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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10364/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 agosto 2025
da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Cartella ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata ricorrente contro
, in persona del ministro Controparte_1 pro tempore in persona del Controparte_2
Direttore in carica,
Controparte_3
Oggetto: docenti a tempo determinato, mancata fruizione delle ferie, indennità sostitutiva
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31 agosto 2025, la docente si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Milano, quale Giudice del Lavoro, e, convenendo il , ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie e le festività maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nella misura di 156 giorni. 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare il e del Controparte_1 [...] CP
al pagamento, a titolo di indennità sostituiva per le ferie e le festività maturate e non godute, della somma di € 8.956,08, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da di- strarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario”
A tal fine ha dedotto:
-di aver svolto il servizio di docente con contratto a termine sino al 30 giugno per gli anni meglio indicati nel ricorso;
- di non aver mai, durante il servizio prestato a tempo determinato, né richiesto né goduto delle ferie. Sulla base di tali circostanze di fatto, ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute.
Si è costituito il convenuto che ha contestato il numero delle ferie fruibili, il CP_1 numero di giorni fruiti, in ogni caso il diritto all'indennità sostitutiva.
All'udienza del 19 novembre 2025, si è svolta la discussione. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della docente di ottenere Parte_1 la monetizzazione dei giorni di ferie, a suo dire non goduti in corso d'anno e per i quali, quindi, pretende la relativa indennità sostitutiva. Prima di esaminare la pretesa, appare opportuno ripercorrere la disciplina in materia e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, la materia delle ferie degli insegnanti trovava la propria disciplina negli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007. L'art 13, comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, stabiliva “…le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro è tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Come è evidente, l'art. 19, comma 2, prevedeva due regolare:-la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); -la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. Con l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, la disciplina di cui sopra ha subito una profonda modifica: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. A fronte delle disposizioni antecedenti, l'art. 5 ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, norma peraltro destinata a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Lo stesso articolo, al comma 55, ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La soluzione della questione che si è chiamati a decidere e, che si ribadisce, ha ad oggetto il preteso diritto di un docente a termine alla monetizzazione delle ferie non godute dipende soprattutto dall'interpretazione che si ritiene di dare al passaggio normativo che così recita: “n.r.: il divieto di monetizzazione” “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Ed, invero, ferma la scelta del legislatore di prevedere per i docenti a termine, diversamente che per quelli di ruolo, la possibilità di una monetizzazione, occorre considerare l'ambito ed il perimetro entro il quale tale diritto possa essere fatto valere. La norma sopra richiamata stabilisce che il diritto alla monetizzazione vale per quei giorni che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito usufruirne. Se il primo dei due termini dell'operazione non necessita di particolare esame in quanto è determinabile sulla base del singolo contratto di docenza, il secondo termine, anche alla luce delle divergenti letture ed interpretazioni, necessita di un esame approfondito. Ferme le diverse posizioni di cui si darà conto nella presente trattazione, le possibili letture della norma sono, in sintesi due: 1) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni di ferie effettive ovvero chieste dal docente od al quale il docente era invitato a beneficiare con espressa indicazione che in caso di mancato godimento le ferie sarebbero andate perdute senza diritto all'indennità sostitutiva;
2) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni nei quali il docente poteva ritenersi in ferie perché vi era la sospensione delle lezioni. Ciò premesso, varie sono state le occasioni nelle quali sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di ZI si sono occupate della questione. Nel prosieguo verrà esaminata la giurisprudenza in materia avendo riguardo ad evidenziare, come già fatto da alcuni precedenti di merito, i limiti entro i quali le pronunce possono essere applicate al caso di specie, caso che si ribadisce concerne la pretesa del docente di vedersi monetizzare le ferie sul presupposto che i 17 giorni dei quali aveva diritto nell'anno docenza non siano, da lui, già stati fruiti durate il periodo di sospensione delle lezioni. La Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-569/16 e C-570/16 - ST Wuppertal contro e / ; C- Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
619/16 Sebastian v Land Berlin;
C- 684/2016 Max Planck/Tetsuji Parte_2
Shimizu) ha affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, Come ha ben evidenziato altro giudice di questo ufficio in fattispecie del tutto analoga (Trib. Milano, dott.ssa Porcelli sentenza emessa all'esito del procedimento 13101/24”:
“ Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi. Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi. La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger v Landa Berlin) afferma che i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”. La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”. La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore. La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore). Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”. Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie. Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di CP_1 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria. Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Anche la Suprema Corte è intervenuta sull'argomento: nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 dove ha motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da ZI civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza)”. Sempre al fine di contestualizzare le pronunce emesse sul tema delle ferie degli insegnanti ed al fine di escluderne l'applicabilità a casi diversi da quelli decisi (come, in maniera del tutto condivisibile, ha stabilito il Tribunale di Torino-sentenza emessa all'esito del procedimento RG N. 8384/24 dott.ssa Paliaga) va richiamata la sentenza della Corte Europea del 18 gennaio 2024 causa C-218/22. In quel caso, la controversia riguardava la pretesa di un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012. “È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere. Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di averne goduto in minima parte, mentre il sostiene che ha fruito anche del CP_1 numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale”. La Corte di ZI nella sentenza n. 14268/2022 (e poi in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”. Da tali chiare precisazioni (sent. tribunale Torino) derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: “contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di ZI in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 la Corte ha affermato: “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”. La fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico. Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese, senza ulteriori specificazioni, anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni. A ciò va aggiunto che le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa ZI, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
“In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
1. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
2. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
3. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
4. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la CP_1 fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. (Trib. Torino cit.). Nella sentenza n.28587/2024 la Corte di ZI ha stabilito: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Correttamente il Tribunale di Milano, nella sopra citata sentenza: “Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie. Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie. Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla ZI e come sopra precisato. Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la ZI (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”. L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali …” ed un impegno fino 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio”. Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (Trib. Milano cit.).. Il contenuto delle disposizioni normative applicabili ratione temporis e una puntuale contestualizzazione della giurisprudenza sia interna che europea, contestualizzazione resa necessaria dall'esigenza di non estendere i principi in essa stabiliti a fattispecie fattualmente diverse (pretese relative ai giorni tra il 1 settembre e l'inizio delle scuole o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno) o a momenti storici diversi (prima o dopo il 2013) porta alla conclusione che il diritto alla monetizzazione riguardi solo quei giorni che risultano dalla sottrazione tra i giorni di feri ai quali il docente ha diritto in base al proprio contratto e quelli nei quali, in quanto le lezioni sono sospese, poteva usufruirne.
5. In merito a tale periodo si ritiene vi sia, come ben detto dal Tribunale di Torino una presunzione di godimento delle ferie, presunzione, tuttavia che consente “la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
6. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
7. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
8. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
9. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
10. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
11. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
12. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
13. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
14. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
15. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per il resto dell'anno, si condivide ancora quanto deciso dal Tribunale di Torino nella già richiamata sentenza: 16. “Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
17. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
18. Come ha sottolineato la Corte di ZI nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
19. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
20. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
21. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
22. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
23. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. 24. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di ZI n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
25. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
26. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
27. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 28. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Nel caso di specie, la docente ha domandato l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse secondo il prospetto meglio indicato alle pagg. 3, 4 e 5 del ricorso.
La quantificazione dei giorni di ferie spettanti è, in parte, contestato. Il assume poi che la docente abbia usufruito di tutti i predetti giorni. CP_1
Più nello specifico:
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONTRATTO DAL 02/11/2015 AL 08/12/2015 presso Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” MATURATO 3 OR DI ER CONTRATTO DAL 08/01/2016 AL 08/06/2016 presso Scuola Primaria “Via Trilussa”
- CP_3
MATURATO 11 I ER CP_8
PERIODI DI ASSENZE RU: 11 e 12/02/2016 ER OR 2 ( ) Email_1
DAL 24/03/2015 AL 29/03/2016 ER OR 4 (vacanze pasquali) 03/06/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE OR DI ER RU 7
Il difensore ha quantificato in numero di 16 i giorni maturati ed il calcolo pare corretto. Da tale importo, vanno però detratti i giorni fruiti durante la sospensione delle lezioni, per un totale residuo di 9 giorni;
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CONTRATTO DAL 21/09/2016 AL 30/06/2017 MATURATO 23 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 31/10/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 05 e 06/12/2016 2 (sospensione didattica per votazioni) CP_9
09/12/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2016 AL 05/01/2017 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
02 e 03/03/2017 2 ( ) CP_9 Controparte_10 DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 OR 3 (vacanze pasquali) CP_9
DAL 24/04/2017 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE OR DI ER RU 19 Il difensore, arrotondando per eccesso, ha quantificato in 24 i giorni di ferie maturati. Dagli stessi vanno detratti 19 giorni fruiti. Il ha poi dedotto che la docente avrebbe chiesto sei giorni di ferie. CP_1
La difesa ha contestato l'assunto anche per mancanza di prova documentale dell'istanza. Prova, in effetti, mancante. Così come la difesa ha contestato l'effettività della liquidazione di 0,50 giorni di ferie di cui al doc. sub 6 che, in effetti, parla di importo da liquidare, ma non liquidato. Tenuto conto dei giorni maturati: 24 e dei giorni fruiti: 19, residuano: giorni 5.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CONTRATTI: dal 12/09/2017 al 15/09/2017 supplenza breve dal 18/09/2017 al 22/09/2017 supplenza breve dal 25/09/2017 al 02/10/2017 supplenza breve DAL 03/10/2017 AL 30/06/2018
MATURATO 22,58 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: DAL 23/12/2017 AL 07/01/2018 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
15/02/2018 e 16/02/2018 ER OR 2 ( ) Controparte_10
05/03/2018 ER OR 1 (sospensione didattica per votazioni) DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 ER OR 4 (vacanze pasquali) DAL 30/04/2018 OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 17
Il difensore ha quantificato i giorni maturati in 24 ed il calcolo pare corretto. Il ha poi dedotto che la ricorrente ha chiesto ed usufruito di due giorni di CP_1 ferie e la circostanza non è stata contestata dalla difesa. Quindi ai 17 giorni vanno aggiunti i 2 per un totale di 19 che sottratti ai 24 portano a cinque giorni residui. Anche in questo caso, la liquidazione di un giorno non risulta effettiva.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CONTRATTO DAL 12/09/2018 AL 30/06/2019 MATURATO 24,25 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 02/11/2018 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 24/12/2018 AL 06/01/2019 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
07/03/2019 e 08/03/2019 2 ( ) CP_9 Controparte_10
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9 DAL 24/04/2019 e 26/04/2019 OR 2 (sospensione didattica da calendario CP_9 scolastico) TOTALE OR DI ER RU 18 Quanto ai giorni maturati, la difesa li ha quantificati in 26 ed il calcolo pare corretto. Non vi è, invece, contestazione circa i giorni di ferie richiesti e fruiti (2). Il residuo è quindi di 6 giorni
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CONTRATTO DAL 23/09/2019 AL 30/06/2020 MATURATO 25 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
27/02/2020 e 28/02/2020 OR 2 ( ) CP_9 Controparte_10
DAL 09/04/2020 AL 14/04/2020 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9
DAL 01/06/2020 OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 16 Per tale anno vi è coincidenza nei giorni di ferie maturati. Il residuo è di 9 giorni.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRATTO DAL 01/10/2020 AL 30/06/2021 MATURATO 24,20 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 02/11/2020 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
DAL 17/02/2021 AL 19/02/2021 OR 3 ) CP_9 Controparte_10
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 17 I giorni di ferie maturati coincidono tra le parti, così come il giorno di ferie richiesto e fruito. In totale sono 18 giorni di ferie che sottratti ai 24 portano a 6 giorni.
Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e dei calcoli appena eseguiti, la domanda della ricorrente può essere accolta per un numero inferiore di giorni di ferie richiesti e, precisamente, di giorni 40, giorni per i quali può essere e va riconosciuta l'indennità sostitutiva secondo i calcoli meglio esposti nel ricorso alle pagg. 4 e 5. Per il resto il ricorso va rigettato.
Questo anche in ordine alla pretesa indennizzabilità delle festività soppresse, quantificate dal ricorrente in due giorni per il primo anno, due giorni per il secondo, 3 giorni per il terzo e tre giorni per il quarto.
Si richiama e fa propria a tal riguardo la sentenza del Tribunale di Torino già più sopra richiamata: “La domanda di condanna del al pagamento dell'indennità sostitutiva per CP_1 le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata.
93. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. 94. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
1. Il secondo prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
2. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : Controparte_1
a differenza delle ferie – che, come si è visto al punto 4, vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
97. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al relativo pagamento CP_1 dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
98. Nel caso di specie, le parti ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, e non sviluppano al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
99. Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità, come ha sottolineato la Corte di ZI nella sentenza n. 14268/2022, di fare applicazione del divieto di monetizzazione soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile, contestualmente informandolo che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita.
100. Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
101. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato
“Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
1. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
2. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
3. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
4. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e CP_1 dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta”.
Questo giudice è ben conscio che in precedenti sentenze la domanda dei ricorrenti è stata accolta per intero e quindi per tutti i giorni nei quali non vi era un'espressa domanda di ferie da parte dei docenti ed in assenza di un invito da parte della scuola ad usufruire delle ferie pena la perdita del diritto alla monetizzazione.
Tuttavia, una più meditata lettura delle disposizioni di legge e, soprattutto, la contestualizzazione fattuale e temporale delle pronunce della Corte di ZI invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro pretese e quindi del riconoscimento del diritto per tutti i giorni richiesti ha portato la sottoscritta ad un doveroso mutamento di orientamento.
La parziale soccombenza reciproca giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: 1)accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nella misura di 40 giorni. 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare il e del Controparte_1 [...] CP
al pagamento dell'indennità sostituiva per le ferie non godute secondo il calcolo contenuto nel ricorso, oltre interessi legali;
3) compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna il CP_1 convenuto alla rifusione del restante 50% liquidato in € 1000 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Milano, 19 novembre 2025
Il giudice del lavoro
AR UE OG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_3 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, Controparte_4
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_3
n.24 Convenuti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 agosto 2025
da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Cartella ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata ricorrente contro
, in persona del ministro Controparte_1 pro tempore in persona del Controparte_2
Direttore in carica,
Controparte_3
Oggetto: docenti a tempo determinato, mancata fruizione delle ferie, indennità sostitutiva
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31 agosto 2025, la docente si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Milano, quale Giudice del Lavoro, e, convenendo il , ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie e le festività maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nella misura di 156 giorni. 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare il e del Controparte_1 [...] CP
al pagamento, a titolo di indennità sostituiva per le ferie e le festività maturate e non godute, della somma di € 8.956,08, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da di- strarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario”
A tal fine ha dedotto:
-di aver svolto il servizio di docente con contratto a termine sino al 30 giugno per gli anni meglio indicati nel ricorso;
- di non aver mai, durante il servizio prestato a tempo determinato, né richiesto né goduto delle ferie. Sulla base di tali circostanze di fatto, ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute.
Si è costituito il convenuto che ha contestato il numero delle ferie fruibili, il CP_1 numero di giorni fruiti, in ogni caso il diritto all'indennità sostitutiva.
All'udienza del 19 novembre 2025, si è svolta la discussione. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della docente di ottenere Parte_1 la monetizzazione dei giorni di ferie, a suo dire non goduti in corso d'anno e per i quali, quindi, pretende la relativa indennità sostitutiva. Prima di esaminare la pretesa, appare opportuno ripercorrere la disciplina in materia e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, la materia delle ferie degli insegnanti trovava la propria disciplina negli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007. L'art 13, comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, stabiliva “…le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro è tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Come è evidente, l'art. 19, comma 2, prevedeva due regolare:-la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); -la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. Con l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, la disciplina di cui sopra ha subito una profonda modifica: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. A fronte delle disposizioni antecedenti, l'art. 5 ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, norma peraltro destinata a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Lo stesso articolo, al comma 55, ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La soluzione della questione che si è chiamati a decidere e, che si ribadisce, ha ad oggetto il preteso diritto di un docente a termine alla monetizzazione delle ferie non godute dipende soprattutto dall'interpretazione che si ritiene di dare al passaggio normativo che così recita: “n.r.: il divieto di monetizzazione” “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Ed, invero, ferma la scelta del legislatore di prevedere per i docenti a termine, diversamente che per quelli di ruolo, la possibilità di una monetizzazione, occorre considerare l'ambito ed il perimetro entro il quale tale diritto possa essere fatto valere. La norma sopra richiamata stabilisce che il diritto alla monetizzazione vale per quei giorni che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito usufruirne. Se il primo dei due termini dell'operazione non necessita di particolare esame in quanto è determinabile sulla base del singolo contratto di docenza, il secondo termine, anche alla luce delle divergenti letture ed interpretazioni, necessita di un esame approfondito. Ferme le diverse posizioni di cui si darà conto nella presente trattazione, le possibili letture della norma sono, in sintesi due: 1) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni di ferie effettive ovvero chieste dal docente od al quale il docente era invitato a beneficiare con espressa indicazione che in caso di mancato godimento le ferie sarebbero andate perdute senza diritto all'indennità sostitutiva;
2) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni nei quali il docente poteva ritenersi in ferie perché vi era la sospensione delle lezioni. Ciò premesso, varie sono state le occasioni nelle quali sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di ZI si sono occupate della questione. Nel prosieguo verrà esaminata la giurisprudenza in materia avendo riguardo ad evidenziare, come già fatto da alcuni precedenti di merito, i limiti entro i quali le pronunce possono essere applicate al caso di specie, caso che si ribadisce concerne la pretesa del docente di vedersi monetizzare le ferie sul presupposto che i 17 giorni dei quali aveva diritto nell'anno docenza non siano, da lui, già stati fruiti durate il periodo di sospensione delle lezioni. La Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-569/16 e C-570/16 - ST Wuppertal contro e / ; C- Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
619/16 Sebastian v Land Berlin;
C- 684/2016 Max Planck/Tetsuji Parte_2
Shimizu) ha affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, Come ha ben evidenziato altro giudice di questo ufficio in fattispecie del tutto analoga (Trib. Milano, dott.ssa Porcelli sentenza emessa all'esito del procedimento 13101/24”:
“ Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi. Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi. La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger v Landa Berlin) afferma che i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”. La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”. La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore. La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore). Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”. Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie. Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di CP_1 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria. Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Anche la Suprema Corte è intervenuta sull'argomento: nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 dove ha motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da ZI civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza)”. Sempre al fine di contestualizzare le pronunce emesse sul tema delle ferie degli insegnanti ed al fine di escluderne l'applicabilità a casi diversi da quelli decisi (come, in maniera del tutto condivisibile, ha stabilito il Tribunale di Torino-sentenza emessa all'esito del procedimento RG N. 8384/24 dott.ssa Paliaga) va richiamata la sentenza della Corte Europea del 18 gennaio 2024 causa C-218/22. In quel caso, la controversia riguardava la pretesa di un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012. “È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere. Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di averne goduto in minima parte, mentre il sostiene che ha fruito anche del CP_1 numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale”. La Corte di ZI nella sentenza n. 14268/2022 (e poi in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”. Da tali chiare precisazioni (sent. tribunale Torino) derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: “contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di ZI in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 la Corte ha affermato: “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”. La fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico. Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese, senza ulteriori specificazioni, anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni. A ciò va aggiunto che le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa ZI, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
“In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
1. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
2. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
3. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
4. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la CP_1 fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. (Trib. Torino cit.). Nella sentenza n.28587/2024 la Corte di ZI ha stabilito: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Correttamente il Tribunale di Milano, nella sopra citata sentenza: “Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie. Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie. Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla ZI e come sopra precisato. Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la ZI (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”. L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali …” ed un impegno fino 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio”. Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (Trib. Milano cit.).. Il contenuto delle disposizioni normative applicabili ratione temporis e una puntuale contestualizzazione della giurisprudenza sia interna che europea, contestualizzazione resa necessaria dall'esigenza di non estendere i principi in essa stabiliti a fattispecie fattualmente diverse (pretese relative ai giorni tra il 1 settembre e l'inizio delle scuole o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno) o a momenti storici diversi (prima o dopo il 2013) porta alla conclusione che il diritto alla monetizzazione riguardi solo quei giorni che risultano dalla sottrazione tra i giorni di feri ai quali il docente ha diritto in base al proprio contratto e quelli nei quali, in quanto le lezioni sono sospese, poteva usufruirne.
5. In merito a tale periodo si ritiene vi sia, come ben detto dal Tribunale di Torino una presunzione di godimento delle ferie, presunzione, tuttavia che consente “la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
6. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
7. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
8. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
9. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
10. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
11. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
12. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
13. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
14. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
15. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per il resto dell'anno, si condivide ancora quanto deciso dal Tribunale di Torino nella già richiamata sentenza: 16. “Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
17. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
18. Come ha sottolineato la Corte di ZI nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
19. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
20. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
21. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
22. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
23. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. 24. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di ZI n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
25. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
26. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
27. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 28. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Nel caso di specie, la docente ha domandato l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse secondo il prospetto meglio indicato alle pagg. 3, 4 e 5 del ricorso.
La quantificazione dei giorni di ferie spettanti è, in parte, contestato. Il assume poi che la docente abbia usufruito di tutti i predetti giorni. CP_1
Più nello specifico:
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONTRATTO DAL 02/11/2015 AL 08/12/2015 presso Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” MATURATO 3 OR DI ER CONTRATTO DAL 08/01/2016 AL 08/06/2016 presso Scuola Primaria “Via Trilussa”
- CP_3
MATURATO 11 I ER CP_8
PERIODI DI ASSENZE RU: 11 e 12/02/2016 ER OR 2 ( ) Email_1
DAL 24/03/2015 AL 29/03/2016 ER OR 4 (vacanze pasquali) 03/06/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE OR DI ER RU 7
Il difensore ha quantificato in numero di 16 i giorni maturati ed il calcolo pare corretto. Da tale importo, vanno però detratti i giorni fruiti durante la sospensione delle lezioni, per un totale residuo di 9 giorni;
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CONTRATTO DAL 21/09/2016 AL 30/06/2017 MATURATO 23 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 31/10/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 05 e 06/12/2016 2 (sospensione didattica per votazioni) CP_9
09/12/2016 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2016 AL 05/01/2017 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
02 e 03/03/2017 2 ( ) CP_9 Controparte_10 DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 OR 3 (vacanze pasquali) CP_9
DAL 24/04/2017 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE OR DI ER RU 19 Il difensore, arrotondando per eccesso, ha quantificato in 24 i giorni di ferie maturati. Dagli stessi vanno detratti 19 giorni fruiti. Il ha poi dedotto che la docente avrebbe chiesto sei giorni di ferie. CP_1
La difesa ha contestato l'assunto anche per mancanza di prova documentale dell'istanza. Prova, in effetti, mancante. Così come la difesa ha contestato l'effettività della liquidazione di 0,50 giorni di ferie di cui al doc. sub 6 che, in effetti, parla di importo da liquidare, ma non liquidato. Tenuto conto dei giorni maturati: 24 e dei giorni fruiti: 19, residuano: giorni 5.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CONTRATTI: dal 12/09/2017 al 15/09/2017 supplenza breve dal 18/09/2017 al 22/09/2017 supplenza breve dal 25/09/2017 al 02/10/2017 supplenza breve DAL 03/10/2017 AL 30/06/2018
MATURATO 22,58 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: DAL 23/12/2017 AL 07/01/2018 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
15/02/2018 e 16/02/2018 ER OR 2 ( ) Controparte_10
05/03/2018 ER OR 1 (sospensione didattica per votazioni) DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 ER OR 4 (vacanze pasquali) DAL 30/04/2018 OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 17
Il difensore ha quantificato i giorni maturati in 24 ed il calcolo pare corretto. Il ha poi dedotto che la ricorrente ha chiesto ed usufruito di due giorni di CP_1 ferie e la circostanza non è stata contestata dalla difesa. Quindi ai 17 giorni vanno aggiunti i 2 per un totale di 19 che sottratti ai 24 portano a cinque giorni residui. Anche in questo caso, la liquidazione di un giorno non risulta effettiva.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CONTRATTO DAL 12/09/2018 AL 30/06/2019 MATURATO 24,25 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 02/11/2018 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 24/12/2018 AL 06/01/2019 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
07/03/2019 e 08/03/2019 2 ( ) CP_9 Controparte_10
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9 DAL 24/04/2019 e 26/04/2019 OR 2 (sospensione didattica da calendario CP_9 scolastico) TOTALE OR DI ER RU 18 Quanto ai giorni maturati, la difesa li ha quantificati in 26 ed il calcolo pare corretto. Non vi è, invece, contestazione circa i giorni di ferie richiesti e fruiti (2). Il residuo è quindi di 6 giorni
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CONTRATTO DAL 23/09/2019 AL 30/06/2020 MATURATO 25 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
27/02/2020 e 28/02/2020 OR 2 ( ) CP_9 Controparte_10
DAL 09/04/2020 AL 14/04/2020 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9
DAL 01/06/2020 OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 16 Per tale anno vi è coincidenza nei giorni di ferie maturati. Il residuo è di 9 giorni.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRATTO DAL 01/10/2020 AL 30/06/2021 MATURATO 24,20 OR DI ER PERIODI DI ASSENZE RU: 02/11/2020 ER OR 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 OR 9 (vacanze natalizie) CP_9
DAL 17/02/2021 AL 19/02/2021 OR 3 ) CP_9 Controparte_10
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 OR 4 (vacanze pasquali) CP_9
TOTALE OR DI ER RU 17 I giorni di ferie maturati coincidono tra le parti, così come il giorno di ferie richiesto e fruito. In totale sono 18 giorni di ferie che sottratti ai 24 portano a 6 giorni.
Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e dei calcoli appena eseguiti, la domanda della ricorrente può essere accolta per un numero inferiore di giorni di ferie richiesti e, precisamente, di giorni 40, giorni per i quali può essere e va riconosciuta l'indennità sostitutiva secondo i calcoli meglio esposti nel ricorso alle pagg. 4 e 5. Per il resto il ricorso va rigettato.
Questo anche in ordine alla pretesa indennizzabilità delle festività soppresse, quantificate dal ricorrente in due giorni per il primo anno, due giorni per il secondo, 3 giorni per il terzo e tre giorni per il quarto.
Si richiama e fa propria a tal riguardo la sentenza del Tribunale di Torino già più sopra richiamata: “La domanda di condanna del al pagamento dell'indennità sostitutiva per CP_1 le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata.
93. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. 94. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
1. Il secondo prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
2. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : Controparte_1
a differenza delle ferie – che, come si è visto al punto 4, vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
97. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al relativo pagamento CP_1 dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
98. Nel caso di specie, le parti ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, e non sviluppano al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
99. Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità, come ha sottolineato la Corte di ZI nella sentenza n. 14268/2022, di fare applicazione del divieto di monetizzazione soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile, contestualmente informandolo che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita.
100. Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
101. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato
“Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
1. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
2. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
3. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
4. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e CP_1 dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta”.
Questo giudice è ben conscio che in precedenti sentenze la domanda dei ricorrenti è stata accolta per intero e quindi per tutti i giorni nei quali non vi era un'espressa domanda di ferie da parte dei docenti ed in assenza di un invito da parte della scuola ad usufruire delle ferie pena la perdita del diritto alla monetizzazione.
Tuttavia, una più meditata lettura delle disposizioni di legge e, soprattutto, la contestualizzazione fattuale e temporale delle pronunce della Corte di ZI invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro pretese e quindi del riconoscimento del diritto per tutti i giorni richiesti ha portato la sottoscritta ad un doveroso mutamento di orientamento.
La parziale soccombenza reciproca giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: 1)accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nella misura di 40 giorni. 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare il e del Controparte_1 [...] CP
al pagamento dell'indennità sostituiva per le ferie non godute secondo il calcolo contenuto nel ricorso, oltre interessi legali;
3) compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna il CP_1 convenuto alla rifusione del restante 50% liquidato in € 1000 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Milano, 19 novembre 2025
Il giudice del lavoro
AR UE OG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_3 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, Controparte_4
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_3
n.24 Convenuti