Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4134/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione civile
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA DISPOSTA PER
L'UDIENZA DELL'11 FEBBRAIO 2025
Il giudice monocratico della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, dott.
Francesco Coppola,
• considerato che per l'udienza suddetta è stata disposta trattazione cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito delle note sino all'udienza stessa;
• viste le note depositate;
• rilevato che, in particolare,
✓ i difensori di parte ricorrente, Parte_1
hanno evidenziato di aver depositato documentazione attestante
[...]
l'inizio del procedimento notificatorio degli atti introduttivi alla parte resistente e ha chiesto di rinviare il procedimento onde poter depositare sia i duplicati degli avvisi di ricevimento, sia l'esito delle notifiche che verrà comunicato dalle Autorità Centrali estere (Centrale di Malta e Centrale delle Isole Vergini Britanniche) alle quali erano state consegnate le raccomandate spedite;
✓ il difensore della terza interventrice, si è opposta alla Controparte_1 richiesta di rinvio e ha chiesto l'immediata revoca del sequestro concesso inaudita altera parte;
• letti gli atti di causa;
• ritenuto che con decreto del 10-10-2024 era stato assegnato, alla ricorrente, termine perentorio sino al 4-11-2024 per la notifica alla controparte di copia del ricorso, del decreto del 2-10-2024 (che disponeva, inaudita altera parte, il sequestro conservativo della nave da diporto a motore con nome “ONE MORE”), della istanza depositata in data
• considerato che sebbene risulti provato che il procedimento notificatorio sia stato tempestivamente iniziato, la ricorrente non ha provato che questo si sia perfezionato, nonostante i diversi rinvii richiesti e disposti a tale fine (alle udienze del 19-11-2024 e del
16-1-2025);
• ritenuto che, per quanto descritto, la ricorrente non ha provato di aver instaurato il contraddittorio con la controparte;
• ritenuto che in ragione dei tempi stringenti previsti dall'art. 669 sexies c.p.c. e del provvedimento cautelare disposto inaudita altera parte il 10-10-2024, la richiesta di ulteriore rinvio della causa non può essere riconosciuto;
• ritenuto che, pertanto, previa revoca del sequestro disposto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
P.Q.M.
A) revoca il sequestro descritto in motivazione;
B) dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 12/02/2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.