TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA ON Presidente dott.ssa IC ED ER Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.9.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
VA DI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo, via Frova n.1;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Francesco Nolasco e Carlotta Farina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monza, via Carlo Alberto n.39;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER DU (MI) tra il sig.
e la sig.ra in data 30.06.2018, matrimonio registrato all'Ufficio di Stato Parte_1 Parte_2
Civile all' Atto n. 33, parte 1, anno 2018, in regime di separazione dei beni:
-ordinare al Comune di ER DU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
-omologare le seguenti condizioni:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori Persona_1 disponendo che lo stesso sia collocato presso l'abitazione della madre.
2) La sig.ra si impegna a trasferirsi nella nuova abitazione sita in Cesano Maderno, Via Parte_2
San Bernardo 3, entro il 16.09.2025 unitamente al figlio Persona_1
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale (in difetto di miglior accordo tra le parti, il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1 (Natale 2023 con la madre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2024 con il padre);
- due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento, entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, della somma di € 250,00. In tale somma sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
5) i Sigg.ri e concordano nel far frequentare almeno un'attività sportiva al minore Per_1 Pt_2
, in particolare, attualmente, il figlio degli stessi pratica l'attività sportiva calcio presso FC ER Per_1
DU, così come espressamente voluto dal minore, e tutti i costi relativi alla pratica di tale attività sportiva di circa € 350,00 annui verranno sostenuti al 50% tra i genitori stessi;
6) Il padre contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7) Confermare che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio Parte_2 [...]
Per_1
8) Con riferimento alla casa coniugale sita in ER DU, via Dalmazia 16, i coniugi confermano la loro volontà di venderla a terzi e di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita entro la data del 15.09.2025. 9) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese che si renderanno necessarie per la Parte_1 regolare e conforme vendita dell'ex casa coniugale, sita in ER DU, Via Dalmazia 16 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanatorie, compensi per tecnici/geometri, lavori di regolarizzazione …);
10) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese richieste dall'agenzia immobiliare per Parte_1 la vendita dell'ex casa coniugale, sita in ER DU, Via Dalmazia 16, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Sig.ra Pt_2
11) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese richieste dall'agenzia immobiliare per Parte_1
l'acquisto della nuova casa/abitazione da parte della Sig.ra ove la stessa si trasferirà con Parte_2 il figlio senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Sig.ra Per_1 Pt_2
12) i Sigg.ri e stante i reciproci rapporti economici intercorsi durante il rapporto Per_1 Pt_2 coniugale, nonché successivamente, hanno comunemente concordato che il prezzo che verrà corrisposto dal promittente acquirente per l'acquisto della ex casa coniugale sita in ER DU, Via Dalmazia
16, verrà cosi diviso: € 160.000,00 in favore della Sig.ra ed € 220.000,00 in favore del Sig. Pt_2
il succitato complessivo importo di € 160.000,00 verrà versato direttamente dall'acquirente alla Per_1 sig.ra sul punto si precisa che tutti gli importi/pagamenti che il promittente acquirente Pt_2 effettuerà/verserà, anche a titolo di acconto sul prezzo di acquisto, dovranno esser versati, primariamente alla Sig.ra fino alla concorrenza di € 160.000,00 e, solo successivamente, verranno, corrisposti Pt_2 al Sig. Per_1
- l'importo residuo pari ad € 220.000,00 verrà versato direttamente dall'acquirente al sig. . Parte_1
13) La sig.ra dichiara di assumersi, a proprio carico, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti Pt_2 del Sig. il pagamento di qualsiasi onere condominiale relativo all'immobile sito in ER Per_1
DU, Via Dalmazia n. 16, ivi incluse:
- tutte le spese condominiali già scadute e non ancora corrisposte;
- tutte le spese condominiali a scadere sino alla data di
- sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita;
- tutte le utenze relative all'immobile sino alla suddetta data.
14) La sig.ra si farà interamente carico delle spese notarili che si renderanno necessarie Parte_2 per l'acquisto della nuova abitazione in cui si trasferirà con il figlio Per_1
15) Il sig. si impegna a cedere, a titolo gratuito, facendosi altresì carico di tutte le spese Parte_1 relative al trapasso, alla sig.ra che accetta, la proprietà dell'autovettura Citroen C1, targata Parte_2
EB215BF.
16) Il sig. si impegna a cedere, a titolo gratuito, alla sig.ra che accetta, Parte_1 Parte_2 tutti i mobili e/o componenti di arredo e/o oggetti presenti nell'attuale ex casa coniugale che la stessa vorrà e/o riterrà necessari per arredare la casa in cui si trasferirà con il figlio Persona_1 17) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
18) Le parti inoltre confermano - con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato - di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 28.12.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.10.23) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 18.8.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 15.9.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in ER DU in data 30.6.2018 (atto n. 33 parte I) del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di ER DU), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER DU, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
IA ON
Il Giudice est.
IC ED ER
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA ON Presidente dott.ssa IC ED ER Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.9.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
VA DI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo, via Frova n.1;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Francesco Nolasco e Carlotta Farina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monza, via Carlo Alberto n.39;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER DU (MI) tra il sig.
e la sig.ra in data 30.06.2018, matrimonio registrato all'Ufficio di Stato Parte_1 Parte_2
Civile all' Atto n. 33, parte 1, anno 2018, in regime di separazione dei beni:
-ordinare al Comune di ER DU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
-omologare le seguenti condizioni:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori Persona_1 disponendo che lo stesso sia collocato presso l'abitazione della madre.
2) La sig.ra si impegna a trasferirsi nella nuova abitazione sita in Cesano Maderno, Via Parte_2
San Bernardo 3, entro il 16.09.2025 unitamente al figlio Persona_1
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale (in difetto di miglior accordo tra le parti, il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1 (Natale 2023 con la madre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2024 con il padre);
- due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento, entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, della somma di € 250,00. In tale somma sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
5) i Sigg.ri e concordano nel far frequentare almeno un'attività sportiva al minore Per_1 Pt_2
, in particolare, attualmente, il figlio degli stessi pratica l'attività sportiva calcio presso FC ER Per_1
DU, così come espressamente voluto dal minore, e tutti i costi relativi alla pratica di tale attività sportiva di circa € 350,00 annui verranno sostenuti al 50% tra i genitori stessi;
6) Il padre contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7) Confermare che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio Parte_2 [...]
Per_1
8) Con riferimento alla casa coniugale sita in ER DU, via Dalmazia 16, i coniugi confermano la loro volontà di venderla a terzi e di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita entro la data del 15.09.2025. 9) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese che si renderanno necessarie per la Parte_1 regolare e conforme vendita dell'ex casa coniugale, sita in ER DU, Via Dalmazia 16 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanatorie, compensi per tecnici/geometri, lavori di regolarizzazione …);
10) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese richieste dall'agenzia immobiliare per Parte_1 la vendita dell'ex casa coniugale, sita in ER DU, Via Dalmazia 16, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Sig.ra Pt_2
11) Il Sig. si farà interamente carico di tutte le spese richieste dall'agenzia immobiliare per Parte_1
l'acquisto della nuova casa/abitazione da parte della Sig.ra ove la stessa si trasferirà con Parte_2 il figlio senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Sig.ra Per_1 Pt_2
12) i Sigg.ri e stante i reciproci rapporti economici intercorsi durante il rapporto Per_1 Pt_2 coniugale, nonché successivamente, hanno comunemente concordato che il prezzo che verrà corrisposto dal promittente acquirente per l'acquisto della ex casa coniugale sita in ER DU, Via Dalmazia
16, verrà cosi diviso: € 160.000,00 in favore della Sig.ra ed € 220.000,00 in favore del Sig. Pt_2
il succitato complessivo importo di € 160.000,00 verrà versato direttamente dall'acquirente alla Per_1 sig.ra sul punto si precisa che tutti gli importi/pagamenti che il promittente acquirente Pt_2 effettuerà/verserà, anche a titolo di acconto sul prezzo di acquisto, dovranno esser versati, primariamente alla Sig.ra fino alla concorrenza di € 160.000,00 e, solo successivamente, verranno, corrisposti Pt_2 al Sig. Per_1
- l'importo residuo pari ad € 220.000,00 verrà versato direttamente dall'acquirente al sig. . Parte_1
13) La sig.ra dichiara di assumersi, a proprio carico, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti Pt_2 del Sig. il pagamento di qualsiasi onere condominiale relativo all'immobile sito in ER Per_1
DU, Via Dalmazia n. 16, ivi incluse:
- tutte le spese condominiali già scadute e non ancora corrisposte;
- tutte le spese condominiali a scadere sino alla data di
- sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita;
- tutte le utenze relative all'immobile sino alla suddetta data.
14) La sig.ra si farà interamente carico delle spese notarili che si renderanno necessarie Parte_2 per l'acquisto della nuova abitazione in cui si trasferirà con il figlio Per_1
15) Il sig. si impegna a cedere, a titolo gratuito, facendosi altresì carico di tutte le spese Parte_1 relative al trapasso, alla sig.ra che accetta, la proprietà dell'autovettura Citroen C1, targata Parte_2
EB215BF.
16) Il sig. si impegna a cedere, a titolo gratuito, alla sig.ra che accetta, Parte_1 Parte_2 tutti i mobili e/o componenti di arredo e/o oggetti presenti nell'attuale ex casa coniugale che la stessa vorrà e/o riterrà necessari per arredare la casa in cui si trasferirà con il figlio Persona_1 17) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
18) Le parti inoltre confermano - con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato - di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 28.12.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.10.23) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 18.8.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 15.9.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in ER DU in data 30.6.2018 (atto n. 33 parte I) del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di ER DU), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER DU, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
IA ON
Il Giudice est.
IC ED ER