Sentenza 29 aprile 2025
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- 1. La parcella non basta: l’avvocato deve fornire la documentazione comprovante il proprio creditoAccesso limitatoPaolo Comoglio · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n° 171 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promossa
DA
(difeso da se stesso); Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
(avv. Andrea Benigno); Controparte_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 08 gennaio 2025, l'avv. ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 8.921,00, oltre Controparte_1
oneri di legge, a titolo di compenso allo stesso dovuto per la prestazione professionale svolta nell'ambito del procedimento monitorio n. RG. 15193/2018 e nel procedimento di opposizione a D.I. n. R.G. 2624/2019.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la quantificazione degli onorari effettuata dal ricorrente e ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le somme dal medesimo riscosse ammontavano a: 1) euro 400,00 erogate dall'Amministratore Giudiziario;
2) euro 1.000,00 erogate dalla resistente per il tramite del figlio Parte_2
*****
Giova ricordare che il professionista che agisca nel giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso senza neppure potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva di rilevanza probatoria
(Cass. n. 3024/2002; Cass. n. 3627/1999; Cass. n. 6387/1997; Cass. n. 2342/1982).
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attraverso il deposito di documentazione comprovante il compimento, nell'interesse della resistente, dell'attività giudiziale indicata in ricorso.
Considerato il valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità, il compenso deve essere determinato applicando i parametri medi del
D.M. 55/2014 ratione temporis vigente.
Pertanto, i compensi spettanti al ricorrente vanno quantificati nella misura di € 540,00 per il procedimento monitorio e nella misura di € 5.077,00 per il procedimento di opposizione a D.I..
A tali importi vanno aggiunte le spese generali (15%), cpa (4%) e iva (22%) se dovuta come per legge.
È pacifico tra le parti che l'avv. ha ricevuto un acconto di € 400,00, mentre non vi è Pt_1
prova del pagamento da parte della resistente dell'ulteriore importo di € 1.000,00.
Pertanto, la resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 5.217,00, oltre spese generali e cpa e iva se dovuta.
Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data della costituzione in mora al soddisfo.
Sotto il profilo dell'an debeatur, sussiste la relativa domanda di parte ricorrente, che deve ritenersi necessaria (ex art. 99 e art. 112 c.p.c.) per il riconoscimento degli interessi, stante il fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono (Cass. n. 4028/2017; Cass. n.
12140/2016).
Quanto, in particolare, al dies a quo di decorrenza degli interessi nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 24973/2022).
In ragione dell'accoglimento in misura ridotta della domanda, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre vanno poste a carico di in Controparte_1
quanto soccombente, nella misura di 2/3, e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M.
n. 55/2014, applicando i parametri minimi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
Condanna al pagamento in favore dell'avv. della Controparte_1 Parte_1
somma pari ad € 5.217,00, oltre spese generali (15%) e CPA (4%), oltre IVA (22%) se dovuta ed oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora al soddisfo;
Condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1
nella misura di 2/3 (compensando il residuo 1/3), che si liquidano nell'intero in € 1.700,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso, CPA e
IVA come e se dovuta per legge.
Palermo, 29 aprile 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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