Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 4.11.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Caulonia Marina (RC), Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 36 presso lo studio dell'avv.
Katiuscia Dimasi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
già , (p.iva ) n.q. di qualità Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Brancaleone, Via Milite Ignoto presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Cristiano, giusta procura in atti;
1
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Locri n.
480/2018, pronunciata il 5.4.2018, pubblicata in pari data, corretta in data 22.5.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la , ora nella CP_3 Controparte_1
sua qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo che, giorno 16.10.2012, mentre percorreva la via Kaulon del Comune di
Caulonia direzione SS 106,010 a bordo dell'autovettura Citroen Picasso tg BS762JC, di proprietà di e assicurata con l' , dopo aver superato Controparte_4 Controparte_5
una semicurva, incrociava un'autovettura di colore scuro di grossa cilindrata, non indentificata, che invadendo la corsia opposta, urtava leggermente l'auto condotta da essa attrice. A causa dell'impatto, quest'ultima asseriva di aver perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto posto al lato della carreggiata e poi su un altro muro, posto in prossimità, per poi arrestare la marcia. Aggiungeva l'attrice che l'autovettura investitrice non si fermava e di essere stata soccorsa da due passanti che avevano assistito all'incidente. Sul posto giungeva l'ambulanza che la trasportava al nosocomio di Locri per essere dimessa lo stesso giorno con la seguente diagnosi: “Trauma
cervico-dorsale e spalla destra;
contusione gomito sinistro, contusione arcata dentaria (superiore e
inferiore); contusione regione laterale inferiore sx del collo;
contusione toracica;
con prognosi di
otto giorni." Chiedeva, pertanto, il risarcimento danni per le lesioni riportate per un importo pari a complessivi € 109.787,82 oltre accessori;
con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Si costituiva in giudizio la in qualità di Impresa designata per Controparte_1
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando l'assunto attoreo;
in particolare, asseriva che l'attrice non aveva fornito la prova di aver cercato di individuare il mezzo investitore;
eccepiva, quindi, l'inammissibilità della domanda mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro occorso;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata l'attività istruttoria tramite prove testimoniali e c.t.u. all'udienza del
5.4.2018 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva pertanto trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 480/2018 pronunciata in data 5.4.2018 e depositata in pari data, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e per l'effetto condannava le già , n.q. di Impresa designata per il F.G.V.S., al Controparte_1 Controparte_6
pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 20.222,09 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese di lite.
In data 22.5.2018, previa istanza congiunta presentata dalle parti in causa, la cancelleria attestava che il giudice adito, con provvedimento del 19.4.2018, aveva provveduto alla correzione della statuizione disponendo che l'importo indicato di €
20.222,09 fosse corretto con l'importo di € 24.022,09.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello ritualmente Parte_1
notificato alla controparte. Nel gravame l'appellante censurava il capo della sentenza di prime cure in ordine al quantum risarcitorio liquidato chiedendo il rinnovo della CTU espletata in primo grado. Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza impugnata “… condannare l'appellata (già , Controparte_7 Controparte_6
n.q. di impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di
risarcimento dei danni per lesioni personali subite e derivanti da sinistro stradale, in favore di
, della somma complessiva di € 109.787,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
3 dall'evento al saldo, o di quelle somme maggiori o minori che verranno giudizialmente accertate da
contenersi entro i limiti della competenza del giudice adito;
ovvero, in subordine: previa conferma
delle statuizioni relative all'an, in accoglimento dei motivi di appello qui gradatamente formulati, riformare comunque l'appellata Sentenza n. 480/18 del Tribunale di Locri relativamente al quantum
debeatur e, conseguentemente, condannare la suddetta Compagnia Convenuta in Appello, al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni per lesioni personali subite e derivanti da sinistro
stradale, in favore di , della somma complessiva di € 30.822,27, includendo nella Parte_1
somma finale liquidata in primo grado pari ad € 24.022,09, gli importi di € 381,28 corrispondente a
1/2 punto percentuale in più quale invalidità permanente, di € 818,90 quale somma non riconosciuta
sull'invalidità temporanea, e di € 5.600,00 per spese mediche di prima applicazione della protesi,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, o di quelle somme maggiori o minori
che verranno giudizialmente accertate da contenersi entro i limiti della competenza del giudice adito;
spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre rimb. forf.
L.P., IVA e CAP come per legge;
ogni ulteriore statuizione demandata al Giudice in ordine alla su
rilevata omissione in primo grado riguardante le spese di CTU esborsate da parte attrice”.
Con comparsa del 7.2.2019 si costituiva in giudizio la n.q. Controparte_1
di impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto appello per tardività e nel merito il rigetto attesa la sua infondatezza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza collegiale del 4.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame agitata dall'appellata per violazione del termine di cui all'art. 327, comma 1 c.p.c.
In particolare quest'ultima evidenzia che la sentenza di primo grado è stata
4 depositata in data 5.4.2018 mentre l'appello è stato notificato in data 21.12.2018, ritenendo irrilevante, ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui al citato articolo, la circostanza che la sentenza impugnata fosse stata oggetto di provvedimento di correzione inidoneo a riaprire il termini dell'impugnazione posto che nel caso di specie la correzione aveva avuto ad oggetto il calcolo del quantum del risarcimento del danno dovuto.
L'eccezione è fondata.
Va premesso che per giurisprudenza costante: “L'errore materiale, suscettibile di correzione si configura come una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza tra l'intenzione e la sua rappresentazione grafica”
(Cassazione civile sez. I, 25/07/2024, n. 20773; in termini Cassazione civile sez. I,
25/07/2024, n. 20773).
Nel caso di specie, l'errore evidenziato non inficerebbe la ratio decidendi del giudice posto che con l'istanza di correzione a firma congiunta delle parti in causa è stato chiesto di emendare il totale del quantum risarcitorio accordato da € 20.222,09 ad € 24.022,09 atteso che la prima delle due grandezze numeriche disattendeva la somma delle singole voci risarcitorie liquidate dal giudice e parimenti esposte in motivazione.
Ebbene, secondo Cassazione civile sez. III, 21/10/2024, n. 27266: “L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c.”
Su tali premesse, la fattispecie scrutinata può certamente rientrare nella procedura di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. poiché la richiesta delle parti a tal uopo diretta non involgeva i parametri e/o i criteri di conteggio della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno bensì una mera operazione matematica di grandezze numeriche
(cioè la somma delle singole voci di danno esposte in sentenza).
5 Tuttavia, Cassazione civile sez. I, 20/10/2014, n.22185 ha altresì precisato che
“L'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando
l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione”.
Nella fattispecie, la correzione dell'errore materiale non è stata tale da determinare dubbi sull'effettivo contenuto della decisione atteso che la sentenza impugnata, versata in atti dall'appellante, reca, in calce, l'attestazione della cancelleria dalla quale si evince testualmente che “il giudice dott.ssa Antonella Lupis con provvedimento del
19.04.2018 dispone: che sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc il 5.4.2018 nel giudizio n. 878/2013 RG l'importo indicato di € 20.222,09 sia corretto con € 24.022,09” che altro non è se non il totale del risarcimento del danno liquidato in favore di parte attrice dato dalla somma delle singole voci risarcitorie riconosciute alla stessa danneggiata indicate nella parte motiva della sentenza e precisamente: € 1.525,14 per danno biologico, € 1.873,70 per invalidità temporanea, € 23,25 per spese mediche, € 3.800,00 per spese odontoiatriche preventivate ed € 16.800.00 per spese future di rifacimento della protesi dentaria cfr. dalla parte motiva della sentenza impugnata: “… il danno riportato dall'attrice può essere quantificato in complessivi € 20.222,09 di cui € 1.525,14 per danno biologico, €. 1.873,70 per invalidità temporanea. A ciò vanno aggiunte le spese mediche sostenute e
considerate dal CTU compatibili e pari ad €.23,25 nonché le spese odontoiatriche preventivate pari
ad €.3.800,00 e quelle future di rifacimento della protesi dentaria da calcolarsi per altre tre volte nell'arco della vita media futura e pari ad €.16.800,00 (5.600,00x3 volte)”.
Trattasi dunque di errore evidente non tale da suscitare un'obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto della sentenza impugnata, agevolmente eliminabile mediante la semplice lettura del testo della citata statuizione, nella quale, come accennato, sono state
6 specificate tutte le componenti di danno esattamente riportate e la cui somma – per mera operazione matematica – non poteva che condurre al risultato oggetto dell'intervento correttivo, così come invocato congiuntamente da entrambe le parti in causa.
Stante quanto sopra l'atto d'appello va dichiarato inammissibile siccome proposto oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. atteso che la sentenza di primo grado
è stata pubblicata in data 5.4.2018 ed il gravame è stato notificato alla controparte in data
21.12.2018.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno liquidate in € 4.996,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa di valore indeterminabile a complessità bassa (tenuto conto dell'eventuale riconoscimento di una somma maggiore o minore di quella richiesta a titolo risarcitorio) così di seguito specificati: € 1.029,00 fase studio;
€ 709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale.
Dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori appellati, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 1017/2018 Rg. A.C. proposto da contro Parte_1 Controparte_1
n.q. di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così
[...]
dispone;
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'appellata in € 4.996,00 (oltre accessori di legge);
4) Dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello ai
7 fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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