bosco), che la predetta, come confermato dalla stessa signora conosceva lo stato dei luoghi (Avevo visto altre volte la signora fare quella CP_3 Parte_1 strada, anche perché abita lì vicino) e che la presenza delle foglie, peraltro cadute nel corso della giornata a causa delle forti piogge, avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione nel salire sul marciapiede ovvero a cambiare percorso, tenuto conto dell'ampiezza della strada (cfr. foto allegate all'atto di citazione). La domanda pertanto deve essere rigettata anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che, in subiecta materia, ha espresso i seguenti principi: - il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., seppure operi in termini rigorosamente oggettivi, impone comunque al danneggiato di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, come nel caso di specie, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526). - “Quanto alla presunta violazione dell'art. 2051 cit., il Collegio osserva che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Corte Cassazione Sez.
3-6 ord. n. 9315
03.04.2019). - “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass. iv. Sez. III Sent., 22/06/2016, n. 12895). - “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (su fattispecie analoga Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526). Le stesse ragioni portano ad escludere l'accoglimento della domanda anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 cod.civ. Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale che questo giudicante ritiene di condividere, perché possa sussistere tale tipo di responsabilità, deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.11250/2002). Infatti, non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza (cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26-04-2013,
n. 10096)”.
Deduce l'appellante che “a fondamento della propria domanda parte attrice espressamente afferma in citazione di esser caduta “a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima” come peraltro confermato dalla teste escussa …”. La deduzione è infondata.
Infatti, come rilevato nella sentenza impugnata, dalla lettura dell'atto di citazione non si comprende la dinamica del sinistro in quanto si afferma che la caduta sarebbe avvenuta “a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente” senza ulteriori specificazioni (urto, inciampo, perdita di equilibrio, ecc.) e poi si aggiunge che la stessa “scivolava a terra in prossimità delle suddette radici”.
La dinamica dell'incidente non è stata chiarita neppure dalla deposizione della teste escussa la quale così riferiva: “Sul cap. b) “Ho visto la signora attraversare la strada e cadere mentre Parte_1 saliva sul marciapiede all'incrocio tra via Nobiliore e via Emilio Lepido. La caduta è avvenuta in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti”.
Secondo la teste, dunque, la caduta sarebbe avvenuta mentre l'attrice stava salendo lo scalino.
Quest'ultima poi cadeva “in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti …”.
Dunque non si comprende quale sia stata la causa della caduta: scalino, foglie o radici.
Lamenta ancora l'appellante che: “Il giudice erroneamente ha, invece, addossato a parte attrice l'onere probatorio gravante sul custode - prova del pericolo occulto, del fortuito, del CP_1 comportamento del danneggiato - (cfr. sent. penultima pagina)”.
La doglianza è infondata.
Invero “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3, 18/07/2023, n. 20986, Rv. 668584 - 01).
Nel caso di specie, per le ragioni espresse in precedenza, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e dunque, l'attrice, non ha provato – come era suo onere ex articolo 2697 c.c. – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Deduce ancora l'appellante che la “sentenza qui gravata, in violazione e falsa applicazione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità da cose in custodia, non ha tenuto conto che nel giudizio di primo grado la convenuta amministrazione nulla abbia articolato o eccepito in merito alle attività manutentive che sarebbero state poste in essere sulle radici dell'albero e su detta zona di marciapiede, né in alcun modo ha comunque dimostrato di aver assolto diligentemente agli obblighi di manutenzione del verde pubblico non avendo fatto riferimento ad alcuna precisa disposizione sul punto. Neppure è stato fatto cenno alcuno ad eventuali modalità con cui l'Ente avrebbe cercato di avvisare l'utenza del dissesto della porzione di suolo pubblico interessata dalle radici sporgenti dell'albero”.
La deduzione non coglie nel segno. Infatti è già rimasta incerta l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso.
Inoltre la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Nel caso di specie, dalle fotografie in atti allegate alla nota della polizia di Capitale del CP_1
22.10.2018 (prot. n. 76376), si evince che le radici sono presenti in una zona non percorribile vicino all'albero non asfaltata (c.d. ligustrum) per consentire appunto la crescita dell'albero e le normali attività di manutenzione (pulizia, innaffiatura, ecc.).
È evidente che tale porzione di terreno non poteva essere utilizzata per attraversare in quanto, appunto, non asfaltata.
È altresì prevedibile che, in prossimità di un albero, vi siano delle alterazioni dell'asfalto provocate proprio dalle sue radici.
Tale situazione era poi nota all'attrice che utilizzava quotidianamente tale tratto di strada per recarsi al lavoro come riferito dalla teste escussa.
La stessa avrebbe poi dovuto prestare la massima attenzione essendosi verificato in precedenza un forte temporale.
Deve pertanto ritenersi che l'evento si sia verificato per caso fortuito dovuto alla negligenza dell'attrice.
§ 7. — Neppure può ritenersi la responsabilità del ai sensi Controparte_4 dell'articolo 2043 c.c. in quanto l'evidenza e prevedibilità dello stato dei luoghi esclude che ricorrano le condizioni dell'insidia o del trabocchetto.
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 9. — L'oggettiva opinabilità della questione ed il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 10. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 9512/2020, così CP_1 provvede:
1. respinge l'appello;
2. spese di lite compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 17 settembre.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 5752/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 12:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SUPINO DI LORENZO LUCA AVV. Pittoni sost.
AVV. ANTONACCI PASQUALE
AVV. CARUSIO BIANCAMARIA
Appellato/i
CP_1
Avv. TAGLIONI MAURO Avv. Nannavecchia sost.
***
L'avv. Pittoni insiste nelle richieste istruttorie.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5752 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luca Supino di Lorenzo (C.F.: – PEC C.F._2
, Biancamaria Carusio (C.F.: Email_1
– PEC e Pasquale C.F._3 Email_2
Antonacci (C.F.: – PEC ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3 presso lo studio dell'avv. Luca Supino di Lorenzo in Caserta alla Via F. Turati n. 34, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa c congiuntamente e/o CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Mauro Taglioni (C.F.: - PEC C.F._5
) e dall'Avv. Carlo Sportelli (C.F.: ) Email_4 C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglioni in Via Francesco Caracciolo
n. 10 00192 – giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29/10/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 9512/2020, pubblicata in data 02/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 48998/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiederne la condanna, previo accertamento dell'esclusiva CP_1 responsabilità, al risarcimento “del danno biologico” quantificato in € 25.550,00, ovvero nella diversa somma accertata nel corso del giudizio, nonché degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa, ed al rimborso delle spese mediche sostenute, da contenersi in € 26.000,00. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e distrazione delle spese legali. La richiesta di risarcimento scaturiva dal sinistro avvenuto il giorno 1.9.2017 alle ore 14:50 circa, in all'incrocio tra via Marco Fulvio Nobiliore e via Marco Lepidio, allorché l'attrice CP_1 nel salire sul marciapiede scivolava in prossimità “delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima”. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese legali. L'Ente, oltre a contestare la quantificazione della somma richiesta, evidenziava che il sinistro era avvenuto per colpa della stessa signora , la quale non aveva prestato attenzione nel salire sul Parte_1 marciapiede nonostante l'abbondante pioggia caduta nel corso della giornata e la conoscenza dei luoghi”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda proposta da nei confronti di - compensa integralmente tra le parti le Parte_1 CP_1 spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all.Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, asserzione e difesa, ritenuti fondati i motivi innanzi esposti, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma e/o annullamento della sentenza n. 9512/2020 del Tribunale di Roma - Sezione XII - Giudice Dott.ssa Laura Liberati, pubblicata in data 2.7.2020 e non notificata, così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
, nella persona del sindaco p.t., per i fatti descritti in narrativa e per i conseguenti danni tutti CP_1 per cui è causa, così come descritti ed imputati e per l'effetto: - condannare il convenuto comune, al risarcimento del danno biologico subìto dall'attrice nella misura dell'8%, come quantificato dalla consulenza medico legale di parte del medico dott. e pari ad € 25.550,00, di cui una Persona_1 personalizzazione massima di € 6000,00, o nella diversa somma che, anche ai sensi dell'art.1227
c.c., verrà accertata in corso di causa, anche all'esito di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
- altresì, sempre in via principale, condannare l'Amministrazione convenuta anche al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'appellante, da determinarsi in via equitativa, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, da contenersi in € 26.000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che a tal fine si dichiarano anticipatari”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
20/01/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello ex adverso proposto;
2) con vittoria di spese legali del grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. – L'appello si articola in un unico motivo rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE
E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - VIOLAZIONE E/ O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. - MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA,
CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE – MOTIVAZIONE APPARENTE -
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI PUNTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA - OMESSA, ERRONEA E/O VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2051, 1227 E/O 2043 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Alla luce dell'istruttoria svolta, esaminati gli scritti e la documentazione depositata dalle parti, la domanda deve ritenersi infondata e deve pertanto essere rigettata. Dalla descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione (“in data 01.09.17, alle ore
14:50 circa, a sig.ra si trovava nel comune di all'altezza dell'incrocio Parte_1 CP_1 tra via Marco Fulvio Nobiliore e via Marco Lepido, allorquando, dopo aver attraversato a strada, in prossimità della risalita sul marciapiede, a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima, inavvertitamente, scivolava a terra in prossimità delle suddette radici”) non è dato comprendere se la caduta della signora sia da attribuire alle radici sporgenti dell'albero ovvero alla Parte_1 presenza delle foglie che hanno reso scivoloso il manto stradale. Né la dinamica del sinistro è stata chiarita dalla teste escussa la quale, sebbene abbia riferito della presenza sul marciapiede di un albero le cui radici sporgenti quel giorno erano ricoperte da foglie cadute a causa della forte pioggia, si è limitata a dichiarare di aver visto la signora cadere “mentre saliva sul marciapiede Parte_1
… La caduta è avvenuta in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti”. Si ritiene pertanto che le dichiarazioni rese dalla teste non solo siano insufficienti a provare il nesso causale tra il difetto di manutenzione del marciapiede e la caduta ma anzi porterebbero a ritenere che la signora sia inciampata nel bordo dello stesso Parte_1 marciapiede. A ciò si aggiunga che l'abitazione dell'attrice si trova vicino al luogo in cui si è verificato l'evento (piazza San Giovanni Bosco), che la predetta, come confermato dalla stessa signora conosceva lo stato dei luoghi (Avevo visto altre volte la signora fare quella CP_3 Parte_1 strada, anche perché abita lì vicino) e che la presenza delle foglie, peraltro cadute nel corso della giornata a causa delle forti piogge, avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione nel salire sul marciapiede ovvero a cambiare percorso, tenuto conto dell'ampiezza della strada (cfr. foto allegate all'atto di citazione). La domanda pertanto deve essere rigettata anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che, in subiecta materia, ha espresso i seguenti principi: - il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., seppure operi in termini rigorosamente oggettivi, impone comunque al danneggiato di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, come nel caso di specie, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526). - “Quanto alla presunta violazione dell'art. 2051 cit., il Collegio osserva che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Corte Cassazione Sez.
3-6 ord. n. 9315
03.04.2019). - “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass. iv. Sez. III Sent., 22/06/2016, n. 12895). - “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (su fattispecie analoga Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526). Le stesse ragioni portano ad escludere l'accoglimento della domanda anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 cod.civ. Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale che questo giudicante ritiene di condividere, perché possa sussistere tale tipo di responsabilità, deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.11250/2002). Infatti, non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza (cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26-04-2013,
n. 10096)”.
Deduce l'appellante che “a fondamento della propria domanda parte attrice espressamente afferma in citazione di esser caduta “a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente interamente coperte da foglie cadute durante la forte pioggia che era cessata poco prima” come peraltro confermato dalla teste escussa …”. La deduzione è infondata.
Infatti, come rilevato nella sentenza impugnata, dalla lettura dell'atto di citazione non si comprende la dinamica del sinistro in quanto si afferma che la caduta sarebbe avvenuta “a causa delle radici sporgenti di un albero lì presente” senza ulteriori specificazioni (urto, inciampo, perdita di equilibrio, ecc.) e poi si aggiunge che la stessa “scivolava a terra in prossimità delle suddette radici”.
La dinamica dell'incidente non è stata chiarita neppure dalla deposizione della teste escussa la quale così riferiva: “Sul cap. b) “Ho visto la signora attraversare la strada e cadere mentre Parte_1 saliva sul marciapiede all'incrocio tra via Nobiliore e via Emilio Lepido. La caduta è avvenuta in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti”.
Secondo la teste, dunque, la caduta sarebbe avvenuta mentre l'attrice stava salendo lo scalino.
Quest'ultima poi cadeva “in prossimità dell'angolo del marciapiede dove c'è un albero alla cui base ci sono radici sporgenti …”.
Dunque non si comprende quale sia stata la causa della caduta: scalino, foglie o radici.
Lamenta ancora l'appellante che: “Il giudice erroneamente ha, invece, addossato a parte attrice l'onere probatorio gravante sul custode - prova del pericolo occulto, del fortuito, del CP_1 comportamento del danneggiato - (cfr. sent. penultima pagina)”.
La doglianza è infondata.
Invero “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3, 18/07/2023, n. 20986, Rv. 668584 - 01).
Nel caso di specie, per le ragioni espresse in precedenza, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e dunque, l'attrice, non ha provato – come era suo onere ex articolo 2697 c.c. – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Deduce ancora l'appellante che la “sentenza qui gravata, in violazione e falsa applicazione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità da cose in custodia, non ha tenuto conto che nel giudizio di primo grado la convenuta amministrazione nulla abbia articolato o eccepito in merito alle attività manutentive che sarebbero state poste in essere sulle radici dell'albero e su detta zona di marciapiede, né in alcun modo ha comunque dimostrato di aver assolto diligentemente agli obblighi di manutenzione del verde pubblico non avendo fatto riferimento ad alcuna precisa disposizione sul punto. Neppure è stato fatto cenno alcuno ad eventuali modalità con cui l'Ente avrebbe cercato di avvisare l'utenza del dissesto della porzione di suolo pubblico interessata dalle radici sporgenti dell'albero”.
La deduzione non coglie nel segno. Infatti è già rimasta incerta l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso.
Inoltre la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Nel caso di specie, dalle fotografie in atti allegate alla nota della polizia di Capitale del CP_1
22.10.2018 (prot. n. 76376), si evince che le radici sono presenti in una zona non percorribile vicino all'albero non asfaltata (c.d. ligustrum) per consentire appunto la crescita dell'albero e le normali attività di manutenzione (pulizia, innaffiatura, ecc.).
È evidente che tale porzione di terreno non poteva essere utilizzata per attraversare in quanto, appunto, non asfaltata.
È altresì prevedibile che, in prossimità di un albero, vi siano delle alterazioni dell'asfalto provocate proprio dalle sue radici.
Tale situazione era poi nota all'attrice che utilizzava quotidianamente tale tratto di strada per recarsi al lavoro come riferito dalla teste escussa.
La stessa avrebbe poi dovuto prestare la massima attenzione essendosi verificato in precedenza un forte temporale.
Deve pertanto ritenersi che l'evento si sia verificato per caso fortuito dovuto alla negligenza dell'attrice.
§ 7. — Neppure può ritenersi la responsabilità del ai sensi Controparte_4 dell'articolo 2043 c.c. in quanto l'evidenza e prevedibilità dello stato dei luoghi esclude che ricorrano le condizioni dell'insidia o del trabocchetto.
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 9. — L'oggettiva opinabilità della questione ed il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 10. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 9512/2020, così CP_1 provvede:
1. respinge l'appello;
2. spese di lite compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 17 settembre.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli