TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. AO AD Presidente dott.ssa AN UL Giudice rel. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 126/2024 R.G. introdotta con ricorso depositato il 17.1.2024, promossa
DA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Sabina Bidolli, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Martina Controparte_1 C.F._2 Manuale, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del PM in sede;
avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 18.3.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso per vedere accertato il diritto della figlia minore Parte_1
- nata il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con Persona_1
riconosciuta da entrambi i genitori - di non avere rapporti con il Controparte_1 padre, interrotti dal settembre del 2023 in seguito a vari episodi che avrebbero indotto la ragazza a decidere di non incontrare più il genitore.
pagina 1 di 6 Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto della domanda avversaria e sollecitando lo svolgimento di un percorso di mediazione familiare per le parti, anche congiuntamente ad un percorso di supporto alla genitorialità, per risolvere la criticità emerse nel rapporto padre-figlia riconducibili, secondo la prospettazione paterna, non già ad una propria inidoneità genitoriale, ma semmai a divergenze comunicative e relazionali con la figlia, tipiche anche dell'età adolescenziale.
All'udienza del 27.6.2024 la parte ricorrente ha modificato la domanda proposta, instando per la previsione dell'affido esclusivo della minore alla madre, valutando la possibilità che la minore riallacci il rapporto con il padre, e per la determinazione di un contributo al mantenimento della figlia.
Il resistente, a sua volta, ha domandato che sia stabilito l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile di mantenimento, già corrisposto dal padre per € 200,00 mensili.
Va preliminarmente ritenuto che le nuove domande che le parti hanno introdotto alla predetta udienza del 27.6.2024 siano ammissibili alla luce del disposto dell'art. 473-bis.19 c.p.c., a tenore del quale “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”.
Occorre quindi in primo luogo pronunciarsi sulla disciplina dell'affidamento della figlia minore delle parti.
Ritiene il Tribunale di condividere integralmente quanto stabilito in sede di emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 4.10.2024, laddove è stato evidenziato che le criticità esistenti nel rapporto tra la minore ed il padre – pur riconosciute da entrambe le parti ed insorte dal settembre del 2023 – non siano in sé sufficienti per derogare al regime di affido condiviso, posto che anche all'esito dell'ascolto della minore (successivo alla pronuncia della citata ordinanza) sono emersi elementi che, sebbene rivelino criticità paterne di tipo caratteriale ed afferenti le modalità comunicative e relazionali con la figlia minore, che si sono riverberate inevitabilmente nel rapporto con la ragazza, non paiono tuttavia espressione di una così radicale inidoneità genitoriale paterna tale da rendere pregiudizievole per la minore un regime di affido condiviso, fermo quanto poi si dirà sula regolamentazione del diritto di visita del padre.
Come noto, infatti, in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (ex multis, CASS., ord. n. 16280/2025).
Ritiene quindi il Tribunale che nel caso di specie non sussistano i presupposti per derogare alla disciplina dell'affido condiviso, avendo peraltro entrambe le parti concordato sull'adozione di tale ordinario regime di affido (la ricorrente ha infatti in sede di precisazione delle conclusioni modificato la domanda di affido esclusivo in origine proposta): non sono emersi, infatti, dall'incarto processuale elementi di grave criticità nella capacità genitoriale del resistente tali da giustificare la predetta deroga, tenuto conto peraltro che il rapporto con la figlia minore è stato buono sino al settembre del 2023, non avendo sino a quel momento la ragazza manifestato resistenze nel frequentare il padre.
pagina 2 di 6 Va ovviamente disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre, con cui è sempre vissuta dalla cessazione della convivenza tra i genitori, avvenuta poco tempo dopo la sua nascita, costituendo la madre il principale punto di riferimento affettivo e materiale per , come ben si evince anche dall'ascolto della ragazza. Persona_1
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, non può non tenersi conto del rifiuto di frequentare il genitore che la minore ha manifestato a partire dal settembre del 2023, periodo a decorrere dal quale la ragazza non ha più voluto incontrare il padre, limitandosi ad avere dei contatti telefonici con il medesimo.
In sede di ascolto, ha chiarito, in maniera lucida e consapevole, le ragioni Persona_1 della sua decisione, raccontando con precisione svariati episodi accaduti dall'estate del 2023 sino al suo compleanno, il 16 settembre 2023, in cui ha avuto ragioni di conflitto con il padre, che paiono accumunati dal fatto che la ragazza in quelle occasioni si è sentita ingiustamente attaccata e giudicata dal genitore, senza avere la possibilità di riferire la sua versione dei fatti e, comunque, senza essere creduta.
La minore, apparsa a suo agio, serena nell'esprimersi, dotata di ottima capacità di discernimento, di introspezione e di verbalizzazione delle proprie emozioni, ha esternato la sua rabbia e la sofferenza che prova per il fatto di non sentirsi considerata dal padre, accolta nel suo modo di essere e nelle opinioni che esprime, avendo precisato di essersi sempre sentita giudicata dal padre, timorosa delle sue reazioni rabbiose e, quindi, non libera di esprimersi.
non ha tuttavia manifestato una chiusura totale nei confronti del padre, Persona_1 avendo rappresentato la disponibilità a riallacciare il rapporto con lui, ma a fronte di un cambiamento, che per la minore dovrebbe consistere nel fatto che il padre inizi quanto meno a mettersi in discussione, a considerare l'eventualità di aver sbagliato e ad accettare che la figlia possa avere opinioni divergenti rispetto alle proprie e magari anche dal medesimo non condivise.
Di fronte alla possibilità di poter avere incontri “protetti” con il genitore, alla presenza di una terza persona che possa mediare il rapporto tra loro, la ragazza si è mostrata dubbiosa, rappresentando la possibilità che non già attualmente, bensì in futuro potrebbe essere disposta ad incontrare il padre con tale modalità.
Ritiene quindi il Tribunale di dover tenere nella massima considerazione la volontà della minore, che ha ormai 17 anni ed è quindi sicuramente capace di gestire il rapporto con il padre in maniera consapevole ed autonoma e che ha fondato il suo rifiuto di incontrare il genitore su motivazioni non già pretestuose, bensì reali e concrete, fondate su alcune criticità caratteriali che connotano il il quale appare – secondo la prospettazione CP_1 dettagliata della minore e gli episodi dalla stessa riportati – eccessivamente rigido, severo e giudicante, autoritario (più che autorevole), irascibile, poco empatico nei confronti della figlia e poco capace di cogliere le sue esigenze emotive, correlate all'età adolescenziale che sta vivendo.
pagina 3 di 6 Deve peraltro evidenziarsi che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di
“non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
E' stato peraltro osservato dalla Suprema Corte che “ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato;
è per di più necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” (CASS., ord. 9691/2022).
Nel caso di specie, a ben vedere, l'esito positivo nel lungo periodo di una imposizione alla minore di incontri con il padre, anche in forma protetta, non appare certo, non potendo prescindere dall'avvio di un percorso anche da parte del al quale va consigliato (pur CP_1 non potendo essergli imposto) l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di poter acquisire una maggiore consapevolezza delle opportune modalità di comunicazione e di relazione con la figlia e di superare quelle proprie criticità (caratteriali e comportamentali) che hanno contribuito a giungere alla interruzione della frequentazione con la ragazza.
Negli scritti conclusionali del convenuto, peraltro, emerge la sua disponibilità a mettersi in discussione ed anche ad intraprendere detto percorso, di tal che si auspica che l'impegno del si traduca in quel cambiamento concreto che la figlia ha espresso il desiderio di CP_1 vedere per poter riallacciare il rapporto con il padre.
Le parti vanno altresì invitate a consentire alla figlia minore di proseguire il percorso psicologico dalla stessa intrapreso tramite l'istituzione scolastica, che appare necessario perché la ragazza possa rielaborare aspetti relativi al rapporto con il padre che sono per la stessa fonte di sofferenza.
All'attualità, pertanto, appare maggiormente opportuno e rispondente all'interesse della minore – viepiù tenuto conto, lo si ribadisce, della sua non lontana maggiore età –, fermo il regime di affido condiviso (che consente, in assenza di elementi deponenti nel senso di una grave inadeguatezza genitoriale paterna, di conservare uno spazio di esercizio di bigenitorialità), subordinare gli incontri con il padre alla volontà della ragazza stessa, potendo il vedere la figlia quando vorrà, ma previo consenso della medesima, CP_1 disponendo ella della capacità di autodeterminarsi in ordine alla frequentazione paterna e di accordarsi direttamente con il genitore per organizzare i loro incontri, quando si sentirà pronta a riavviare il rapporto con il genitore.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1 deve darsi atto che lo stato di disoccupazione del convenuto, che sussisteva alla fine dell'anno 2024 e che ha giustificato la previsione in via temporanea ed urgente dell'assegno di mantenimento per la figlia nell'importo di €150,00 mensili, non risulta essere venuto meno, non essendo stato nei successivi scritti dedotto alcunché al riguardo da nessuna delle parti.
Reputa quindi il Tribunale allo stato congruo confermare l'importo dell'assegno mensile di mantenimento per la figlia dovuto dal come stabilito con ordinanza del 4.10.2024; CP_1 parimenti, va mantenuta la suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Distretto di Corte di Appello di Ancona, riportato in parte dispositiva.
Considerata la minima contrapposizione tra le parti sulle domande proposte (avendo anche la ricorrente chiesto l'affido condiviso ed il riconosciuto le criticità insorte nel CP_1 rapporto con la figlia, per la risoluzione delle quali ha chiesto disporsi un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità), le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- così dispone:
1) affida la figlia minore con modalità condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, ma subordinatamente al consenso della medesima figlia;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
pagina 5 di 6 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN UL AO AD
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. AO AD Presidente dott.ssa AN UL Giudice rel. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 126/2024 R.G. introdotta con ricorso depositato il 17.1.2024, promossa
DA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Sabina Bidolli, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Martina Controparte_1 C.F._2 Manuale, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del PM in sede;
avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 18.3.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso per vedere accertato il diritto della figlia minore Parte_1
- nata il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con Persona_1
riconosciuta da entrambi i genitori - di non avere rapporti con il Controparte_1 padre, interrotti dal settembre del 2023 in seguito a vari episodi che avrebbero indotto la ragazza a decidere di non incontrare più il genitore.
pagina 1 di 6 Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto della domanda avversaria e sollecitando lo svolgimento di un percorso di mediazione familiare per le parti, anche congiuntamente ad un percorso di supporto alla genitorialità, per risolvere la criticità emerse nel rapporto padre-figlia riconducibili, secondo la prospettazione paterna, non già ad una propria inidoneità genitoriale, ma semmai a divergenze comunicative e relazionali con la figlia, tipiche anche dell'età adolescenziale.
All'udienza del 27.6.2024 la parte ricorrente ha modificato la domanda proposta, instando per la previsione dell'affido esclusivo della minore alla madre, valutando la possibilità che la minore riallacci il rapporto con il padre, e per la determinazione di un contributo al mantenimento della figlia.
Il resistente, a sua volta, ha domandato che sia stabilito l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile di mantenimento, già corrisposto dal padre per € 200,00 mensili.
Va preliminarmente ritenuto che le nuove domande che le parti hanno introdotto alla predetta udienza del 27.6.2024 siano ammissibili alla luce del disposto dell'art. 473-bis.19 c.p.c., a tenore del quale “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”.
Occorre quindi in primo luogo pronunciarsi sulla disciplina dell'affidamento della figlia minore delle parti.
Ritiene il Tribunale di condividere integralmente quanto stabilito in sede di emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 4.10.2024, laddove è stato evidenziato che le criticità esistenti nel rapporto tra la minore ed il padre – pur riconosciute da entrambe le parti ed insorte dal settembre del 2023 – non siano in sé sufficienti per derogare al regime di affido condiviso, posto che anche all'esito dell'ascolto della minore (successivo alla pronuncia della citata ordinanza) sono emersi elementi che, sebbene rivelino criticità paterne di tipo caratteriale ed afferenti le modalità comunicative e relazionali con la figlia minore, che si sono riverberate inevitabilmente nel rapporto con la ragazza, non paiono tuttavia espressione di una così radicale inidoneità genitoriale paterna tale da rendere pregiudizievole per la minore un regime di affido condiviso, fermo quanto poi si dirà sula regolamentazione del diritto di visita del padre.
Come noto, infatti, in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (ex multis, CASS., ord. n. 16280/2025).
Ritiene quindi il Tribunale che nel caso di specie non sussistano i presupposti per derogare alla disciplina dell'affido condiviso, avendo peraltro entrambe le parti concordato sull'adozione di tale ordinario regime di affido (la ricorrente ha infatti in sede di precisazione delle conclusioni modificato la domanda di affido esclusivo in origine proposta): non sono emersi, infatti, dall'incarto processuale elementi di grave criticità nella capacità genitoriale del resistente tali da giustificare la predetta deroga, tenuto conto peraltro che il rapporto con la figlia minore è stato buono sino al settembre del 2023, non avendo sino a quel momento la ragazza manifestato resistenze nel frequentare il padre.
pagina 2 di 6 Va ovviamente disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre, con cui è sempre vissuta dalla cessazione della convivenza tra i genitori, avvenuta poco tempo dopo la sua nascita, costituendo la madre il principale punto di riferimento affettivo e materiale per , come ben si evince anche dall'ascolto della ragazza. Persona_1
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, non può non tenersi conto del rifiuto di frequentare il genitore che la minore ha manifestato a partire dal settembre del 2023, periodo a decorrere dal quale la ragazza non ha più voluto incontrare il padre, limitandosi ad avere dei contatti telefonici con il medesimo.
In sede di ascolto, ha chiarito, in maniera lucida e consapevole, le ragioni Persona_1 della sua decisione, raccontando con precisione svariati episodi accaduti dall'estate del 2023 sino al suo compleanno, il 16 settembre 2023, in cui ha avuto ragioni di conflitto con il padre, che paiono accumunati dal fatto che la ragazza in quelle occasioni si è sentita ingiustamente attaccata e giudicata dal genitore, senza avere la possibilità di riferire la sua versione dei fatti e, comunque, senza essere creduta.
La minore, apparsa a suo agio, serena nell'esprimersi, dotata di ottima capacità di discernimento, di introspezione e di verbalizzazione delle proprie emozioni, ha esternato la sua rabbia e la sofferenza che prova per il fatto di non sentirsi considerata dal padre, accolta nel suo modo di essere e nelle opinioni che esprime, avendo precisato di essersi sempre sentita giudicata dal padre, timorosa delle sue reazioni rabbiose e, quindi, non libera di esprimersi.
non ha tuttavia manifestato una chiusura totale nei confronti del padre, Persona_1 avendo rappresentato la disponibilità a riallacciare il rapporto con lui, ma a fronte di un cambiamento, che per la minore dovrebbe consistere nel fatto che il padre inizi quanto meno a mettersi in discussione, a considerare l'eventualità di aver sbagliato e ad accettare che la figlia possa avere opinioni divergenti rispetto alle proprie e magari anche dal medesimo non condivise.
Di fronte alla possibilità di poter avere incontri “protetti” con il genitore, alla presenza di una terza persona che possa mediare il rapporto tra loro, la ragazza si è mostrata dubbiosa, rappresentando la possibilità che non già attualmente, bensì in futuro potrebbe essere disposta ad incontrare il padre con tale modalità.
Ritiene quindi il Tribunale di dover tenere nella massima considerazione la volontà della minore, che ha ormai 17 anni ed è quindi sicuramente capace di gestire il rapporto con il padre in maniera consapevole ed autonoma e che ha fondato il suo rifiuto di incontrare il genitore su motivazioni non già pretestuose, bensì reali e concrete, fondate su alcune criticità caratteriali che connotano il il quale appare – secondo la prospettazione CP_1 dettagliata della minore e gli episodi dalla stessa riportati – eccessivamente rigido, severo e giudicante, autoritario (più che autorevole), irascibile, poco empatico nei confronti della figlia e poco capace di cogliere le sue esigenze emotive, correlate all'età adolescenziale che sta vivendo.
pagina 3 di 6 Deve peraltro evidenziarsi che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di
“non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
E' stato peraltro osservato dalla Suprema Corte che “ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato;
è per di più necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” (CASS., ord. 9691/2022).
Nel caso di specie, a ben vedere, l'esito positivo nel lungo periodo di una imposizione alla minore di incontri con il padre, anche in forma protetta, non appare certo, non potendo prescindere dall'avvio di un percorso anche da parte del al quale va consigliato (pur CP_1 non potendo essergli imposto) l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di poter acquisire una maggiore consapevolezza delle opportune modalità di comunicazione e di relazione con la figlia e di superare quelle proprie criticità (caratteriali e comportamentali) che hanno contribuito a giungere alla interruzione della frequentazione con la ragazza.
Negli scritti conclusionali del convenuto, peraltro, emerge la sua disponibilità a mettersi in discussione ed anche ad intraprendere detto percorso, di tal che si auspica che l'impegno del si traduca in quel cambiamento concreto che la figlia ha espresso il desiderio di CP_1 vedere per poter riallacciare il rapporto con il padre.
Le parti vanno altresì invitate a consentire alla figlia minore di proseguire il percorso psicologico dalla stessa intrapreso tramite l'istituzione scolastica, che appare necessario perché la ragazza possa rielaborare aspetti relativi al rapporto con il padre che sono per la stessa fonte di sofferenza.
All'attualità, pertanto, appare maggiormente opportuno e rispondente all'interesse della minore – viepiù tenuto conto, lo si ribadisce, della sua non lontana maggiore età –, fermo il regime di affido condiviso (che consente, in assenza di elementi deponenti nel senso di una grave inadeguatezza genitoriale paterna, di conservare uno spazio di esercizio di bigenitorialità), subordinare gli incontri con il padre alla volontà della ragazza stessa, potendo il vedere la figlia quando vorrà, ma previo consenso della medesima, CP_1 disponendo ella della capacità di autodeterminarsi in ordine alla frequentazione paterna e di accordarsi direttamente con il genitore per organizzare i loro incontri, quando si sentirà pronta a riavviare il rapporto con il genitore.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1 deve darsi atto che lo stato di disoccupazione del convenuto, che sussisteva alla fine dell'anno 2024 e che ha giustificato la previsione in via temporanea ed urgente dell'assegno di mantenimento per la figlia nell'importo di €150,00 mensili, non risulta essere venuto meno, non essendo stato nei successivi scritti dedotto alcunché al riguardo da nessuna delle parti.
Reputa quindi il Tribunale allo stato congruo confermare l'importo dell'assegno mensile di mantenimento per la figlia dovuto dal come stabilito con ordinanza del 4.10.2024; CP_1 parimenti, va mantenuta la suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Distretto di Corte di Appello di Ancona, riportato in parte dispositiva.
Considerata la minima contrapposizione tra le parti sulle domande proposte (avendo anche la ricorrente chiesto l'affido condiviso ed il riconosciuto le criticità insorte nel CP_1 rapporto con la figlia, per la risoluzione delle quali ha chiesto disporsi un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità), le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- così dispone:
1) affida la figlia minore con modalità condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, ma subordinatamente al consenso della medesima figlia;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
pagina 5 di 6 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN UL AO AD
pagina 6 di 6