Art. 1.
Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.
Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.