Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3815
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sussistenza delle condizioni per la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998

    Il Collegio ritiene che sussistano le condizioni previste dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si è tenuto conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine. Il ricorrente ha dimostrato un proficuo percorso di integrazione lavorativa e abitativa, con un progressivo miglioramento delle condizioni economiche e un impegno nella ricerca di una sistemazione abitativa. Non sono emerse ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica che giustifichino l'allontanamento. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per un nuovo sradicamento dal territorio italiano e i gravi disagi per un reinserimento nel Paese d'origine, in una situazione economica e politica complicata, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

  • Accolto
    Presupposti per la sospensiva

    L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata sospesa inaudita altera parte in data 28 agosto 2024 e successivamente confermata all'udienza del 18 dicembre 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3815
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3815
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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