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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3089/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
AI MU Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3089/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 DANIELE GIANNANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Blasi n. 32, presso il difensore avv. DANIELE GIANNANGELI RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MANUELA TURCHETTI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Viale Enzo Paolo Tiberi n. 14, presso il difensore avv. MANUELA TURCHETTI RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.06.2007 presso il Comune di Perugia, iscritto nei Pubblici Registri dello Stato Civile sub anno 2007, n°80, Parte I, impartendo disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché ottemperi alle annotazioni di legge, ed altresì disponendo con sentenza che i reciproci rapporti fra le parti siano regolati alla stregua delle seguenti CONDIZIONI 1. «Le parti continueranno a vivere separatamente nel mutuo rispetto, collocando la rispettiva residenza ovunque ritengano e facendosene individualmente carico. 2. Stante l'autosufficienza di entrambe le parti e la comune capacità di procurarsi adeguati mezzi reddituali e patrimoniali, non sarà dovuto alcun reciproco assegno divorzile.
3. confermare le statuizioni omologate in separazione come da verbale di comparizione dei coniugi alla udienza presidenziale del 28.11.2017 e pertanto stabilire l'affido congiunto del figlio ancora minorenne, , di anni 17 e la sua collocazione principale, presso il padre presso Persona_1 l'abitazione del padre, come ha vissuto negli ultimi anni, in Francia, in 2 Rue Montaigne, 42000 ST Etienne, dove è già residente e inserito integralmente nel locale tessuto sociale ormai divenuto a lui abituale, con il riconoscimento dei più ampi diritti di visita della madre;
4. le festività di Natale, Pasqua e le vacanze estive verranno concordate di volta in volta dai genitori nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e degli impegni del figlio ancora minorenne;
il tutto previo accordo e comunque sempre valutate l'esigenza del figlio;
5. il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente nel rispetto dei diritti di privacy dell'ex coniuge;
6. disporre che i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località (anche estere) quando hanno con sé li figlio minore;
7. confermare e stabilire a carico della Sig.a un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio economicamente non autosufficiente, pari a d Euro 150,00 (centocinquanta/oo) mensili, da versare mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate, l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, studente universitario e non ancora autonomo Persona_2 economicamente, viene corrisposto dalla signora direttamente al figlio maggiorenne;
CP_1
8. i viaggi in Ecuador della Sig.a con i figli ed i viaggi in Marocco del Controparte_1 Sig. con i figli saranno programmati e comunicati tempestivamente al Parte_1 coniuge;
9. il costo dei biglietti per l'aereo andata e ritorno per l'Ecuador per i figli saranno a carico della Sig.a ed il costo dei biglietti per l'aereo andata e ritorno per il Marocco Controparte_1 per i figli saranno a carico del Sig. , tali biglietti dovranno essere acquistati Parte_1 chiusi e cioè recanti la data del rientro;
10. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio e convengono che in entrambi i passaporti sia inserito il nulla-osta per il figlio minore;
11. Fatti salvi gli accordi patrimoniali che antecedono, i ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni residuo cespite comune e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
12. I ricorrenti domandano che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia di procedere alle congruenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
13. I ricorrenti domandano che le spese processuali del presente giudizio siano integralmente compensate fra le parti costituite».”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 31.7.2024, il signor conveniva in Parte_1 giudizio la moglie, con la quale aveva contratto matrimonio il 23.06.2007 e dalla cui unione erano nati i figli (il 01.08.2005) e (il 01.08.2008). Esponeva che con decreto del Per_2 Per_1 12.2.2018 il Tribunale di Perugia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, prevedendo tra le altre cose l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso il padre, un contributo materno al loro mantenimento pari a complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di vivere con i figli in Francia;
che la convivenza, interrottasi dalla data della separazione, non era mai ripresa.
Il ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché un contributo materno al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre la condanna della resistente al pagamento delle somme dovute e mai corrisposte a titolo di mantenimento in favore dei figli.
costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, contestando, tuttavia, nel quantum le richieste economiche avversarie, e dichiarandosi disponibile a versare in favore dei figli un contributo di mantenimento di complessivi € 300,00. Allegava quindi: che il trasferimento dei figli all'estero era avvenuto senza il suo consenso e a sua insaputa;
di essere stata privata della possibilità di vedere i figli per tre anni consecutivi fino all'estate del 2022, quando il padre, conducendoli in Italia, consentiva loro di trascorrere un periodo di vacanza con la madre;
di lavorare come domestica e badante al servizio di persone anziane con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di € 1.000,00; di aver dovuto ripagare, dopo la separazione, i debiti accumulati dal marito a titolo di spese di Tari e utenze domestiche per complessivi € 5.151,31.
Concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio e, quanto alle condizioni accessorie, la conferma delle condizioni di separazione in relazione all'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocazione presso il padre, salva diversa volontà del figlio e la previsione di un Per_1 contributo economico a proprio carico pari a € 300,00 complessivi, oltre 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre il rigetto della domanda di condanna al pagamento dei ratei pregressi di mantenimento, in quanto infondata, inammissibile e comunque prescritta, e in via subordinata chiedeva dichiararsi l'estinzione del proprio debito per intervenuta compensazione con i debiti maturati dal ricorrente;
proponeva infine domanda di risarcimento dei danni.
Con “istanza di conversione nel rito divorzile a domanda congiunta” del 20.9.2025, le parti depositavano le conclusioni congiunte, con cui chiedevano disporsi la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio. Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 “Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_3 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003). Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Perugia, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.». L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione pronunciata nel 2018). Neppure è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune (essendo il ricorrente cittadino italiano e la resistente cittadina ecuadoriana). Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
***
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale per almeno sei mesi (nel caso, ivi ricorrente, di separazione consensuale).
Osserva infine il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie risulti non solo conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico vigenti in materia di rapporti familiari, ma anche congruo e rispondente al prevalente interesse dei figli
, ancora minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Deve poi darsi atto della espressa rinuncia alle ulteriori domande proposte dalle parti (cfr. punto III conclusioni congiunte depositate il 20.09.2025).
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il 23.06.2007 tra
[...] , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 80, parte 1, anno 2007;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
4) Spese compensate.
Perugia, 13 novembre 2025
La presidente relatrice
AI MU