Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/04/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2022, proposto da UG S.r.l., Armanda Arioli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Matteo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Ceresio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 6738/2021 ricevuta il 16.10.2021, con la quale il Comune di Porto Ceresio ha ritenuto che “allo stato, non sussiste dunque un titolo edilizio idoneo ad assentire l'avvenuto ribassamento del marciapiede con sostanziale soppressione dell'opera a protezione degli utenti deboli della strada”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, a cominciare da, se ed in occorre possa:
nota prot. 4054 in data 29.06.2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in data 20.11.20219 e dell'autorizzazione paesaggistica in data 15.11.2019;
nota prot. 5400 in data 30.08.2021 nella parte in cui ha ritenuto che “nel caso di specie trova adeguata giustificazione nell'esigenza di rimuovere gli effetti di dichiarazioni travisatorie (la cui erroneità è riconosciuta dalla stessa parte privata), la cui incidenza determinante impone di considerare immeritevole di protezione giuridica del richiedente-denunciante (CdS, Ad. Plen. 8/2018), posizione comunque recessiva anche nella comparazione con la posizione della parte identificabile come controinteressata (soggetto il cui fondo ha subito gli effetti materiali di trasformazioni di cui si prefigura l'antigiuridicità)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Ceresio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
UG s.r.l. è proprietaria del comparto immobiliare identificato dal mappale n. 1845 e 1399 situato nel Comune di Porto Ceresio.
In relazione a detto comparto la ricorrente ha sottoposto al Comune un progetto di riqualificazione.
Il Comune ha autorizzato, sotto il profilo paesaggistico, la realizzazione del progetto con provvedimento n. 14 del 15.11.2019.
In relazione ai lavori previsti dal progetto, UG ha presentato una SCIA in sanatoria in data 20.11.2019 (n. 79/2019).
Con nota prot. 4054 in data 29.6.2021, il Comune ha comunicato alla UG l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in data 20.11.20219, e dell’autorizzazione paesaggistica in data 15.11.2019, in quanto “data la ricorrenza di inesatte dichiarazioni ed i profili di illegittimità dei lavori eseguiti per effetto della SCIA, l’annullamento in autotutela dell’Autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 15.11.2019 prot. n. 7917 e della SCIA depositata il 20.11.2019 prot. n. 8084, si presenta doveroso e vincolante per l’Amministrazione procedente”.
L’istante ha poi presentato in data 17.6.2021 una SCIA in sanatoria, prot. n. 5946/2021, con la quale ha inteso rettificati gli elementi erroneamente indicati nella SCIA n. 79/2019.
Con nota prot. n. 6738/2021 del 16.10.2021, il Comune ha dato atto che la “SCIA da ultimo presentata, stante la manifesta travisatorietà della rappresentazione dei luoghi da essa veicolata, non è affatto idonea a superare i rilievi che l’Amministrazione comunale aveva sollevato nel procedimento di annullamento in autotutela della SCIA n. 79/2019 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 14/2019”.
Con la medesima nota, il Comune, a conclusione dell’istruttoria avviata, si riservava “di dichiarare l’insuscettibilità della stessa di produrre effetti sananti, in ragione della travisatoria ed incompleta rappresentazione dei luoghi e delle opere effettivamente attuate e fatte oggetto di regolarizzazione in essa contenuta”.
GI ha impugnato la nota prot. n. 6738/2021 del 16.10.2021 “a titolo cautelativo e collaborativo anche per chiarire i profili, ove ulteriormente necessario, gli aspetti indicati dal Comune nella nota da ultimo ricevuta”.
Nel costituirsi in giudizio il Comune ha eccepito “l’inammissibilità del ricorso in quanto è stato impugnato un atto non provvedimentale, non conclusivo del procedimento di controllo-riscontro della SCIA del 17 giugno 2021”.
Con la memoria difensiva, la ricorrente dà atto che il Comune “non ha ancora concluso il procedimento di controllo della SCIA in data 17.06.2021” condividendo, di fatto, la tesi dell’amministrazione secondo cui gli atti impugnati non sono suscettibili di immediata lesività.
All’udienza del 3.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La nota prot. n. 6738/2021 del 16.10.2021 impugnata dalla ricorrente è un atto avente natura endoprocedimentale in quanto propedeutico alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in data 20.11.20219, e dell’autorizzazione paesaggistica in data 15.11.2019, avviato con la precedente nota prot. 4054 in data 29.6.2021.
In mancanza di conclusione del procedimento di autotutela, la lesione della posizione giuridica soggettiva dedotta dalla ricorrente in giudizio non si è consolidata, in quanto soltanto in caso di conclusione sfavorevole del procedimento di secondo grado la ricorrente riceverebbe un pregiudizio giuridicamente rilevante per la cui tutela potrebbe agire in giudizio.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO