CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 97/2024 R.G.
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati:
dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 30 aprile 2024
DA
, c.f. e P.I. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele a Beccara del foro di Trento;
appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Tomezzoli ed Elettra Morelli del Foro di Trento;
appellato Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Trento n. 1084/2023 dd. 13 dicembre 2023, depositata in pari data, non notificata:
- respingersi ogni domanda proposta dal signor CP_1
- condannare il signor al rimborso in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di indebito, dell'importo pari ad Euro 14.207,63;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
Di parte appellata:
“voglia la Corte d'Appello di Trento, in via principale:
1. rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trento n. 1084/2023 e, per l'effetto, confermare tale sentenza;
in ogni caso:
2. con rifusione integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, compreso rimborso spese generali, Cnpa e IVA e spese di
Ctu.”
pag. 2/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd. 27.5.2019 adiva il CP_1
Tribunale di Trento per sentire condannare a Parte_1
corrispondergli l'indennizzo dovuto per effetto della polizza n.
1/39294/30/101098874 a seguito del furto del proprio motoveicolo Ducati modello 1098S, targato CX 98888, avvenuto a Misano Adriatico in data
2.7.2016.
Il ricorrente, premesso di aver acquistato il mezzo in condizioni di usato in data 15.1.2016, asseriva che lo stesso gli era stato sottratto da ignoti malviventi, durante il raduno motociclistico World Ducati Weekend, mentre era nell'apposito parcheggio, sito in via Litoranea Nord, con dispositivo di chiusura inserito.
Denunciato il furto presso il comando Carabinieri del luogo, deduceva di aver provveduto ad avvisare tempestivamente Parte_1
con la quale aveva stipulato la polizza denominata “Kmsicuri
[...]
ciclomotori e motocicli” con espressa copertura per l'ipotesi di furto del motociclo con un massimale di € 12.0000; asseriva che la compagnia assicuratrice, con comunicazione dd. 7.7.2017, aveva tuttavia formalizzato il proprio diniego a corrispondere l'indennizzo richiesto “per carenza del rapporto assicurativo e per la totale assenza di elementi probatori a sostegno della veridicità dei fatti denunciati.”
Sosteneva che il veicolo, riparato dai danni riportati a seguito di un CP_1
sinistro avvenuto nel 2007, era perfettamente funzionante e aveva un valore commerciale di € 10.000; chiedeva quindi la corresponsione da parte della compagnia di assicurazione di un indennizzo di pari valore.
pag. 3/18 Con comparsa dd. 18.9.2019 si costituiva in giudizio
[...]
contestando la fondatezza della domanda proposta dal Parte_1
e chiedendone il rigetto. CP_1
Rilevava come da verifiche eseguite dalla compagnia dopo il ricevimento della denuncia del sinistro fossero emerse gravi incongruenze che inducevano a dubitare della veridicità di quanto esposto dal ricorrente a sostegno della richiesta di indennizzo.
Risultava infatti, dal certificato cronologico del PRA, che il motoveicolo
Ducati 1098 S targato CX 98888, immatricolato la prima volta nel 2007 a nome del primo proprietario, era stato ceduto in data 19.2.2008 ad altro acquirente, il quale, proprio alla guida dello stesso, decedeva in un grave incidente stradale in data 9.6.2008.
A distanza di 7 anni, in data 14.12.2015, la moto veniva quindi intestata agli eredi di quest'ultimo per il valore di € 990 e contestualmente alienata;
vi era stato poi un ulteriore (e ultimo) passaggio di proprietà del veicolo, che veniva acquistato dal in data 15.1.2016, al prezzo di € 950. CP_1
Appariva quindi del tutto inverosimile che il veicolo acquistato dal CP_1
nel breve lasso temporale intercorrente tra l'acquisto dello stesso e la stipula della polizza assicurativa con dd. Parte_1
28.1.2016, avesse potuto essere trasformato da relitto di motociclo gravemente incidentato, a mezzo idoneo alla circolazione, con un incremento del suo valore di mercato da € 950, corrisposti dal quale CP_1
prezzo di acquisto in data 15.1.2016, a € 12.000 come dichiarato dallo stesso all'atto di conclusione del contratto assicurativo.
Ne derivava che il contratto concluso dal ricorrente con
[...]
era annullabile ai sensi dell'art 1892 c.c. in quanto Parte_1
pag. 4/18 concluso per effetto di una dichiarazione inesatta sul valore e sulle condizioni del veicolo resa con dolo dall'assicurato, o in alternativa, affetto da nullità per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. in quanto stipulato con riguardo a un bene di valore pressoché nullo.
Subordinatamente, la compagnia resistente contestava il quantum della somma pretesa, rilevando come il perito della compagnia avesse stimato il valore commerciale del veicolo in € 6.100, somma alla quale doveva essere applicato lo scoperto del 20% e la franchigia di € 250.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n. 1084/2023 dd. 13.12.2023 il Tribunale di Trento condannava a pagare a favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 5.518,96 e a rifondere allo stesso le spese di giudizio,
[...]
ponendo a carico di entrambe le parti, per metà, gli oneri di CTU.
Il Tribunale osservava come entrambi i testimoni di parte ricorrente,
e , avessero confermato la presenza del Testimone_1 Testimone_2
con il proprio mezzo in data 2.7.2016 a Misano Adriatico, nonché CP_1
l'avvenuto furto del veicolo, pur non aggiungendo particolari sul fatto.
Rilevava che il teste aveva dichiarato di aver visto la moto, sia in Tes_1
fotografia, inviatagli dal al momento dell'acquisto, sia CP_1
personalmente, tra dicembre 2015 e gennaio 2016 in Trentino, ove aveva potuto appurare l'effettiva corrispondenza delle condizioni della moto a quelle delle foto, pur precisando che la parte anteriore del veicolo era stata smontata dal per ripararla. CP_1
Il medesimo teste aveva asserito di aver fornito al l'elenco dei pezzi CP_1
da acquistare e di aver provveduto personalmente al montaggio circa 7-10
pag. 5/18 gg dopo l'acquisto precisando che per la riparazione del mezzo erano necessari circa 4 giorni di lavoro.
Richiamandosi all'esame documentale effettuato dal consulente tecnico, il
Tribunale rilevava come quest'ultimo avesse accertato per mezzo del verbale di sopralluogo in occasione dell'incidente dd.
8.6.2008 che nel motociclo Ducati risultavano “in avaria il sistema frenante, i dispositivi acustici, gli organi dello sterzo, danneggiati il gruppo ottico anteriore e il sistema di illuminazione, inoltre era constatato il distacco completo del parabrezza, degli specchietti retrovisori, del proiettore, degli indicatori direzionali, piegatura della forcella e dell'intero telaio, la distruzione totale della carena su ambo i lati.” Era emerso altresì dall'accertamento dei Carabinieri in sede di indagine dopo il sinistro che la moto non era stata sottoposta alla prevista revisione né dopo l'incidente né dopo i primi quattro anni dall'immatricolazione e quindi non avrebbe potuto legittimamente circolare. Alla luce di tali emergenze documentali, il perito concludeva che il valore attribuibile al mezzo fosse di € 950.
Ciò premesso, il Tribunale esaminava, rigettandola, l'eccezione ex art 1892
c.c. proposta da parte convenuta rilevando come, da un lato fosse provato il furto, e, dall'altro, non fosse provata la falsità delle dichiarazioni rese dal
CP_1
Se infatti, la deposizione del doveva ritenersi “pacificamente Tes_2
falsa” per aver lo stesso dato atto della revisione in realtà mai avvenuta, lo stesso giudizio non poteva estendersi anche alla dichiarazione resa dal
Tes_1
La mancata revisione del mezzo non escludeva la concreta possibilità che esso potesse concretamente circolare, così come l'assenza di pag. 6/18 documentazione riguardante l'acquisto dei pezzi di ricambio non implicava necessariamente che la riparazione del mezzo non fosse mai avvenuta.
Sulla scorta delle stesse ragioni andava disattesa l'eccezione di nullità di cui all'art. 1895 c.c., non potendo ritenere priva di valore la cosa assicurata e quindi insussistente il rischio della sua perdita.
Nell'esaminare la questione relativa al valore del mezzo al momento del denunciato sinistro, il Tribunale evidenziava la mancanza di elementi a conforto di quanto sostenuto dal ricorrente. Il teste si era infatti Tes_1
limitato a riportare de relato quanto venuto a conoscenza dal ricorrente circa il prezzo dei pezzi di ricambio acquistati, senza null'altro specificare.
La stima del valore del veicolo dallo stesso svolta - secondo la quale il mezzo poteva valere 13,500 dopo le riparazioni e 6.00-7.000 prima delle stesse - era poi del tutto inattendibile in quanto incompatibile con il prezzo pagato dal al momento dell'acquisto. CP_1
D'altra parte, non era risolutivo nemmeno il valore indicato dal CTU, in quanto incompatibile con la possibilità che la moto potesse circolare su strada.
Il Tribunale determinava quindi l'indennizzo con riferimento al valore ammesso in subordine dalla stessa in Parte_1
conformità con le indicazioni del proprio perito, pari ad € 6.100 da cui andava detratta la franchigia di € 250 e lo scoperto del 20%, pervenendo così all'importo di € 4.630 che, rivalutato, risultava ammontare a €
5.518,96.
pag. 7/18 Per la riforma della sentenza n. 1084/2023 dd. 13.12.2023 emessa dal
Tribunale di Trento, con atto di citazione dd. 30.4.2024 propone appello
. Parte_1
Con il motivo sub A l'appellante lamenta come il giudice di primo grado abbia ritenuto provato il furto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal nonostante questi abbia dichiarato un valore del motociclo del tutto Tes_1
incompatibile con quello accertato dal CTU e malgrado abbia collocato i primi lavori sul veicolo all'inizio del mese di dicembre, quando la moto, secondo gli estratti del PRA, era ancora di proprietà e nella disponibilità materiale di terzi.
Il Tribunale non avrebbe poi messo in relazione le dichiarazioni di tale teste con gli elementi di prova di natura documentale ed indiziaria in atti, quale la denuncia -querela sporta dal non contenente alcuna CP_1
menzione della presenza del e del al raduno motociclistico, Tes_2 Tes_1
ovvero l'assenza di qualsivoglia evidenza, anche solo fotografica, della giornata trascorsa a Misano.
Con il motivo di appello sub B reitera Parte_1
l'eccezione di non riconoscibilità dell'indennizzo assicurativo ex art. 1892
c.c., ribadendo come la polizza stipulata con il integri un contratto CP_1
concluso per effetto di una dichiarazione inesatta sul valore e sulle condizioni del veicolo resa con dolo dall'assicurato.
Ritiene la compagnia assicuratrice l'erroneità della motivazione con la quale il Tribunale, respingendo l'eccezione de qua, l'ha valutata con riguardo alla data del furto, anziché quella della stipula della polizza con la compagnia assicuratrice. Ribadisce che, secondo una corretta ripartizione degli oneri probatori, a fronte della prova documentale e indiziaria offerta pag. 8/18 da circa la circostanza che in data 15.1.2016 Parte_1
la moto si trovava in condizioni di relitto, sarebbe stato onere dell'assicurato fornire la prova contraria dimostrando che nei successivi 13 giorni i lavori di riparazione erano stati effettuati ed ultimati.
Con motivo sub C, l'appellante lamenta l'omessa considerazione da parte del Tribunale di taluni elementi gravi, precisi e concordanti in virtù dei quali doveva ritenere che il motociclo non era stato riparato alla data di stipulazione della polizza.
Sostiene l'inattendibilità della tesi avversaria Parte_1
secondo la quale la riparazione di un motoveicolo proveniente da un incidente mortale sarebbe avvenuta “artigianalmente” senza l'intervento di personale specializzato e senza il supporto di macchinari di un'officina attrezzata, determinando un incremento del valore del mezzo da € 950 ad €
12.000 in soli pochi giorni, il tutto in totale assenza di fatture o altra documentazione probatoria. Ancora, ritiene del tutto inammissibile l'affermazione resa dal in sede di prima memoria ex art. 183 VI CP_1
comma c.p.c. secondo la quale l'acquisto non sarebbe in realtà avvenuto in data 15 gennaio 2016, ma nel corso del mese di dicembre;
tale affermazione non solo contrasterebbe con quanto dichiarato dallo stesso nel ricorso introduttivo, ma sarebbe altresì incompatibile con la CP_1
diversa data indicata nel contratto scritto oggetto di pubblicità tramite il sistema del PRA.
In via ulteriormente subordinata, sub D, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche in ordine alla statuizione relativa al quantum debeatur: la stima del valore del mezzo era stata compiuta dal perito della compagnia sul presupposto, poi smentito dall'espletata CTU, che il motoveicolo fosse pag. 9/18 regolarmente circolante in quanto sottoposto con esito positivo alla revisione ministeriale.
Infine, sub F ed E, la compagnia assicuratrice evidenzia l'esigenza di riforma - in ragione dell'auspicata riforma della sentenza impugnata- della statuizione sulle spese di giudizio, con ripetizione di quanto versato da in esecuzione della sentenza. Parte_1
Con comparsa dd. 26.7.2024 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché la rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Ribadisce l'appellato il proprio diritto di percepire l'indennizzo assicurativo a seguito del furto del proprio veicolo, contestando fermamente la ricostruzione operata da controparte secondo la quale egli avrebbe svolto dichiarazioni false circa il valore del veicolo e l'avvenuto furto.
Spiega di aver svolto, nell'immediatezza dell'acquisto del veicolo, dei lavori di riparazione sullo stesso che ne avevano determinato un consistente incremento di valore. In quella fase si era fatto assistere dal che in Tes_1
quanto titolare di un'officina specializzata nella riparazione di motociclette a marchio Ducati, aveva provveduto, non solo a stilare l'elenco dei pezzi di ricambio necessari- acquistati poi dal presso mercatini dell'usato per CP_1
il valore complessivo di 2.000 -ma altresì intervenendo sul mezzo, riparandolo e quindi rendendolo perfettamente funzionante.
Quanto alla prova del furto, ritiene siano valorizzabili entrambe le testimonianze assunte in corso di giudizio: anche quella del teste , Tes_2
che, come accertato nel decreto che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, non aveva reso falsa testimonianza. Con
pag. 10/18 particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal osserva come il Tes_1
giudizio di valore espresso dallo stesso, integri una valutazione di carattere soggettivo, la cui erroneità non basta a connotare le dichiarazioni provenienti dallo stesso in termini di falsità. Quanto sostenuto dal Tes_1
non sarebbe poi inattendibile per aver lo stesso affermato cha la moto era nella disponibilità del prima della stipula della polizza: ribadisce CP_1
l'appellato di aver acquistato la moto per effetto del mero consenso manifestato fra le parti a dicembre 2015, quindi in data anteriore rispetto a quella risultante dal PRA, iniziando a svolgere i lavori di riparazione sulla stessa. Tale circostanza sarebbe chiaramente provata dall'istruttoria orale svolta, idonea a superare le diverse risultanze del PRA, aventi mera funzione di pubblicità dichiarativa.
L'appellato osserva come la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato l'eccezione, proposta da di invalidità Parte_1
del contratto di assicurazione in conseguenza della falsa dichiarazione del contraente in sede di stipula, rilevando come la compagnia assicuratrice non abbia fornito la prova, né documentale né indiziaria del fatto che al
28.1.2016, la moto assicurata fosse un relitto di motoveicolo. Gli unici elementi a sostegno della tesi dell'appellante sarebbero infatti le risultanze del PRA, la cui valenza probatoria in ordine al momento di acquisto del veicolo risulterebbe tuttavia superata in virtù delle prove testimoniali assunte e il mancato superamento della revisione amministrativa, circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'assicurazione contro il furto.
L'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1892 c.c. sarebbe, in ogni caso, inammissibile: essendo i dati registrati al PRA, liberamente consultabili, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto e dovuto conoscerli, con la pag. 11/18 conseguente esclusione della configurabilità di una condotta dolosa o gravemente colposa del contraente;
in ogni caso, il presunto scarso valore del veicolo avrebbe al più indotto la compagnia a stipulare il contratto a condizioni diverse, ma non a rifiutarne la conclusione.
Rileva infine come la decisione impugnata non sia censurabile nemmeno con riferimento al valore attribuito al mezzo: il Giudice, rilevando come il valore indicato dal CTU fosse incompatibile con la circostanza di fatto che la moto circolasse e si trovasse in data 2.7.2016 a Misano Adriatico, ha attribuito al mezzo il valore di mercato indicato, in via subordinata, da controparte sulla scorta della perizia di parte dalla stessa prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure deve essere confermata per le ragioni che seguono.
Come rilevato, con il primo motivo censura la Parte_1
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'avvenuto furto del motociclo oggetto di causa evidenziando come il Giudice avrebbe espresso un “giudizio ambivalente” rispetto alle deposizioni testimoniali assunte. Infatti, da un lato avrebbe correttamente reputato falsa la testimonianza resa da , dall'altro avrebbe irragionevolmente Tes_2
considerato attendibile quella resa dal nonostante quanto falsamente Tes_1
riferito dallo stesso in ordine al valore del veicolo. Rileva quindi come, rispetto a tale ultima testimonianza, il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione, per cui il medesimo teste sarebbe al contempo attendibile rispetto all'an, ma non rispetto al quantum; in tale prospettiva, in assenza di altri elementi apprezzabili, osserva come la circostanza del furto rimarrebbe del tutto sfornita di prova.
pag. 12/18 Il motivo è infondato e va respinto.
Giova ricordare che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, grava in capo a quest'ultimo l'onere di dover dimostrare, oltre al titolo sul quale fonda la sua pretesa, l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato.
Infatti, come precisato più volte dalla CA : “il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (tra le molte, ord. n. 1558/2018).
Ciò premesso, l'odierno appellato ha offerto, a dimostrazione del furto subito, le deposizioni di e Tes_2 Tes_1
Entrambi i testi, sentiti rispettivamente alle udienze del 3.11.2021 e
15.12.2021, hanno concordemente dichiarato di essersi recati, unitamente al a Misano Adriatico in data 2.7.2016 in occasione di un raduno CP_1
motociclistico, e che in tale circostanza il veicolo dell'amico, parcheggiato in Via Litoranea Nord, in prossimità del bagno n. 13, era stato rubato.
Orbene, pur dovendo ritenere l'inattendibilità della testimonianza resa dal teste per avere lo stesso riferito circa l'avvenuta revisione del Tes_2
mezzo – circostanza smentita in corso di causa dall'espletata CTU – non può essere adottata la medesima valutazione nei confronti della testimonianza resa da Tes_1
pag. 13/18 Quest'ultimo, interrogato sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c di parte ricorrente, ha confermato che il mezzo del era stato rubato da ignoti dal parcheggio sito in via Litoranea CP_1
Nord, ove il proprietario lo aveva lasciato inserendo gli appositi dispositivi di blocco.
La dichiarazione resa dal per quanto non ricca di particolari, risulta Tes_1
circostanziata nel tempo e nello spazio è intrinsecamente coerente e conferma quanto dichiarato dal in sede di denuncia sporta in data CP_1
3.7.2016 presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Misano
Adriatico, ovvero: “Ieri, intorno alle ore 23:45, in occasione della
Manifestazione WDW, parcheggiavo il mio motociclo UC 1098S di colore rossa targata CX98888 dinnanzi al Bagno nr.13 di Via Litoranea
Nord a Misano Adriatico. Alle successive ore 01:40, nel riprendere la moto, mi accorgevo che ignoti malfattori l'avevano asportata.”.
Infondata appare la tesi di parte appellante secondo la quale il teste non sarebbe attendibile per avere lo stesso svolto un giudizio circa il valore del veicolo ante sinistro contrastante rispetto a quanto emerso all'esito dell'espletata CTU.
Sul punto va osservato come il Tribunale abbia valutato l'attendibilità del teste avuto riguardo al contenuto delle sue dichiarazioni in relazione alle circostanze di fatto sulle quali egli è stato chiamato a rispondere;
dalla indicazione relativa al valore del veicolo, anche se non condivisibile, non può desumersi l'inattendibilità della testimonianza resa sulle circostanze di fatto, posto che un conto è riferire su fatti storici , un conto è esprimere giudizi e valutazioni , “attività” quest'ultima che peraltro non è neppure pag. 14/18 demandabile alla prova testimoniale stante il dettato dell'art. 244 c.p.c.
Nemmeno valgono a contraddire il teste le informazioni desumibili dal certificato cronologico del PRA prodotto dall'assicurazione, attestante il trasferimento di proprietà del veicolo a favore del in data 15.1.2016. CP_1
In effetti, l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico può essere effettuata anche successivamente all'atto di vendita, sicché l'indicazione del trasferimento di proprietà risultante dalla documentazione allegata da parte appellante, non esclude la concreta possibilità che la moto sia stata acquistata dal - e quindi ricevuta in disponibilità da parte dello CP_1
stesso - prima di quella data.
Il motivo sub B e C vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
A mezzo degli stessi l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di non riconoscibilità dell'indennizzo assicurativo proposta dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., lamentando come il Giudice abbia riconosciuto rilievo dirimente alla deposizione appunto del teste inoltre, si duole Tes_1
dell'omessa considerazione di una serie di indizi in virtù dei quali doveva ritenere l'inverosimiglianza della riparazione del mezzo nei pochi giorni intercorrenti tra l'acquisto del veicolo e la stipula del contratto assicurativo tra e . CP_1 Parte_1
Anche tali motivi sono infondati.
Sul punto vanno anzitutto richiamate le già svolte considerazioni circa la testimonianza del le cui dichiarazioni non solo confermano la Tes_1
circostanza del furto del motociclo, ma consentono di ritenere altresì provata l'avvenuta riparazione dello stesso, avendo dato conto il teste, anche da questo punto di vista, di elementi non smentiti da altre circostanze pag. 15/18 di fatto emerse in corso di causa, con coerenza non solo “interna” ma anche “esterna” della deposizione
Dalla disamina della deposizione testimoniale è emerso che :
- la moto è stata visionata dal in fotografia e altresì di persona, a Tes_1
seguito dell'acquisto da parte del in Trentino tra dicembre CP_1
2015 e gennaio 2016: tale datazione per quanto già esposto non è necessariamente smentita dalla data di iscrizione al PRA del passaggio di proprietà;
- il mezzo così come visionato dal teste risultava, dal confronto con la documentazione fotografica dallo stesso ricevuta, nelle medesime condizioni in cui versava all'atto di acquisto, salvo la parte anteriore, nel frattempo smontata dal CP_1
- il stesso ha redatto una lista ove ha elencato i pezzi di ricambio Tes_1
necessari per svolgere i necessari lavori di riparazione;
- il sulla scorta di tale elenco, ha acquistato i pezzi di ricambio CP_1
da soggetti privati presso mercatini dell'usato che si tengono periodicamente in Lombardia e in Emilia-Romagna
- la riparazione della moto è avvenuta nei 7/10 gg successivi all'acquisto ad opera dello stesso e del CP_1 Tes_1
Orbene, su detti fatti il ha reso testimonianza per “conoscenza CP_1
diretta” e l'argomentazione di parte appellante concernente l'assenza di qualsivoglia documentazione relativa all'acquisto dei pezzi di ricambio non scalfisce il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, il quale a fronte degli esiti della prova orale ha constatato la mancanza di una qualsiasi
“circostanza positivamente accertata” dalla quale trarre che invece i lavori pag. 16/18 di riparazione su cui ha deposto il teste non siano stati in realtà effettivamente eseguiti.
Non è dato quindi escludere che il veicolo abbia acquistato, in conseguenza a tali lavori che lo hanno reso “funzionante”, avesse al momento della stipula della polizza maggiore valore rispetto al prezzo di acquisto.
Mediante il motivo sub D l'appellante critica, infine, la statuizione assunta dal primo Giudice in ordine al quantum debeatur rilevando come questi abbia omesso di considerare come la valutazione svolta dal perito sia stata fatta sull'erroneo presupposto che il motoveicolo sia stato sottoposto a revisione.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
La circostanza che il mezzo non sia stato revisionato non esclude che lo stesso sia stato riparato;
diversamente, infatti, non avrebbe neppure potuto trovarsi a Misano Adriatico in data 2.7.2016 in occasione del raduno motociclistico.
Infine è condivisibile la decisione assunta sul punto dal primo Giudice, il quale, ritenendo di non poter attribuire al mezzo il valore indicato dal CTU, ha correttamente applicato il valore riconosciuto in subordine dalla stessa compagnia assicuratrice.
Dal rigetto dei precedenti motivi di appello consegue il rigetto dei motivi sub E e F.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nei medi, avuto riguardo allo scaglione di valore da Euro 5.201 a 26.000.
pag. 17/18 L'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1-bis D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza numero 1084/2023 del 13.12.2023 Parte_1
del Tribunale di Trento;
1) rigetta l'appello proposto da confermando Parte_1
l'appellata sentenza;
2) condanna alla rifusione delle spese Parte_1
processuali di secondo grado che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, in base al valore della controversia, in Euro 5.809, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali , C.p.a. ed oltre I.v.a., se dovuta, come per legge;
Dichiara che sussistono le condizioni per l'imposizione a carico dell'appellante del contribuito nel suo doppio ai sensi dell'art. 13, co. I quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
La Presidente rel. est.
Dott Liliana Guzzo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 97/2024 R.G.
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati:
dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 30 aprile 2024
DA
, c.f. e P.I. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele a Beccara del foro di Trento;
appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Tomezzoli ed Elettra Morelli del Foro di Trento;
appellato Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Trento n. 1084/2023 dd. 13 dicembre 2023, depositata in pari data, non notificata:
- respingersi ogni domanda proposta dal signor CP_1
- condannare il signor al rimborso in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di indebito, dell'importo pari ad Euro 14.207,63;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
Di parte appellata:
“voglia la Corte d'Appello di Trento, in via principale:
1. rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trento n. 1084/2023 e, per l'effetto, confermare tale sentenza;
in ogni caso:
2. con rifusione integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, compreso rimborso spese generali, Cnpa e IVA e spese di
Ctu.”
pag. 2/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd. 27.5.2019 adiva il CP_1
Tribunale di Trento per sentire condannare a Parte_1
corrispondergli l'indennizzo dovuto per effetto della polizza n.
1/39294/30/101098874 a seguito del furto del proprio motoveicolo Ducati modello 1098S, targato CX 98888, avvenuto a Misano Adriatico in data
2.7.2016.
Il ricorrente, premesso di aver acquistato il mezzo in condizioni di usato in data 15.1.2016, asseriva che lo stesso gli era stato sottratto da ignoti malviventi, durante il raduno motociclistico World Ducati Weekend, mentre era nell'apposito parcheggio, sito in via Litoranea Nord, con dispositivo di chiusura inserito.
Denunciato il furto presso il comando Carabinieri del luogo, deduceva di aver provveduto ad avvisare tempestivamente Parte_1
con la quale aveva stipulato la polizza denominata “Kmsicuri
[...]
ciclomotori e motocicli” con espressa copertura per l'ipotesi di furto del motociclo con un massimale di € 12.0000; asseriva che la compagnia assicuratrice, con comunicazione dd. 7.7.2017, aveva tuttavia formalizzato il proprio diniego a corrispondere l'indennizzo richiesto “per carenza del rapporto assicurativo e per la totale assenza di elementi probatori a sostegno della veridicità dei fatti denunciati.”
Sosteneva che il veicolo, riparato dai danni riportati a seguito di un CP_1
sinistro avvenuto nel 2007, era perfettamente funzionante e aveva un valore commerciale di € 10.000; chiedeva quindi la corresponsione da parte della compagnia di assicurazione di un indennizzo di pari valore.
pag. 3/18 Con comparsa dd. 18.9.2019 si costituiva in giudizio
[...]
contestando la fondatezza della domanda proposta dal Parte_1
e chiedendone il rigetto. CP_1
Rilevava come da verifiche eseguite dalla compagnia dopo il ricevimento della denuncia del sinistro fossero emerse gravi incongruenze che inducevano a dubitare della veridicità di quanto esposto dal ricorrente a sostegno della richiesta di indennizzo.
Risultava infatti, dal certificato cronologico del PRA, che il motoveicolo
Ducati 1098 S targato CX 98888, immatricolato la prima volta nel 2007 a nome del primo proprietario, era stato ceduto in data 19.2.2008 ad altro acquirente, il quale, proprio alla guida dello stesso, decedeva in un grave incidente stradale in data 9.6.2008.
A distanza di 7 anni, in data 14.12.2015, la moto veniva quindi intestata agli eredi di quest'ultimo per il valore di € 990 e contestualmente alienata;
vi era stato poi un ulteriore (e ultimo) passaggio di proprietà del veicolo, che veniva acquistato dal in data 15.1.2016, al prezzo di € 950. CP_1
Appariva quindi del tutto inverosimile che il veicolo acquistato dal CP_1
nel breve lasso temporale intercorrente tra l'acquisto dello stesso e la stipula della polizza assicurativa con dd. Parte_1
28.1.2016, avesse potuto essere trasformato da relitto di motociclo gravemente incidentato, a mezzo idoneo alla circolazione, con un incremento del suo valore di mercato da € 950, corrisposti dal quale CP_1
prezzo di acquisto in data 15.1.2016, a € 12.000 come dichiarato dallo stesso all'atto di conclusione del contratto assicurativo.
Ne derivava che il contratto concluso dal ricorrente con
[...]
era annullabile ai sensi dell'art 1892 c.c. in quanto Parte_1
pag. 4/18 concluso per effetto di una dichiarazione inesatta sul valore e sulle condizioni del veicolo resa con dolo dall'assicurato, o in alternativa, affetto da nullità per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. in quanto stipulato con riguardo a un bene di valore pressoché nullo.
Subordinatamente, la compagnia resistente contestava il quantum della somma pretesa, rilevando come il perito della compagnia avesse stimato il valore commerciale del veicolo in € 6.100, somma alla quale doveva essere applicato lo scoperto del 20% e la franchigia di € 250.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n. 1084/2023 dd. 13.12.2023 il Tribunale di Trento condannava a pagare a favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 5.518,96 e a rifondere allo stesso le spese di giudizio,
[...]
ponendo a carico di entrambe le parti, per metà, gli oneri di CTU.
Il Tribunale osservava come entrambi i testimoni di parte ricorrente,
e , avessero confermato la presenza del Testimone_1 Testimone_2
con il proprio mezzo in data 2.7.2016 a Misano Adriatico, nonché CP_1
l'avvenuto furto del veicolo, pur non aggiungendo particolari sul fatto.
Rilevava che il teste aveva dichiarato di aver visto la moto, sia in Tes_1
fotografia, inviatagli dal al momento dell'acquisto, sia CP_1
personalmente, tra dicembre 2015 e gennaio 2016 in Trentino, ove aveva potuto appurare l'effettiva corrispondenza delle condizioni della moto a quelle delle foto, pur precisando che la parte anteriore del veicolo era stata smontata dal per ripararla. CP_1
Il medesimo teste aveva asserito di aver fornito al l'elenco dei pezzi CP_1
da acquistare e di aver provveduto personalmente al montaggio circa 7-10
pag. 5/18 gg dopo l'acquisto precisando che per la riparazione del mezzo erano necessari circa 4 giorni di lavoro.
Richiamandosi all'esame documentale effettuato dal consulente tecnico, il
Tribunale rilevava come quest'ultimo avesse accertato per mezzo del verbale di sopralluogo in occasione dell'incidente dd.
8.6.2008 che nel motociclo Ducati risultavano “in avaria il sistema frenante, i dispositivi acustici, gli organi dello sterzo, danneggiati il gruppo ottico anteriore e il sistema di illuminazione, inoltre era constatato il distacco completo del parabrezza, degli specchietti retrovisori, del proiettore, degli indicatori direzionali, piegatura della forcella e dell'intero telaio, la distruzione totale della carena su ambo i lati.” Era emerso altresì dall'accertamento dei Carabinieri in sede di indagine dopo il sinistro che la moto non era stata sottoposta alla prevista revisione né dopo l'incidente né dopo i primi quattro anni dall'immatricolazione e quindi non avrebbe potuto legittimamente circolare. Alla luce di tali emergenze documentali, il perito concludeva che il valore attribuibile al mezzo fosse di € 950.
Ciò premesso, il Tribunale esaminava, rigettandola, l'eccezione ex art 1892
c.c. proposta da parte convenuta rilevando come, da un lato fosse provato il furto, e, dall'altro, non fosse provata la falsità delle dichiarazioni rese dal
CP_1
Se infatti, la deposizione del doveva ritenersi “pacificamente Tes_2
falsa” per aver lo stesso dato atto della revisione in realtà mai avvenuta, lo stesso giudizio non poteva estendersi anche alla dichiarazione resa dal
Tes_1
La mancata revisione del mezzo non escludeva la concreta possibilità che esso potesse concretamente circolare, così come l'assenza di pag. 6/18 documentazione riguardante l'acquisto dei pezzi di ricambio non implicava necessariamente che la riparazione del mezzo non fosse mai avvenuta.
Sulla scorta delle stesse ragioni andava disattesa l'eccezione di nullità di cui all'art. 1895 c.c., non potendo ritenere priva di valore la cosa assicurata e quindi insussistente il rischio della sua perdita.
Nell'esaminare la questione relativa al valore del mezzo al momento del denunciato sinistro, il Tribunale evidenziava la mancanza di elementi a conforto di quanto sostenuto dal ricorrente. Il teste si era infatti Tes_1
limitato a riportare de relato quanto venuto a conoscenza dal ricorrente circa il prezzo dei pezzi di ricambio acquistati, senza null'altro specificare.
La stima del valore del veicolo dallo stesso svolta - secondo la quale il mezzo poteva valere 13,500 dopo le riparazioni e 6.00-7.000 prima delle stesse - era poi del tutto inattendibile in quanto incompatibile con il prezzo pagato dal al momento dell'acquisto. CP_1
D'altra parte, non era risolutivo nemmeno il valore indicato dal CTU, in quanto incompatibile con la possibilità che la moto potesse circolare su strada.
Il Tribunale determinava quindi l'indennizzo con riferimento al valore ammesso in subordine dalla stessa in Parte_1
conformità con le indicazioni del proprio perito, pari ad € 6.100 da cui andava detratta la franchigia di € 250 e lo scoperto del 20%, pervenendo così all'importo di € 4.630 che, rivalutato, risultava ammontare a €
5.518,96.
pag. 7/18 Per la riforma della sentenza n. 1084/2023 dd. 13.12.2023 emessa dal
Tribunale di Trento, con atto di citazione dd. 30.4.2024 propone appello
. Parte_1
Con il motivo sub A l'appellante lamenta come il giudice di primo grado abbia ritenuto provato il furto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal nonostante questi abbia dichiarato un valore del motociclo del tutto Tes_1
incompatibile con quello accertato dal CTU e malgrado abbia collocato i primi lavori sul veicolo all'inizio del mese di dicembre, quando la moto, secondo gli estratti del PRA, era ancora di proprietà e nella disponibilità materiale di terzi.
Il Tribunale non avrebbe poi messo in relazione le dichiarazioni di tale teste con gli elementi di prova di natura documentale ed indiziaria in atti, quale la denuncia -querela sporta dal non contenente alcuna CP_1
menzione della presenza del e del al raduno motociclistico, Tes_2 Tes_1
ovvero l'assenza di qualsivoglia evidenza, anche solo fotografica, della giornata trascorsa a Misano.
Con il motivo di appello sub B reitera Parte_1
l'eccezione di non riconoscibilità dell'indennizzo assicurativo ex art. 1892
c.c., ribadendo come la polizza stipulata con il integri un contratto CP_1
concluso per effetto di una dichiarazione inesatta sul valore e sulle condizioni del veicolo resa con dolo dall'assicurato.
Ritiene la compagnia assicuratrice l'erroneità della motivazione con la quale il Tribunale, respingendo l'eccezione de qua, l'ha valutata con riguardo alla data del furto, anziché quella della stipula della polizza con la compagnia assicuratrice. Ribadisce che, secondo una corretta ripartizione degli oneri probatori, a fronte della prova documentale e indiziaria offerta pag. 8/18 da circa la circostanza che in data 15.1.2016 Parte_1
la moto si trovava in condizioni di relitto, sarebbe stato onere dell'assicurato fornire la prova contraria dimostrando che nei successivi 13 giorni i lavori di riparazione erano stati effettuati ed ultimati.
Con motivo sub C, l'appellante lamenta l'omessa considerazione da parte del Tribunale di taluni elementi gravi, precisi e concordanti in virtù dei quali doveva ritenere che il motociclo non era stato riparato alla data di stipulazione della polizza.
Sostiene l'inattendibilità della tesi avversaria Parte_1
secondo la quale la riparazione di un motoveicolo proveniente da un incidente mortale sarebbe avvenuta “artigianalmente” senza l'intervento di personale specializzato e senza il supporto di macchinari di un'officina attrezzata, determinando un incremento del valore del mezzo da € 950 ad €
12.000 in soli pochi giorni, il tutto in totale assenza di fatture o altra documentazione probatoria. Ancora, ritiene del tutto inammissibile l'affermazione resa dal in sede di prima memoria ex art. 183 VI CP_1
comma c.p.c. secondo la quale l'acquisto non sarebbe in realtà avvenuto in data 15 gennaio 2016, ma nel corso del mese di dicembre;
tale affermazione non solo contrasterebbe con quanto dichiarato dallo stesso nel ricorso introduttivo, ma sarebbe altresì incompatibile con la CP_1
diversa data indicata nel contratto scritto oggetto di pubblicità tramite il sistema del PRA.
In via ulteriormente subordinata, sub D, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche in ordine alla statuizione relativa al quantum debeatur: la stima del valore del mezzo era stata compiuta dal perito della compagnia sul presupposto, poi smentito dall'espletata CTU, che il motoveicolo fosse pag. 9/18 regolarmente circolante in quanto sottoposto con esito positivo alla revisione ministeriale.
Infine, sub F ed E, la compagnia assicuratrice evidenzia l'esigenza di riforma - in ragione dell'auspicata riforma della sentenza impugnata- della statuizione sulle spese di giudizio, con ripetizione di quanto versato da in esecuzione della sentenza. Parte_1
Con comparsa dd. 26.7.2024 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché la rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Ribadisce l'appellato il proprio diritto di percepire l'indennizzo assicurativo a seguito del furto del proprio veicolo, contestando fermamente la ricostruzione operata da controparte secondo la quale egli avrebbe svolto dichiarazioni false circa il valore del veicolo e l'avvenuto furto.
Spiega di aver svolto, nell'immediatezza dell'acquisto del veicolo, dei lavori di riparazione sullo stesso che ne avevano determinato un consistente incremento di valore. In quella fase si era fatto assistere dal che in Tes_1
quanto titolare di un'officina specializzata nella riparazione di motociclette a marchio Ducati, aveva provveduto, non solo a stilare l'elenco dei pezzi di ricambio necessari- acquistati poi dal presso mercatini dell'usato per CP_1
il valore complessivo di 2.000 -ma altresì intervenendo sul mezzo, riparandolo e quindi rendendolo perfettamente funzionante.
Quanto alla prova del furto, ritiene siano valorizzabili entrambe le testimonianze assunte in corso di giudizio: anche quella del teste , Tes_2
che, come accertato nel decreto che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, non aveva reso falsa testimonianza. Con
pag. 10/18 particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal osserva come il Tes_1
giudizio di valore espresso dallo stesso, integri una valutazione di carattere soggettivo, la cui erroneità non basta a connotare le dichiarazioni provenienti dallo stesso in termini di falsità. Quanto sostenuto dal Tes_1
non sarebbe poi inattendibile per aver lo stesso affermato cha la moto era nella disponibilità del prima della stipula della polizza: ribadisce CP_1
l'appellato di aver acquistato la moto per effetto del mero consenso manifestato fra le parti a dicembre 2015, quindi in data anteriore rispetto a quella risultante dal PRA, iniziando a svolgere i lavori di riparazione sulla stessa. Tale circostanza sarebbe chiaramente provata dall'istruttoria orale svolta, idonea a superare le diverse risultanze del PRA, aventi mera funzione di pubblicità dichiarativa.
L'appellato osserva come la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato l'eccezione, proposta da di invalidità Parte_1
del contratto di assicurazione in conseguenza della falsa dichiarazione del contraente in sede di stipula, rilevando come la compagnia assicuratrice non abbia fornito la prova, né documentale né indiziaria del fatto che al
28.1.2016, la moto assicurata fosse un relitto di motoveicolo. Gli unici elementi a sostegno della tesi dell'appellante sarebbero infatti le risultanze del PRA, la cui valenza probatoria in ordine al momento di acquisto del veicolo risulterebbe tuttavia superata in virtù delle prove testimoniali assunte e il mancato superamento della revisione amministrativa, circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'assicurazione contro il furto.
L'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1892 c.c. sarebbe, in ogni caso, inammissibile: essendo i dati registrati al PRA, liberamente consultabili, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto e dovuto conoscerli, con la pag. 11/18 conseguente esclusione della configurabilità di una condotta dolosa o gravemente colposa del contraente;
in ogni caso, il presunto scarso valore del veicolo avrebbe al più indotto la compagnia a stipulare il contratto a condizioni diverse, ma non a rifiutarne la conclusione.
Rileva infine come la decisione impugnata non sia censurabile nemmeno con riferimento al valore attribuito al mezzo: il Giudice, rilevando come il valore indicato dal CTU fosse incompatibile con la circostanza di fatto che la moto circolasse e si trovasse in data 2.7.2016 a Misano Adriatico, ha attribuito al mezzo il valore di mercato indicato, in via subordinata, da controparte sulla scorta della perizia di parte dalla stessa prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure deve essere confermata per le ragioni che seguono.
Come rilevato, con il primo motivo censura la Parte_1
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'avvenuto furto del motociclo oggetto di causa evidenziando come il Giudice avrebbe espresso un “giudizio ambivalente” rispetto alle deposizioni testimoniali assunte. Infatti, da un lato avrebbe correttamente reputato falsa la testimonianza resa da , dall'altro avrebbe irragionevolmente Tes_2
considerato attendibile quella resa dal nonostante quanto falsamente Tes_1
riferito dallo stesso in ordine al valore del veicolo. Rileva quindi come, rispetto a tale ultima testimonianza, il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione, per cui il medesimo teste sarebbe al contempo attendibile rispetto all'an, ma non rispetto al quantum; in tale prospettiva, in assenza di altri elementi apprezzabili, osserva come la circostanza del furto rimarrebbe del tutto sfornita di prova.
pag. 12/18 Il motivo è infondato e va respinto.
Giova ricordare che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, grava in capo a quest'ultimo l'onere di dover dimostrare, oltre al titolo sul quale fonda la sua pretesa, l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato.
Infatti, come precisato più volte dalla CA : “il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (tra le molte, ord. n. 1558/2018).
Ciò premesso, l'odierno appellato ha offerto, a dimostrazione del furto subito, le deposizioni di e Tes_2 Tes_1
Entrambi i testi, sentiti rispettivamente alle udienze del 3.11.2021 e
15.12.2021, hanno concordemente dichiarato di essersi recati, unitamente al a Misano Adriatico in data 2.7.2016 in occasione di un raduno CP_1
motociclistico, e che in tale circostanza il veicolo dell'amico, parcheggiato in Via Litoranea Nord, in prossimità del bagno n. 13, era stato rubato.
Orbene, pur dovendo ritenere l'inattendibilità della testimonianza resa dal teste per avere lo stesso riferito circa l'avvenuta revisione del Tes_2
mezzo – circostanza smentita in corso di causa dall'espletata CTU – non può essere adottata la medesima valutazione nei confronti della testimonianza resa da Tes_1
pag. 13/18 Quest'ultimo, interrogato sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c di parte ricorrente, ha confermato che il mezzo del era stato rubato da ignoti dal parcheggio sito in via Litoranea CP_1
Nord, ove il proprietario lo aveva lasciato inserendo gli appositi dispositivi di blocco.
La dichiarazione resa dal per quanto non ricca di particolari, risulta Tes_1
circostanziata nel tempo e nello spazio è intrinsecamente coerente e conferma quanto dichiarato dal in sede di denuncia sporta in data CP_1
3.7.2016 presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Misano
Adriatico, ovvero: “Ieri, intorno alle ore 23:45, in occasione della
Manifestazione WDW, parcheggiavo il mio motociclo UC 1098S di colore rossa targata CX98888 dinnanzi al Bagno nr.13 di Via Litoranea
Nord a Misano Adriatico. Alle successive ore 01:40, nel riprendere la moto, mi accorgevo che ignoti malfattori l'avevano asportata.”.
Infondata appare la tesi di parte appellante secondo la quale il teste non sarebbe attendibile per avere lo stesso svolto un giudizio circa il valore del veicolo ante sinistro contrastante rispetto a quanto emerso all'esito dell'espletata CTU.
Sul punto va osservato come il Tribunale abbia valutato l'attendibilità del teste avuto riguardo al contenuto delle sue dichiarazioni in relazione alle circostanze di fatto sulle quali egli è stato chiamato a rispondere;
dalla indicazione relativa al valore del veicolo, anche se non condivisibile, non può desumersi l'inattendibilità della testimonianza resa sulle circostanze di fatto, posto che un conto è riferire su fatti storici , un conto è esprimere giudizi e valutazioni , “attività” quest'ultima che peraltro non è neppure pag. 14/18 demandabile alla prova testimoniale stante il dettato dell'art. 244 c.p.c.
Nemmeno valgono a contraddire il teste le informazioni desumibili dal certificato cronologico del PRA prodotto dall'assicurazione, attestante il trasferimento di proprietà del veicolo a favore del in data 15.1.2016. CP_1
In effetti, l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico può essere effettuata anche successivamente all'atto di vendita, sicché l'indicazione del trasferimento di proprietà risultante dalla documentazione allegata da parte appellante, non esclude la concreta possibilità che la moto sia stata acquistata dal - e quindi ricevuta in disponibilità da parte dello CP_1
stesso - prima di quella data.
Il motivo sub B e C vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
A mezzo degli stessi l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di non riconoscibilità dell'indennizzo assicurativo proposta dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., lamentando come il Giudice abbia riconosciuto rilievo dirimente alla deposizione appunto del teste inoltre, si duole Tes_1
dell'omessa considerazione di una serie di indizi in virtù dei quali doveva ritenere l'inverosimiglianza della riparazione del mezzo nei pochi giorni intercorrenti tra l'acquisto del veicolo e la stipula del contratto assicurativo tra e . CP_1 Parte_1
Anche tali motivi sono infondati.
Sul punto vanno anzitutto richiamate le già svolte considerazioni circa la testimonianza del le cui dichiarazioni non solo confermano la Tes_1
circostanza del furto del motociclo, ma consentono di ritenere altresì provata l'avvenuta riparazione dello stesso, avendo dato conto il teste, anche da questo punto di vista, di elementi non smentiti da altre circostanze pag. 15/18 di fatto emerse in corso di causa, con coerenza non solo “interna” ma anche “esterna” della deposizione
Dalla disamina della deposizione testimoniale è emerso che :
- la moto è stata visionata dal in fotografia e altresì di persona, a Tes_1
seguito dell'acquisto da parte del in Trentino tra dicembre CP_1
2015 e gennaio 2016: tale datazione per quanto già esposto non è necessariamente smentita dalla data di iscrizione al PRA del passaggio di proprietà;
- il mezzo così come visionato dal teste risultava, dal confronto con la documentazione fotografica dallo stesso ricevuta, nelle medesime condizioni in cui versava all'atto di acquisto, salvo la parte anteriore, nel frattempo smontata dal CP_1
- il stesso ha redatto una lista ove ha elencato i pezzi di ricambio Tes_1
necessari per svolgere i necessari lavori di riparazione;
- il sulla scorta di tale elenco, ha acquistato i pezzi di ricambio CP_1
da soggetti privati presso mercatini dell'usato che si tengono periodicamente in Lombardia e in Emilia-Romagna
- la riparazione della moto è avvenuta nei 7/10 gg successivi all'acquisto ad opera dello stesso e del CP_1 Tes_1
Orbene, su detti fatti il ha reso testimonianza per “conoscenza CP_1
diretta” e l'argomentazione di parte appellante concernente l'assenza di qualsivoglia documentazione relativa all'acquisto dei pezzi di ricambio non scalfisce il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, il quale a fronte degli esiti della prova orale ha constatato la mancanza di una qualsiasi
“circostanza positivamente accertata” dalla quale trarre che invece i lavori pag. 16/18 di riparazione su cui ha deposto il teste non siano stati in realtà effettivamente eseguiti.
Non è dato quindi escludere che il veicolo abbia acquistato, in conseguenza a tali lavori che lo hanno reso “funzionante”, avesse al momento della stipula della polizza maggiore valore rispetto al prezzo di acquisto.
Mediante il motivo sub D l'appellante critica, infine, la statuizione assunta dal primo Giudice in ordine al quantum debeatur rilevando come questi abbia omesso di considerare come la valutazione svolta dal perito sia stata fatta sull'erroneo presupposto che il motoveicolo sia stato sottoposto a revisione.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
La circostanza che il mezzo non sia stato revisionato non esclude che lo stesso sia stato riparato;
diversamente, infatti, non avrebbe neppure potuto trovarsi a Misano Adriatico in data 2.7.2016 in occasione del raduno motociclistico.
Infine è condivisibile la decisione assunta sul punto dal primo Giudice, il quale, ritenendo di non poter attribuire al mezzo il valore indicato dal CTU, ha correttamente applicato il valore riconosciuto in subordine dalla stessa compagnia assicuratrice.
Dal rigetto dei precedenti motivi di appello consegue il rigetto dei motivi sub E e F.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nei medi, avuto riguardo allo scaglione di valore da Euro 5.201 a 26.000.
pag. 17/18 L'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1-bis D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza numero 1084/2023 del 13.12.2023 Parte_1
del Tribunale di Trento;
1) rigetta l'appello proposto da confermando Parte_1
l'appellata sentenza;
2) condanna alla rifusione delle spese Parte_1
processuali di secondo grado che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, in base al valore della controversia, in Euro 5.809, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali , C.p.a. ed oltre I.v.a., se dovuta, come per legge;
Dichiara che sussistono le condizioni per l'imposizione a carico dell'appellante del contribuito nel suo doppio ai sensi dell'art. 13, co. I quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
La Presidente rel. est.
Dott Liliana Guzzo
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