Sentenza 23 luglio 1964
Massime • 1
L'atto di citazione e l'atto di appello (il quale e soggetto alla stessa regolamentazione) non sottoscritti nell'originale dal procuratore dell'attore o dell'appellante sono giuridicamente inesistenti, la sottoscrizione costituendo un elemento essenziale dell'atto, della provenienza del quale, da parte di chi vi ha opposto la firma, essa soltanto fa fede. La sottoscrizione, pertanto, non ammette equipollenti, quali, in particolare la richiesta di notificazione effettuata dal procuratore o la relata dell'ufficiale giudiziario che attesta di avere eseguito la notificazione dell'atto ad istanza del procuratore. L'inesistenza dell'atto di citazione o dell'atto non sottoscritti si desume dai principi regolatori degli Atti giuridici, ed in particolare dalla regola che concerne gli elementi essenziali necessari alla loro giuridica esistenza. L'efficacia sanante del conseguimento dello scopo, prevista dal codice di rito, si riferisce solo ai vizi formali dell'atto supposto giuridicamente esistente, ma non anche all'atto inesistente. ( V 3238/62; 471/62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/1964, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1964 |
Testo completo
L'atto di citazione e l'atto di appello (il quale e soggetto alla stessa regolamentazione) non sottoscritti nell'originale dal procuratore dell'attore o dell'appellante sono giuridicamente inesistenti, la sottoscrizione costituendo un elemento essenziale dell'atto, della provenienza del quale, da parte di chi vi ha opposto la firma, essa soltanto fa fede. La sottoscrizione, pertanto, non ammette equipollenti, quali, in particolare la richiesta di notificazione effettuata dal procuratore o la relata dell'ufficiale giudiziario che attesta di avere eseguito la notificazione dell'atto ad istanza del procuratore. L'inesistenza dell'atto di citazione o dell'atto non sottoscritti si desume dai principi regolatori degli Atti giuridici, ed in particolare dalla regola che concerne gli elementi essenziali necessari alla loro giuridica esistenza. L'efficacia sanante del conseguimento dello scopo, prevista dal codice di rito, si riferisce solo ai vizi formali dell'atto supposto giuridicamente esistente, ma non anche all'atto inesistente. ( V 3238/62; 471/62).*