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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1025/2021
All'udienza del 16 giugno 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, è presente l'Avv. N. Corso in sostituzione dell'Avv. Congedo per parte attrice, la quale discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.50, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONGEDO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
ATTORE contro
1. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ; CP_1 C.F._2
2. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_2 C.F._3
3. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_3 C.F._4
4. SI.ra , nata a [...] il [...] ( ); Controparte_4 C.F._5
5. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ; CP_5 C.F._6
6. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ); CP_6 C.F._7
7. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ; CP_7 C.F._8
8. SI. nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_8 C.F._9
9. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. . Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2021, il sig. ha citato in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti nella qualità di legittimi eredi della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
01.08.1902 (c.f. ), per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del C.F._11 diritto di proprietà dell'immobile sito a Palermo in Via Malaspina n. 135, identificato nel Catasto del
Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 128, Zona 2, Cat. A/2, Classe 6, Vani 7,5, Rendita Catastale € 484,18 e dell'immobile sito a Palermo in Via Antonio Vivaldi n. 50, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 354, Zona 2, Cat. C/2, Classe 7, mq. 22, Rendita Catastale € 32,95.
Nessuno si è costituito per i convenuti, dichiarati contumaci.
All'esito dell'istruzione della causa, sulla scorta della documentazione versata in atti e della prova testimoniale assunta, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano fondate e vadano, pertanto accolte.
pagina 2 di 3 Preliminarmente, vanno richiamati i principi dettati dalla Corte di Cassazione, secondo cui il comunista che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ma deve a tal fine estendere il possesso esercitato quale comproprietario in termini di esclusività, il che avviene quando goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “ uti dominus ” e non più “ uti condominus ”, precisandosi altresì che non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che gli altri comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione “ iuris tantum ” che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri. (Sentenza n. 35067 del 29/11/2022).
Premesso ciò, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, nella specie l'amministratore del ove sono situati gli immobili in oggetto, è emerso che l'odierno attore ha negli anni CP_9 posseduto in via esclusiva e uti dominus i detti beni.
Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto a titolo originario dei detti immobili in capo all'attore.
In ordine alle spese, considerato l'oggetto della controversia e la contumacia dei convenuti, si ritiene di poterle compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile sito a C.F._1
Palermo in Via Malaspina n. 135, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 128, Zona 2, Cat. A/2, Classe 6, Vani 7,5, Rendita Catastale € 484,18 e dell'immobile sito a Palermo in Via Antonio Vivaldi n. 50, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 354, Zona 2, Cat. C/2, Classe 7, mq. 22, Rendita Catastale € 32,95, contro la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) e contro i suoi eredi odierni convenuti;
C.F._11
2. Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo di trascrivere i sopra descritti acquisti a titolo originario del diritto di proprietà contro la sig.ra , nata a [...] Persona_1 il 01.08.1902 (c.f. ) e contro i suoi eredi odierni convenuti;
C.F._11
3. Dichiara le spese del procedimento compensate.
Così è deciso in Palermo, il 16 giugno 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1025/2021
All'udienza del 16 giugno 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, è presente l'Avv. N. Corso in sostituzione dell'Avv. Congedo per parte attrice, la quale discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.50, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONGEDO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
ATTORE contro
1. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ; CP_1 C.F._2
2. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_2 C.F._3
3. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_3 C.F._4
4. SI.ra , nata a [...] il [...] ( ); Controparte_4 C.F._5
5. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ; CP_5 C.F._6
6. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ); CP_6 C.F._7
7. SI.ra , nata a [...] il [...] (c.f. ; CP_7 C.F._8
8. SI. nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_8 C.F._9
9. SI. , nato a [...] il [...] (c.f. . Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2021, il sig. ha citato in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti nella qualità di legittimi eredi della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
01.08.1902 (c.f. ), per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del C.F._11 diritto di proprietà dell'immobile sito a Palermo in Via Malaspina n. 135, identificato nel Catasto del
Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 128, Zona 2, Cat. A/2, Classe 6, Vani 7,5, Rendita Catastale € 484,18 e dell'immobile sito a Palermo in Via Antonio Vivaldi n. 50, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 354, Zona 2, Cat. C/2, Classe 7, mq. 22, Rendita Catastale € 32,95.
Nessuno si è costituito per i convenuti, dichiarati contumaci.
All'esito dell'istruzione della causa, sulla scorta della documentazione versata in atti e della prova testimoniale assunta, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano fondate e vadano, pertanto accolte.
pagina 2 di 3 Preliminarmente, vanno richiamati i principi dettati dalla Corte di Cassazione, secondo cui il comunista che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ma deve a tal fine estendere il possesso esercitato quale comproprietario in termini di esclusività, il che avviene quando goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “ uti dominus ” e non più “ uti condominus ”, precisandosi altresì che non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che gli altri comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione “ iuris tantum ” che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri. (Sentenza n. 35067 del 29/11/2022).
Premesso ciò, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, nella specie l'amministratore del ove sono situati gli immobili in oggetto, è emerso che l'odierno attore ha negli anni CP_9 posseduto in via esclusiva e uti dominus i detti beni.
Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto a titolo originario dei detti immobili in capo all'attore.
In ordine alle spese, considerato l'oggetto della controversia e la contumacia dei convenuti, si ritiene di poterle compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile sito a C.F._1
Palermo in Via Malaspina n. 135, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 128, Zona 2, Cat. A/2, Classe 6, Vani 7,5, Rendita Catastale € 484,18 e dell'immobile sito a Palermo in Via Antonio Vivaldi n. 50, identificato nel Catasto del Comune di Palermo al Foglio 50, Particella 374, Sub. 354, Zona 2, Cat. C/2, Classe 7, mq. 22, Rendita Catastale € 32,95, contro la sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) e contro i suoi eredi odierni convenuti;
C.F._11
2. Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo di trascrivere i sopra descritti acquisti a titolo originario del diritto di proprietà contro la sig.ra , nata a [...] Persona_1 il 01.08.1902 (c.f. ) e contro i suoi eredi odierni convenuti;
C.F._11
3. Dichiara le spese del procedimento compensate.
Così è deciso in Palermo, il 16 giugno 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3