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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 739/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Tredozio, 11 47923 Rimini, rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallari Giorgio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Flaminia 183/H 47923 Rimini, PEC Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Celletta Dell'Olio N. 81 47822 Santarcangelo Di Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Lupo Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Flaminia 173/E 47923 Rimini, PEC
giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 15.10.1972 in Rimini e che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
(30.10.1975), (09.12.1976) e (17.01.1984), tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
La ricorrente ha dato atto che lei ed il marito, con accordo di separazione consensuale (recepito con decreto di omologa n. 11290/2016 del 14.07.2016, Tribunale di Rimini), hanno regolamentato la assegnazione dei beni immobili di cui attualmente sono comproprietari al 50% con spese straordinarie compartecipate al 50%; hanno equamente ripartito le somme residue sul conto corrente cointestato;
hanno concordato un obbligo di mantenimento della moglie a carico del marito dell'importo mensile di euro
850,00 ed un contributo di quest'ultimo alle spese di fornitura Enel della casa in assegnazione alla ricorrente fino all'importo massimo di 85,00 euro bimestrali.
La sig.ra ha dichiarato che, con il passare del tempo, la gestione condivisa del patrimonio Pt_1 immobiliare e delle spese dei beni comuni è divenuta causa di frequenti litigi e dissapori con il sig. il CP_1 quale si è manifestato contrario ad ogni proposta di ripartizione o di alienazione delle proprietà oggetto di comunione.
La ricorrente ha altresì lamentato l'urgenza di onorare il debito di euro 8.186,76, maturato nei confronti del a titolo di maggiori oneri di acquisizione delle aree P.E.E.P. Santa Giustina ed ha, Controparte_2 infine, sottolineato che il resistente ha omesso di versare la rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento che, pattuito in euro 850,00 mensili, rivalutato corrisponderebbe ad oggi a euro 916,36.
La sig.ra successivamente, ha ricostruito la vita matrimoniale della coppia durata quasi 50 anni, e, Pt_1
a riguardo, ha affermato di avere lavorato in una struttura alberghiera nel periodo 1977-1985 per poi dedicarsi esclusivamente alla cura della casa e all'accudimento dei tre figli e del marito;
di avere sostenuto il nucleo anche economicamente con i proventi derivanti dai consistenti lasciati ereditari confluiti sul conto corrente familiare e, in parte, investiti nell'acquisto di beni immobili. In ordine alla situazione reddituale del ricorrente ha affermato che egli è titolare di pensione di circa 24.310,00 annui.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'intercessione del Giudice per la conciliazione delle parti sulle questioni di natura patrimoniale con espressa proposta per la ripartizione delle proprietà immobiliari cointestate e conferma dell'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma di euro 916,36 mensili (rivalutata) a titolo di mantenimento. In via subordinata, la sig.ra a chiesto il riconoscimento di assegno divorzile Pt_1 di importo pari a euro 1.000,00 mensili e obbligo del sig. di sopportare per l'intero le spese CP_1 ordinarie e straordinarie relative agli immobili cointestati ed ai beni mobili registrati (auto e moto).
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. che, nulla opponendo in ordine alla pronuncia di CP_1 divorzio, ha tuttavia contestato la narrazione dei fatti operata da parte ricorrente, ha domandato il rigetto pagina 2 di 10 delle domande attinenti alle questioni di natura patrimoniale ed ha offerto la somma di euro 425,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 27.05.022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme le condizioni di separazione, ha nominato il
Giudice istruttore. All'udienza del 15.09.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Pronunziata sentenza parziale n. 974/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste di prove orali, all'udienza del 25.01.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 24.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie attinenti alla determinazione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nonché Pt_1 le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, relative all'assegnazione dei beni immobili, all'imputazione delle spese e degli oneri economici relativi ai beni immobili e ai beni mobili registrati in comproprietà fra le parti e alla volturazione delle utenze.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA LETT. A) DELL'ATTO DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE IN DATA 16.01.2025.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di “accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di assegnazione in capo ai Sig.ri e sui beni immobili indicati in premessa”. Parte_1 CP_1
Nessun provvedimento può essere assunto in ordine alla predetta istanza.
pagina 3 di 10 Si osserva preliminarmente che, in materia di assegnazione della casa familiare, l'interesse tutelato è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. L'assegnazione non può essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, che è garantito dall'assegno di divorzio.
Sia in sede di separazione che di divorzio, gli artt. 155 quater c.c. e 6, comma 6 della L. 1 dicembre 1970 n.
898 consentono al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.
Nel caso di specie, in sede di separazione, i coniugi hanno pattiziamente convenuto una equa ripartizione dei beni immobili in comproprietà al 50% con espresso reciproco riconoscimento di assegnazione esclusiva di un'abitazione ciascuno e, segnatamente, della già casa familiare sita in Rimini alla sig.ra All'epoca dei fatti i tre figli della coppia erano già maggiorenni, economicamente Pt_1 autosufficienti e dimoranti altrove cosicché, difettando la tutela dell'interesse della prole, le convenzioni patrimoniali congiuntamente assunte quali condizioni della separazione, hanno la natura di patti privati che, espressione della libera autonomia contrattuale, possono essere modificati o rettificati solo su consenso espresso da entrambi i contraenti.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE LETT. B) N. 2, 3 E 4 DELL'ATTO DI PRECISAZIONE
DELLE CONCLUSIONI DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE IN DATA 16.01.2025
Parte ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di “porre a carico della Sig.ra le spese Parte_1 relative all'immobile di sua residenza sito a Rimini in Via Tredozio n. 11 (tasse, manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi) e, per l'effetto, ordinare al Sig. di predisporre la voltura delle utenze con particolare riferimento alla CP_1 fornitura di corrente elettrica per porre fine al sistema di compensazioni tra gli ex coniugi;
porre a carico del Sig. CP_1 le spese relative all'immobile di sua residenza sito a Santarcangelo di Romagna in Via Celletta dell'Olio n. 81 (tasse,
[...] manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi) nonché la custodia e le spese relative all'immobile sito a Casteldelci, Localita'
Pescaia (tasse, manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi); porre a carico del Sig. le spese relative CP_1 all'autovettura Ford Escort TG. ES 989GR ed al motociclo Vespa 300 TG. DM04843 (riparazioni, revisioni, tasse automobilistiche, sanzioni, ecc.)”.
Sul punto giova precisare che nel procedimento di separazione personale tra coniugi o di divorzio è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento di separazione personale/divorzio (soggetti ad un rito speciale) su domande come quella di scioglimento della comunione di beni, di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione. pagina 4 di 10 Esula, pertanto, dai poteri di questo Collegio quello di disporre in merito alle domande sopra citate, formulate da parte ricorrente, trattandosi di questioni di natura squisitamente privatistica che trovano integrale regolamentazione nelle norme del codice civile in materia di comunione con conseguente inammissibilità in tale sede.
SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto di “confermare a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno di divorzio in misura già fissata in sede di separazione così come ad oggi rivalutata pari ad euro 1.021,70”.
Parte resistente, al contrario, ha concluso chiedendo che “il signor contribuisca al mantenimento CP_1 della signora mediante versamento, in suo favore, della somma mensile massima di euro 425,00, annualmente Parte_1 rivalutabile” altresì precisando che “l'assegno dovuto attualizzato con indice Istat è pari a 1.008,00 euro e dunque alla metà del reddito mensile del sig. (verbale d'udienza del 25.01.2025). CP_1
Il solo profilo controverso, pertanto, è quello relativo alla quantificazione dell'assegno divorzile non essendo in contestazione il profilo inerente all'an.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Nella pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3, 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile la Cassazione, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia alla natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. pagina 5 di 10 Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive deve essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Dall'applicazione di tali principi al caso in esame discende la necessità di desumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti pagina 6 di 10 (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento dovrà, quindi, essere accertato se la disparità economico-reddituale sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
La Corte di Cassazione ha confermato sostanzialmente il suo orientamento anche con pronunce successive allorquando ha affermato che “l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, dunque, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, oltre che del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Pertanto, il coniuge divorziato non ha l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex moglie che svolga attività lavorativa ed abbia adeguati redditi propri” (Cass. Civile 30.4.2021 n. 11472). Più recentemente la Corte di Cassazione con sentenza adottata in data 30.4.2021 n. 11472 ha ribadito che “l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, dunque, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, oltre che del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Pertanto, il coniuge divorziato non ha l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex coniuge che svolge attività lavorativa ed abbia adeguati redditi propri”.
Compiute tali premesse è opportuno previamente ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi al fine di stabilire il quantum dell'assegno divorzile.
Ebbene, la sig.ra disoccupata e ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente Pt_1 procedimento, ha prodotto dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2018-2020 che registra un reddito medio annuo dell'importo di euro 9.900, determinato esclusivamente dagli assegni del coniuge
(mantenimento). pagina 7 di 10 Il sig. soggetto pensionato, ha depositato dichiarazione dei redditi per lo stesso periodo CP_1
d'imposta 2018-2020, registrando un reddito annuo di importo medio pari a euro 19.900 (al netto di imposte e mantenimento ex coniuge).
Sotto il profilo patrimoniale, le parti sono comproprietarie nella misura del 50% ciascuno del bene immobile sito in Rimini, Via Tredozio, nr. 11, Int. 1, in uso alla ricorrente;
del bene immobile sito in
Santarcangelo di Romagna, Via Celletta dell'Olio, 81, in uso al resistente;
del bene immobile sito in
Casteldelci, Localita' Pescaia, nella disponibilità di entrambi i proprietari. Il sig. è altresì proprietario CP_1 di auto tipo Ford Escort TG. ES 989GR e di motociclo tipo Vespa 300 TG. DM04843.
Rispetto al contributo offerto da ciascun coniuge durante la vita matrimoniale, parte ricorrente ha dichiarato di aver svolto in passato (1977-1985) attività lavorativa presso l'Hotel Mercedes a Viserba, abbandonata per necessità di gestione della casa e di accudimento e crescita dei tre figli condivise con l'allora coniuge, e di avere contribuito al benessere economico familiare con i proventi derivanti da consistenti lasciti ereditari (del complessivo importo di Lire 350.000,000), fatti confluire sul conto corrente comune e in parte investiti in acquisto di beni immobili messi a reddito, con introiti beneficiati dall'intero nucleo familiare.
Parte resistente ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie e l'ammontare delle consistenze patrimoniali ereditate, così come descritte dalla sig.ra Pt_1
Per comune rappresentazione dei fatti, i coniugi hanno operato nel tempo numerosi investimenti immobiliari, in parte beneficiati dai figli e (donatari di un bene immobile ciascuno) e, in Per_2 Per_3 equivalenti termini monetari dal terzogenito (cui è stata liquidata la somma di Lire 150.000.000), Per_1 ed hanno accantonato somme per l'importo complessivo di euro 120.000,00, ripartite nella misura del 50% ciascuno al momento della separazione. La ex casa familiare di Rimini, l'appartamento in Santarcangelo e quello in Casteldeci, come sopra detto, fanno parte ancora oggi del patrimonio immobiliare cointestato fra le parti al 50%.
Alla luce delle emergenze istruttorie, considerata l'entità di euro 2.000,00 mensili dell'unico reddito da lavoro confluito in famiglia, che all'evidenza appare essere appena sufficiente a coprire le spese ordinarie per il mantenimento di una famiglia di cinque persone, è evidente che gli investimenti immobiliari,
l'acquisto di auto e moto ad oggi in uso al sig. ed il conto corrente familiare (euro 120.000,00), siano CP_1 stati sostenuti in buona parte anche con i denari ereditati dalla sig.ra Circostanza tanto più Pt_1 verosimile se si considera che l'intero patrimonio è stato da sempre cointestato e cogestito fra i coniugi al
50% e così mantenuto anche in accordo separativo ove, peraltro, le parti hanno convenuto un assegno di mantenimento dell'importo di euro 850,00 in favore della moglie.
pagina 8 di 10 In conclusione, il tenore di vita familiare, più agiato rispetto a quello auspicabile da una numerosa famiglia monoreddito, è stato dunque garantito dal contributo economico versato da entrambi i coniugi seppure in tempi e modalità diverse.
Ciò posto si rileva tuttavia come, azzerata la distanza fra i coniugi in termini patrimoniali, residui comunque una significativa sperequazione economica a tutto discapito di parte ricorrente. I conferimenti in denaro operati dalla sig.ra infatti, hanno sostenuto l'acquisto di beni in godimento dei familiari (ivi Pt_1 compresi i figli) ma risultano ad oggi improduttivi di reddito.
Diversamente, l'attività lavorativa coltivata dal sig. in costanza di vita matrimoniale, ha CP_1 comunque determinato anche l'accantonamento di somme (contributi previdenziali e assistenziali) ad oggi beneficiate sotto forma di reddito da pensione, astrattamente fruibile dal solo titolare.
L'incapacità economica della ricorrente, priva di mezzi adeguati a garanzia di una esistenza autonoma e dignitosa e nella oggettiva impossibilità di procurarseli, è del resto circostanza incontestata dal resistente che, difatti, ha riconosciuto di dover corrispondere alla sig.ra assegno divorzile con funzione Pt_1 assistenziale dell'importo di euro 425,00 mensili.
Sotto il profilo della funzione compensativo riparatoria dell'assegno, costituisce fatto non contestato quello secondo il quale la sig.ra i è dedicata in maniera esclusiva alla famiglia ed alla crescita dei figli, Pt_1 rinunciando al lavoro e mancando di coltivare qualsivoglia aspettativa professionale. Scelta di vita coniugale verosimilmente favorita anche dalla possibilità di fare affidamento sulle consistenze patrimoniali ottenute iure hereditatis dalla ricorrente e da lei investite, nella logica della solidarietà coniugale, in funzione di contributo al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Cosicché deve essere riconosciuto in favore della sig.ra n assegno divorzile anche con funzione Pt_1 compensativa.
Valorizzato il ruolo solo endofamiliare della ricorrente (di 75 anni di età) svolto per tutta la durata del matrimonio (44 anni all'epoca della separazione) e tenuto conto della situazione economica del sig. CP_1 il cui reddito da pensione ammonta a circa euro 2.000 mensili, codesto Collegio ritiene congruo quantificare il predetto assegno divorzile nel complessivo importo di euro 700,00 mensili.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 700,00 oltre rivalutazione ISTAT;
Parte_1
➢ Compensa tra le parti le spese di lite. pagina 9 di 10 Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 739/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Tredozio, 11 47923 Rimini, rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallari Giorgio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Flaminia 183/H 47923 Rimini, PEC Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Celletta Dell'Olio N. 81 47822 Santarcangelo Di Romagna, rappresentato e difeso dall'Avv. Lupo Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Flaminia 173/E 47923 Rimini, PEC
giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 15.10.1972 in Rimini e che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
(30.10.1975), (09.12.1976) e (17.01.1984), tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
La ricorrente ha dato atto che lei ed il marito, con accordo di separazione consensuale (recepito con decreto di omologa n. 11290/2016 del 14.07.2016, Tribunale di Rimini), hanno regolamentato la assegnazione dei beni immobili di cui attualmente sono comproprietari al 50% con spese straordinarie compartecipate al 50%; hanno equamente ripartito le somme residue sul conto corrente cointestato;
hanno concordato un obbligo di mantenimento della moglie a carico del marito dell'importo mensile di euro
850,00 ed un contributo di quest'ultimo alle spese di fornitura Enel della casa in assegnazione alla ricorrente fino all'importo massimo di 85,00 euro bimestrali.
La sig.ra ha dichiarato che, con il passare del tempo, la gestione condivisa del patrimonio Pt_1 immobiliare e delle spese dei beni comuni è divenuta causa di frequenti litigi e dissapori con il sig. il CP_1 quale si è manifestato contrario ad ogni proposta di ripartizione o di alienazione delle proprietà oggetto di comunione.
La ricorrente ha altresì lamentato l'urgenza di onorare il debito di euro 8.186,76, maturato nei confronti del a titolo di maggiori oneri di acquisizione delle aree P.E.E.P. Santa Giustina ed ha, Controparte_2 infine, sottolineato che il resistente ha omesso di versare la rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento che, pattuito in euro 850,00 mensili, rivalutato corrisponderebbe ad oggi a euro 916,36.
La sig.ra successivamente, ha ricostruito la vita matrimoniale della coppia durata quasi 50 anni, e, Pt_1
a riguardo, ha affermato di avere lavorato in una struttura alberghiera nel periodo 1977-1985 per poi dedicarsi esclusivamente alla cura della casa e all'accudimento dei tre figli e del marito;
di avere sostenuto il nucleo anche economicamente con i proventi derivanti dai consistenti lasciati ereditari confluiti sul conto corrente familiare e, in parte, investiti nell'acquisto di beni immobili. In ordine alla situazione reddituale del ricorrente ha affermato che egli è titolare di pensione di circa 24.310,00 annui.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'intercessione del Giudice per la conciliazione delle parti sulle questioni di natura patrimoniale con espressa proposta per la ripartizione delle proprietà immobiliari cointestate e conferma dell'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma di euro 916,36 mensili (rivalutata) a titolo di mantenimento. In via subordinata, la sig.ra a chiesto il riconoscimento di assegno divorzile Pt_1 di importo pari a euro 1.000,00 mensili e obbligo del sig. di sopportare per l'intero le spese CP_1 ordinarie e straordinarie relative agli immobili cointestati ed ai beni mobili registrati (auto e moto).
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. che, nulla opponendo in ordine alla pronuncia di CP_1 divorzio, ha tuttavia contestato la narrazione dei fatti operata da parte ricorrente, ha domandato il rigetto pagina 2 di 10 delle domande attinenti alle questioni di natura patrimoniale ed ha offerto la somma di euro 425,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 27.05.022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme le condizioni di separazione, ha nominato il
Giudice istruttore. All'udienza del 15.09.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Pronunziata sentenza parziale n. 974/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste di prove orali, all'udienza del 25.01.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 24.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie attinenti alla determinazione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nonché Pt_1 le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, relative all'assegnazione dei beni immobili, all'imputazione delle spese e degli oneri economici relativi ai beni immobili e ai beni mobili registrati in comproprietà fra le parti e alla volturazione delle utenze.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA LETT. A) DELL'ATTO DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE IN DATA 16.01.2025.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di “accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di assegnazione in capo ai Sig.ri e sui beni immobili indicati in premessa”. Parte_1 CP_1
Nessun provvedimento può essere assunto in ordine alla predetta istanza.
pagina 3 di 10 Si osserva preliminarmente che, in materia di assegnazione della casa familiare, l'interesse tutelato è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. L'assegnazione non può essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, che è garantito dall'assegno di divorzio.
Sia in sede di separazione che di divorzio, gli artt. 155 quater c.c. e 6, comma 6 della L. 1 dicembre 1970 n.
898 consentono al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.
Nel caso di specie, in sede di separazione, i coniugi hanno pattiziamente convenuto una equa ripartizione dei beni immobili in comproprietà al 50% con espresso reciproco riconoscimento di assegnazione esclusiva di un'abitazione ciascuno e, segnatamente, della già casa familiare sita in Rimini alla sig.ra All'epoca dei fatti i tre figli della coppia erano già maggiorenni, economicamente Pt_1 autosufficienti e dimoranti altrove cosicché, difettando la tutela dell'interesse della prole, le convenzioni patrimoniali congiuntamente assunte quali condizioni della separazione, hanno la natura di patti privati che, espressione della libera autonomia contrattuale, possono essere modificati o rettificati solo su consenso espresso da entrambi i contraenti.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE LETT. B) N. 2, 3 E 4 DELL'ATTO DI PRECISAZIONE
DELLE CONCLUSIONI DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE IN DATA 16.01.2025
Parte ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di “porre a carico della Sig.ra le spese Parte_1 relative all'immobile di sua residenza sito a Rimini in Via Tredozio n. 11 (tasse, manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi) e, per l'effetto, ordinare al Sig. di predisporre la voltura delle utenze con particolare riferimento alla CP_1 fornitura di corrente elettrica per porre fine al sistema di compensazioni tra gli ex coniugi;
porre a carico del Sig. CP_1 le spese relative all'immobile di sua residenza sito a Santarcangelo di Romagna in Via Celletta dell'Olio n. 81 (tasse,
[...] manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi) nonché la custodia e le spese relative all'immobile sito a Casteldelci, Localita'
Pescaia (tasse, manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi); porre a carico del Sig. le spese relative CP_1 all'autovettura Ford Escort TG. ES 989GR ed al motociclo Vespa 300 TG. DM04843 (riparazioni, revisioni, tasse automobilistiche, sanzioni, ecc.)”.
Sul punto giova precisare che nel procedimento di separazione personale tra coniugi o di divorzio è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento di separazione personale/divorzio (soggetti ad un rito speciale) su domande come quella di scioglimento della comunione di beni, di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione. pagina 4 di 10 Esula, pertanto, dai poteri di questo Collegio quello di disporre in merito alle domande sopra citate, formulate da parte ricorrente, trattandosi di questioni di natura squisitamente privatistica che trovano integrale regolamentazione nelle norme del codice civile in materia di comunione con conseguente inammissibilità in tale sede.
SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto di “confermare a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno di divorzio in misura già fissata in sede di separazione così come ad oggi rivalutata pari ad euro 1.021,70”.
Parte resistente, al contrario, ha concluso chiedendo che “il signor contribuisca al mantenimento CP_1 della signora mediante versamento, in suo favore, della somma mensile massima di euro 425,00, annualmente Parte_1 rivalutabile” altresì precisando che “l'assegno dovuto attualizzato con indice Istat è pari a 1.008,00 euro e dunque alla metà del reddito mensile del sig. (verbale d'udienza del 25.01.2025). CP_1
Il solo profilo controverso, pertanto, è quello relativo alla quantificazione dell'assegno divorzile non essendo in contestazione il profilo inerente all'an.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Nella pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3, 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile la Cassazione, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia alla natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. pagina 5 di 10 Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive deve essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Dall'applicazione di tali principi al caso in esame discende la necessità di desumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti pagina 6 di 10 (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento dovrà, quindi, essere accertato se la disparità economico-reddituale sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
La Corte di Cassazione ha confermato sostanzialmente il suo orientamento anche con pronunce successive allorquando ha affermato che “l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, dunque, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, oltre che del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Pertanto, il coniuge divorziato non ha l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex moglie che svolga attività lavorativa ed abbia adeguati redditi propri” (Cass. Civile 30.4.2021 n. 11472). Più recentemente la Corte di Cassazione con sentenza adottata in data 30.4.2021 n. 11472 ha ribadito che “l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, dunque, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, oltre che del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Pertanto, il coniuge divorziato non ha l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex coniuge che svolge attività lavorativa ed abbia adeguati redditi propri”.
Compiute tali premesse è opportuno previamente ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi al fine di stabilire il quantum dell'assegno divorzile.
Ebbene, la sig.ra disoccupata e ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente Pt_1 procedimento, ha prodotto dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2018-2020 che registra un reddito medio annuo dell'importo di euro 9.900, determinato esclusivamente dagli assegni del coniuge
(mantenimento). pagina 7 di 10 Il sig. soggetto pensionato, ha depositato dichiarazione dei redditi per lo stesso periodo CP_1
d'imposta 2018-2020, registrando un reddito annuo di importo medio pari a euro 19.900 (al netto di imposte e mantenimento ex coniuge).
Sotto il profilo patrimoniale, le parti sono comproprietarie nella misura del 50% ciascuno del bene immobile sito in Rimini, Via Tredozio, nr. 11, Int. 1, in uso alla ricorrente;
del bene immobile sito in
Santarcangelo di Romagna, Via Celletta dell'Olio, 81, in uso al resistente;
del bene immobile sito in
Casteldelci, Localita' Pescaia, nella disponibilità di entrambi i proprietari. Il sig. è altresì proprietario CP_1 di auto tipo Ford Escort TG. ES 989GR e di motociclo tipo Vespa 300 TG. DM04843.
Rispetto al contributo offerto da ciascun coniuge durante la vita matrimoniale, parte ricorrente ha dichiarato di aver svolto in passato (1977-1985) attività lavorativa presso l'Hotel Mercedes a Viserba, abbandonata per necessità di gestione della casa e di accudimento e crescita dei tre figli condivise con l'allora coniuge, e di avere contribuito al benessere economico familiare con i proventi derivanti da consistenti lasciti ereditari (del complessivo importo di Lire 350.000,000), fatti confluire sul conto corrente comune e in parte investiti in acquisto di beni immobili messi a reddito, con introiti beneficiati dall'intero nucleo familiare.
Parte resistente ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie e l'ammontare delle consistenze patrimoniali ereditate, così come descritte dalla sig.ra Pt_1
Per comune rappresentazione dei fatti, i coniugi hanno operato nel tempo numerosi investimenti immobiliari, in parte beneficiati dai figli e (donatari di un bene immobile ciascuno) e, in Per_2 Per_3 equivalenti termini monetari dal terzogenito (cui è stata liquidata la somma di Lire 150.000.000), Per_1 ed hanno accantonato somme per l'importo complessivo di euro 120.000,00, ripartite nella misura del 50% ciascuno al momento della separazione. La ex casa familiare di Rimini, l'appartamento in Santarcangelo e quello in Casteldeci, come sopra detto, fanno parte ancora oggi del patrimonio immobiliare cointestato fra le parti al 50%.
Alla luce delle emergenze istruttorie, considerata l'entità di euro 2.000,00 mensili dell'unico reddito da lavoro confluito in famiglia, che all'evidenza appare essere appena sufficiente a coprire le spese ordinarie per il mantenimento di una famiglia di cinque persone, è evidente che gli investimenti immobiliari,
l'acquisto di auto e moto ad oggi in uso al sig. ed il conto corrente familiare (euro 120.000,00), siano CP_1 stati sostenuti in buona parte anche con i denari ereditati dalla sig.ra Circostanza tanto più Pt_1 verosimile se si considera che l'intero patrimonio è stato da sempre cointestato e cogestito fra i coniugi al
50% e così mantenuto anche in accordo separativo ove, peraltro, le parti hanno convenuto un assegno di mantenimento dell'importo di euro 850,00 in favore della moglie.
pagina 8 di 10 In conclusione, il tenore di vita familiare, più agiato rispetto a quello auspicabile da una numerosa famiglia monoreddito, è stato dunque garantito dal contributo economico versato da entrambi i coniugi seppure in tempi e modalità diverse.
Ciò posto si rileva tuttavia come, azzerata la distanza fra i coniugi in termini patrimoniali, residui comunque una significativa sperequazione economica a tutto discapito di parte ricorrente. I conferimenti in denaro operati dalla sig.ra infatti, hanno sostenuto l'acquisto di beni in godimento dei familiari (ivi Pt_1 compresi i figli) ma risultano ad oggi improduttivi di reddito.
Diversamente, l'attività lavorativa coltivata dal sig. in costanza di vita matrimoniale, ha CP_1 comunque determinato anche l'accantonamento di somme (contributi previdenziali e assistenziali) ad oggi beneficiate sotto forma di reddito da pensione, astrattamente fruibile dal solo titolare.
L'incapacità economica della ricorrente, priva di mezzi adeguati a garanzia di una esistenza autonoma e dignitosa e nella oggettiva impossibilità di procurarseli, è del resto circostanza incontestata dal resistente che, difatti, ha riconosciuto di dover corrispondere alla sig.ra assegno divorzile con funzione Pt_1 assistenziale dell'importo di euro 425,00 mensili.
Sotto il profilo della funzione compensativo riparatoria dell'assegno, costituisce fatto non contestato quello secondo il quale la sig.ra i è dedicata in maniera esclusiva alla famiglia ed alla crescita dei figli, Pt_1 rinunciando al lavoro e mancando di coltivare qualsivoglia aspettativa professionale. Scelta di vita coniugale verosimilmente favorita anche dalla possibilità di fare affidamento sulle consistenze patrimoniali ottenute iure hereditatis dalla ricorrente e da lei investite, nella logica della solidarietà coniugale, in funzione di contributo al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Cosicché deve essere riconosciuto in favore della sig.ra n assegno divorzile anche con funzione Pt_1 compensativa.
Valorizzato il ruolo solo endofamiliare della ricorrente (di 75 anni di età) svolto per tutta la durata del matrimonio (44 anni all'epoca della separazione) e tenuto conto della situazione economica del sig. CP_1 il cui reddito da pensione ammonta a circa euro 2.000 mensili, codesto Collegio ritiene congruo quantificare il predetto assegno divorzile nel complessivo importo di euro 700,00 mensili.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese alla sig.ra CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 700,00 oltre rivalutazione ISTAT;
Parte_1
➢ Compensa tra le parti le spese di lite. pagina 9 di 10 Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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