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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 5595/2021 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 23.12.2024,
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Rigante, presso Parte_1
il cui studio sito in Bisceglie, alla Via A. De Gasperi n. 21, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Gianluigi Papagni, presso il cui studio sito CP_1
in Bisceglie, alla Via Abate Bruni n. 92, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Conclusioni delle parti come da atti introduttivi, memorie e verbali di udienza in atti e note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Bisceglie, in data 04.12.1982, con;
che dall'unione sono CP_1
nati due figli: (nato il [...]) e (nato il [...]); che, con decreto del Per_1 Per_2
29.10.2013 n. 10578/13, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale richiesta dai coniugi, alle condizioni da loro concordate nelle quali il ricorrente si onerava spontaneamente della corresponsione in favore della di un assegno di mantenimento separativo di €1750,00, CP_1
essendo all'epoca direttore della Divisione Acceleratori presso il Polygone Scientifique “Luis Neel”
di Grenoble;
che, da allora, non vi è stata ricongiunzione tra gli stessi;
di aver lavorato dal 2012 al
30.9.2020 come direttore presso il Polygon Scientifique “Luis Neel” di Grenoble, percependo una retribuzione di € 4.800,00, sua esclusiva fonte di reddito;
che nell' attesa di percepire il dovuto trattamento pensionistico, sia italiano che statunitense (“ 401 K”), attualmente non percepisce alcuna retribuzione da lavoro dipendente ma solo compensi saltuari per consulenze rese in favore di privati;
che la , invece, oltre ad aver già maturato i requisiti previsti per la percezione del trattamento CP_1
pensionistico “401k”, è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Bisceglie alla Via San Pietro
nonché comproprietaria di altri otto immobili, anch' essi tutti siti in Bisceglie;
che la resistente,
inoltre, è stata destinataria al momento della separazione del 50% della somma di 340.000,00$,
presente su c/c bancario statunitense cointestato, di un ulteriore 50% del ricavato dalla vendita della villa Redwood City, alienata al prezzo di 1.400.000,00$ e della somma di 20.000,00 $, ricavata dalla vendita di un camper intestato a se stesso – tutto quanto premesso ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , senza nulla CP_1
riconoscere a quest'ultima a titolo di assegno divorzile.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 16.02.2022, si è costituita, , la quale nelle sue difese ha CP_1 contestato le avverse deduzioni dichiarando di essere proprietaria di una modesta casa di campagna sita in Bisceglie e acquistata con il 50% del saldo del c/c statunitense;
che, tuttavia, a causa del cambio della valuta in euro, ha conseguito un importo nettamente inferiore rispetto a quello riferito dal di non percepire alcun tipo di rendita dagli immobili di cui è comproprietaria con la madre Pt_1
e i fratelli, ad eccezione dell' immobile ubicato in via Veneziani il cui canone di locazione pari ad
€250,00 mensili è percepito unicamente dall' anziana madre;
che i guadagni accumulati nel tempo dal ricorrente gli hanno consentito di attuare un buon piano pensionistico e di investire nell' acquisto di diversi e prestigiosi immobili siti nelle località di Ostuni e Bisceglie;
che, rispetto a quanto riferito dal ricorrente, il ricavato dalla vendita del camper è stato utilizzato per riparare il tetto dell' abitazione coniugale in cui risiedeva la famiglia in USA;
di non aver mai potuto sfruttare pienamente il suo titolo accademico e, dunque, svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, rinunciando alla propria carriera,
a causa dei continui trasferimenti del marito a cui era sottoposta tutta famiglia, che le impedivano di mantenere un rapporto di lavoro stabile e continuativo, nonché per dedicarsi alla crescita dei due figli,
anche in ragione dell'assenza del marito;
di aver conseguito guadagni, seppur esigui, solo negli ultimi anni ma comunque non sufficienti per la percezione di un adeguato trattamento pensionistico;
che il pur avendo la residenza in Bisceglie, di fatto, risiede in Francia, continuando a svolgere Pt_1
attività lavorativa. Pertanto, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha chiesto onerarsi il dell'obbligo di corrispondere in suo favore la somma Pt_1
di € 1.750,00 a titolo di assegno divorzile.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di aver un incarico presso un istituto di ricerca in
Usa, con retribuzione di €6.000,00. Il Presidente, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione,
con ordinanza del 30.05.2022 ha confermato le condizioni della separazione come vigenti tra le parti,
revocando l'assegno di mantenimento in favore del figlio e riducendo ad € 1000,00 mensili Per_2
l'assegno in favore della resistente, con decorrenza dal ricorso;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo. Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 30.05.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate le rispettive memorie integrative, autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e delle note sostitutive d' udienza, espletata l'attività
istruttoria, acquisite le informative richieste, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Trani il
29.10.2013, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2
lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Bisceglie, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti. Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 l. n.
898/1970.
Non essendovi figli minori, rimane da esaminare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla
. CP_1
Sul punto, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'importo previsto in sede di separazione a suo carico a titolo di mantenimento della moglie, mentre la ha chiesto disporsi a carico del ricorrente CP_1
un assegno divorzile di €1.750,00.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Come è noto, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018
dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio', con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n.
10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud. 21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
Orbene, venendo al caso di specie, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile a carico del e a favore della nell'importo mensile di Pt_1 CP_1
€650,00.
È evidente, infatti, che la valutazione comparativa tra le parti non riguarda solo i redditi ma,
recuperando i principi elaborati negli ultimi decenni in punto di assegno di separazione e assegno di divorzio non scalfiti dal nuovo orientamento, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità
suscettibile di valutazione economica.
Nel corso del giudizio, è emerso quale dato incontestato tra le parti che il ha sempre Pt_1
lavorato, sin dall'inizio del matrimonio nonché dopo l'insorgenza della crisi matrimoniale,
ricoprendo incarichi prestigiosi, prima presso il Polygon Scientifique “Luis Neel” di Grenoble come direttore, con retribuzione mensile di €4800,00 poi presso il Slac con retribuzione di €6.000,00
La , invece, dal canto suo ha allegato di non aver mai lavorato in maniera continuativa e CP_1
stabile in costanza di matrimonio, svolendo al più un incarico di lavoro per due anni presso la , CP_2
per dedicarsi alla cura e all'accudimento dei due figli, allegando che tale disparità professionale tra le parti è dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione CP_1
dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in ragione dell'esigenza di seguire il marito nei vari trasferimenti legati alle sue esigenze lavorative. La resistente ha poi precisato che il matrimonio è durato oltre trent'anni e dalla unione sono nati due figli.
Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato specificamente tali aspetti, limitandosi a dedurre genericamente che la resistente avrebbe lavorato presso la Gentech, senza indicare la retribuzione e la durata di tale impiego, nonché a chiedere il rigetto della domanda della resistente in ragione delle somme da lei accantonate a seguito della separazione, quali l'assegno di mantenimento da lui corrispostole negli anni, il 50% dell'importo residuo su un conto corrente estero ai coniugi cointestato, il 50% del ricavato dalla vendita della villa in America, la somma di 20.000,00$ derivante dalla vendita di un camper. Da ultimo, il ricorrente ha escluso la sussistenza in capo alla CP_1
della spettanza dell'assegno divorzile, in quanto dotata del titolo accademico di scienza biologiche.
E' quindi provato che il nucleo familiare ha vissuto da sempre mediante il reddito del ricorrente,
mentre la resistente non ha mai lavorato continuativamente nel corso della vita matrimoniale, sicché
può presumersi che la stessa ha dedicato le proprie attenzioni e le proprie energie alla cura della famiglia e in particolare dei due figli, con ciò fornendo un indubbio e significativo apporto al menage domestico e al patrimonio familiare.
Ed infatti in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass. 20671-2005).
Vero che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità,
con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (Cass. n. 16993 del 2007).
Ma si deve partire sempre da allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia (quali, l'età -giovane- dei coniugi al momento del matrimonio, la durata non breve del matrimonio, la presenza di figli, l'età del coniuge, parte debole del rapporto sotto il profilo economico, al momento della separazione, le scelte comuni di conduzione della vita coniugale), da parte del coniuge che richiede l'assegno divorzile, onerato della relativa prova. In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile,
deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale,
per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362-2021). Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi,
anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-
compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-
reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale
(Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
In definitiva, nel caso di specie, vengono in rilievo la giovane età della ricorrente al momento del matrimonio, appena ventunenne, età in cui inizia generalmente il percorso formativo professionale di una persona, la nascita del primo figlio appena un anno dopo il matrimonio, la nascita successiva del secondogenito, la specifica allegazione del nesso causale tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo e la disparità economica attualmente sussistente tra gli stessi, strettamente legata all'esigenza del nucleo familiare di seguire il ricorrente nei suoi trasferimenti lavorativi.
Del resto, nell'accordo separativo sottoscritto il 13.5.2013, le parti hanno previsto in capo al l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della la somma di Pt_1 CP_1
€1750,00, indicando l'assenza di reddito in capo alla resistente e specificando l'attività lavorativa all'epoca ricoperta dal di direttore della divisione acceleratori presso il Polygone Pt_1
Scientifique di Grenoble, con retribuzione mensile lorda di €8.000,00.
È noto come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un indice di riferimento della situazione personale ed economica dei coniugi nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (ex multis: cfr.
Cass. Civ., sez. I, 28/1/2015 n. 1631, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 28/01/2008).
Né è emerso che la svolga all'attualità un'attività lavorativa tale da renderla economicamente CP_1
indipendente.
Per questi motivi
, il Tribunale ravvisa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della in funzione compensativa-perequativa degli apporti dalla stessa forniti alla CP_1
formazione del patrimonio familiare.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, il ricorrente è all'attualità privo di incarichi lavorativi, è proprietario di diversi immobili, non deve sostenere spese abitative e percepisce un canone di locazione di €600,00 mensili, oltre ad avere un piano pensionistico con rata mensile di
€1.100,00 come da lui dichiarato nella memoria integrativa. Entrambi i coniugi poi hanno ricevuto in pari quota i proventi della vendita di una villa in America, dividendo altresì le somme residue su un conto ad essi cointestato. La è ora, come al tempo della separazione, priva di un'occupazione CP_1
lavorativa in grado di conferirle autonomia economica, non ha entrate economiche al di fuori dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente (pari attualmente all'importo di €1.000,00
mensili), non ha costi abitativi da dover affrontare, essendo proprietaria dell'immobile in cui vive e comproprietaria con alcuni parenti di diversi immobili, non locati, ha un'età (63 anni) che non le consente neppure un inserimento agevole nel mondo del lavoro.
Nella vicenda in parola, valutato l'oggettivo squilibrio fra le rispettive situazioni economiche determinato dalla mancanza da parte della di adeguati redditi propri per essersi ella sempre CP_1
dedicata all'accudimento della famiglia, considerati allora la durata ultratrentennale del matrimonio,
il tenore dei patti della separazione da cui possono trarsi elementi di valutazione (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11686 del 15/05/2013), le attuali rispettive condizioni economiche, reputa il Collegio di riconoscere alla un assegno divorzile da porre a carico del da corrisponderle CP_1 Pt_1
mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura reputata congrua di €650,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Da ultimo, va condivisa anche in questa sede la scelta del giudice istruttore di rigettare la richiesta della di disporre indagini di polizia tributaria in Francia relative alla posizione economico CP_1
reddituale di in quanto esplorativa, non essendo fondata su adeguate Parte_1
allegazioni (essendosi la resistente limitata a riferire “si ha ragione di ritenere che il centro di interessi del ia in Francia”; “è ragionevole ritenere che il prezzo della vendita della nuda proprietà, Pt_1
di cui era titolare il sig. , dichiarato in € 189.000,00 non è transitato su un conto Parte_1
corrente italiano, sicché è ragionevole dedurre che tale importo sia stato trasferito su un conto estero,
probabilmente in Francia”.). Ed infatti il potere del giudice di disporre - d'ufficio o su istanza di parte
- indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria non costituisce una deroga alle ordinarie regole sull'onere della prova, per cui l'esercizio di tale potere non può mai sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito,
informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi,
sicché la relativa istanza deve basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr. Cass. n.1987 del
23.1.2023). In ragione dell'accoglimento della domanda di parte resistente, tenuto conto della misura dell'importo riconosciuta, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 17.11.2021 da nei confronti di Parte_1
e viceversa, con l'intervento in causa del P.M., così provvede: CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bisceglie, in data 04.12.1982
(Ufficio dello Stato Civile di Bisceglie, atto n. 264, Parte II, Serie A, Anno 1982);
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3. dispone che, a titolo di assegno divorzile, corrisponda a Pt_1 Parte_1 CP_1
la somma di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli