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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 8203/2024, promosso da: nato a Sialkot in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Claudia Spirito Parte_1 del Foro di Ferrara
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “....Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: - In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento sino all'esito del giudizio di impugnazione;
- In via principale annullare il provvedimento del Questore della
Provincia di Ferrara n. 58/2023 dell'11 maggio 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con ogni più ampia riserva di allegazione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 5 giugno 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.05.2023 dal
Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 6.5.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del
27.09.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza del fratello, anch'egli richiedente la protezione speciale presso l'intestato ufficio giudiziario.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte in data 28 agosto 2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
1.4 All'udienza del 20.11.2024 il giudice ha ascoltato il ricorrente, il quale, ha dichiarato in lingua italiana: “ D: da quanto tempo è in Italia? R: sono arrivato nel 2018 D: partito dal Pakistan? R: nel 2015 D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan? R: c'erano troppa violenza, sparatorie D: dove abita e con chi vive? R: abito a
Consandolo con un collega D: è sposato? R: sì, mia moglie è in Pakistan, non abbiamo figli D: dove lavora? R: a
Napoli, faccio le etichette per le bottiglie. Dormo in una casa col capo, che è italiano. D: che orario di lavoro ha? R: lavoro otto ore al giorno D: da quanto tempo svolge questo lavoro? R: da due anni, prima lavoravo a Ferrara in campagna D: quanto guadagna? R: 7 euro l'ora. In un mese circa 1.200 euro. L'italiano che fa lo stesso lavoro guadagna 15 euro
l'ora. D: ha fatto corsi di lingua italiana? R: no D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro? R: sto a casa, vicino al magazzino dove lavoro, nel salernitano R: mi ha trovato il lavoro a il capo, È capo di tutti i Parte_2 Per_1 pakistani, ha l'ufficio a . Ha procurato il lavoro a 200 ragazzi. Hanno pagato per avere il lavoro D: il sabato Parte_2
e la domenica cosa fai? R: resto a casa, pulisco, dormo. Al massimo vado al bar, telefono a mia moglie ai miei fratelli.
Sono generalmente molto stanco. Mi occupo anche di mio fratello che lavora con me. Ha dei problemi D: ha subito condanne o è mai stato enunciato per un reato da quando è in Italia? R: no ADR difensore: l'italiano paga il pakistano capo, che poi paga noi, meno. ADR difensore: altre persone hanno denunciato (v. documento 18). Ha Parte_3 chiuso dopo “i casini” l'ufficio a . Io lo sento al telefono ADR giudice: vivo in una casa a due piani, con un Parte_2 bagno ADR giudice: siamo circa sette dentro”.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta con decreto emesso inaudita altera parte.
Assegnato, successivamente, il fascicolo ad altro giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025 si è nuovamente proceduto all'ascolto del ricorrente, il quale ha dichiarato con l'ausilio di un interprete di
Pagina 2 fiducia: “ D. Comprende bene l'interprete? R. SI D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso? CP_2 nato a Sialkot in [...] il [...]. Ho sempre vissuto in questa città. D. Da quanto tempo si trova in
[...]
Italia? R. 7 anni D. Dove vive attualmente? R. Sono tre anni che risiedo a Napoli per lavoro. In una casa data in comodato dal datore di lavoro. E vi abito con mio fratello. Per quattro anni ho vissuto in provincia di Ferrara. D.
Lavora? Se sì che lavoro svolge e quanto guadagna? R. Lavoro in una fabbrica a Napoli che imbottiglia i pomodori per otto ore per cinque giorni. Guadagno massimo € 1.350,00. Quando sono arrivato in Italia sono stato da un amico in provincia di Ferrara. Nel 2018. Sono andato via dal Pakistan con i miei fratelli per venire a lavorare in Italia. Perché la situazione economica della mia famiglia era molto difficile. Per i primi 4 anni ho lavorato in campagna in Bologna e in
Ferrara. Mi pagavano poco ma ora guadagno bene. altre attività oltre quella lavorativa? (es. attività formative, CP_3 sportive, di volontariato…) R. Ho solo guidato il muletto per un po'. D. Intrattiene delle relazioni? Con parenti, amici o relazioni affettive? moglie vive in Pakistan. Ho amici a Napoli e a Consandolo ne ho troppi. Sono di religione Per_2 musulmana. D.PERCHE' non puoi tornare nel tuo Paese? R. Mi trovo bene qui. Lavoro bene. Poi faccio i documenti e chiedo il ricongiungimento con mia moglie e vivo così qui con la mia famiglia, mi sento al sicuro. Mia madre è morta.
Vorrei tornare nel mio Paese solo per vedere i miei parenti. La Situazione nel Pakistan da un punto di vista economico è molto complicata. Il Giudice chiede al difensore se vuole porre delle domande al ricorrente. D. In Pakistan ti senti al sicuro? R. Non mi sento al sicuro, c'erano sparatorie dal punto di vista della sicurezza e nostro padre ci ha detto di andare in Italia”.
Il giudice ha rimesso, poi, la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_4 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Pagina 3 6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
(come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua è stata formalizzata il 27 luglio 2022: v. doc. 1 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pagina 4 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio
l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale.
Egli ha fatto ingresso in Italia il 3 ottobre 2018 insieme al fratello sig. -che ha poi Parte_4 ottenuto il 2.7.2025 dal Tribunale di Bologna il riconoscimento della protezione speciale (13524/23 rgn)- e ha cercato subito di regolarizzare la propria permanenza, presentando tempestivamente domanda di protezione internazionale, rigettata, poi, dalla Commissione Territoriale di Verona il
20.8.2019. Ha successivamente avanzato domanda di protezione speciale, rigettata dal Questore di
Ferrara con il provvedimento qui impugnato.
Dal compendio probatorio acquisito agli atti, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto,
è stato segnalato o allegato da parte resistente, rimasta contumace) risulta essere alle dipendenze dal
13.9.2025, con contratto a tempo determinato della società avente sede a Controparte_5
NE (FE) con la qualifica di facchino;
contratto con scadenza il 31.3.2026, riuscendo a percepire discreti guadagni, come evincibile dalla copia della busta-paga relativa al mese di ottobre 2025. Nel complesso i redditi percepiti dal ricorrente dal momento del suo ingresso in Italia (euro 1993,00 circa nel 2019; euro 1455,00 circa nel 2020; euro 4513,00 circa nel 2022; euro 20.285,9 circa nel 2023; euro
25432,00 circa nel 2024 ed euro 18406,00 circa fino a mese di settembre 2025) attestano un progressivo miglioramento delle sue condizioni economiche e il suo impegno nella ricerca di una sistemazione
Pagina 5 abitativa. Seppur possa essersi ipotizzato che egli sia stato vittima di sfruttamento lavorativo in passato,
e, precisamente, in costanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il precedente datore di lavoro (v. verbale udienza del 20.11.24), allo stato può ragionevolmente escludersi tale possibilità, alla luce, comunque, dell'importo dei redditi percepiti nel corso degli ultimi anni (in particolare nel 2023, nel
2024 e nel 2025), ma, soprattutto, della recente nuova assunzione lavorativa presso una diversa società con conseguente diversa anche condizione alloggiativa come documentato in atti (v. docc. 27-30 nota di deposito del 10.12.2025).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo”
(sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso Per_3 del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, giova ribadire, nulla è stato segnalato dalla parte resistente nel provvedimento impugnato.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il
Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma
Pagina 6 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 8203/2024, promosso da: nato a Sialkot in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Claudia Spirito Parte_1 del Foro di Ferrara
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “....Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: - In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento sino all'esito del giudizio di impugnazione;
- In via principale annullare il provvedimento del Questore della
Provincia di Ferrara n. 58/2023 dell'11 maggio 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con ogni più ampia riserva di allegazione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 5 giugno 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.05.2023 dal
Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 6.5.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del
27.09.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza del fratello, anch'egli richiedente la protezione speciale presso l'intestato ufficio giudiziario.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte in data 28 agosto 2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
1.4 All'udienza del 20.11.2024 il giudice ha ascoltato il ricorrente, il quale, ha dichiarato in lingua italiana: “ D: da quanto tempo è in Italia? R: sono arrivato nel 2018 D: partito dal Pakistan? R: nel 2015 D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan? R: c'erano troppa violenza, sparatorie D: dove abita e con chi vive? R: abito a
Consandolo con un collega D: è sposato? R: sì, mia moglie è in Pakistan, non abbiamo figli D: dove lavora? R: a
Napoli, faccio le etichette per le bottiglie. Dormo in una casa col capo, che è italiano. D: che orario di lavoro ha? R: lavoro otto ore al giorno D: da quanto tempo svolge questo lavoro? R: da due anni, prima lavoravo a Ferrara in campagna D: quanto guadagna? R: 7 euro l'ora. In un mese circa 1.200 euro. L'italiano che fa lo stesso lavoro guadagna 15 euro
l'ora. D: ha fatto corsi di lingua italiana? R: no D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro? R: sto a casa, vicino al magazzino dove lavoro, nel salernitano R: mi ha trovato il lavoro a il capo, È capo di tutti i Parte_2 Per_1 pakistani, ha l'ufficio a . Ha procurato il lavoro a 200 ragazzi. Hanno pagato per avere il lavoro D: il sabato Parte_2
e la domenica cosa fai? R: resto a casa, pulisco, dormo. Al massimo vado al bar, telefono a mia moglie ai miei fratelli.
Sono generalmente molto stanco. Mi occupo anche di mio fratello che lavora con me. Ha dei problemi D: ha subito condanne o è mai stato enunciato per un reato da quando è in Italia? R: no ADR difensore: l'italiano paga il pakistano capo, che poi paga noi, meno. ADR difensore: altre persone hanno denunciato (v. documento 18). Ha Parte_3 chiuso dopo “i casini” l'ufficio a . Io lo sento al telefono ADR giudice: vivo in una casa a due piani, con un Parte_2 bagno ADR giudice: siamo circa sette dentro”.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta con decreto emesso inaudita altera parte.
Assegnato, successivamente, il fascicolo ad altro giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025 si è nuovamente proceduto all'ascolto del ricorrente, il quale ha dichiarato con l'ausilio di un interprete di
Pagina 2 fiducia: “ D. Comprende bene l'interprete? R. SI D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso? CP_2 nato a Sialkot in [...] il [...]. Ho sempre vissuto in questa città. D. Da quanto tempo si trova in
[...]
Italia? R. 7 anni D. Dove vive attualmente? R. Sono tre anni che risiedo a Napoli per lavoro. In una casa data in comodato dal datore di lavoro. E vi abito con mio fratello. Per quattro anni ho vissuto in provincia di Ferrara. D.
Lavora? Se sì che lavoro svolge e quanto guadagna? R. Lavoro in una fabbrica a Napoli che imbottiglia i pomodori per otto ore per cinque giorni. Guadagno massimo € 1.350,00. Quando sono arrivato in Italia sono stato da un amico in provincia di Ferrara. Nel 2018. Sono andato via dal Pakistan con i miei fratelli per venire a lavorare in Italia. Perché la situazione economica della mia famiglia era molto difficile. Per i primi 4 anni ho lavorato in campagna in Bologna e in
Ferrara. Mi pagavano poco ma ora guadagno bene. altre attività oltre quella lavorativa? (es. attività formative, CP_3 sportive, di volontariato…) R. Ho solo guidato il muletto per un po'. D. Intrattiene delle relazioni? Con parenti, amici o relazioni affettive? moglie vive in Pakistan. Ho amici a Napoli e a Consandolo ne ho troppi. Sono di religione Per_2 musulmana. D.PERCHE' non puoi tornare nel tuo Paese? R. Mi trovo bene qui. Lavoro bene. Poi faccio i documenti e chiedo il ricongiungimento con mia moglie e vivo così qui con la mia famiglia, mi sento al sicuro. Mia madre è morta.
Vorrei tornare nel mio Paese solo per vedere i miei parenti. La Situazione nel Pakistan da un punto di vista economico è molto complicata. Il Giudice chiede al difensore se vuole porre delle domande al ricorrente. D. In Pakistan ti senti al sicuro? R. Non mi sento al sicuro, c'erano sparatorie dal punto di vista della sicurezza e nostro padre ci ha detto di andare in Italia”.
Il giudice ha rimesso, poi, la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_4 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Pagina 3 6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
(come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua è stata formalizzata il 27 luglio 2022: v. doc. 1 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pagina 4 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio
l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale.
Egli ha fatto ingresso in Italia il 3 ottobre 2018 insieme al fratello sig. -che ha poi Parte_4 ottenuto il 2.7.2025 dal Tribunale di Bologna il riconoscimento della protezione speciale (13524/23 rgn)- e ha cercato subito di regolarizzare la propria permanenza, presentando tempestivamente domanda di protezione internazionale, rigettata, poi, dalla Commissione Territoriale di Verona il
20.8.2019. Ha successivamente avanzato domanda di protezione speciale, rigettata dal Questore di
Ferrara con il provvedimento qui impugnato.
Dal compendio probatorio acquisito agli atti, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto,
è stato segnalato o allegato da parte resistente, rimasta contumace) risulta essere alle dipendenze dal
13.9.2025, con contratto a tempo determinato della società avente sede a Controparte_5
NE (FE) con la qualifica di facchino;
contratto con scadenza il 31.3.2026, riuscendo a percepire discreti guadagni, come evincibile dalla copia della busta-paga relativa al mese di ottobre 2025. Nel complesso i redditi percepiti dal ricorrente dal momento del suo ingresso in Italia (euro 1993,00 circa nel 2019; euro 1455,00 circa nel 2020; euro 4513,00 circa nel 2022; euro 20.285,9 circa nel 2023; euro
25432,00 circa nel 2024 ed euro 18406,00 circa fino a mese di settembre 2025) attestano un progressivo miglioramento delle sue condizioni economiche e il suo impegno nella ricerca di una sistemazione
Pagina 5 abitativa. Seppur possa essersi ipotizzato che egli sia stato vittima di sfruttamento lavorativo in passato,
e, precisamente, in costanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il precedente datore di lavoro (v. verbale udienza del 20.11.24), allo stato può ragionevolmente escludersi tale possibilità, alla luce, comunque, dell'importo dei redditi percepiti nel corso degli ultimi anni (in particolare nel 2023, nel
2024 e nel 2025), ma, soprattutto, della recente nuova assunzione lavorativa presso una diversa società con conseguente diversa anche condizione alloggiativa come documentato in atti (v. docc. 27-30 nota di deposito del 10.12.2025).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo”
(sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso Per_3 del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, giova ribadire, nulla è stato segnalato dalla parte resistente nel provvedimento impugnato.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il
Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma
Pagina 6 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
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