TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6560/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6560/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in VIA ROSSI 3F PEC: Parte_1 C.F._1
35020 RUBANO (PD) presso lo studio dell'Avv. Email_1
SPIMPOLO MARTINO che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
ROSSI 3F RUBANO (PD), presso lo studio dell'Avv. SPIMPOLO MARTINO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 15.7.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'omologazione;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 25.6.2025, integrato il 15.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il 22.7.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 15.7.2025, contenenti le dichiarazioni e la conferma delle condizioni di separazione consensuale contenute nel ricorso, già sottoscritto dalle parti;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 15.7.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte Parte_2 del 15.7.2025
Padova, 22/07/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6560/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in VIA ROSSI 3F PEC: Parte_1 C.F._1
35020 RUBANO (PD) presso lo studio dell'Avv. Email_1
SPIMPOLO MARTINO che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
ROSSI 3F RUBANO (PD), presso lo studio dell'Avv. SPIMPOLO MARTINO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 15.7.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'omologazione;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 25.6.2025, integrato il 15.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il 22.7.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 15.7.2025, contenenti le dichiarazioni e la conferma delle condizioni di separazione consensuale contenute nel ricorso, già sottoscritto dalle parti;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 15.7.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte Parte_2 del 15.7.2025
Padova, 22/07/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello