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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 480/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi, unitamente e C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Salvatore Palmisano (salvatore.
[...]
e dall'Antonio D'Angelo ( . Email_1 Emai_2 Email_3 vvocatitermini.it) per procura allegata al ricorso
[...]
RICORRENTI
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_4
Email_5
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Respinta ogni contraria richiesta, disposti gli incombenti di rito,
• Ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato, disponendone l'annullamento;
Per l'effetto,
• Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv. Salvatore Palmisano, in qualità di difensore dei sigg.ri e per l'attività svolta nel giudizio n.3405/2019 RG;
Parte_1 Parte_2
• Procedere alla liquidazione degli stessi in favore dell'Avv. Salvatore Palmisano come da istanza del 12/6/2024.
• Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio ai sottoscritti procuratori;
In via istruttoria,
• Ammettere la produzione documentale sottoelencata;
• Disporre l'acquisizione del fascicolo civile iscritto al n.3405/2019 RG presso il
Tribunale di Termini Imerese definito con sentenza n.1220/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 3 marzo 2025, Parte_1
e hanno impugnato il decreto emesso il 10 febbraio 2025 (e Parte_2 comunicato in pari data), con cui il Tribunale in composizione monocratica revocava, con effetto ex tunc, l'ammissione degli stessi al patrocinio dello
Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese con delibere del 16 luglio 2029, in relazione al giudizio di risarcimento danni ex art. 2052 c.c. nei confronti di iscritto al Parte_3
n. 3405/2019 R.G.A.C. (e definito con sentenza n. 1220/2024).
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1 evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in sede civile è esperibile il mezzo impugnatorio previsto dall'art. 170
2 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ. n. 13807/2011) e il relativo procedimento, che vede come legittimato passivo il (cfr. Cass. Controparte_1 civ. n. 15219/2022 e n. 21700/2015) deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (cfr. Cass. civ. n. 6864/2024).
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione non merita accoglimento.
Nella fattispecie, invero, vengono in rilievo alcune norme del Testo
Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, che appare opportuno richiamare.
L'art. 79, comma 1, del predetto T.U. prevede, alla lett. c), che l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba contenere, tra l'altro, “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”.
Ai sensi dell'art. 124, l'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo (ovvero, se il processo non pende, a quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), che
– secondo quanto disposto dall'art. 126 – nei dieci giorni successivi,
“verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non
3 appaiono manifestamente infondate”, mentre “se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.
Il successivo art. 127 prevede, al comma 1, che “copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza
è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente” e, al comma 4, che “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio
è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della
Guardia di finanza”.
A mente dell'art. 136, infine, “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (comma 2), e “la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”
(comma 3).
Passando all'esame del caso specifico, va rilevato che:
• il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, con distinte delibere del 16 luglio 2029, ammetteva e Parte_1
in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato, ai fini dell'istaurazione di un giudizio risarcitorio nei confronti di;
Parte_3
• in data 12 giugno 2024 l'avv. Salvatore Palmisano, difensore degli attori nel giudizio in questione, presentava istanza di liquidazione del proprio compenso;
• una volta definito il giudizio con sentenza n. 1220/2024, il giudice titolare del fascicolo, con provvedimento del 6 settembre 2024, invitava gli attori a documentare “la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli
4 artt. 79 e 127 del D.P.R. n. 115/2002, mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi delle parti dalla data di ammissione sino all'anno di conclusione del procedimento (o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 di trovarsi nella situazione di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, specificandone le ragioni), dello stato di famiglia aggiornato, nonché della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio, comprensiva dei redditi dei familiari conviventi o dei conviventi more uxorio”;
• a fronte di un tale provvedimento, in data 27 settembre 2024 l'avv.
Palmisano depositava per ciascun attore una “dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002, art. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000)” circa la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), allegandovi il documento di identità e l'attestazione ISEE;
• con decreto del 10 febbraio 2025 il giudice, rilevando la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale e l'assenza di valore probatorio dell'attestazione ISEE rilasciata dall'PS
(trattandosi di documento basato su autocertificazioni dell'interessato e valido ai soli fini amministrativi), revocava con efficacia retroattiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a suo tempo disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Termini Imerese.
Così ricostruito l'iter procedimentale, non può che rilevarsi l'infondatezza delle doglianze degli odierni opponenti, i quali non prodotto la documentazione sollecitata dal giudice nel legittimo esercizio del potere/dovere di verifica previsto dall'art. 127, comma 4, D.P.R.
115/2002, limitandosi a depositare – oltre alle attestazioni ISEE (in ordine alle quali va ribadita la carenza di valenza probatoria rilevata nel
5 provvedimento impugnato) – una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, ovvero un documento analogo a quello richiesto ai fini dell'ammissione in via anticipata e provvisoria di cui all'art. 126 D.P.R. cit. e, perciò, inidoneo a consentire al giudice l'accertamento circa l'effettività iniziale e la permanenza delle condizioni reddituali previste dalla legge per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Una tale lacuna non è stata colmata nell'ambito del presente giudizio, nel quale gli opponenti non hanno prodotto documentazione ulteriore rispetto a quella già depositata davanti al primo giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Vista la mancata costituzione del , le spese Controparte_1 processuali sostenute dagli opponenti vanno lasciate a loro carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ex art. 136 D.P.R. 115/2002 emesso in data 10 febbraio 2025 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3405/2019
R.G.A.C.;
2) lascia a carico degli opponenti le spese processuali dagli stessi sostenute.
Termini Imerese, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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