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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– VI LE RG Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– CO AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP LO ( ) C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
NN EN ( C.F._3 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta Parte_1 ogni diversa eccezione o domanda avversaria, in riforma della sentenza impugnata: 1) In via preliminare, e in accoglimento della specifica eccezione formulata da questa difesa, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'appellata
e per l'effetto revocare definitivamente il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve il Sig. per i titoli Parte_1 dedotti in giudizio;
2) Nel merito, in via gradata ed in denegata ipotesi, rilevata l'erroneità della sentenza di primo grado, e sempre previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare il Sig. tenuto al pagamento dell'eventuale Parte_1 residuo credito di euro 52.224,93 o di quella minore e diversa somma – rispetto alla sentenza di primo grado – ritenuta di diritto e giustizia;
3) In via Istruttoria, ordinare nuovamente alla Banca odierna appellata
a) il deposito della “documentazione contabile relativa all'intero rapporto di mutuo controverso (scheda contabile, estratti conto completi e/o contabili di pagamento o versamento delle rate relative al contratto di mutuo)”;
b) il deposito “del progetto di distribuzione approvato e esecutivo, ove già esistente o in alternativa ogni altra e ulteriore (rispetto a quanto già agli atti) documentazione e/o atti del procedimento esecutivo da cui comunque evincere
l'ammontare delle somme alla stessa attribuibili”. CP_3
4) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, e oltre Cap e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio»; per tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio,
- respingere l'appello avversario in tutti i suoi motivi, avanzati da controparte in via preliminare e nel merito perché completamente infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata del Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Bruno, n. 22/2023, emessa
pag. 2/15 in data 4/1/2023, pubblicata in data 5/1/2023, e, in conseguenza della riduzione del credito verificatasi per eventi sorti in data successiva alla fase decisionale del giudizio di primo grado, condannare il sig. a Parte_1 pagare a la somma di € 346.794,05, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale maturati e maturandi sino al saldo effettivo da calcolare sulla sorte del credito pro tempore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si fa integrale rinvio alle produzioni documentali svolte e s'insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi svolti nella comparsa di costituzione e risposta».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 22 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Prato, che, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
339 del 2019 – con il quale (nel prosieguo ) Controparte_1 CP_1 gli aveva intimato il pagamento di euro 728.896,34, oltre interessi e spese – ha revocato detto decreto e ha condannato il a pagare alla stessa Pt_1 CP_1
1 euro 417.801,71, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi fino al
[...] saldo effettivo.
Per quanto ancora d'interesse, il Tribunale ha rilevato che aveva CP_1 ottenuto il predetto d.i. vantando di essere cessionaria del credito di CP_4 nascente da sei mutui fondiari, stipulati da quest'ultima con
[...]
Immobiliare del Borgo s.r.l. (in prosieguo Immobiliare), il 7 giugno 2006 – debiti per i quali il aveva prestato fideiussione – finanziamenti Pt_1 derivanti dal frazionamento, il 30 novembre 2011, del mutuo fondiario stipulato tra lo stesso e incorporata per fusione Pt_1 Controparte_5 in Controparte_4
Il Tribunale – previo rigetto delle eccezioni del d'indeterminatezza Pt_1 della fideiussione e di nullità della stessa per conformità al modello ABI, nonché di usurarietà del mutuo – ha accolto l'eccezione d'indeterminatezza di pag. 3/15 quest'ultimo contratto, considerando che «alcune clausole contrattuali […] conducono ad una pluralità di possibili piani di ammortamento ciascuno con possibili differenti costi a debito per la parte mutuataria», e ha ricalcolato quanto dovuto per interessi, applicando il tasso sostitutivo “b.o.t.”, ai sensi dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.).
Per determinare quanto dovuto, il Tribunale ha quindi fatto riferimento al capitale da rimborsare per i sei mutui, complessivamente pari a euro
689.000,00, cui ha aggiunto gli interessi di ammortamento ricalcolati al predetto tasso b.o.t., pari a euro 15.134,58, e quelli di preammortamento, pari a euro 33.492,55. Da tale somma, di euro 735.627,13, ha poi detratto quella di euro 19.690,42, per pagamenti effettuati, e quella di euro
298.135,00, pari a quando ricavato da con l'azione esecutiva nei CP_1 confronti della debitrice principale Immobiliare, così accertando la misura del credito in euro 417.801,71.
Ha invece negato che potesse essere detratta, «la differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati e quelli rideterminati utilizzando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.u.b.» non avendo, il Pt_1 provato i relativi pagamenti.
Ha quindi revocato il d.i. opposto e condannato il a pagare a Pt_1 CP_1
1 la somma di euro 417.801,71.
[...]
Le spese di lite sono state compensate per 1/3 e poste a carico del per i restanti 2/3. Le spese di c.t.u. sono stato poste a carico di Pt_1 entrambe le parti ciascuna per la metà.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta la carenza di legittimazione ad agire di;
CP_1
2. con il secondo si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, nel calcolo del dare-avere tra le parti, poste attive a favore pag. 4/15 dell'appellante, ossia: a) la differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati e quelli rideterminati dal c.t.u.; b) la differenza tra il ricavato dell'esecuzione immobiliare dichiarato dal creditore e quanto dal medesimo realmente ottenuto.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame il lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia omesso di decidere l'«eccezione di carenza di legittimazione ad agire», che può «essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio ed è rilevabile d'ufficio». Sostiene che «secondo la prospettazione di Controparte_1
[…], la stessa sarebbe titolare del diritto di credito oggetto di causa verso il quale fideiussore della Immobiliare, in quanto «cessionaria in blocco Pt_1 di crediti della banca in forza di atto di cessione crediti CP_4 individuabili in blocco» del 14 luglio 2017, «come da avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 dell'8/8/2017». Da tale avviso – che, sempre secondo il egli avrebbe reperito direttamente Pt_1 sulla Gazzetta Ufficiale, non avendo prodotto in giudizio il fascicolo CP_1 monitorio – non emergerebbe se il debito in esame rientri tra quelli della citata cessione, in quanto nel relativo avviso «non vi è alcun elemento dal quale si possa anche solo lontanamente desumere quali e quanti crediti siano stati ceduti», né sono indicate «le condizioni, la situazione di sofferenza, le garanzie, e soprattutto l'entità del preteso credito ceduto». Inoltre, tale cessione resterebbe indimostrata anche qualora si riscontrasse l'avvenuta produzione in giudizio del predetto avviso di cessione, in quanto CP_1 avrebbe comunque dovuto provare l'esistenza del relativo contratto. Sostiene inoltre, sempre il di aver eccepito nel processo di primo grado Pt_1 pag. 5/15 l'incertezza e l'indeterminazione del credito vantato per inidoneità della documentazione prodotta da a dimostrarne «la sussistenza e/o l'esatta CP_1 entità». Pertanto, la domanda di pagamento proposta in via monitoria da CP_1
1 avrebbe dovuto essere integralmente respinta, per difetto di legittimazione
[...] ad agire della stessa. Di conseguenza domanda la revoca del d.i. opposto.Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che il pur avendo fatto riferimento alla Pt_1
«carenza di legittimazione ad agire», ha in realtà contestato la titolarità di CP_1
1 del diritto controverso.
[...]
Va infatti rilevato che, secondo la Corte regolatrice in funzione nomofilattica, «una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. [… È] consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. […]. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare» (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
La sussistenza della “legittimazione ad agire” quindi, essendo una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una pag. 6/15 qualsiasi decisione di merito, è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, ricollegandosi «al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge» (ex aliis, Cass. n. 29505 del 2020, in massima).
Il IS – come emerge chiaramente dal complesso delle sue difese – non ha contestato che in base alla prospettazione di questa non fosse CP_1 destinataria degli effetti della pronuncia richiesta, ma ha negato che essa fosse l'effettiva titolare del diritto controverso, ossia che difettasse un requisito della fondatezza nel merito della domanda, per non aver, essa, dimostrato la cessione del credito.
Così intesa la contestazione, occorre in primo luogo rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso […] attiene […] al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione» (Cass. n. 32814 del 2023, in massima).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass, n.
24798 del 2020, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 4116 del 2016, in massima).
Va infine rilevato che, ancora secondo la Corte regolatrice, «[l]a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta pag. 7/15 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Cass., sez. un., n.
2951 del 2016, cit., in massima).
Alla luce di tali criteri l'eccezione va respinta.
Il IS, infatti, sin dalla citazione in opposizione a d.i. ha implicitamente riconosciuto l'avvenuta cessione del credito, avendo contestato nel merito la pretesa di , lamentando la nullità della fideiussione, la CP_1 liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'illegittimità dell'anatocismo del mutuo, l'usurarietà dei relativi interessi e l'indeterminatezza della misura del credito. Sempre il ha inoltre Pt_1 richiesto, in via istruttoria, nelle conclusioni della citazione in primo grado, che il Tribunale ordinasse alla stessa «il deposito della documentazione CP_1 contabile», della scheda contabile e delle copie di tutte le contabili di pagamento o versamento eseguite […] al fine di poter ricostruire l'esatta situazione dare-avere», così implicitamente riconoscendo che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.
Inoltre, ancora il ha formulato una proposta transattiva Pt_1 indirizzata a con l'email del 23 febbraio 2022 (doc. non numerato, CP_1 depositato telematicamente il medesimo giorno e in copia cartacea all'udienza del giorno successivo), così evidentemente riconoscendo la titolarità della stessa nel diritto controverso. CP_1
La censura va quindi respinta.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'erroneità Pt_1 della condanna al pagamento di euro 417.801,71, articolando la censura in due profili di contestazione: a) con il primo sostiene che la domanda proposta da dovrebbe essere rigettata integralmente, per non avere dimostrato CP_1
l'esistenza del credito vantato – in quanto dagli estratti conto bancari disponibili in giudizio «risultava impossibile ricostruire la reale situazione» di dare/avere tra le parti – né rispettato l'ordine emesso dal Tribunale di pag. 8/15 esibizione della documentazione, prodotta solo parzialmente. Inoltre, sostiene sempre il l'importo al cui pagamento è stato condannato dovrebbe Pt_1 essere ridotto di euro 222.269,23, pari alla «differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati» (euro 255.761,78) «e quelli riconteggiati e rideterminati dal CTU» (euro 33.492,55). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare provato il relativo pagamento, in quanto «l'importo era sicuramente dovuto e […] al riguardo nessuna eccezione o richiesta di pagamento è mai stata avanzata dalla banca». Da ciò risulterebbe dimostrato che «gli interessi di preammortamento maturati prima del frazionamento sono stati tutti pagati e per intero» e, quindi, sarebbero una «posta a credito del mutuatario» e andrebbero detratti per la quota erroneamente conteggiata. In subordine, sostiene che, a voler ritenere non detraibili gli interessi di preammortamento per mancata dimostrazione del pagamento, occorrerebbe tuttavia considerare che essi sarebbero stati erroneamente conteggiati dal
Tribunale a favore di per euro 33.492,55, non oggetto di domanda, per CP_1 cui «ogni calcolo dovrebbe essere stato fatto solo sul capitale di 689.000,00
(residuo frazionato) e dei relativi interessi per euro 15.134,58 ma non sugli interessi di preammortamento»; b) con il secondo profilo di contestazione sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente detratto dalla cifra a credito di , quale ricavato dalla vendita all'asta dei beni pignorati al debitore CP_1 principale, soltanto euro 298.153,00, mentre avrebbe dovuto detrarre euro
407.950,00, cifra risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa CP_1
1. A questa, infatti, essendo creditrice ipotecaria, sarebbe stato assegnato
[...]
l'intero ricavato della vendita.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.1. Va anzitutto rilevato che ha dato prova della stipula del CP_1 mutuo e del suo frazionamento, producendo, sin dalla fase monitoria, i relativi documenti contrattuali rispettivamente del 7 giugno 2006 (doc. 2 fasc. monitorio) e del 30 novembre 2011 (doc. 3, ibidem), come correttamente considerato dal Tribunale. pag. 9/15 Fino 1 ha poi depositato tutta la documentazione contabile necessaria a determinare la misura del debito, ossia gli estratti conto (depositati con la
“nota” del 3 marzo 2021), nei quali, per ognuno dei finanziamenti dedotti in giudizio, sono rappresentate le singole rate, il loro importo e la relativa scadenza fino al passaggio a sofferenza il 6 ottobre 2015. Inoltre, ha altresì prodotto, sin dal ricorso monitorio (doc. 4 fasc. monitorio), gli estratti conto riepilogativi della situazione debitoria dei medesimi rapporti, contenenti altresì l'imputazione degli interessi per il periodo successivo al predetto 6 ottobre 2015, il cui saldo corrisponde a quanto domandato con il d.i. opposto.
Rispetto al complessivo contenuto di tale documentazione il non ha Pt_1 avanzato contestazioni specifiche, limitandosi a evocarne genericamente l'inidoneità a provare il credito, pur sostenendo – a pag. 16 della propria memoria conclusionale di primo grado – che in base alla stessa dovesse essergli riconosciuto, all'esito del ricalcolo degli interessi, l'avvenuto pagamento di euro 19.690,42, importo, peraltro, già considerato anche da nella determinazione della misura del credito. CP_1
Quanto all'esistenza di ulteriori pagamenti da parte del debitore principale o del stesso, prima che indimostrata – non avendo questi Pt_1 prodotto alcuna prova a supporto della propria asserzione – essa non è stata neppure specificamente allegata, l'odierno appellante non avendo nemmeno indicato quando tali pagamenti sarebbero avvenuti e per quali importi.
Pertanto, è inammissibile, e va respinta, la richiesta di emissione nei confronti di dell'ordine di «deposito della documentazione contabile CP_1 relativa all'intero rapporto», riproposta in appello.
Va poi considerato che il Tribunale, nel calcolare la misura del debito residuo, effettivamente, come sostenuto dal non avrebbe dovuto Pt_1 considerare la somma di euro 33.492,55.
Il giudice di prime cure ha infatti giustamente ritenuto – sulla scorta delle risultanze della c.t.u. – che, in base alle pattuizioni contrattuali, il debito residuo in linea capitale fosse pari a euro 689.000,00. A tale importo vanno pag. 10/15 sommati soltanto gli interessi prodotti dopo l'inizio dell'ammortamento e unicamente nella misura ricalcolata dal c.t.u. in base al tasso b.o.t. previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b., ossia pari a euro 15.134,58, in quanto tale ricalcolo, conseguente all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali accertata dal Tribunale, non è stato oggetto di gravame ed è coperto dal giudicato. Il Tribunale, però, non avrebbe dovuto sommare anche gli interessi di preammortamento, in quanto, come affermato dal il loro Pt_1 pagamento non era stato richiesto da e quindi era estraneo al thema CP_1 decidendum, come peraltro rilevato nella stessa sentenza gravata. Pertanto, la somma di euro 33.492,55 a tale titolo va esclusa dal calcolo della misura del debito residuo.
Dall'ammontare così determinato di euro 704.134,58 (= 689.000,00 +
15.134,58) vanno poi detratti euro 19.690,42, per pagamenti effettuati, circostanza coperta da giudicato oltre che pacifica tra le parti.
Solo per completezza va rilevato che la somma di euro 255.761,78 per interessi di preammortamento, cui il IS ha fatto riferimento quale importo che avrebbe pagato per tale voce di costo e in base al quale calcolare
– per differenza con gli interessi rideterminati al tasso b.o.t. – l'importo da detrarre da quanto dovuto, è errata. Essa, infatti, è frutto di un errore di calcolo del c.t.u. nella sua prima relazione (depositata l'8 luglio 2021), come lo stesso riferisce in quella integrativa (del 10 dicembre 2021), nella quale è ripostato il conteggio corretto. Dal prospetto contenuto a pag. 33 della prima relazione, infatti, emerge che il predetto importo per interessi di preammortamento è stato calcolato considerando le rate infrannuali come se fossero annuali (tanto emerge, chiaramente, oltre che dall'incongruenza dei risultati, dalla stessa intestazione della colonna “interessi” e dalla formula utilizzata, che non considera la frazione di anno). Dell'errore il c.t.u. si è avveduto nell'integrazione alla perizia, producendo un nuovo calcolo nel prospetto a pag. 6 della relazione, nel quale la cifra dovuta per interessi di preammortamento sulla base del contratto è stata indicata in euro 53.305,86 pag. 11/15 (applicando la corretta formula che tiene conto del numero effettivo di giorni di maturazione delle competenze). Tale ultimo importo è stato quindi rideterminato in base al tasso sostitutivo previsto all'art. 117, comma 7,
t.u.b., in euro 33.492,55, che non risulta dovuto per quanto in precedenza detto.
2.2. Va poi accolto anche il profilo di contestazione sub b).
A tal riguardo occorre preliminarmente dichiarare ammissibili i seguenti documenti prodotti per la prima volta nel grado di appello da , essendo CP_1 stati formati dopo il 7 settembre 2022, termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., circostanza che costituisce evidentemente causa non imputabile giustificativa della loro mancata produzione nel giudizio di primo grado: il progetto di distribuzione della procedura esecutiva n. 176/2017 (doc. 14, del 27 ottobre 2022), il verbale di approvazione dello stesso progetto (doc. 15, del 19 dicembre 2022) e la contabile del secondo bonifico (doc. 17, del 27 dicembre 2022). Risultano invece superflui l'estratto degli eventi del fascicolo telematico della esecuzione immobiliare (doc. 13) e la relazione finale del professionista delegato (doc. 18).
Va poi considerato che non può farsi riferimento alla cifra di euro
407.950,00, come ritenuto dal in quanto essa costituisce l'intera Pt_1 somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati nell'esecuzione immobiliare, come emerge dal rendiconto del professionista delegato alla vendita (doc. b allegato alla “nota” di 1 depositata il 9 febbraio 2022). CP_1
Risulta invece dagli atti disponibili in giudizio che, prima del progetto di riparto definitivo, a era stato assegnato ed effettivamente corrisposto CP_1 soltanto il minor importo di euro 298.135,00, come emerge dal progetto del professionista delegato di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita
(doc. 14 fasc. d'appello di ) e dalla distinta del bonifico eseguito dal CP_1 medesimo delegato il 30 aprile 2021 (doc. d, allegato alla “nota” di 1 CP_1
pag. 12/15 depositata il 9 febbraio 2022), importo a cui il giudice di prime cure ha fatto quindi correttamente riferimento.
Va poi respinta la tesi del avanzata nella memoria conclusionale Pt_1
d'appello e in quella di replica, secondo cui dal credito andrebbero detratti anche euro 88.148,66, quale importo ulteriormente assegnato a CP_1 all'esito dell'espletamento della procedura esecutiva citata.
Infatti, dalla documentazione da essa prodotta risulta che le è stato assegnato il minor importo di euro 71.007,66, pari alla differenza tra la somma complessivamente versatale dalla procedura – ossia quella predetta di euro 88.148,66 – e le spese anticipate da ai sensi dell'art. 2770 c.c., CP_1 come emerge dal citato “progetto di distribuzione” (doc. 14 fasc. d'appello di
) approvato il 19 dicembre 2022 e dal relativo verbale (doc. 15 ibidem). CP_1
Riassumendo quanto fin qui considerato, il credito di 1 consiste CP_1 nella somma dell'importo dovuto in linea capitale, di euro 689.000,00, e degli interessi, di euro 15.134,58, cui vanno detratti i pagamenti effettuati, per euro 19.690,42. Dalla cifra così determinata, pari a euro 684.444,16, vanno ulteriormente detratti gli importi assegnati a a seguito della vendita dei CP_1 beni del debitore principale, pari a euro 298.135,00 ed euro 71.007,66, risultando quindi l'importo ancora dovuto pari a euro 315.301,50, al cui pagamento va condannato il Ciò oltre interessi legali, come da Pt_1 domanda proposta con ricorso monitorio, decorrenti dal deposito del medesimo e fino al soddisfo.
3. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio pag. 13/15 unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti ossia, da un lato, quella di di condanna al pagamento del CP_1 debito residuo del mutuo, risultata fondata, seppur per un importo minore rispetto a quello prospettato;
dall'altro, il ha chiesto la Pt_1 rideterminazione del quantum dovuto, avanzando eccezioni di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI e di usurarietà del mutuo – che sono state respinte – e di indeterminatezza delle pattuizioni del contratto di mutuo, che è stata invece accolta. Nel grado di appello, è stata poi accolta l'eccezione di non debenza degli interessi di preammortamento, mentre quella relativa alle somme già ottenute da tramite la procedura esecutiva sui CP_1 beni del debitore principale si è rivelata fondata unicamente per gli importi indicati dalla stessa . Pertanto, le spese di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio vanno compensate per 1/3 e poste a carico di per i rimanenti Pt_1
2/3 – escludendo per il grado d'appello la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi – il cui importo viene liquidato in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), stante il valore della causa di euro pag. 14/15 315.301,50. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del per metà e su Pt_1
1 per l'altra metà. CP_1
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 22 del 2023 del Tribunale di Prato, Parte_1
e in parziale riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ridetermina in euro 315.301,50, oltre interessi come in motivazione, la somma che è condannato a pagare a Parte_1 [...]
costituita tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 costituita tramite la mandataria 2/3 delle spese di lite CP_2 per entrambi i gradi di giudizio, liquidate (nella misura ante compensazione), quanto a quello di primo grado, in euro 22.457,00 e, quanto a quello d'appello, in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura della metà.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 17 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO AR ON VI LE RG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– VI LE RG Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– CO AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP LO ( ) C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, ( ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
NN EN ( C.F._3 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta Parte_1 ogni diversa eccezione o domanda avversaria, in riforma della sentenza impugnata: 1) In via preliminare, e in accoglimento della specifica eccezione formulata da questa difesa, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'appellata
e per l'effetto revocare definitivamente il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve il Sig. per i titoli Parte_1 dedotti in giudizio;
2) Nel merito, in via gradata ed in denegata ipotesi, rilevata l'erroneità della sentenza di primo grado, e sempre previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare il Sig. tenuto al pagamento dell'eventuale Parte_1 residuo credito di euro 52.224,93 o di quella minore e diversa somma – rispetto alla sentenza di primo grado – ritenuta di diritto e giustizia;
3) In via Istruttoria, ordinare nuovamente alla Banca odierna appellata
a) il deposito della “documentazione contabile relativa all'intero rapporto di mutuo controverso (scheda contabile, estratti conto completi e/o contabili di pagamento o versamento delle rate relative al contratto di mutuo)”;
b) il deposito “del progetto di distribuzione approvato e esecutivo, ove già esistente o in alternativa ogni altra e ulteriore (rispetto a quanto già agli atti) documentazione e/o atti del procedimento esecutivo da cui comunque evincere
l'ammontare delle somme alla stessa attribuibili”. CP_3
4) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, e oltre Cap e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio»; per tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio,
- respingere l'appello avversario in tutti i suoi motivi, avanzati da controparte in via preliminare e nel merito perché completamente infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata del Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Bruno, n. 22/2023, emessa
pag. 2/15 in data 4/1/2023, pubblicata in data 5/1/2023, e, in conseguenza della riduzione del credito verificatasi per eventi sorti in data successiva alla fase decisionale del giudizio di primo grado, condannare il sig. a Parte_1 pagare a la somma di € 346.794,05, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale maturati e maturandi sino al saldo effettivo da calcolare sulla sorte del credito pro tempore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si fa integrale rinvio alle produzioni documentali svolte e s'insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi svolti nella comparsa di costituzione e risposta».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 22 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Prato, che, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
339 del 2019 – con il quale (nel prosieguo ) Controparte_1 CP_1 gli aveva intimato il pagamento di euro 728.896,34, oltre interessi e spese – ha revocato detto decreto e ha condannato il a pagare alla stessa Pt_1 CP_1
1 euro 417.801,71, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi fino al
[...] saldo effettivo.
Per quanto ancora d'interesse, il Tribunale ha rilevato che aveva CP_1 ottenuto il predetto d.i. vantando di essere cessionaria del credito di CP_4 nascente da sei mutui fondiari, stipulati da quest'ultima con
[...]
Immobiliare del Borgo s.r.l. (in prosieguo Immobiliare), il 7 giugno 2006 – debiti per i quali il aveva prestato fideiussione – finanziamenti Pt_1 derivanti dal frazionamento, il 30 novembre 2011, del mutuo fondiario stipulato tra lo stesso e incorporata per fusione Pt_1 Controparte_5 in Controparte_4
Il Tribunale – previo rigetto delle eccezioni del d'indeterminatezza Pt_1 della fideiussione e di nullità della stessa per conformità al modello ABI, nonché di usurarietà del mutuo – ha accolto l'eccezione d'indeterminatezza di pag. 3/15 quest'ultimo contratto, considerando che «alcune clausole contrattuali […] conducono ad una pluralità di possibili piani di ammortamento ciascuno con possibili differenti costi a debito per la parte mutuataria», e ha ricalcolato quanto dovuto per interessi, applicando il tasso sostitutivo “b.o.t.”, ai sensi dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.).
Per determinare quanto dovuto, il Tribunale ha quindi fatto riferimento al capitale da rimborsare per i sei mutui, complessivamente pari a euro
689.000,00, cui ha aggiunto gli interessi di ammortamento ricalcolati al predetto tasso b.o.t., pari a euro 15.134,58, e quelli di preammortamento, pari a euro 33.492,55. Da tale somma, di euro 735.627,13, ha poi detratto quella di euro 19.690,42, per pagamenti effettuati, e quella di euro
298.135,00, pari a quando ricavato da con l'azione esecutiva nei CP_1 confronti della debitrice principale Immobiliare, così accertando la misura del credito in euro 417.801,71.
Ha invece negato che potesse essere detratta, «la differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati e quelli rideterminati utilizzando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.u.b.» non avendo, il Pt_1 provato i relativi pagamenti.
Ha quindi revocato il d.i. opposto e condannato il a pagare a Pt_1 CP_1
1 la somma di euro 417.801,71.
[...]
Le spese di lite sono state compensate per 1/3 e poste a carico del per i restanti 2/3. Le spese di c.t.u. sono stato poste a carico di Pt_1 entrambe le parti ciascuna per la metà.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta la carenza di legittimazione ad agire di;
CP_1
2. con il secondo si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, nel calcolo del dare-avere tra le parti, poste attive a favore pag. 4/15 dell'appellante, ossia: a) la differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati e quelli rideterminati dal c.t.u.; b) la differenza tra il ricavato dell'esecuzione immobiliare dichiarato dal creditore e quanto dal medesimo realmente ottenuto.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame il lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia omesso di decidere l'«eccezione di carenza di legittimazione ad agire», che può «essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio ed è rilevabile d'ufficio». Sostiene che «secondo la prospettazione di Controparte_1
[…], la stessa sarebbe titolare del diritto di credito oggetto di causa verso il quale fideiussore della Immobiliare, in quanto «cessionaria in blocco Pt_1 di crediti della banca in forza di atto di cessione crediti CP_4 individuabili in blocco» del 14 luglio 2017, «come da avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 dell'8/8/2017». Da tale avviso – che, sempre secondo il egli avrebbe reperito direttamente Pt_1 sulla Gazzetta Ufficiale, non avendo prodotto in giudizio il fascicolo CP_1 monitorio – non emergerebbe se il debito in esame rientri tra quelli della citata cessione, in quanto nel relativo avviso «non vi è alcun elemento dal quale si possa anche solo lontanamente desumere quali e quanti crediti siano stati ceduti», né sono indicate «le condizioni, la situazione di sofferenza, le garanzie, e soprattutto l'entità del preteso credito ceduto». Inoltre, tale cessione resterebbe indimostrata anche qualora si riscontrasse l'avvenuta produzione in giudizio del predetto avviso di cessione, in quanto CP_1 avrebbe comunque dovuto provare l'esistenza del relativo contratto. Sostiene inoltre, sempre il di aver eccepito nel processo di primo grado Pt_1 pag. 5/15 l'incertezza e l'indeterminazione del credito vantato per inidoneità della documentazione prodotta da a dimostrarne «la sussistenza e/o l'esatta CP_1 entità». Pertanto, la domanda di pagamento proposta in via monitoria da CP_1
1 avrebbe dovuto essere integralmente respinta, per difetto di legittimazione
[...] ad agire della stessa. Di conseguenza domanda la revoca del d.i. opposto.Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che il pur avendo fatto riferimento alla Pt_1
«carenza di legittimazione ad agire», ha in realtà contestato la titolarità di CP_1
1 del diritto controverso.
[...]
Va infatti rilevato che, secondo la Corte regolatrice in funzione nomofilattica, «una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. [… È] consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. […]. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare» (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
La sussistenza della “legittimazione ad agire” quindi, essendo una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una pag. 6/15 qualsiasi decisione di merito, è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, ricollegandosi «al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge» (ex aliis, Cass. n. 29505 del 2020, in massima).
Il IS – come emerge chiaramente dal complesso delle sue difese – non ha contestato che in base alla prospettazione di questa non fosse CP_1 destinataria degli effetti della pronuncia richiesta, ma ha negato che essa fosse l'effettiva titolare del diritto controverso, ossia che difettasse un requisito della fondatezza nel merito della domanda, per non aver, essa, dimostrato la cessione del credito.
Così intesa la contestazione, occorre in primo luogo rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso […] attiene […] al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione» (Cass. n. 32814 del 2023, in massima).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass, n.
24798 del 2020, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 4116 del 2016, in massima).
Va infine rilevato che, ancora secondo la Corte regolatrice, «[l]a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta pag. 7/15 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Cass., sez. un., n.
2951 del 2016, cit., in massima).
Alla luce di tali criteri l'eccezione va respinta.
Il IS, infatti, sin dalla citazione in opposizione a d.i. ha implicitamente riconosciuto l'avvenuta cessione del credito, avendo contestato nel merito la pretesa di , lamentando la nullità della fideiussione, la CP_1 liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'illegittimità dell'anatocismo del mutuo, l'usurarietà dei relativi interessi e l'indeterminatezza della misura del credito. Sempre il ha inoltre Pt_1 richiesto, in via istruttoria, nelle conclusioni della citazione in primo grado, che il Tribunale ordinasse alla stessa «il deposito della documentazione CP_1 contabile», della scheda contabile e delle copie di tutte le contabili di pagamento o versamento eseguite […] al fine di poter ricostruire l'esatta situazione dare-avere», così implicitamente riconoscendo che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.
Inoltre, ancora il ha formulato una proposta transattiva Pt_1 indirizzata a con l'email del 23 febbraio 2022 (doc. non numerato, CP_1 depositato telematicamente il medesimo giorno e in copia cartacea all'udienza del giorno successivo), così evidentemente riconoscendo la titolarità della stessa nel diritto controverso. CP_1
La censura va quindi respinta.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'erroneità Pt_1 della condanna al pagamento di euro 417.801,71, articolando la censura in due profili di contestazione: a) con il primo sostiene che la domanda proposta da dovrebbe essere rigettata integralmente, per non avere dimostrato CP_1
l'esistenza del credito vantato – in quanto dagli estratti conto bancari disponibili in giudizio «risultava impossibile ricostruire la reale situazione» di dare/avere tra le parti – né rispettato l'ordine emesso dal Tribunale di pag. 8/15 esibizione della documentazione, prodotta solo parzialmente. Inoltre, sostiene sempre il l'importo al cui pagamento è stato condannato dovrebbe Pt_1 essere ridotto di euro 222.269,23, pari alla «differenza tra gli interessi di preammortamento effettivamente pagati» (euro 255.761,78) «e quelli riconteggiati e rideterminati dal CTU» (euro 33.492,55). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare provato il relativo pagamento, in quanto «l'importo era sicuramente dovuto e […] al riguardo nessuna eccezione o richiesta di pagamento è mai stata avanzata dalla banca». Da ciò risulterebbe dimostrato che «gli interessi di preammortamento maturati prima del frazionamento sono stati tutti pagati e per intero» e, quindi, sarebbero una «posta a credito del mutuatario» e andrebbero detratti per la quota erroneamente conteggiata. In subordine, sostiene che, a voler ritenere non detraibili gli interessi di preammortamento per mancata dimostrazione del pagamento, occorrerebbe tuttavia considerare che essi sarebbero stati erroneamente conteggiati dal
Tribunale a favore di per euro 33.492,55, non oggetto di domanda, per CP_1 cui «ogni calcolo dovrebbe essere stato fatto solo sul capitale di 689.000,00
(residuo frazionato) e dei relativi interessi per euro 15.134,58 ma non sugli interessi di preammortamento»; b) con il secondo profilo di contestazione sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente detratto dalla cifra a credito di , quale ricavato dalla vendita all'asta dei beni pignorati al debitore CP_1 principale, soltanto euro 298.153,00, mentre avrebbe dovuto detrarre euro
407.950,00, cifra risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa CP_1
1. A questa, infatti, essendo creditrice ipotecaria, sarebbe stato assegnato
[...]
l'intero ricavato della vendita.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.1. Va anzitutto rilevato che ha dato prova della stipula del CP_1 mutuo e del suo frazionamento, producendo, sin dalla fase monitoria, i relativi documenti contrattuali rispettivamente del 7 giugno 2006 (doc. 2 fasc. monitorio) e del 30 novembre 2011 (doc. 3, ibidem), come correttamente considerato dal Tribunale. pag. 9/15 Fino 1 ha poi depositato tutta la documentazione contabile necessaria a determinare la misura del debito, ossia gli estratti conto (depositati con la
“nota” del 3 marzo 2021), nei quali, per ognuno dei finanziamenti dedotti in giudizio, sono rappresentate le singole rate, il loro importo e la relativa scadenza fino al passaggio a sofferenza il 6 ottobre 2015. Inoltre, ha altresì prodotto, sin dal ricorso monitorio (doc. 4 fasc. monitorio), gli estratti conto riepilogativi della situazione debitoria dei medesimi rapporti, contenenti altresì l'imputazione degli interessi per il periodo successivo al predetto 6 ottobre 2015, il cui saldo corrisponde a quanto domandato con il d.i. opposto.
Rispetto al complessivo contenuto di tale documentazione il non ha Pt_1 avanzato contestazioni specifiche, limitandosi a evocarne genericamente l'inidoneità a provare il credito, pur sostenendo – a pag. 16 della propria memoria conclusionale di primo grado – che in base alla stessa dovesse essergli riconosciuto, all'esito del ricalcolo degli interessi, l'avvenuto pagamento di euro 19.690,42, importo, peraltro, già considerato anche da nella determinazione della misura del credito. CP_1
Quanto all'esistenza di ulteriori pagamenti da parte del debitore principale o del stesso, prima che indimostrata – non avendo questi Pt_1 prodotto alcuna prova a supporto della propria asserzione – essa non è stata neppure specificamente allegata, l'odierno appellante non avendo nemmeno indicato quando tali pagamenti sarebbero avvenuti e per quali importi.
Pertanto, è inammissibile, e va respinta, la richiesta di emissione nei confronti di dell'ordine di «deposito della documentazione contabile CP_1 relativa all'intero rapporto», riproposta in appello.
Va poi considerato che il Tribunale, nel calcolare la misura del debito residuo, effettivamente, come sostenuto dal non avrebbe dovuto Pt_1 considerare la somma di euro 33.492,55.
Il giudice di prime cure ha infatti giustamente ritenuto – sulla scorta delle risultanze della c.t.u. – che, in base alle pattuizioni contrattuali, il debito residuo in linea capitale fosse pari a euro 689.000,00. A tale importo vanno pag. 10/15 sommati soltanto gli interessi prodotti dopo l'inizio dell'ammortamento e unicamente nella misura ricalcolata dal c.t.u. in base al tasso b.o.t. previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b., ossia pari a euro 15.134,58, in quanto tale ricalcolo, conseguente all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali accertata dal Tribunale, non è stato oggetto di gravame ed è coperto dal giudicato. Il Tribunale, però, non avrebbe dovuto sommare anche gli interessi di preammortamento, in quanto, come affermato dal il loro Pt_1 pagamento non era stato richiesto da e quindi era estraneo al thema CP_1 decidendum, come peraltro rilevato nella stessa sentenza gravata. Pertanto, la somma di euro 33.492,55 a tale titolo va esclusa dal calcolo della misura del debito residuo.
Dall'ammontare così determinato di euro 704.134,58 (= 689.000,00 +
15.134,58) vanno poi detratti euro 19.690,42, per pagamenti effettuati, circostanza coperta da giudicato oltre che pacifica tra le parti.
Solo per completezza va rilevato che la somma di euro 255.761,78 per interessi di preammortamento, cui il IS ha fatto riferimento quale importo che avrebbe pagato per tale voce di costo e in base al quale calcolare
– per differenza con gli interessi rideterminati al tasso b.o.t. – l'importo da detrarre da quanto dovuto, è errata. Essa, infatti, è frutto di un errore di calcolo del c.t.u. nella sua prima relazione (depositata l'8 luglio 2021), come lo stesso riferisce in quella integrativa (del 10 dicembre 2021), nella quale è ripostato il conteggio corretto. Dal prospetto contenuto a pag. 33 della prima relazione, infatti, emerge che il predetto importo per interessi di preammortamento è stato calcolato considerando le rate infrannuali come se fossero annuali (tanto emerge, chiaramente, oltre che dall'incongruenza dei risultati, dalla stessa intestazione della colonna “interessi” e dalla formula utilizzata, che non considera la frazione di anno). Dell'errore il c.t.u. si è avveduto nell'integrazione alla perizia, producendo un nuovo calcolo nel prospetto a pag. 6 della relazione, nel quale la cifra dovuta per interessi di preammortamento sulla base del contratto è stata indicata in euro 53.305,86 pag. 11/15 (applicando la corretta formula che tiene conto del numero effettivo di giorni di maturazione delle competenze). Tale ultimo importo è stato quindi rideterminato in base al tasso sostitutivo previsto all'art. 117, comma 7,
t.u.b., in euro 33.492,55, che non risulta dovuto per quanto in precedenza detto.
2.2. Va poi accolto anche il profilo di contestazione sub b).
A tal riguardo occorre preliminarmente dichiarare ammissibili i seguenti documenti prodotti per la prima volta nel grado di appello da , essendo CP_1 stati formati dopo il 7 settembre 2022, termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., circostanza che costituisce evidentemente causa non imputabile giustificativa della loro mancata produzione nel giudizio di primo grado: il progetto di distribuzione della procedura esecutiva n. 176/2017 (doc. 14, del 27 ottobre 2022), il verbale di approvazione dello stesso progetto (doc. 15, del 19 dicembre 2022) e la contabile del secondo bonifico (doc. 17, del 27 dicembre 2022). Risultano invece superflui l'estratto degli eventi del fascicolo telematico della esecuzione immobiliare (doc. 13) e la relazione finale del professionista delegato (doc. 18).
Va poi considerato che non può farsi riferimento alla cifra di euro
407.950,00, come ritenuto dal in quanto essa costituisce l'intera Pt_1 somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati nell'esecuzione immobiliare, come emerge dal rendiconto del professionista delegato alla vendita (doc. b allegato alla “nota” di 1 depositata il 9 febbraio 2022). CP_1
Risulta invece dagli atti disponibili in giudizio che, prima del progetto di riparto definitivo, a era stato assegnato ed effettivamente corrisposto CP_1 soltanto il minor importo di euro 298.135,00, come emerge dal progetto del professionista delegato di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita
(doc. 14 fasc. d'appello di ) e dalla distinta del bonifico eseguito dal CP_1 medesimo delegato il 30 aprile 2021 (doc. d, allegato alla “nota” di 1 CP_1
pag. 12/15 depositata il 9 febbraio 2022), importo a cui il giudice di prime cure ha fatto quindi correttamente riferimento.
Va poi respinta la tesi del avanzata nella memoria conclusionale Pt_1
d'appello e in quella di replica, secondo cui dal credito andrebbero detratti anche euro 88.148,66, quale importo ulteriormente assegnato a CP_1 all'esito dell'espletamento della procedura esecutiva citata.
Infatti, dalla documentazione da essa prodotta risulta che le è stato assegnato il minor importo di euro 71.007,66, pari alla differenza tra la somma complessivamente versatale dalla procedura – ossia quella predetta di euro 88.148,66 – e le spese anticipate da ai sensi dell'art. 2770 c.c., CP_1 come emerge dal citato “progetto di distribuzione” (doc. 14 fasc. d'appello di
) approvato il 19 dicembre 2022 e dal relativo verbale (doc. 15 ibidem). CP_1
Riassumendo quanto fin qui considerato, il credito di 1 consiste CP_1 nella somma dell'importo dovuto in linea capitale, di euro 689.000,00, e degli interessi, di euro 15.134,58, cui vanno detratti i pagamenti effettuati, per euro 19.690,42. Dalla cifra così determinata, pari a euro 684.444,16, vanno ulteriormente detratti gli importi assegnati a a seguito della vendita dei CP_1 beni del debitore principale, pari a euro 298.135,00 ed euro 71.007,66, risultando quindi l'importo ancora dovuto pari a euro 315.301,50, al cui pagamento va condannato il Ciò oltre interessi legali, come da Pt_1 domanda proposta con ricorso monitorio, decorrenti dal deposito del medesimo e fino al soddisfo.
3. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio pag. 13/15 unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti ossia, da un lato, quella di di condanna al pagamento del CP_1 debito residuo del mutuo, risultata fondata, seppur per un importo minore rispetto a quello prospettato;
dall'altro, il ha chiesto la Pt_1 rideterminazione del quantum dovuto, avanzando eccezioni di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI e di usurarietà del mutuo – che sono state respinte – e di indeterminatezza delle pattuizioni del contratto di mutuo, che è stata invece accolta. Nel grado di appello, è stata poi accolta l'eccezione di non debenza degli interessi di preammortamento, mentre quella relativa alle somme già ottenute da tramite la procedura esecutiva sui CP_1 beni del debitore principale si è rivelata fondata unicamente per gli importi indicati dalla stessa . Pertanto, le spese di lite per entrambi i gradi di CP_1 giudizio vanno compensate per 1/3 e poste a carico di per i rimanenti Pt_1
2/3 – escludendo per il grado d'appello la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi – il cui importo viene liquidato in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), stante il valore della causa di euro pag. 14/15 315.301,50. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del per metà e su Pt_1
1 per l'altra metà. CP_1
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 22 del 2023 del Tribunale di Prato, Parte_1
e in parziale riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ridetermina in euro 315.301,50, oltre interessi come in motivazione, la somma che è condannato a pagare a Parte_1 [...]
costituita tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 costituita tramite la mandataria 2/3 delle spese di lite CP_2 per entrambi i gradi di giudizio, liquidate (nella misura ante compensazione), quanto a quello di primo grado, in euro 22.457,00 e, quanto a quello d'appello, in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura della metà.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 17 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO AR ON VI LE RG
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