Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 536 del 2025, proposto da IR DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Nevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Questore pro tempore di SC,
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SC, domiciliataria ex lege;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di SC sull’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro presentata dal Sig. DA IR in data 8/09/2023 e
del contestuale obbligo dell’Amministrazione a provvedere sulla suddetta istanza entro il termine massimo di 30 gg, previa disapplicazione/annullamento della nota della Questura di SC prot.n. 28087 del 19/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di SC e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che il ricorso in epigrafe è stato proposto ex art. 117 e 31 c.p.a., introducendo contestualmente un’istanza cautelare, ex art. 55 c.p.a.;
che l’udienza camerale per la trattazione dell’istanza cautelare è stata fissata, quale atto dovuto, nel termine di cui all’art. 55, V comma, c.p.a., ma anteriormente il termine di cui all’art. 87, III comma, c.p.a.;
che parte ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio: la rinuncia è tardiva (art. 84, III comma, c.p.a.) ma prova la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, mentre la compensazione delle spese può essere disposta, anche tenendo conto della potenziale soccombenza di parte ricorrente, riferita alla fase cautelare;
che, infatti, sebbene la fase cautelare sia immanente al giudizio amministrativo, anche con riferimento ai riti speciali, la stessa, con specifico riguardo ai ricorsi avverso il silenzio, può trovare giustificazione soltanto in presenza di situazioni di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino all’udienza camerale da fissare nel rispetto dei termini, assai contenuti, di cui al citato art. 87, III comma, c.p.a.: è infatti intuibile che, almeno di norma, in subiecta materia il provvedimento cautelare, ove favorevole, determina effetti irreversibili, sacrificando così definitivamente, anche in misura cospicua, i termini a difesa spettanti secondo il ripetuto art. 87 alle parti convenute;
che, nella fattispecie in esame, il silenzio riguardava l’esito dell’istanza per la conversione del titolo di soggiorno per assistenza minori in permesso lungo soggiornanti UE per motivi di lavoro, senza che fosse possibile individuare la situazione d’estrema gravità e urgenza connessa al ritardo, tale da giustificare l’istanza cautelare proposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO