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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, dopo discussione orale, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 11241/2023 R.G. promossa da quale titolare della DITTA IV ZO RI (C.F. Parte_1
corrente in Faenza (RA) (avv. Romina Magnani); C.F._1
- ATTRICE contro
(C.F. in persona del presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(avv. Claudia Menini, avv. Silvia Ricci);
- CONVENUTA
* * *
Oggetto: contributi pubblici
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, adversis reiectis,
- Previa disapplicazione del provvedimento di decadenza e del provvedimento di richiesta ripetizione delle somme;
- Accertare e dichiarare che il provvedimento di decadenza ed il provvedimento di richiesta di ripetizione delle somme emesso da NE Emilia GN – STACP RAVENNA, sono illegittimi ed assunti in violazione dei diritti di parte ricorrente per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in parte narrativa;
- di conseguenza, accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della NE per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., il diritto CP_1 della Società Agricola ricorrente al pagamento del contributo a saldo richiesto o in quella diversa minore somma dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
1 - Condannare previa disapplicazione della determina Controparte_1 dirigenziale decadenziale per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., a liquidare e pagare in favore della ditta individuale la somma di €. 5.244,00 quale contributo a Parte_1 saldo per la domanda dichiarata ammissibile da NE Emilia GN, nella misura richiesta con la domanda di saldo o in quella diversa somma, dovesse risultare in corso di causa;
Con vittoria di spese, compenso professionale oltre oneri di legge.
Si chiede fin da ora ammettersi CTU atta a valutare, sulla scorta delle finalità tecniche della Delibera Regionale sugli aiuti in oggetto, se la realizzazione dell'impianto effettuata da parte ricorrente, sia ottemperante alle finalità indicate nella delibera 690/2021 e suo disciplinare tecnico
“Dica il CTU previo esame della domanda di saldo ed eventuale stato dei luoghi se l'intervento richiesto a saldo sia idoneo data la lunghezza delle barbatellle alla meccanizzazione parziale e/o totale dell'impianto nel rispetto delle finalità della delibera 690/2021”
“Dica il CTU , vista la irregolarità rilevata da NE Emilia GN relativa a mancato completamento dei lavori di reimpianto al vigneto richiesto a contributo entro i termini previsti, a pena di inammissibilità del bando pubblico approvato con delibera regionale 289/2020 relativi A se il mancato montaggio di almeno tre fili da posizionarsi al di sopra del filo portante, presente alla data del sopralluogo, previsti per la forma di allevamento a YO;
relativa alla particella indicata all'allevamento a YO sulla base della grandezza delle barbatelle all'epoca del sopralluogo, ed in aderenza a quanto indicato nel Bando se la presenza di n. 3 fili da posizionarsi al di sopra del filo portante CP_2 sia prescrizione tecnica richiesta in sede di bando ed indichi il CTU in quale parte del Bando è indicata tale prescrizione tecnica”».
Per la convenuta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- dichiarare legittimo l'atto di decadenza/revoca adottato dalla NE Emilia- GN n. 21933 del 10 novembre 2022 sulla Misura di Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2021/2022;
- respingere tutte le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti della NE
, perché infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. CP_1
Vinte le spese, i compensi di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla base dei documenti acquisiti ed all'esito di discussione orale, la causa riassunta (dopo declaratoria di
2 incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna) dall' impresa individuale Parte_1
corrente in Faenza con atto notificato il 20 settembre 2023, alla NE Emilia
[...]
GN (di seguito, anche, NE), costituitasi il 22 gennaio 2024.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
3.
Come si legge nell'atto introduttivo, il 13 luglio 2021 l'attrice aveva presentato «domanda di aiuto» ossia «domanda di partecipazione alla Misura di aiuto europeo REG. EU 1308/2023 “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” (doc. 1), aiuto all'agricoltura disciplinato in esecuzione del regolamento comunitario, in sede regionale dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia GN n. “Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 10.05.2021 “ pubblicata nel Bollettino Regionale 7 Aprile 2020, contenente “Regolamento EU\1308/2013 Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022” (doc.2), ivi richiedendo la ristrutturazione e riconversione del vigneto relativo alla propria azienda agricola mediante estirpazione del precedente impianto e nuovo reimpianto. La domanda conteneva l'estirpazione di n. 3 vigneti identificati al Foglio 46 particella 115 superficie 1,6165; Foglio 46 particella 85, superficie 2,1855 ha, Foglio 46 particella 134 superficie ha 2,4420 su cui veniva eseguito il reimpianto anticipato di con forma di allevamento YO salvo Parte_2 successivo l'espianto del vigneto di , totale superficie interessata alla Parte_3 ristrutturazione vigneto 0,5700 ha. La domanda veniva ammessa con deliberazione NE Emilia GN con ammissione di contributo per €. 5.224,00. Vista la determina di ammissione della domanda, l'azienda procedeva a dare esecuzione al programma, dapprima depositando la comunicazione di inizio attività di REIMPIANTO ANTICIPATO la quale prevede per l'appunto a titolo di ristrutturazione, prima il reimpianto del vitigno ed il successivo estirpo nei quattro anni successivi ed in successiva data 31.05.2022 comunicava la fine dei lavori e richiesta saldo contributo e svincolo cauzione(doc.3). Infatti in data 09.07.2021 la ricorrente aveva nel frattempo depositato polizza fideiussoria pari al 110% dell'intervento sul contributo ammesso. (doc. 4) In data 31.05.2022 unitamente alla domanda di saldo, parte ricorrente provvedeva a depositare in allegazione, particella per particella interessata all'intervento, la descrizione dello stesso (reimpianto anticipato), la descrizione della forma di allevamento del vitigno (Guyot) reimpiantato, il sesto di impianto, ovvero la distanza tra le piantina sulla fila e tra le fila, il numero esatto delle piantine, l'impianto di irrigazione e tutte le fatture giustificative dell'intervento ed allegati bonifici di pagamento. L'intervento era definito impianto anticipato».
La domanda era stata ammessa con determinazione 1 febbraio 2022 della NE Emilia GN e ammissione al contributo per euro 5.224,00.
Il 31 maggio 2022 l'attrice aveva comunicato la fine dei lavori, presentato domanda di saldo e depositato la documentazione meglio descritta in atti.
3 La domanda di pagamento a saldo era stata protocollata dalla NE il 7 giugno 2022.
Il 14 settembre 2022 era stato eseguito un controllo in loco, nel vigneto in faenza (RA) (v. il verbale prodotto dalla convenuta come doc. 9).
Il 16 settembre 2022 la NE aveva comunicato preavviso di decadenza dall'ammissione al contributo, ampiamente motivato.
L'attrice aveva presentato memoria difensiva.
Con determina n. 21933 del 10 novembre 2022 comunicata via PEC in pari data la NE ha rigettato la domanda di pagamento a saldo e dichiarato la decadenza totale dall'aiuto di cui alla domanda presentata il 13 luglio 2021 (prot. n. 30492), con conseguente revoca del contributo concesso.
4.
L'attrice contesta la legittimità della determina 10 novembre 2022, avente ad oggetto «REG. (UE) N.1308/2013 - DGR. N. 690/2021 MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI CAMPAGNA 2021/2022 - RIGETTO DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO N. ID. 5506852 E DECADENZA TOTALE DALL'AIUTO DOMANDA N. ID 5354959 CON CONSEGUENTE REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO», così motivata:
«Premesso che:
- l' , UA aderiva al regime Controparte_3 C.F._1 di aiuti a valere sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti, campagna 2021/2022, di cui all'avviso pubblico D.G.R. 90/2021, tramite presentazione della domanda di aiuto ID n. 5354959, AGOPR/2021/0030492 in data 13 luglio 2021 che veniva ammessa in forza della precitata determinazione n. 1707/2022 con concessione del contributo di euro 5.244,00;
- il progetto richiesto a finanziamento prevedeva la realizzazione di un impianto di mq 5.700, con annesso impianto di subirrigazione, nei terreni ubicati al NCT del comune di Faenza (RA), al Foglio 46 particella catastale 115 con forma di allevamento YO varietà Trebbiano Romagnolo bianco;
- la medesima Azienda presentava domanda n. 5506852, AGOPR/2022/0025102 del 07/06/2022, di pagamento a saldo del contributo concesso, rendicontando lavori e spese per euro 5.244,00;
- in sede istruttoria e di verifica in loco effettuata in data 14 settembre 2022 le opere richieste a finanziamento non risultavano completate entro la data del 7 giugno 2022 (data corrispondente alla protocollazione della domanda di pagamento a saldo, in cui l' CP_3 dichiara di aver terminato i lavori) termine previsto dall'Avviso pubblico precitato, al paragrafo 14.5, successivamente modificato, con deliberazione di Giunta regionale n. 623 del 21/04/2022;
- in particolare, in sede di sopralluogo a collaudo effettuato in data 14 settembre 2022, l'impianto vitato non risultava completato, in quanto privo degli ulteriori n. 3 (tre) fili da porsi sopra al filo portante, previsti per lo sviluppo della parete vegetativa in forma di allevamento YO, prescelta e dichiarata in domanda dal beneficiario;
4 Visti:
- l'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2021, secondo il quale le provvidenze concesse sono revocate qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
- il paragrafo 14.5 dell'Avviso pubblico di che trattasi, secondo il quale “le operazioni si intendono ultimate con la posa di tutti i materiali relativi agli interventi/impianti oggetto di contributo ed inoltre, in caso di impianto irriguo, quando il medesimo risulta funzionante. Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza del contributo concesso”;
Atteso che:
- con nota protocollo n. 0869534 del 16 settembre 2022 veniva comunicato all' , CP_3 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo di rigetto della domanda di pagamento a saldo con conseguente decadenza totale dall'aiuto concesso in forza di quanto disposto dal paragrafo 14.5 dell'Avviso pubblico;
- l' , con nota protocollo n. 0954965 del 26 settembre 2022 controdeduceva, CP_3 rappresentando in sintesi quanto segue:
- che la D.G.R. n. 690/2021 non riporta espressamente quali elementi debbano essere presenti per definire ultimato l'impianto;
- che, considerato il limitato sviluppo vegetativo delle barbatelle messe a dimora, il filo portante è da ritenersi sufficiente, fintanto che la pianta non abbia avviato la crescita in parete verticale;
- di non aver assunto manodopera ritenendo di riuscire a concludere i lavori in autonomia entro i termini stabiliti ma condizioni familiari e investimenti in corso d'opera hanno determinato una mancanza di tempo da dedicare all'attività agricola e che tale situazione si è protratta anche dopo il collaudo;
- di impegnarsi a ultimare i lavori relativi all'installazione dei fili nel più breve tempo possibile.
Ritenuto che:
- le motivazioni addotte dall' a sostegno del mancato completamento delle CP_3 opere a finanziamento (peraltro non comunicate all'atto della presentazione della domanda di pagamento a saldo) non sono accoglibili a fronte di quanto espressamente previsto dal citato art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2021 e dal citato paragrafo 14.5 dell'Avviso pubblico di che trattasi, posto che il termine di fine lavori ha natura perentoria, e il mancato rispetto comporta la decadenza del contributo concesso;
- inoltre, dal rilievo in campo del 14 settembre 2022, supportato da idonea documentazione fotografica agli atti di questo ufficio, è emerso come le piante presentassero un avanzato sviluppo vegetativo, rendendo dunque indispensabile il ricorso agli ulteriori tre fili previsti per il sistema di allevamento YO, con la funzione di sostegno e contenimento della vegetazione.
5 Peraltro, l'acquisto da parte dell' degli ulteriori fili, successivamente CP_3 rendicontati, conferma la mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto, aspetto quest'ultimo riconosciuto dall'Azienda che, nella richiamata nota di riscontro alla comunicazione ex art. 10-bis, si impegna a ultimare i lavori relativi all'installazione dei fili nel più breve tempo possibile.
Ritenuto, altresì, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dei soli lavori eseguiti;
[…]».
5. Sostiene l'attrice di aver diritto al pieno accoglimento della domanda ed pagamento del contributo a saldo richiesto per contrarietà del provvedimento di decadenza rispetto al disciplinare tecnico allegato alla delibera della Giunta della NE Emilia GN 10 maggio 2021 n. 690/2021, sul rilievo che «in nessun articolato del disciplinare è indicata la necessaria presenza di tutti e tre i figli oltre il portante, in caso di posa di barbatelle, cioè piantine appena posate e dunque molto piccole»; aggiunge l'attrice, da un lato, che …. «nello specifico con riferimento all'impianto vitato con forma di allevbamento YO non risulta in alcuna norma o previsione di bando l'installazione di almeno tre figli posizionati al di sopra del filo portante per l'indirizzamento dello sviluppo vegetativo della barbatella», e, dall'altro, che «non vi è richiamo tecnico alla posa dei tre fili consigliati all'interno della delibera di ammissione al contributo».
Ad avviso dell'attrice, dunque, la decadenza sarebbe stata dichiarata per avere la NE ravvisato «una domanda carente di requisiti non dichiarati».
Secondo l'attrice, al più avrebbe potuto essere ravvisata una «situazione difforme», senza dichiarare la decadenza, poiché in tecnica colturale il triplo filo oltre il portante è solo consigliato su piantine già cresciute e non è necessario quando la barbatella è appena impiantata.
Inoltre, secondo l'attrice, la NE, invece di deliberare la decadenza, avrebbe potuto ridurre il contributo.
Conclude l'attrice nel senso che le delibera contestata va disapplicata perché assunta in violazione del disciplinare.
6.
Gli argomenti svolti dall'attrice non sono convincenti.
6.1.
In punto di fatto, è pacifico che alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, protocollata il 7 giugno 2022, recante altresì rendiconto dei lavori e spese per euro 5.244,00 (importo comprensivo del costo per il materiale necessario all'apposizione di sei fili), l'impianto vitato era privo degli ulteriori tre fili da posizionarsi sopra quello portante,
6 previsti per lo sviluppo della parete vegetativa in forma di allevamento “Guyot”, come accertato anche dalla verifica svolta dal tecnico esperto finalizzata, Testimone_1 appunto, al controllo della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ammesso.
Si tratta peraltro di un fatto riconosciuto dalla stessa attrice, la quale già nella memoria difensiva 26 settembre 2022 aveva ammesso di non aver installato gli altri tre fili in aggiunta a quello portante e ciò per ragioni attinenti alle condizioni familiari e all'esecuzione di opere sui fabbricati ed in definitiva per carenza di tempo necessario ad ultimare l'installazione.
Come si legge nell'atto introduttivo, dopo aver ricevuto la comunicazione del preavviso di decadenza, l'attrice aveva proposto «memorie difensive indicando in esse che: “La DGR 690/2021 non riporta espressamente quali elementi debbano essere presenti per definire ultimato l'impianto; considerato il limitato sviluppo vegetativo della appena Parte_4 messa a dimora, si può ritenere che il filo portante per ora sia sufficiente fintanto che la pianta non abbia avviato la crescita in parete verticale, motivo per il quale si rende necessaria poi l'installazione degli altri fili;
Non ho peraltro assunto manodopera in quanto ritenevo di riuscire a concludere i lavori in autonomia entro i termini stabiliti ma condizioni familiari ed investimenti i corso d'opera sui fabbricati unitamente all'attività agricola hanno determinato mancanza di tempo per l'attività agricola protratta” (doc.6)».
Va aggiunto che nella predetta memoria l'attrice si era impegnata ad ultimare i lavori di installazione dei fili nel più breve tempo possibile.
E' altresì pacifico che il sistema di allevamento e potatura della vite denominato
“Guyot”, un sistema a parete tra i più diffusi al mondo, è caratterizzato dalla presenza di almeno tre fili in aggiunta a quello portante. Detti fili, svolgendo una funzione di sostegno e contenimento della vegetazione, consentono che la vite si sviluppi a parete, senza ricadere su sé stessa, mantenendo il caratteristico portamento della chiome e vegetazione che non si sviluppa in verticale, come invece avviene col sistema di allevamento della vite denominato
“Cordone libero”, che prevede un solo filo portante.
Si rimanda in proposito alle informazioni desumibili dai documenti prodotti dalla convenuta: la scheda tecnica dell'Università di Siena (doc. 14: «E' una forma d'allevamento a potatura mista (un corto sperone e un capo a frutto lungo) presente in Italia da tempi ormai lontani. Il Guyot è, nella sua forma classica, un sistema a ridotta espansione;
si presta ad essere utilizzato in terreni di scarsa fertilità e più siccitosi di collina, dove la vite presenta uno sviluppo contenuto. Normalmente la pianta ha un tronco di 40-80 cm di altezza, sul quale è inserito un capo a frutto di 6-8 gemme che viene piegato orizzontalmente in direzione del filare ed ancorato al primo filo della struttura ed uno sperone di 1-2 gemme, che ha lo scopo di dare i rinnovi per l'anno seguente. Questo sistema esige un'impalcatura costituita da pali alti circa 1,8 m fuori terra, distanti sul filare 4-6 m e da almeno 3-4 fili, di cui almeno due coppie possono essere binate per il palizzamento dei germogli. Il primo filo si tende all'altezza del capo a frutto, cioè intorno ai 40-70 cm da terra, mentre gli altri 2-3 (o le coppie dove previste) sono posti fra loro equidistanti dal primo filo, con il compito di sostenere la vegetazione dell'anno.»); l'estratto da “Vite sistemi di allevamento” di Controparte_4
(doc. 15), nel quale si spiega che sopra il filo portante sono posti generalmente tre fili;
7 l'estratto da ” di e (doc. 16); “La vite ed il vino”, Controparte_5 CP_6 CP_7 collana diretta da (doc. 17). CP_8
Come evidenziato dalla convenuta, la presenza di almeno tre fili, oltre a quello portante, contribuisce a rinforzare la parete vegetativa contro le sollecitazioni delle vendemmiatrici a scuotimento orizzontale in conformità alle esigenze di completezza e meccanizzazione dell'impianto evidenziate dall'avviso pubblico di cui alla delibera 10 maggio 2021 avente ad oggetto la campagna 2021 / 2022 («REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 46. MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA 2021/2022»), nel quale si legge, fra l'altro: Pt_5
«[…] Al fine di raggiungere gli obiettivi soprariportati si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione, come quelle riportate nelle presenti disposizioni applicative. [...] Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria. Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità. È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo;
di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi. […] 9 MODALITÀ TECNICHE I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la CP_9 in questione devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e Parte_6 pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.
[…] Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici: - pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m;
i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di
8 allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione. Non sono ammissibili i pali in legno;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno- portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio (idonee a produrre uva per vini a Denominazione di origine) si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti se previsti nel disciplinare, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale, per cui sia allegata alla domanda di aiuto documentazione tecnica e fotografica adeguata;
[…]».
Peraltro, nella stessa domanda di aiuto presentata dall'attrice si fa espresso riferimento ai vigneti idonei alla meccanizzazione: «[…] Tipo procedimento REIMPIANTO ANTICIPATO (Autorizzazione) […] Superficie interessata al procedimento (ha) 0,5700 ha Identificativo intervento TI180 - Pian-reimp. vigneti idonei alla mecc.int.delle operaz.colt.escl.pot.: esec. lavori […]».
Infine, è pacifico che all'esito di proroga con delibera di Giunta 21 aprile 2022 n. 623, il termine perentorio per la realizzazione degli interventi di reimpianto del vigneto cui si era impegnata l'attrice era stato fissato al 10 giugno 2022
6.2.
Ciò premesso, non si ravvisano i profili di illegittimità denunciati dall'attrice.
Non vi era alcuna necessità che il disciplinare stabilisse, come invece ritiene l'attrice, la «necessaria presenza di tutti e tre i figli oltre il portante, in caso di posa di barbatelle».
Il riferimento al sistema di allevamento “Guyot” è sufficiente a richiamarne, per relationem, le caratteristiche essenziali.
E' la stessa attrice che nella domanda di aiuto ha dichiarato di voler optare per la forma di allevamento così descritta: «SPALLIERA – YO».
Ciò significa che l'attrice aveva indicato un sistema di allevamento della vite caratterizzato, fra l'altro, dalla presenza di tre fili in aggiunta a quello portante, mentre di fatto essa ne aveva installato solo uno (quello portante).
L'avviso pubblico nell'art. 14 si riferisce alla «REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO» («I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono CP_ avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto a e devono terminare entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022 [poi prorogato al 10 giugno 2022, n.d.r.] per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l'annualità 2022 oppure entro il giorno 31 maggio 2023 per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l'annualità 2023. Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico. Il beneficiario che intende modificare il progetto
9 ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore»).
Nel caso concreto (scelta del pagamento a saldo) tutti i lavori, con la posa di tutti i materiali relativi gli interventi e impianti oggetto di contributo, avrebbero dovuto essere terminati entro il 10 giugno 2022, come previsto dall'art. 14.5 dell'avviso pubblico:
«[…] Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 31 maggio 2022 [termine poi prorogato al 10 giugno 2022, n.d.r.] per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 31 maggio 2023 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato.
Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza anteriore ai predetti termini, la posa delle barbatelle deve avvenire a pena di decadenza entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima. I restanti lavori dovranno comunque essere completati entro la scadenza prevista per la fine lavori.
Le operazioni si intendono ultimate con la posa di tutti i materiali relativi agli interventi/impianti oggetto di contributo ed inoltre, in caso di impianto irriguo, quando il medesimo risulta funzionante.
Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza del contributo concesso.
Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle certificate o di categoria standard, e/o dopo aver effettuato gli interventi di riconversione varietale – variazione del sistema di allevamento, presenta la comunicazione di fine lavori relativamente ai procedimenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 al Servizio territoriale competente. Tali comunicazioni di fine lavori connesse alle domande di contributo devono essere protocollate nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento finale a saldo (saldo o saldo e svincolo per coloro che avranno ottenuto l'anticipazione del premio)».
Ciò non è avvenuto, come emerso con chiarezza in occasione dell'accertamento del 14 settembre 2022.
A quanto emerge dalle fotografie allegate al verbale 14 settembre 2022, le barbatelle non erano molto piccole.
In ogni caso, i lavori non erano stati completati entro il termine prescritto, non essendo stati installati i tre fili ulteriori caratterizzanti il sistema di allevamento “Guyot” e tale dato riguarda l'intera superficie vitata;
dunque, non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 17 a proposito di riduzione (percentuale) del contributo.
Tra i giustificativi di spesa e di pagamento l'attrice aveva indicato, in allegato alla domanda di pagamento a saldo, anche la fattura n. 111348 del 31 agosto 2021 di complessivi euro 7.442,95 IVA compresa emessa da pagata il 30 dicembre 2021 (pag. 7 del file CP_11 prodotto come doc. 8 dalla convenuta), descritta nella rendicontazione, a proposito del tipo di spesa, come «spese per la messa a dimora del vigneto» (pag. 9 del file prodotto come doc. 8 dalla convenuta).
10 La predetta fattura emessa da si riferisce anche all'acquisto dei fili. CP_11
Nel rendiconto consuntivo l'attrice aveva indicato, a proposito della «preparazione del terreno», anche la voce «stesura e fissaggio di 6 fili» e aveva indicato i fili tra i materiali acquistati per la messa a dimora (pag. 15 del doc. 8; v. anche la pagina 16).
11 E' pacifico però che i fili ulteriori sono stati installati entro il 10 giugno 2022.
E' irrilevante il fatto che l'attrice avesse in animo di completare il lavoro in un momento successivo, come sembra di ricavarsi dalla memoria 26 settembre 2022 presentata dopo il preavviso di decadenza, nella quale l'attrice si impegnava «ad ultimare i lavori relativi all'installazione dei fili nel più breve tempo possibile», poiché tale ipotesi non era considerata dall'avviso pubblico - bando.
Priva di fondamento normativo, con riguardo ai fatti di causa, è la dedotta lesione dell'affidamento.
Sula scorta degli elementi di fatto sopra illustrati, l'istanza di C.T.U. non può essere accolta perché irrilevante oltre che volta ad attribuire al consulente una valutazione in diritto riservata al giudice.
7.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice vanno respinte.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta le domande proposta dall'attrice;
- dichiara non dovuto il contributo richiesto dall'attrice;
- condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 2.540,00 per compenso, oltre RF 15%, CP e IVA se ed in quanto dovuti.
Bologna, 2 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
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