TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11709/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Laura Amato Presidente rel. est. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Alberto Beer presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 6 maggio 1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Alberto Beer presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in OR SA GI (NO) in data 22.07.2017 (anno 2017 atto n. 25 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2276/2024, pubblicata il 13.12.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 22 luglio 2017 a OR SA GI (NO), trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di OR SA GI (NO) con atto. N. 25, parte II, serie A – Anno 2017 ordinando le annotazioni di rito nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di OR SA GI (NO), alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita a Milano in via Secchi n.2, di proprietà dei in ragione del Pt_3
50% ciascuno, è attualmente occupata dal Sig. e vengono espressamente richiamati qui Parte_2 gli accordi assunti dai Coniugi con separato atto datato 16 ottobre 2024 con il quale i Pt_3 medesimi si impegnano, a condizione sospensiva che il Sig. possa accollarsi in modo Parte_2 liberatorio per la Sig.ra i due mutui accesi presso Istituto Bancario Imi SApaolo S.p.a., Parte_1
a trasferire a titolo oneroso dalla Sig.ra al Sig. il 50% indiviso dell'immobile Parte_1 Parte_2 medesimo ovvero, in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva predetta, ad alienare l'immobile a terzi con diritto di prelazione a favore della Sig.ra Parte_1
2) Salvo quanto sopra esposto al punto (1) delle condizioni di divorzio e regolamentato con separato atto datato 16 ottobre 2024, i Sigg e dichiarano di avere definito Parte_1 Parte_2 ogni rapporto, anche economico, tra loro intercorso e di non avere, sempre salvo quanto sopra esposto al punto (1) delle condizioni di divorzio e regolamentato con separato atto datato 16 ottobre 2024, altro da pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. 3) I Sigg. e danno atto di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_4
e, pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno a favore dell'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 11.12.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad OR SA GI (NO) in data 22.07.2017 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR SA GI (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano e al Comune di Omegna (VB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025 Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Laura Amato Presidente rel. est. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Alberto Beer presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 6 maggio 1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Alberto Beer presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in OR SA GI (NO) in data 22.07.2017 (anno 2017 atto n. 25 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2276/2024, pubblicata il 13.12.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 22 luglio 2017 a OR SA GI (NO), trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di OR SA GI (NO) con atto. N. 25, parte II, serie A – Anno 2017 ordinando le annotazioni di rito nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di OR SA GI (NO), alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita a Milano in via Secchi n.2, di proprietà dei in ragione del Pt_3
50% ciascuno, è attualmente occupata dal Sig. e vengono espressamente richiamati qui Parte_2 gli accordi assunti dai Coniugi con separato atto datato 16 ottobre 2024 con il quale i Pt_3 medesimi si impegnano, a condizione sospensiva che il Sig. possa accollarsi in modo Parte_2 liberatorio per la Sig.ra i due mutui accesi presso Istituto Bancario Imi SApaolo S.p.a., Parte_1
a trasferire a titolo oneroso dalla Sig.ra al Sig. il 50% indiviso dell'immobile Parte_1 Parte_2 medesimo ovvero, in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva predetta, ad alienare l'immobile a terzi con diritto di prelazione a favore della Sig.ra Parte_1
2) Salvo quanto sopra esposto al punto (1) delle condizioni di divorzio e regolamentato con separato atto datato 16 ottobre 2024, i Sigg e dichiarano di avere definito Parte_1 Parte_2 ogni rapporto, anche economico, tra loro intercorso e di non avere, sempre salvo quanto sopra esposto al punto (1) delle condizioni di divorzio e regolamentato con separato atto datato 16 ottobre 2024, altro da pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. 3) I Sigg. e danno atto di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_4
e, pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno a favore dell'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 11.12.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad OR SA GI (NO) in data 22.07.2017 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR SA GI (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano e al Comune di Omegna (VB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025 Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG