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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/10/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 24, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n.
25, presso il predetto difensore;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 1656/2023, depositata in data 19/05/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920010013209251000, per omesso versamento IVA, anno 1994, di importo complessivo pari ad € 7.923,79. L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e quindi, in via subordinata,
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria. pagina 1 di 8 A sostegno della propria opposizione, il sig. eccepiva l'omessa notifica della CP_1 cartella di pagamento sopra indicata, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, sosteneva la competenza nella fattispecie del Giudice ordinario,
l'illegittimità e/o nullità dell'aggio di riscossione e degli interessi di mora, nonché
l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento delle spese e competenze di CP_2 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata a norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in difetto di una procedura esecutiva attivata dall' per il recupero del credito ivi Controparte_3 risultante, considerato che il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all'amministrazione de quo per chiedere lo sgravio delle somme imposte. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione a cui sarebbe soggetto ogni credito una volta iscritto nei ruoli, avendo acquistato efficacia di titolo esecutivo. Nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava il carico di ruolo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica delle richieste di pagamento, così come della notifica della presupposta cartella e di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie quinquennale, condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
Avverso la Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, proponeva appello l' formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 2 di 8 “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, in accoglimento dell'appello proposto disporre la riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 1656/2023, pronunciata in data 21.04.2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa
[...]
, nell'ambito del procedimento n. 361/2021, e depositata in data CP_4
19.05.2023, e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. per difetto di interesse ad agire e/o per difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IVA.
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento, secondo l'indirizzo dettato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, trattandosi di un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale. L'appellante evidenziava, altresì, l'erroneità della decisione del Giudice di
Pace di Vibo Valentia nella parte in cui la domanda giudiziale del contribuente non era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., tanto più in assenza di minaccia esecutiva da parte dell' CP_5
, comportando una tutela giurisdizionale “anticipata” senza che vi fosse,
[...] nella fattispecie, il necessario presupposto di legge, ovvero un pregiudizio concreto, effettivo ed attuale per l'opponente. Per tali motivi l' Parte_1 chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale, in via Controparte_1 pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c., a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata notificata alla controparte in data 19/05/2023 per cui l'appello doveva proporsi entro la data del 19/06/2023; eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione processuale del difensore di avvocato del libero foro, la possibilità CP_2 dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di pagina 3 di 8 cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal . Parte Controparte_6 appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che all'udienza del 09/06/2025 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza del Controparte_1 termine breve d'impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta notifica, in data
19/05/2023, all'odierno appellante della Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia;
la data del 19/05/2023 coincide in realtà con la data di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 17/11/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi
(termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare una Sentenza.
L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Va rilevato, inoltre, che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (Sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_7 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa pagina 4 di 8 dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del
[...] libero foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che pagina 5 di 8 si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi pagina 6 di 8 unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività
o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione pagina 7 di 8 tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920010013209251000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 24, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n.
25, presso il predetto difensore;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 1656/2023, depositata in data 19/05/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920010013209251000, per omesso versamento IVA, anno 1994, di importo complessivo pari ad € 7.923,79. L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e quindi, in via subordinata,
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria. pagina 1 di 8 A sostegno della propria opposizione, il sig. eccepiva l'omessa notifica della CP_1 cartella di pagamento sopra indicata, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, sosteneva la competenza nella fattispecie del Giudice ordinario,
l'illegittimità e/o nullità dell'aggio di riscossione e degli interessi di mora, nonché
l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento delle spese e competenze di CP_2 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata a norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in difetto di una procedura esecutiva attivata dall' per il recupero del credito ivi Controparte_3 risultante, considerato che il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all'amministrazione de quo per chiedere lo sgravio delle somme imposte. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione a cui sarebbe soggetto ogni credito una volta iscritto nei ruoli, avendo acquistato efficacia di titolo esecutivo. Nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava il carico di ruolo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica delle richieste di pagamento, così come della notifica della presupposta cartella e di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie quinquennale, condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
Avverso la Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, proponeva appello l' formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 2 di 8 “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, in accoglimento dell'appello proposto disporre la riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 1656/2023, pronunciata in data 21.04.2023 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa
[...]
, nell'ambito del procedimento n. 361/2021, e depositata in data CP_4
19.05.2023, e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. per difetto di interesse ad agire e/o per difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IVA.
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento, secondo l'indirizzo dettato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, trattandosi di un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale. L'appellante evidenziava, altresì, l'erroneità della decisione del Giudice di
Pace di Vibo Valentia nella parte in cui la domanda giudiziale del contribuente non era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., tanto più in assenza di minaccia esecutiva da parte dell' CP_5
, comportando una tutela giurisdizionale “anticipata” senza che vi fosse,
[...] nella fattispecie, il necessario presupposto di legge, ovvero un pregiudizio concreto, effettivo ed attuale per l'opponente. Per tali motivi l' Parte_1 chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale, in via Controparte_1 pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c., a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata notificata alla controparte in data 19/05/2023 per cui l'appello doveva proporsi entro la data del 19/06/2023; eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione processuale del difensore di avvocato del libero foro, la possibilità CP_2 dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di pagina 3 di 8 cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal . Parte Controparte_6 appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che all'udienza del 09/06/2025 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza del Controparte_1 termine breve d'impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta notifica, in data
19/05/2023, all'odierno appellante della Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia;
la data del 19/05/2023 coincide in realtà con la data di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 17/11/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi
(termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare una Sentenza.
L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Va rilevato, inoltre, che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (Sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_7 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa pagina 4 di 8 dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del
[...] libero foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che pagina 5 di 8 si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi pagina 6 di 8 unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività
o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione pagina 7 di 8 tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920010013209251000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 1656/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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