Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 155 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/2/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Michela Natale ( ), nel cui studio in Roma, Via CodiceFiscale_1
Carlo Mirabello 23, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F.), con l'Avv. Giorgio Calò (C.F. Controparte_1
nel cui studio in Roma, Via Savoia 78, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17943 del 2022, del
05/12/2022, del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 34
2) con contratto stipulato in data 15.3.2013, la Logista le conferiva – con scadenza al 31.12.2017, salvo proroghe o rinnovi – la delega alla gestione del Deposito Fiscale Locale di Locri (DFL) avente ad oggetto: a) la distribuzione di tabacchi lavorati ai sensi del D.M. 67/99; b) il servizio di trasporto per la consegna dei tabacchi al domicilio delle rivendite;
c) la promozione, la distribuzione e la vendita in esclusiva per conto di , azienda del gruppo di merci e prodotti per le CP_2 CP_1
Tabaccherie; 3) aveva costantemente svolto le attività contrattualizzate con regolarità ed efficienza, come comprovato dagli atti periodici di controllo provenienti sia da che dall' Controparte_1 Parte_2
nonché dal gradimento sempre riscosso da parte dei rivenditori
[...] di tabacchi aggregati al DFL;
4) in data 7.3.2017, le Controparte_1 comunicava di aver disposto la disattivazione del DFL di Locri e di voler risolvere i contratti a far data dal 24.3.2017, avvalendosi delle clausole risolutive espresse di cui all'art 19 del Contratto e all'art. 20 del Contratto di Trasporto in ragione di asseriti inadempimenti della esponente, inadempimenti riferiti, peraltro, al 2015 e al 2016, e quindi risalenti, rispetto alla data del 7.3.2017; 5) a sostegno dello scioglimento del contratto, la convenuta adduceva: i) l'inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 7 e 3 dell'allegato A) del Contratto di servizi, per aver causato un disservizio alle attività di consegna delle partite di tabacchi alle rivendite in data 3.8.2016, nonché in ordine alle clausole contrattuali di cui al punto 3 dell'allegato A) del medesimo Contratto, al titolo “Inventario”, per il compimento di errori nell'attività di preparazione degli ordini, come contestato con comunicazioni, inviate a mezzo pec il 12.8.2016 e il
5.8.2016; ii) la violazione delle disposizioni di sicurezza afferenti il
Contratto di trasporto, per aver utilizzato un mezzo privo dei requisiti minimi di sicurezza previsti dall'allegato C del contratto di Trasporto per effettuare il servizio a domicilio dei clienti;
iii) le contestazioni contenute nei verbali di controllo qualità redatti da propri rappresentanti negli anni
2015 e 2016 concernenti il Contratto di servizi e attestanti irregolarità ed errori ripetuti nell'espletare l'attività; 6) la risoluzione del contratto disposta da controparte si fondava su ragioni del tutto illegittime, infondate e pretestuose;
7) quanto al dedotto disservizio del 3.8.2016, il rallentamento delle consegne verificatosi in tale data non era a lei imputabile, essendo stato determinato da un improvviso e contemporaneo impedimento per malattia dei due dipendenti addetti all'allestimento delle partite, a fronte pag. 2 di 34 del quale aveva fatto immediatamente ricorso a personale sostitutivo, come esplicitato con nota del 31.8.2016; nonostante ciò, in data 4 e 5 agosto 2016, dipendenti di accedevano unilateralmente all'area CP_1 allestimento prodotti e si affiancavano al suo personale, e, con comunicazione del 5.8.2016, la convenuta decideva unilateralmente di modificare la modalità operativa di gestione degli ordini del DFL, trasformandolo in Transit Point;
8) sebbene il disservizio verificatosi nei giorni 3/5.8.2016 fosse stato integralmente risolto già in data 8.8.2016,
ometteva il ripristino dello status quo ante, continuando a CP_1 sovrapporsi nell'attività gestionale del DFL fino all'11.8.2016 e mantenendo la disposta trasformazione del sistema operativo da DFL a
Transit Point, ciò in violazione delle disposizioni contrattuali;
9) parimenti pretestuose erano le contestazioni svolte dalla in merito al preteso CP_1 inadempimento al contratto di trasporto;
infatti, poiché il mezzo di cui si era dotata per la gestione del servizio di trasporto era divenuto inutilizzabile a causa di un incidente stradale occorso il 8.7.2016, aveva dovuto utilizzare mezzi sostitutivi, dandone comunicazione alla convenuta, regolarmente dotati di sistema satellitare e di dispositivi antirapina forniti dalla stessa;
10) quanto alle contestazioni afferenti i verbali di CP_1 verifica svolti da in merito a errori ripetuti Controparte_1 nell'espletamento dell'attività all'interno del DFL, tali presunte irregolarità erano state sempre puntualmente riscontrate, tanto che, all'esito delle fornite giustificazioni, la convenuta non aveva mai adottato alcuna iniziativa disciplinare e/o sanzionatoria;
11) peraltro, in data 21.12.2016, il suo amministratore veniva convocato presso la sede di a Roma, e in CP_1 tale occasione, il direttore della convenuta gli “suggeriva” di “cedere” la gestione del Deposito Fiscale /Transit Point alla Dalia srl, rappresentando che, la mancata conclusione dell'accordo di cessione, avrebbe indotto la convenuta ad assumere la determinazione del recesso anticipato dal contratto;
in data 6.2.2017, il suo amministratore veniva nuovamente convocato presso la sede della , e, questa volta, il direttore della CP_1 convenuta gli sottoponeva, per la firma, una lettera di recesso unilaterale dai contratti in corso, con annesso un atto di transazione con cui le sarebbe stata riconosciuta la somma di € 40.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
12) al rifiuto della sottoscrizione dei suddetti atti, il direttore della Logista comunicava che il deposito di Locri sarebbe stato chiuso, e di lì a poco, il
7.3.2017, perveniva la comunicazione di risoluzione e disattivazione del
DFL, sicché era evidente la condotta contraria a buona fede della controparte;
13) le clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 e 20 dei contratti stipulati dalle parti dovevano reputarsi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto, contenendo il richiamo dell'intero complesso delle pattuizioni negoziali, si traducevano in mere clausole di stile;
14) in ogni caso, non sussistevano le condizioni per l'operatività delle suddette clausole, non riscontrandosi alcun inadempimento ad essa imputabile, con pag. 3 di 34 conseguente illegittimità della risoluzione anticipata del contratto;
15) infine, il rapporto contrattuale DFL/Logista-Terzia spa, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti nell'art. 20 del Contratto di Servizi, doveva qualificarsi quale contratto di agenzia con deposito, avendo essa assunto l'incarico di promuovere, per conto di , la Parte_3 conclusione di contratti di vendita dei prodotti in una zona CP_2 determinata (ossia la circoscrizione dei paesi di competenza del DFL); in ragione di quanto sopra, aveva diritto ad ottenere il ricalcolo provvigionale dell'indennità di mancato preavviso, nonché il riconoscimento delle somme a titolo di Fondo Integrativo Rappresentanti della Fondazione EN, di Indennità di Risoluzione del rapporto di Agenzia ex art. 1751 c.c., dell'Indennità Patto di non Concorrenza, oltre che il risarcimento del danno patito per l'illegittima interruzione del contratto, sub specie di perdita dei guadagni mensili fino alla scadenza del contratto, danno all'immagine, indennità corrisposte ai dipendenti licenziati a seguito della risoluzione, canoni di locazione versati per gli immobili adibiti a DFL fino al settembre 2017, costi sostenuti per adeguamento e ampliamento dei locali deputati alla ricezione dei tabacchi. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità delle clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 del Contratto di Servizi e 20 del Contratto di Trasporto Integrato, con conseguente declaratoria di inefficacia della comunicata risoluzione anticipata e revoca della disposta disattivazione del DFL di Locri;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione delle clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 del Contratto di Servizi e 20 del Contratto di Trasporto Integrato, stante l'insussistenza di alcun inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o di alcun inadempimento addebitabile a colpa della
[...] ovvero per avere la Società convenuta abusato della posizione Parte_1 dominante dello strumento della clausola risolutiva espressa contrattualmente previsto, con conseguente declaratoria di inefficacia della comunicata risoluzione anticipata e revoca della disposta disattivazione del DFL di Locri;
3. In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di agenzia di cui all'allegato E del Contratto di Servizi, afferente la promozione, distribuzione e vendita in condizione di esclusiva, dei prodotti di , società appartenente al CP_2 Gruppo Logista, e per l'effetto condannare alla CP_1 corresponsione in favore dell'attrice delle seguenti indennità: Ricalcolo provigionale a norma del mandato di agenzia, all'indennità di mancato preavviso, al Fondo Integrativo Rappresentanti della Fondazione EN (FIRR); all'indennità di risoluzione del rapporto di Agenzia a norma dell'art. 1751 c.c. (siccome in concreto più favorevole dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall' in corretta applicazione dei CP_3 principi del diritto dell'U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia); all'Indennità Patto di non concorrenza;
all'Indennità di clientela per la pag. 4 di 34 somma di € 130.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare, anche in via equitativa e/o previa ammissione di consulenza tecnico-contabile;
4. Condannare altresì in CP_1 ragione dell'illegittima risoluzione dei contratti, e per quanto esposto sopra al punto E), al risarcimento degli ulteriori danni pari ad € 100.000,00 ovvero alla somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare e/o previa ammissione di consulenza tecnica in ordine alle trascrizioni delle registrazioni di colloqui effettuati tra le parti e di cui all'allegando supporto informatico;
5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.” Si costituiva in giudizio la , deducendo sostanzialmente Controparte_1 che: 1) con il contratto di appalto di servizi sottoscritto il 15.3.2013, la si era impegnata a svolgere le attività di cui all'art. 4 presso il DFL _1 di Locri, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
2) in particolare: a) conformemente a quanto previsto nell'art. 4 e nell'art. 7 del Contratto e nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'Allegato A, l'attrice si obbligava ad assicurare che “l'allestimento delle consegne previste nella giornata dovrà essere terminato entro e non oltre l'orario di apertura del magazzino alle rivendite previsto da contratto”; b) ai sensi dell'art. 10 del contratto, inoltre, il gestore del DFL era tenuto “ad effettuare ed a trasmettere a Logista le risultanze degli inventari fisici dei
Prodotti giacenti nel DFL con cadenza quindicinale o con cadenza diversa a richiesta di Logista”; le eventuali differenze tra fisico e contabile, peraltro, dovevano essere “supportate documentalmente” e
“immediatamente dopo la rilevazione inserite nei Sistemi Aziendali”, prevedendosi che “gli eventuali disallineamenti tra magazzino fisico e logico dovranno essere immediatamente verbalizzati e registrati nei sistemi informativi”; c) ancora, l'art. 8 stabiliva che la era “tenuta ad _1 osservare quanto disposto dal Decreto 81/08, (…) in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei depositi”; d) da ultimo, l'attrice si era impegnata ad offrire la propria collaborazione per la distribuzione e commercializzazione degli Altri Prodotti secondo le indicazioni di cui all'Allegato E (Distribuzione e Commercializzazione Altri Prodotti) del Contratto;
3) tali adempimenti contrattuali erano assolutamente necessari in considerazione della altissima componente fiscale (IVA e accise), per cui l'art. 19, lett. a), del Contratto le riservava il diritto di risolverlo ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui la si _1 fosse resa inadempiente, tra l'altro, per gravi o ripetute mancanze agli obblighi di cui agli artt. 4, 7, 8, lett. e), 10 del Contratto, ovvero agli obblighi indicati nell'Allegato A e nell'Allegato E;
4) in data 15.7.2014, le parti sottoscrivevano un secondo contratto di trasporto dal sito del DFL di Locri, con cui la assumeva l'obbligo di “osservare le procedure _1 operative relative alle misure di sicurezza contenute nell'Allegato C (Procedure di sicurezza)”, mentre l'art. 20, lett. a) e b), le riservava il pag. 5 di 34 diritto di risolvere il Contratto di Trasporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui la controparte si fosse resa inadempiente, tra l'altro, per gravi o ripetute mancanze agli obblighi di cui all'art. 4, all'art. 8, lett. g), ovvero agli obblighi indicati nell'Allegato B e nell'Allegato C;
5) contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la aveva commesso numerosi Parte_1 inadempimenti nella conduzione del DFL di Locri;
6) come contestato alla con nota del 25.3.2015, in data 27.2.2015 alcuni suoi incaricati si _1 recavano presso il Deposito di Locri dove appuravano diverse irregolarità commesse dall'odierna attrice, vale a dire: i) l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 8, lett. e), del Contratto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei depositi;
ii) l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'Allegato A del Contratto, riguardanti le procedure inerenti “Controllo Prodotti” e “Inventario”, rilevando un disallineamento di alcuni sottocodici di tabacco lavorato in violazione dell'art. 4 del Contratto;
iii) l'invio ai rivenditori, da parte della
, di prodotti diversi dal tabacco, commercializzati e/o distribuiti da _1
, senza il loro consenso;
7) nonostante la contestazione CP_2 dell'inadempimento e l'invito al puntuale rispetto del dettato contrattuale, pochi mesi dopo la si rendeva nuovamente inadempiente: in Parte_1 data 13.5.2015, infatti, riscontrava l'assenza di autorizzazione dei sistemi di messa e terra e dei verbali relativi all'effettuazione di prove simulate di evacuazione, e veniva nuovamente rilevato un disallineamento di sottocodici di tabacco lavorato;
8) tali inadempimenti venivano contestati con nota del 5.6.2015, a fronte della quale l'attrice si limitava a giustificare il proprio inadempimento, rappresentando che le discrasie rilevate sarebbero state il frutto “dell'improvvisa assenza” di uno dei propri collaboratori e “dell'inesperienza” degli altri addetti;
9) nei mesi successivi, venivano riscontrate ulteriori irregolarità e condotte inadempienti: a) in occasione del controllo effettuato in data 3.7.2015, si riscontravano discordanze e disallineamenti contestati con nota del 27.7.2015; b) all'esito del controllo effettuato in data 14.12.2015, venivano rilevate mancanze, eccedenze e disallineamenti non caricati a sistema nei registri fiscali del DFL, come contestato con nota del 14.1.2016 e del
22.2.2016; c) durante il controllo effettuato in data 16.2.2016, gli incaricati appuravano ulteriori disallineamenti di prodotti, e così ancora in data 26.7.2016, come contestato con nota dell'8.8.2016; 10) i gravi e reiterati inadempimenti della raggiungevano l'apice in data 3.8.2016, _1 quando i disservizi causati dalla gestione del DFL la costringevano a fornire all'attrice assistenza nella gestione delle attività attraverso la presenza di proprio personale incaricato, determinando la decisione di procedere alla centralizzazione presso il DFT di Crotone delle attività di allestimento degli ordini ordinari e straordinari;
11) all'esito dei controlli effettuati l'8.8.2016, emergeva che il DFL di Locri continuava a commettere errori e a non porre adeguata attenzione relativamente ai prodotti trattati,
pag. 6 di 34 venendo accertate discordanze quantitative non caricate a sistema nei registri fiscali del DFL;
12) da ultimo, ulteriori disallineamenti venivano riscontrati in occasione del controllo effettuato presso il DFL di Locri in data 20.12.2016; 13) la si era resa altresì inadempiente alle _1 disposizioni del Contratto di Trasporto, in quanto dal mese di luglio 2016, prendeva a noleggio un mezzo sostitutivo sprovvisto dei requisiti minimi di sicurezza, ponendo a serio rischio i tabacchi lavorati trasportati alle rivendite, e, nel mese di dicembre 2016, effettuava il servizio di trasporto mediante un mezzo sostitutivo senza neppure formalizzare tale sostituzione;
14) si era quindi del tutto legittimamente avvalsa delle clausole risolutive espresse previste negli artt. 19 e 20 dei contratti, alla luce dei gravi e reiterati inadempimenti della controparte, senza che potesse in alcun modo esserle imputata una condotta contraria a buona fede o integrante abuso del diritto;
15) il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era a ogni effetto un appalto di servizio, in nessun modo qualificabile come agenzia, come espressamente stabilito dall'art. 20 del contratto;
16) erano inoltre del tutto infondate e non sufficientemente provate le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree o, in subordine, la riduzione degli importi ex adverso richiesti. Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in via istruttoria veniva ammessa prova per testi sui capitoli di prova formulati dalle parti, ammessi con ordinanza del 22.5.2019 che, per quanto riguarda i testi di parte attrice, veniva espletata mediante delega al giudice istruttore del
Tribunale di Locri come da ordinanza del 24.2.2020 nonché la CTU contabile richiesta da parte attrice, dopodiché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.6.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della , delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della . Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La ha agito in giudizio per Parte_1 far accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla pag. 7 di 34 in data 7.3.2017, con conseguente condanna di Parte_4 quest'ultima al risarcimento dei danni. La domanda non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di ricostruire compiutamente la fattispecie oggetto del presente giudizio, giova premettere, secondo quanto allegato dalla convenuta e non contestato dall'attrice, che la è un ente autorizzato Controparte_1 all'esercizio dell'attività di distribuzione di tabacchi lavorati, essendo titolare di una rete di c.d. “depositi fiscali”, vale a dire di impianti in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge, nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati. In particolare, a seguito del processo di privatizzazione delle attività di produzione e commercializzazione di tabacchi lavorati, la Logista è subentrata nella gestione dell'attività di distribuzione e ha provveduto alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete distributiva in parte “ereditata” dalla precedente gestione pubblica. In questo contesto, detta rete distributiva risulta allo stato articolata in sette “depositi fiscali territoriali”, circa 59
“depositi fiscali locali” e 75 “transit point” (alimentati dai “depositi fiscali territoriali” e organizzati tendenzialmente su base provinciale). Nel delineato assetto organizzativo della rete distributiva, la Controparte_1
gestisce in proprio, con personale alle sue dirette dipendenze,
[...] esclusivamente i “depositi fiscali territoriali”, mentre la gestione dei
“depositi fiscali locali” e dei “transit point” viene dalla stessa affidata a soggetti terzi (imprenditori individuali o società) in possesso degli specifici requisiti prescritti dal D.M. n. 67/1999, con i quali viene stipulato un contratto di appalto di servizi il cui contenuto è di volta in volta previamente concordato con le associazioni di categoria dei gestori e, in particolare, con (Associazione Nazionale dei Distributori di Sali CP_4
Tabacchi e Lotterie) e E- (Associazione Nazionale Venditori e
Distributori di Tabacco). Va altresì precisato che, alla stregua del D.M. n. 67/1999, la Controparte_1
, in qualità di depositario fiscale autorizzato, è l'unico soggetto
[...] responsabile della gestione della rete dei DFL: i gestori dei “depositi fiscali locali” e dei “transit point” operano come meri delegati del depositario fiscale autorizzato, per modo che, dell'operato degli stessi, risponde l'odierna convenuta sia nei rapporti con le Case produttrici di tabacchi sia, soprattutto, nei confronti dell'Erario per mancanze incidenti sulla corretta rendicontazione periodica e sul regolare e puntuale versamento di IVA e accise (costituenti circa l'80 per cento del prezzo di detti prodotti). Tanto premesso in linea generale, venendo all'analisi della fattispecie concreta, tra le parti risultano essere stati stipulati due distinti contratti:
1. un contratto di appalto di servizi, risalente al 15.3.2013 (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), con cui l'odierna convenuta affidava alla la gestione del DFL di Locri;
in particolare, per effetto Parte_1
pag. 8 di 34 del suddetto contratto la società attrice si impegnava a svolgere presso il
DFL di Locri, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, una serie di attività, tra cui: a) ricevimento, immagazzinamento, deposito e custodia tabacchi e/o altri prodotti;
b) ricezione, allestimento, evasione di ordini delle rivendite e relativa fatturazione;
c) gestione resi, ammanchi e avarie tabacchi e/o altri prodotti e immissione e trasferimento a Logista dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari;
d) consegna a domicilio dei tabacchi e/o altri prodotti alle rivendite indicate da (cfr. art. 4 del contratto); per CP_1 quanto di interesse, poi, all'art. 10 la si impegnava “ad effettuare ed _1
a trasmettere a Logista le risultanze degli inventari fisici dei prodotti giacenti nel DFL con cadenza quindicinale o con cadenza diversa a richiesta di Logista.. le eventuali differenze tra fisico e contabile dovranno essere supportate documentalmente e devono essere immediatamente, dopo la rilevazione, inserite nei Sistemi Aziendali. […]”; ancora, nell'Allegato A (“Principali caratteristiche del servizio”), venivano previste specifiche e puntuali procedure operative per il corretto espletamento dei servizi affidati;
segnatamente, per quanto di interesse, si prevedeva, tra l'altro, che
“gli eventuali disallineamenti tra magazzino fisico e logico dovranno essere immediatamente verbalizzati e registrati nei sistemi informativi”;
2. un contratto di trasporto, risalente al 15.7.2014 (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), con cui la si impegnava a svolgere presso Parte_1 il DFL di Locri le seguenti attività: a) Informazioni per lo svolgimento del servizio;
b) Ritiro prodotti da DFL/TP e Carico dei Prodotti nel mezzo;
c)
Consegna dei Prodotti al Cliente;
d) Prodotti resi dal Cliente;
e) CP_5 inoltre, per quanto di interesse, l'attrice si obbligava, in forza dell'art. 8, lett. g), del Contratto di Trasporto, ad “osservare le procedure operative relative alle misure di sicurezza prescritte da Logista, contenute nell'Allegato C (Procedure di sicurezza)”. Entrambi i contratti, poi, contemplavano una clausola risolutiva espressa: in particolare, l'art. 19 del contratto di appalto riservava a il diritto CP_1 di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui la _1
si fosse resa inadempiente, tra l'altro, per gravi o ripetute
[...] mancanze agli obblighi di cui agli artt. 4 (oggetto del contratto), 7 (obblighi generali della contraente), 8, lett. e) (obblighi specifici della contraente), 10 (Inventario) del Contratto, ovvero agli obblighi indicati nell'Allegato A (Principali caratteristiche del servizio) e nell'Allegato E (Distribuzione e Commercializzazione Altri Prodotti); l'art. 20 del contratto di trasporto riservava a il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 CP_1 c.c. nel caso in cui la si fosse resa inadempiente, tra l'altro: Parte_1 a) per gravi o ripetute mancanze agli obblighi di cui all'art. 4 (oggetto del contratto), ovvero agli obblighi indicati nell'Allegato B (Principali caratteristiche del servizio); b) agli obblighi di cui all'art. 8, lett. g)
pag. 9 di 34 (obblighi specifici del vettore) nonché agli obblighi di cui all'Allegato C (Procedure di Sicurezza).
Giova sin da subito evidenziare che, alla luce delle surriferite responsabilità di nei confronti delle Case produttrici di Controparte_1 tabacchi e dell'Erario, trovano giustificazione le clausole dei contratti stipulati dalla stessa volte a imporre ai gestori di “depositi fiscali locali” e transit point un rigoroso rispetto delle procedure operative finalizzate ad un costante controllo dei prodotti in uscita e della corrispondenza degli incassi;
come pure si giustifica il rilievo – in termini di clausole risolutive – di condotte non conformi alle prescrizioni in questione. Con lettera del 7.3.2017 (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte convenuta), la
Logista si è avvalsa della facoltà prevista dai citati artt. 19 e 20, comunicando la risoluzione del Contratto di appalto per violazione degli artt. 4, 7, 8, lett. e) e 10 nonché dell'art. 3 dell'Allegato A e dell'Allegato E del Contratto, e la risoluzione del contratto di trasporto per violazione degli artt. 4 e 8, lett. g) nonché dell'Allegato B e dell'Allegato C. Orbene, ritiene il giudicante che la condotta dell'odierna convenuta debba reputarsi conforme alle previsioni contrattuali, con conseguente legittimità della risoluzione dichiarata con la citata missiva.
In punto di diritto, occorre premettere che, come noto, la clausola risolutiva espressa, disciplinata dall'art. 1456 c.c., costituisce il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto. In conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola, la parte che intende far valere l'inadempimento a scopo risolutorio è onerata di manifestare alla controparte la volontà di avvalersi della clausola e solo dal momento della ricezione di tale manifestazione di volontà il contratto potrà ritenersi automaticamente risolto. Pertanto l'effetto risolutorio si determina mediante una fattispecie a formazione progressiva che si snoda nell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola e nella successiva dichiarazione di volersene avvalere.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, in quanto valutata dalle parti anticipatamente: pertanto, in deroga al principio generale di cui all'art. 1455 c.c., “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 12/11/2019, n.29301). Ciò non di meno, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va sempre valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, “essendo sempre necessario, per l'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità
pag. 10 di 34 dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa nonché una valutazione della condotta della parte inadempiente contraria ai principi di buona fede e correttezza” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 23/11/2015, n.23868). Infine, è pacifico che “L'inadempimento dedotto nella clausola risolutiva espressa deve essere un evento determinato. Non basta, quindi, un generico riferimento alla inosservanza del contratto, ma occorre che la clausola risolutiva specifichi l'inadempimento In relazione alla singola o alle singole obbligazioni contrattuali specificamente determinate” (Cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II , 28/10/2019 , n. 27472).
Ciò posto, deve in primo luogo escludersi che le clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 e 20 dei contratti stipulati tra le parti siano affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto. Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, le suddette clausole individuavano in maniera analitica e specifica le singole obbligazioni contrattuali il cui inadempimento era assunto dalle parti quale causa legittimamente la risoluzione del contratto, anche mediante puntuale riferimento agli articoli del contratto contemplanti dette obbligazioni. Né in senso contrario rileva la circostanza per cui il richiamo operato dalle clausole risolutive espresse fosse esteso alla quasi totalità delle obbligazioni contrattuali, atteso che ciò che rende nulla clausola, risolvendosi in una mera clausola di stile, è il generico richiamo a tutte le obbligazioni dedotte in contratto, mentre non è di stile il riferimento a ciascuna delle obbligazioni contrattuali, reputate dalle parti essenziali, purché queste siano specificamente determinate una per una, sicché si considera valida ed efficace la clausola che faccia preciso riferimento a tutte le singole obbligazioni derivanti dal contratto analiticamente specificate.
Accertata la validità delle clausole, dunque, occorre stabilire se la risoluzione del contratto sia stata intimata dall'odierna convenuta in conseguenza di un effettivo inadempimento della , ad essa Parte_1 imputabile ex art. 1218 c.c..
In proposito, giova richiamare il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, la risoluzione risulta essere stata legittimamente esercitata dalla , avvalendosi delle clausole di cui agli Controparte_1 artt. 19 e 20 dei contratti oggetto di causa, a fronte dei ripetuti pag. 11 di 34 inadempimenti dell'odierna attrice, sempre puntualmente contestati, senza che quest'ultima abbia fornito elementi idonei a estinguere o a paralizzare l'avversa pretesa. Traendo le mosse dal contratto di appalto di servizi, dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge come, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, la Logista abbia in plurime occasioni contestato alla controparte irregolarità e inadempimenti nello svolgimento delle attività all'interno del Deposito Fiscale di Locri, e segnatamente:
• con nota del 25.3.2015 (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), la Logista comunicava alla di aver riscontrato, in occasione della _1 verifica effettuata il 27.2.2015 (doc. 5a del fascicolo di parte convenuta): irregolarità di una parte della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
il disallineamento di alcuni sottocodici di tabacco lavorato, in violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A del Contratto riguardanti le procedure inerenti il “Controllo Prodotti” e l'“Inventario”; che il gestore del DFL di Locri inviava abitualmente ai rivenditori i prodotti diversi dal tabacco, commercializzati e/o distribuiti dalla controllata Terzia, senza il loro preventivo consenso, in violazione delle modalità di raccolta degli ordini e di emissione delle fatture riportate nell'Allegato E del Contratto, come evidenziato anche dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) in una nota del 10.2.2015 (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta);
• con nota del 5.6.2015 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), la Logista comunicava alla di aver riscontrato, in occasione della verifica _1 effettuata il 13.5.2015 (doc. 7a del fascicolo di parte convenuta), l'assenza di autorizzazione “dei sistemi di messa e terra” e dei verbali relativi all'effettuazione di prove simulate di evacuazione, nonché ulteriori disallineamenti dei sottocodici di tabacco lavorato, la mancanza di kg. 2,800 su cinque prodotti e l'eccedenza di kg. 5,800 su altri sei prodotti;
invitava quindi l'attrice a rispettare la procedura operativa prevista per il controllo dei prodotti e per l'inventario, provvedendo a registrare immediatamente nei Sistemi Aziendali le eventuali differenze riscontrate;
• con note del 27.7.2015 e del 14.1.2016 (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), la Logista comunicava alla di aver riscontrato, in _1 occasione delle verifiche effettuate rispettivamente il 3.7.2015 e il 14.12.2015 (doc. 8a e doc. 9a del fascicolo di parte convenuta), ulteriori eccedenze e mancanze non caricate a sistema nel registro delle partite in sospeso del DFL;
• con nota del 22.2.2016, la Logista, nel richiamare la al Parte_1 rispetto del dettato contrattuale, evidenziava che “gli errori da Lei compiuti durante la preparazione degli ordini sono ripetitivi e vengono riscontrati durante le verifiche effettuate dai nostri incaricati”, rammentando al gestore del DFL di Locri che “l' Parte_5
richiede il pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti che
[...]
pag. 12 di 34 risultano mancanti e non permette alcuna compensazione nel caso in cui vengono riscontrati, contestualmente, dei prodotti eccedenti” (cfr. all. 9c del fascicolo di parte convenuta);
• ancora, durante il controllo effettuato in data 16.2.2016, gli incaricati di appuravano ulteriori disallineamenti di prodotti, contestati CP_1 all'attrice con nota del 26.2.2016 (cfr. all.ti 10 e 10a del fascicolo di parte convenuta), e analogamente in occasione della verifica del 26.7.2016, come da nota inviata alla in data 8.8.2016 (docc. 11 e 11a del fascicolo di _1 parte convenuta);
• dal 3 al 5 agosto 2016, poi, si verificavano rallentamenti e disservizi nell'allestimento e consegna dei prodotti da parte del DF di Locri, che inducevano la a fornire alla proprio personale CP_1 Parte_1 incaricato nonché a trasformare il Deposito Fiscale in “Transit Point”, come evidenziato dalla convenuta con comunicazione pec del 5.8.2016 e ribadito con nota del 12.8.2016 (cfr. all. 12 e 12a del fascicolo di parte convenuta);
• ulteriori discordanze quantitative non caricate a sistema venivano riscontrate anche all'esito dei controlli effettuati l'8.8.2016, (doc. 12b), nonché, da ultimo, in occasione del controllo del 20.12.2016 (doc. 14). A fronte delle numerose e analitiche contestazioni tempo per tempo inoltrate dalla , l'odierna attrice non ha fornito elementi in grado Controparte_1 di sconfessare gli avversi assunti. Le giustificazioni addotte dalla per _1 replicare alle rimostranze manifestate dalla convenuta, infatti, appaiono generiche e inidonee a superare la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 1218 c.c.. Invero, nella quasi totalità dei casi, l'odierna attrice si è limitata ad addebitare la commissione delle irregolarità rilevate dalla convenuta ad errori, inesperienza, o assenze del proprio personale dipendente. Ci si riferisce, in particolare: alla nota del 28.4.2015 (“Poiché il DFL effettua manualmente la distribuzione e consegna, è ragionevole ritenere che si sia trattato di un errore scusabile degli operai addetti alla materiale apprensione dei prodotti”- cfr. doc. 5b del fascicolo di parte convenuta); alla nota del 22.6.2015 (“le discrasie di sottocodici di tabacco lavorato sono state ragionevolmente il frutto di un'improvvisa assenza, nelle due settimane antecedenti il controllo, di uno dei due collaboratori di maggiore esperienza, ed al contempo, in detto periodo, gli altri addetti alla preparazione delle partite di tabacco da evadere risultavano non del tutto autonomi (causa inesperienza) in quanto assunti in prova nel mese di aprile” – cfr. doc. 7b del fascicolo di parte convenuta); alla nota del 14.2.2016 (“nel corso del mese antecedente la data di visita ispettiva vi erano stati dei disagi organizzativi in punto distribuzione dei prodotti, a causa delle reiterate assenza per motivi familiari e malattia di un esperto collaboratore addetto alla distribuzione ed alla consegna dei tabacchi nonché delle contemporanee dimissioni di un collaboratore assunto in prova” – cfr. doc. 9b); a quanto dichiarato dalla stessa a verbale nel _1
pag. 13 di 34 corso del controllo del 16.2.2016 (“da due settimane è stato assunto un nuovo collaboratore e quindi ritiene che alcune eccedenze e mancanze rilevate durante la verifica sono dovute all'inesperienza del nuovo assunto” cfr. doc. 10a). Si tratta, all'evidenza, di circostanze del tutto insufficienti a superare gli inadempimenti contestati dalla Logista. Sul punto deve considerarsi, infatti, che il contratto di appalto si caratterizza proprio in virtù dell'autonomia dell'appaltatore, il quale si impegna al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”. L'appaltatore assume, dunque, un'obbligazione di facere (nel caso di specie, la prestazione di un servizio), da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi e con assunzione a suo carico del rischio d'impresa. In tal senso, è stato affermato che l'appaltatore “deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi” (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent., 17/10/2014, n. 22036). Ne discende che l'appaltatore non può giustificare il proprio inadempimento sulla base di carenze organizzative nella gestione del proprio personale dipendente, trattandosi di circostanze riconducibili al rischio d'impresa e all'organizzazione dei mezzi che egli stesso è tenuto ad apprestare in relazione all'attività esercitata. Anche con riferimento all'episodio verificatosi i primi giorni del mese di agosto del 2016, la ha giustificato il disservizio Parte_1 occorso, rappresentato dal rallentamento nelle consegne, adducendo l'improvvisa e contemporanea assenza per malattia dei due dipendenti addetti all'allestimento delle partite (doc. 12c del fascicolo di parte convenuta), evidenziando di aver prontamente avvisato la Logista dell'accaduto e di aver provveduto ad avvalersi di personale sostitutivo affinché fossero rispettati i tempi previsti per la consegna. È altresì pacifico che in tale occasione sia intervenuto presso il DF di Locri personale della stessa Logista per prestare assistenza nell'attività di allestimento e consegna (intervento che la stessa , nella comunicazione del _1 31.8.2016, considerava “prezioso”). Anche i testimoni escussi hanno confermato che, in effetti, a partire dalla mattina del 3.8.2016 si verificava un rallentamento nelle attività del Deposito di Locri causato dall'assenza per malattia dei dipendenti addetti ( e ), Persona_1 Persona_2 nonché dall'incremento delle quantità da evadere in occasione del mese di agosto;
inoltre, i testi di parte attrice hanno precisato che sin dal mattino pag. 14 di 34 del 3.8.2016, il delegato alla gestione del DFL, ricevuta comunicazione dell'impedimento per malattia dei dipendenti, si era premurato di fare immediato ricorso a del personale sostitutivo (cfr. dichiarazioni dei testi
, e , Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 rese presso il Tribunale di Locri in data 21.1.2021). Tale ultima circostanza, in verità, appare contraddetta dalle opposte dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, il quale ha invece negato che la si sia avvalsa di personale sostitutivo per far fronte alla _1 situazione (cfr. dichiarazioni del teste sentito all'udienza Testimone_4 del 19.2.2020). Ciò non appare comunque dirimente, atteso che, in ragione delle considerazioni già esposte, le problematiche occorse nella gestione del personale dipendente della non valgono a costituire adeguata _1 esimente rispetto alla condotta inadempitiva ex adverso contestata. È infatti indubbio che si sia verificato un disservizio, che taluni tabaccai si siano lamentati della mancata consegna, e che si sia reso necessario l'intervento in loco di personale della Logista al fine di garantire il rispetto delle tempistiche nella consegna. Tali circostanze, peraltro, risultano essere state riconosciute dalla stessa attrice nella già citata comunicazione del 31.8.2016 (“fino a venerdì 5 agosto i due dipendenti esperti nelle consegne erano assenti per malattia e quindi l'ausilio prestatoci dal Vs personale incaricato è stato prezioso”.. “l'attività centralizzata di allestimento delle consegne, peraltro introdotta per unilaterale determinazione dei Vs uffici, può aver avuto una temporanea ragion d'essere per agevolare la tempestività di consegna delle partite ai tabaccai nei giorni immediatamente a ridosso del legittimo impedimento degli impiegati”). Parimenti inconferente risulta la doglianza avanzata dalla in ordine _1 all'ingerenza della Logista, che si sarebbe ingiustificatamente protratta anche nei giorni successivi alla ripresa dell'attività da parte dei dipendenti in malattia. In proposito, infatti, occorre ricordare il principio per cui “La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, tale sfera di autonomia dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto,
l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il solo fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perchè tale circostanza non è idonea a trasformarlo in "nudus minister" di quest'ultimo, sia perchè egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di aver pag. 15 di 34 cagionato il danno nella esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/01/2002, n. 1154). Si evidenzia, peraltro, che gli inadempimenti contestati dalla convenuta hanno una portata temporale ben più estesa rispetto al singolo episodio del 3-5 agosto
2016, sicché, comunque, le giustificazioni addotte dalla con _1 riferimento a tale specifico accadimento non valgono a privare di legittimità la risoluzione esercitata dalla Logista a fronte delle plurime condotte inadempitive riscontrate e non adeguatamente confutate. Né potrebbe ritenersi che la convenuta abbia inteso rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva espressa omettendo di comunicare immediatamente la risoluzione del contratto nonostante le irregolarità di volta in volta rilevate. Invero, la Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che
“In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5.5.2022, n. 14195).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla risoluzione esercitata dalla Logista con riferimento al contratto di trasporto. Sul punto, l'inadempimento contestato all'odierna attrice consiste nell'essersi avvalsa di un mezzo sostitutivo sprovvisto dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dal contratto, nonché nell'aver effettuato, a partire dal mese di dicembre 2016, il servizio di trasporto mediante un mezzo sostitutivo senza formalizzare tale utilizzo secondo le modalità contrattualmente previste. Invero, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che, in data 14.7.2016, 31.10.2016 e 2.11.2016, la Parte_1 comunicava all'odierna convenuta, mediante gli appositi moduli indicati nel contratto, l'utilizzo di un mezzo sostitutivo (Citroen Jumper targato EX004AR), non munito di sistema satellitare (doc. 15 del fascicolo di parte convenuta). Nel modulo del 2.11.2016, inoltre, si specificava che tale mezzo sarebbe stato utilizzato fino al 31.11.2016.
Con successiva comunicazione inviata via e-mail in data 30.12.2016, poi, la rappresentava che stava usando un diverso mezzo sostitutivo (Fiat _1
Ducato targata FB796RV), dotato di satellitare con dispositivo GPS (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta e doc. 20 del fascicolo di parte attrice).
Sul punto, il teste di parte attrice ha dichiarato che i Testimone_3 suddetti mezzi sostitutivi erano provvisti sia di impianto di rilevazione satellitare che di idoneo impianto antirapina, quest'ultimo fornito peraltro pag. 16 di 34 direttamente dagli Uffici Logista, mentre il teste ha Testimone_5 confermato la presenza del solo sistema satellitare, precisando di non essere a conoscenza dell'installazione anche dell'impianto antirapina (cfr. dichiarazioni dei testi e rese presso il Testimone_5 Testimone_3
Tribunale di Locri in data 7.1.2021 e 21.1.2021); per converso, il teste di parte convenuta ha riferito, invece, che i mezzi sostitutivi utilizzati dall'attrice non erano dotati dei requisiti minimi di sicurezza contrattualmente previsti e che tale situazione si protrasse fino al mese di febbraio del 2017 (cfr. dichiarazioni del teste all'udienza Testimone_4 del 19.2.2020). Pertanto, dal complesso delle risultanze testimoniali e della documentazione acquisita in atti, può concludersi che:
• la società attrice risulta essersi avvalsa di mezzi sostitutivi per il trasporto a partire dal mese di luglio del 2016 fino al febbraio del 2017;
• dai moduli compilati dalla stessa in data 14.7.2016, 31.10.2016 e _1
2.11.2016 emerge che il primo dei due mezzi utilizzati, la Citroen Jumper, non era munito di sistema satellitare;
• in data 30.12.2016, la società attrice comunicava a mezzo e-mail che stava utilizzando un secondo e diverso mezzo sostitutivo, la Fiat Ducato, provvista del sistema satellitare. Allora, è comprovato l'inadempimento contestato alla , posto Parte_1 che: 1) la prova dell'installazione del sistema satellitare è stata fornita solo a partire dal 30.12.2016, a fronte dell'utilizzo di mezzi sostitutivi già dal precedente mese di luglio;
2) l'attrice risulta aver rappresentato l'utilizzo del secondo veicolo sostitutivo a mezzo di semplice e-mail inviata in data 30.12.2016, anziché mediante l'invio dell'apposito modulo specificamente indicato nel contratto.
In definitiva, dunque, il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa è stato legittimamente esercitato dalla anche in Controparte_1 relazione al contratto di trasporto. Priva di pregio si appalesa altresì la doglianza di parte attrice in ordine alla pretesa condotta contraria a buona fede che la Logista avrebbe posto in essere, consistita nel tentare di indurre l'amministratore della a _1 cedere la propria attività in favore della Dalia Srl, nonché a recedere unilateralmente dal contratto a fronte del pagamento di un corrispettivo di
€ 40.000,00. In primo luogo, di tale accadimento non è stata fornita idonea prova in giudizio.
Prive di valore appaiono, infatti, le deposizioni rese dal teste Per_1
e dal teste trattandosi di testimonianze c.d.
[...] Testimone_6 relato actoris, posto che entrambi hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza di tali circostanze in virtù di quanto a loro riferito dall'avv. Scordino, ossia dal legale rappresentante della società attrice. In proposito, invero, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “In tema di prova pag. 17 di 34 testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.1.2015, n. 569).
Quanto alle registrazioni prodotte dalla su supporto informatico con _1 nota di deposito del 20.7.2018, si osserva come l'ascolto dei relativi file audio non ha consentito di percepire lo svolgimento di alcuna conversazione. In ogni caso, poi, non può ritenersi integrante in sé violazione di alcun obbligo di buona fede e correttezza, la condotta della Logista consistita nel concedere alla , a fronte dell'inadempimento addebitabile a _1 quest'ultima, la possibilità di recedere dal contratto in via anticipata, con riconoscimento di un contributo economico affinché potesse riorganizzare la sua attività imprenditoriale, e va altresì precisato che, comunque, il suddetto comportamento non appare idoneo a diminuire la gravità delle suddette fattispecie inadempitive. Da ultimo, non può essere condiviso l'assunto di parte attrice, secondo cui il rapporto contrattuale avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti di
, società controllata da , sarebbe qualificabile in termini di CP_2 CP_1 agenzia. Il riferimento è, in particolare, alla previsione di cui all'art. 8, lett. b), del contratto del 15.3.2013, in forza del quale la si impegnava ad offrire _1 la propria collaborazione per la distribuzione e commercializzazione di prodotti non tabacco (della società ), secondo le indicazioni di CP_2 cui all'Allegato E (Distribuzione e Commercializzazione Altri Prodotti). Come noto, il contratto di agenzia ricorre quando l'obbligazione principale consista nel promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente, con assunzione del rischio del risultato. Si tratta, più correttamente, di un'attività di convincimento del potenziale cliente a effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a tale risultato che viene attribuito all'agente il compenso (cfr. Cass. Civ. n. 18686, 8/7/2008; Cass. Civ. n. 13629 del 24/6/2005).
Orbene, nel caso di specie la possibilità di qualificare il rapporto come agenzia è esclusa, anche indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti all'art. 20 del contratto, dalla specifica regolamentazione negoziale di cui all'Allegato E, ove si prevedeva che erano espressamente riservate a le attività consistenti nella definizione dell'offerta commerciale, CP_1 nella presentazione dell'assortimento, nella definizione dei prezzi di vendita e nella promozione dei prodotti, e che la gestione commerciale da parte di avrebbe dovuto essere rivolta soltanto ai clienti indicati dalla stessa _1
nell'ambito delle rivendita di propria responsabilità. CP_1
pag. 18 di 34 Da ciò si ricava agevolmente come l'obbligazione assunta dall'odierna attrice non implicasse il compimento di attività promozionale per la conclusione di affari con assunzione del rischio.
Piuttosto, con il contratto del 15.3.2013, e Controparte_1 _1 _1 concludevano un appalto di servizi, in forza del quale l'odierna attrice si
[...] impegnava a svolgere in favore della controparte attività di gestione logistica e amministrativa del deposito fiscale locale nonché di ricevimento, immagazzinamento, deposito, fatturazione, consegna e ulteriori attività connesse in relazione a prodotti di tabacco e ulteriori, fra cui anche l'attività di gestione commerciale e distribuzione dei prodotti Terzia. In questo senso, gli obblighi presi in carico dall'attrice in relazione alla commercializzazione dei prodotti Terzia costituiscono oggetto di una delle prestazioni facente parti dell'appalto di servizi e non risultano qualificabili alla stregua di un autonomo contratto di agenzia.
In conclusione, le domande proposte dalla devono essere Parte_1 integralmente rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014. Analogamente, anche le spese dell'espletata CTU che era stata richiesta da parte attrice devono essere definitivamente poste a carico della stessa. ”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza appellata:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.17943/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma Giudice Dott. Miele, nel giudizio recante R.G. 84100/2017, depositata in cancelleria in data 05.12.2022 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 del Contratto di Servizi e 20 del Contratto di Trasporto Integrato, con conseguente declaratoria di inefficacia della comunicata risoluzione anticipata e revoca della disposta disattivazione del DFL di
Locri; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni presupposte dell'applicazione delle clausole risolutive espresse di cui agli artt. 19 del Contratto di Servizi e 20 del Contratto di Trasporto Integrato e/o la loro illegittima applicazione, stante l'insussistenza di alcun inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o di alcun inadempimento addebitabile a colpa della ovvero per avere la Società Parte_1
pag. 19 di 34 convenuta abusato della posizione dominante dello strumento della clausola risolutiva espressa contrattualmente previsto, con conseguente declaratoria di inefficacia della comunicata risoluzione anticipata e revoca della disposta disattivazione del DFl di Locri;
3) in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di cui all'allegato E del Contratto di Servizi, afferente la promozione, distribuzione e vendita in condizione di esclusiva, dei prodotti di , CP_2 società appartenente al Gruppo Logista e, sussunto il contratto de quo nella disciplina del contratto di agenzia di cui agli art 1742 e ss. c.c., per l'effetto, condannare alla corresponsione in favore CP_1 dell'attrice delle seguenti indennità: Ricalcolo provvigionale a norma del mandato di agenzia, all'indennità di mancato preavviso, al Fondo Integrativo Rappresentanti della Fondazione EN (FIRR); all'indennità di risoluzione del rapporto di Agenzia a norma dell'art. 1751 c.c. (siccome in concreto più favorevole dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall' in corretta applicazione dei principi del diritto CP_3 dell'U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia); all'Indennità Patto di non concorrenza;
all'Indennità di clientela, per come risultante dagli accertamenti peritali d'ufficio eseguiti e dalla documentazione contabile prodotta, nonché in considerazione del maggior danno subito dalla
[...] per l'illegittima risoluzione anticipata del contratto relativo alla Parte_1 vendita dei prodotti Terzia in costanza di un trend altamente performante di vendita ed in assenza di qualsivoglia contestazione relativamente a tale contratto, ovvero di quella maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illegittima risoluzione del contratto al soddisfo;
4) condannare altresì in ragione dell'illegittima risoluzione CP_1 dei contratti, di distribuzione tabacchi, di trasporto e di agenzia rispetto ai prodotti Terzia, al risarcimento dei danni per come quantificati dal CTU nella misura di € 264.992,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illegittima risoluzione contrattuale al soddisfo;
5) condannare altresì al maggior danno subito dalla CP_1 _1
per effetto della risoluzione anticipata dei tre contratti
[...] originariamente in essere tra la e Parte_1 CP_1
(rispettivamente di vendita e distribuzione dei tabacchi, di trasporto, di vendita dei prodotti Terzia), rispetto alla legittima aspettativa dell'attrice di proroga e rinnovo dei contratti alla scadenza, tenuto conto della storicità dei rapporti commerciali (oltre 100 anni di attività con contratti pluriennali succedutesi nel tempo) e dell'aspettativa di prosecuzione ben oltre la scadenza contrattuale in ragione delle determinazioni di nell'anno CP_1
2015 di ampliare la circoscrizione di competenza del DFL di Locri e di disporre che la si dotasse di locali più ampi ed affrontasse i Parte_1 costi di ristrutturazione dei medesimi, nella misura che il Tribunale vorrà
pag. 20 di 34 determinare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illegittima risoluzione del contratto al soddisfo;
6) Condannare altresì al risarcimento dei danni da Controparte_1 abuso di posizione dominante;
al danno derivante dalla lesione dell'immagine commerciale e professionale della che si Parte_1 identifica nella storia professionale della famiglia Scordino da oltre 100 anni, del danno derivante dalla cessazione di ogni attività della _1
in esito all'illegittima disattivazione del DFL nella misura di
[...]
€.100.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
7) condannare al maggior danno derivato alla Controparte_1 _1
per aver dovuto, successivamente alla risoluzione anticipata dei
[...] contratti ed alla completa dismissione dell'attività, corrispondere al locatore il canone locativo dei locali destinati all'esercizio dell'attività della fino al 30 settembre 2017, data della risoluzione del Parte_1 contratto di locazione previa disdetta nei termini di legge, per come provato in atti;
8) condannare al risarcimento, in favore della Controparte_1 _1
, del maggior danno subito dalla per avere anticipato
[...] Parte_1 delle consistenti e documentate spese di ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati allo stoccaggio dei tabacchi e dei prodotti Terzia allo scopo di soddisfare la richiesta di nell'anno 2015 di ampliamento della CP_1 dotazione di tabacchi e della circoscrizione assegnata al DFL di Locri, nella misura per come documentalmente provata con le produzioni documentali di cui alle memorie 183 n. 2 e 3;
9) condannare a corrispondere in favore della CP_1 Parte_1 il maggior danno derivato alla per aver dovuto licenziare Parte_1 anticipatamente 4 dipendenti gravandosi del costo dell'indennità di risoluzione anticipata per complessivi € 12.000,00, per come da all. 33 ;
10) in ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Michela
Natale, anticipataria;
11) per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, respinta ogni avversa istanza, si reiterano le richieste di cui alle note di trattazione scritta del 09.06.2022 depositate in primo grado:
- disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale di accertamento adottato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Nucleo di Polizia Tributaria all'esito dei controlli presso il Deposito Fiscale Locale di Locri per tutto il mese di Luglio 2015.
Ciò in quanto il Nucleo di Polizia Tributaria del Comando della Guardia di
Finanza di Reggio Calabria, quale organo di controllo dei prodotti soggetti pag. 21 di 34 ad accisa quali i tabacchi, eseguiva presso il Deposito Fiscale Locale di
Locri un accurato controllo sia documentale che di magazzino con accertamento del perfetto allineamento tra magazzino fisico e magazzino contabile con esito di assoluta regolarità;
- disporre integrazione della CTU sui seguenti quesiti:
“Quantifichi il CTU il maggior danno subito dalla per Parte_1
l'illegittima risoluzione anticipata del contratto relativo alla vendita dei prodotti Terzia in costanza di un trend altamente performante di vendita ed in assenza di qualsivoglia contestazione relativamente a tale contratto.
Quantifichi il CTU il maggior danno subito dalla per effetto Parte_1 della risoluzione anticipata dei tre contratti originariamente in essere tra la e (rispettivamente di vendita e distribuzione Parte_1 CP_1 dei tabacchi, di trasporto, di vendita dei prodotti Terzia), rispetto alla legittima aspettativa dell'attrice di proroga e rinnovo dei contratti alla scadenza, tenuto conto della storicità dei rapporti commerciali (oltre 100 anni di attività con contratti pluriennali succedutesi nel tempo) e dell'aspettativa di prosecuzione ben oltre la scadenza contrattuale in ragione delle determinazioni di nell'anno 2015 di ampliare la CP_1 circoscrizione di competenza del DFL di Locri e di disporre che la _1
si dotasse di locali più ampi ed affrontasse i costi di ristrutturazione
[...] dei medesimi.
Quantifichi il CTU il maggior danno subito dalla per avere Parte_1 anticipato delle consistenti e documentate spese di ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati allo stoccaggio dei tabacchi e dei prodotti
Terzia allo scopo di soddisfare la richiesta di nell'anno 2015 di CP_1 ampliamento della dotazione di tabacchi e della circoscrizione assegnata al
DFL di Locri.
Quantifichi il CTU il maggior danno derivato alla per Parte_1 aver dovuto licenziare anticipatamente 4 dipendenti gravandosi del costo dell'indennità di risoluzione anticipata per complessivi € 12.000,00, per come da all. 33;
Quantifichi il CTU il maggior danno derivato alla per aver Parte_1 dovuto, successivamente alla risoluzione anticipata dei contratti ed alla completa dismissione dell'attività, corrispondere al locatore il canone locativo dei locali destinati all'esercizio dell'attività della Parte_1 fino al 30 settembre 2017;
Quantifichi il CTU il danno all'immagine della società, come si è detto integralmente detenuta dalla famiglia Scordino, sia in rapporto al dato storico della gestione della distribuzione dei tabacchi per oltre 100 anni sull'ampia circoscrizione assegnata della provincia di Reggio Calabria, sia in rapporto al fatto che, per effetto del venire meno dei contratti con
, è stata costretta a dismettere ogni attività ed a licenziare i CP_1 dipendenti.
pag. 22 di 34 Ai fini dell'individuazione del valore della causa, si dichiara che detto valore è indeterminabile con conseguente applicazione del contributo unificato in misura pari ad euro 777,00.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, come in epigrafe rappresentata, difesa Controparte_1 e domiciliata, conclude affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, Voglia:
▪ in via cautelare,
- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi e/o dell'esecuzione della sentenza Trib. Roma Sez. X^, Giud. Dott. Miele, n. 17943/2022 del 5 dicembre 2022 (N.R.G. 84100/2017), proposta da ai sensi degli artt. 283 e 351, 1° comma, Parte_1
c.p.c;
▪ in via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e/o, in ogni caso, delle Parte_1 domande nuove introdotte, in violazione degli artt. 188, 189 e 345 c.p.c., solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e riproposte in sede di appello;
▪ in via principale,
- rigettare integralmente l'appello proposto da in Parte_1 quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza Trib. Roma, Sez. X^, Giud. Dott. Miele, n. 17943/2022 del 5 dicembre 2022
(N.R.G. 84100/2017). Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio.”
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 07/02/2025.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente va ravvisata la parziale fondatezza dell'eccezione dell'appellato diretta ad accertare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte, in violazione degli artt. 188, 189 e 345 c.p.c.,
pag. 23 di 34 solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e riproposte in sede di appello. Dal raffronto delle conclusioni contenute nell'atto di citazione con quelle rassegnate dalla all'udienza di CP_6 precisazione delle conclusioni, emerge la novità, in tale sede, della domanda di risarcimento dei danni da abuso di posizione dominante. Tale domanda non è stata oggetto di contraddittorio in primo grado e può considerarsi implicitamente non ammessa dal Tribunale, che su di essa non si è pronunciato, definendo il giudizio con la reiezione di tutte le domande attrici. Per il suo carattere di novità la riproposizione in questo grado è pertanto inammissibile, per violazione del divieto di cui all'art. 345 cpc. Analoghe considerazioni e la medesima sanzione di nullità valgono per la domanda di risarcimento dei pretesi danni conseguenti al venire meno della “legittima aspettativa dell'attrice di proroga e rinnovo dei contratti alla scadenza”, anch'essa formulata per la prima volta in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni. Le ulteriori domande a contenuto risarcitorio contestate dall'appellato costituiscono invece una mera precisazione delle conclusioni presenti nell'atto di citazione, dove, al punto 4, l'attore, in ragione della dedotta illegittima risoluzione dei contratti stipulati con , aveva CP_1 chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per le causali esposte al punto “E” della stessa citazione. Nel predetto paragrafo “E” dell'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva specificato i gravi danni patrimoniali che lamentava di avere subito e cioè: la perdita dei guadagni mensili fino alla scadenza naturale dei contratti;
il danno all'immagine; i danni conseguenti alla cessazione dell'attività del DFL prima del termine contrattuale e costituiti dalle indennità di licenziamento anticipato pagate ai dipendenti e dai canoni di locazione inutilmente corrisposti fino al mese di settembre del 2007, e, infine, i costi sostenuti per l'ampliamento e la ristrutturazione degli immobili nei quali era stata esercitata l'attività del DFL. Non costituisce domanda nuova neppure la diversa indicazione dei pretesi danni, quantificati in €100.000,00 nell'atto di citazione ed in € 264.992,03 in sede di precisazione delle conclusioni. Invero originariamente l'attrice aveva indicato il pregiudizio patrimoniale in €100.000,00, o nella diversa somma risultante a seguito di consulenza tecnico contabile. Il maggiore importo di € 264.992,03, è appunto quello quantificato dal CTU, per le voci di danno esposte dall'attrice, a seguito delle operazioni peritali svoltesi in primo grado nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. L'indicazione di tale maggiore importo in sede di precisazione delle conclusioni appare pertanto legittima.
§ 4.2 – Sempre preliminarmente, l'appellata ha dedotto che _1
ha domandato nell'atto di appello, al punto 3. delle conclusioni, di
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di cui all'allegato E del Contratto di Servizi, afferente la pag. 24 di 34 promozione, distribuzione e vendita in condizione di esclusiva, dei prodotti di ”, nonché di ricomprendere “il contratto de quo nella CP_2 disciplina del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c.”, e di condannare per l'effetto Logista “alla corresponsione in favore dell'attrice delle seguenti indennità: Ricalcolo provvigionale a norma del mandato di agenzia, all'indennità di mancato preavviso, al Fondo Integrativo Rappresentanti della Fondazione EN (FIRR); all'indennità di risoluzione del rapporto di Agenzia a norma dell'art. 1751 c.c. […]; all'Indennità Patto di non concorrenza;
all'Indennità di clientela […]”. Le suddette conclusioni sono state tuttavia formulate senza essere supportate da uno specifico motivo di appello ed in assenza di censure riguardanti la statuizione, con la quale il Giudice di prime cure ha escluso che il rapporto contrattuale possa qualificarsi come contratto di agenzia, negando il riconoscimento delle relative indennità. Secondo l'assunto dell'appellata, ciò renderebbe inammissibili le suddette domande, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, di cui all'art. 342 c.p.c. L'eccezione è fondata. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate. Nella fattispecie, in assenza di qualsiasi censura delle statuizioni del
Tribunale ed in mancanza di argomentazioni contrapponibili al percorso logico seguito dal Giudice di primo grado, le domande formulate dall'appellante al punto 3 delle conclusioni sono inammissibili, ex art.342
pag. 25 di 34 cpc, e impediscono il riesame in appello della richiesta di riconoscimento del contratto di agenzia e della conseguente domanda di condanna dell'appellata al pagamento delle relative indennità.
§ 5. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “ 1) ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA LA VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE APPOSTE AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI ED AL CONTRATTO DI TRASPORTO”.
Con tale motivo l'appellante censura la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso che le clausole risolutive espresse di cui all' art.19 del Contratto di servizi e all'art.20 del Contratto di Trasporto, possano considerarsi mere “clausole di stile”, affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE RISULTANZE PROCESSUALI –
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DELLA Parte_1
LEGITTIMANTE LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - VIOLAZIONE DEI CANONI DI BUONA FEDE”.
Con tale motivo l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure perché, dopo aver erroneamente dichiarato valide le clausole risolutive contenute nei due contratti, ha ritenuto che la risoluzione esercitata da fosse legittimata da ripetuti inadempimenti Controparte_1 della , ponendo a fondamento della decisione solo la documentazione _1 offerta da parte appellata ed assumendo che l'attrice non avesse fornito elementi in grado di contrastare le avverse contestazioni.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – È il primo motivo infondato.
A seguito della comunicazione del 24/03/2017 con cui
[...] comunicava di volersi avvalere delle clausole risolutive CP_1 espresse contenute nell'art. 19 del Contratto di Servizi e nell'art. 20 del Contratto di Trasporto Integrato e, per l'effetto di procedere alla disattivazione del Deposito Fiscale Locale (DFL) di Locri, gestito dalla l'attrice adiva il Tribunale di Roma, chiedendo, in via Parte_1 principale, che fosse dichiarata la nullità delle predette clausole, per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che le stesse contenevano il richiamo pag. 26 di 34 all'intero complesso delle pattuizioni contrattuali e risultavano quindi non conformi al dettato dell'art.1456 cc. censura, pertanto, la sentenza impugnata per Parte_1 non aver dichiarato nulle tali pattuizioni e per aver viceversa affermato che
“le suddette clausole individuavano in maniera analitica e specifica le singole obbligazioni contrattuali il cui inadempimento era assunto dalle parti quale causa legittimante la risoluzione del contratto, anche mediante puntuale riferimento agli articoli del contratto contemplanti dette obbligazioni.
Obietta al riguardo che il Tribunale avrebbe dovuto accertare che si trattava invece di mere clausole di stile. Dalla lettura dei contratti, emergerebbe infatti “come le citate disposizioni contrattuali richiamino ed abbraccino l'intero comparto delle obbligazioni contrattualmente poste a carico della sola contraente ”. Quanto evidenziato determinerebbe Parte_1 quindi l'invalidità delle due clausole in esame, atteso che, riguardo all'istituto della clausola risolutiva espressa, la giurisprudenza afferma che: le parti, con l'adozione di siffatta clausola, devono precisare quale o quali siano le obbligazioni contrattuali che devono essere adempiute, pena la risoluzione, perché nel caso in cui l'indicazione sia generica o, addirittura, faccia riferimento alla totalità degli accordi contenuti nel contratto, essa non avrà alcun valore e sarà ritenuta nulla per indeterminatezza o inefficacia, perché considerata di “mero stile” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2016, n. 4796; App. Milano, 19 febbraio 2018, n. 889; Trib. Bologna, 2 febbraio 2018; Trib. Bari, Sez. III, 23 gennaio 2014)” La censura è infondata e va pertanto condivisa la decisione del Giudice di prime cure, che ha ritenuto valide le due clausole contenute nell'art. 19 del Contratto di Servizi e nell'art. 20 del Contratto di Trasporto Integrato, stipulati dalle parti.
La funzione principale di una clausola risolutiva espressa è quella di esonerare il contraente non inadempiente dal provare la gravità dell'inadempimento dell'altra parte al fine di ottenere la risoluzione contrattuale. In tal senso si esprime anche la giurisprudenza costante: in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza della clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo (Cass., 17 marzo 2000, n. 3102; cfr. anche
Cass., 11 luglio 2003, m. 10935; Cass., 17 ottobre 1995, n. 10815). Essa attribuisce pertanto al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Per il verificarsi dell'effetto risolutivo predetto, non è peraltro sufficiente l'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola risolutiva, dovendo invece la parte interessata dichiarare di volersi avvalere della clausola stessa.
pag. 27 di 34 Per quanto riguarda in particolare la questione posta dall'appellante, va poi evidenziato che, per la configurabilità della clausola disciplinata dall'art.1456 c.c., le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cass. Sez.2, 3 settembre 2021 n. 23879). Nella fattispecie, con la comunicazione del 07/03/2017, l'appellata manifestava a l'intenzione di risolvere il Contratto di Parte_1 servizio del 15/03/2013, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 19, per riscontrate gravi e ripetute violazioni da parte dell'odierna appellante degli obblighi di cui agli artt. 4, 7 e 10, del medesimo contratto e dell'art. 3 dell'Allegato “A”. Comunicava altresì la volontà di risolvere il Contratto di trasporto, avvalendosi della clausola risolutiva contenuta nell'art. 20, per violazione degli artt. 4 e 8, lett. g), nonché per violazione dell'Allegato “C” al Contratto stesso. Dalla lettura dei due testi contrattuali prodotti in atti dalle parti, risulta che il predetto art. 19 del Contratto di servizio del
15/03/2013, attribuiva alla committente la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale nell'ipotesi di “gravi o ripetute” violazioni, da parte dell'appaltatrice degli obblighi, in materia di gestione logistica e amministrativa del Deposito Fiscale (ricevimento, immagazzinamento, deposito e custodia tabacchi e/o altri prodotti;
ricezione, allestimento e evasione ordini;
fatturazione e verifiche pagamenti da parte delle rivendite;
gestione resi, ammanchi e avarie;
immissione e trasferimento dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari;
consegna a domicilio tabacchi e/o altri prodotti), descritti all'art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e i); degli obblighi, di cui all'art. 7, riguardanti le modalità di distribuzione dei prodotti;
degli obblighi, di cui all'art. 10, di corretta gestione dell'inventario, fisico e contabile, dei prodotti presenti nel DFL;
dell'obbligo di rispettare le specifiche modalità operative di esecuzione del servizio affidato, dettagliate nell'art. 3 dell'Allegato A. Per quanto riguarda invece la clausola risolutiva contenuta nel contratto di trasporto, l'art. 20, al 1° comma, lett. a), attribuiva a
[...] il diritto di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale CP_1 nell'ipotesi di “gravi o ripetute” violazioni, da parte dall'attrice, degli obblighi contrattuali in materia di gestione del servizio di trasporto dal DFL alle rivendite (informazioni per lo svolgimento del servizio;
ritiro prodotti dal Deposito Fiscale e carico dei prodotti nel mezzo;
consegna dei prodotti alle tabaccherie;
prodotti resi ed extragiri), descritti all'art. 4, lett. a), b), c), d) ed e); nonché dell'obbligo di rispetto delle procedure operative e delle misure di sicurezza contenute nell'art. 8, lett. g), e nell'allegato “C” al contratto.
Le suddette clausole, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della stessa decisione della Cassazione richiamata dall'appellante, non pag. 28 di 34 possono dunque ritenersi di stile, facendo riferimento a ben individuabili ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali e non genericamente a tutte le obbligazioni contenute nel contratto. Gli accordi sottoscritti dalle parti hanno inequivocabilmente previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di obbligazioni specificamente determinate. Quelle previste dai contratti stipulati dalle parti non presentano quindi la caratteristica della clausola di stile, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. ord. n. 32681 del 12.12.2019 e n. 22725 dell'11.8.2021 e sent. 27.1.2009 n. 1950 e 26.7.2002 n. 11055; Cass. Sez.2, 03/09/2021 n. 23879), la clausola di stile è ravvisabile solo nel caso in cui la clausola faccia un generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, senza ulteriore specificazione, mentre, nel caso di specie, l'art. 19 del contratto di servizio e l'art. 20 del contratto di trasporto, nel far riferimento alle inadempienze contrattuali che potevano determinato l'operatività delle clausole stesse, avevano specificamente individuato le norme contrattuali e gli obblighi della contraente, la cui violazione legittimava a CP_1 risolvere anticipatamente i rapporti con l'appellante. Né vale ad invalidare tali clausole la previsione in esse contenuta, secondo cui la risoluzione anticipata poteva avvenire in presenza di “gravi e reiterate mancanze”, che avrebbe riservato alla sola la Controparte_1 valutazione dell'importanza dell'inadempimento. A tale riguardo, non può condividersi la tesi dell'appellante, che a sostegno della sua censura richiama il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4796/2016, secondo cui: “Deve ritenersi nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, una clausola risolutiva espressa che attribuisca a uno dei contraenti di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti”. Dall'esame di tale pronuncia, risulta infatti evidente che la nullità è riferita unicamente all'ipotesi in cui la formula “gravi e reiterate violazioni” si correli alla previsione che la violazione riguardi “tutti gli obblighi” contrattuali e vada così a sostituire l'indicazione specifica delle previsioni suscettibili di legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Nella fattispecie, l'impiego della formula “gravi e reiterate mancanze” è invece seguita dalla puntuale indicazione degli obblighi contrattuali suscettibili di determinare la risoluzione contrattuale, specificamente evidenziati negli articoli 19, del contratto di servizio, e 20, del contratto di trasporto, e perciò preventivamente individuati da entrambe le parti al momento della stipula dei contratti.
Risultano in conclusione valide le due clausole risolutive espresse di cui si è avvalsa la per la risoluzione anticipata dei Controparte_1 contratti stipulati con la Parte_1
§ 6.2 – E' il secondo motivo infondato.
pag. 29 di 34 L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato ad affermare che “a fronte delle numerose e analitiche contestazioni tempo per tempo inoltrate dalla - , l'odierna attrice non ha Controparte_1 fornito elementi in grado di sconfessare gli avversi assunti”. Il Giudice sarebbe arrivato a tale conclusione prendendo in considerazione la sola produzione documentale dell'appellata costituita da: nota del 28.4.2015 (doc. 5b del fascicolo di parte appellata); nota del 22.6.2015 (doc. 7b del fascicolo di parte appellata); nota del 14.2.2016 ( doc. 9b del fascicolo di parte appellata); nota del 16.2.2016 (doc. 10 a del fascicolo di parte appellata), ritenendo invece che “Le giustificazioni addotte dalla per _1 replicare alle rimostranze manifestate dalla convenuta, infatti, appaiono generiche e inidonee a superare la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 1218 c.c.”. Tali argomentazioni sarebbero quindi sfornite di riscontro fattuale e giuridico posto che deriverebbero dall'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla Parte_1 comprovante la regolarità costante della sua gestione del DFL, nonché dalla incompiuta valutazione delle prove testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio. È opportuno richiamare, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il costante orientamento giurisprudenziale, che, sulla scia di Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass., 1° dicembre 2003, n. 18315; Cass., 11 ottobre 2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n.
4867).
Applicando i predetti insegnamenti giurisprudenziali al caso in esame, può affermarsi che la ha adeguatamente assolto Controparte_1 al proprio onere, producendo i contratti e la nota del 07/03/2017, con la quale comunicava alla di volersi avvalere della clausole Parte_6 risolutive dell'art. 19 del contrato di servizi e dell'art.20 del contrato di trasporto, allegando le specifiche condotte inadempienti contestate e le norme contrattuali violate.
In particolare, con la comunicazione di Disattivazione del Deposito
Fiscale Locale di Locri di cui alla nota del 07/03/2017, Logista evidenziava l'inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 7 e 3 dell'allegato A) del Contratto di servizi, per aver causato un disservizio alle attività di consegna delle partite di tabacchi alle rivendite in data 03/08/2016, nonché alle clausole contrattuali di cui al punto 3 dell'allegato A del medesimo contratto, al titolo “Inventario”, per gli errori riscontrati nell'attività di pag. 30 di 34 preparazione degli ordini, già oggetto di contestazione con pec del
05/08/2016 e del 12/08/2016.
Con la stessa comunicazione di disattivazione del DFL del 07/03/2017, l'appellata contestava alla controparte la violazione delle disposizioni di sicurezza previste dal contratto di trasporto, per aver utilizzato un automezzo privo dei requisiti minimi di sicurezza, stabiliti dall'allegato C del medesimo contratto, e richiamava inoltre le contestazioni rilevate nei verbali di controllo qualità, redatti in occasione delle seguenti visite di controllo compiute dal proprio personale ispettivo: visita del 27/02/15, durante la quale venivano riscontrate irregolarità nella documentazione richiesta dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
il disallineamento di alcuni sottocodici di tabacco lavorato, in violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A del Contratto riguardanti le procedure inerenti il “Controllo Prodotti” e l'“Inventario”; l'abituale invio alle tabaccherie di prodotti diversi dal tabacco, senza il loro preventivo consenso dei rivenditori, in violazione delle modalità di raccolta degli ordini e di emissione delle fatture riportate nell'Allegato E del Contratto, come contestato anche dalla Federazione Italiana Tabaccai, con nota del
10.2.2015; visita del 13/05/2015, in occasione della quale si accertava l'assenza di autorizzazione “dei sistemi di messa e terra” e dei verbali relativi all'effettuazione di prove simulate di evacuazione;
ulteriori disallineamenti dei sottocodici di tabacco lavorato;
la mancanza di kg. 2,800 su cinque prodotti e l'eccedenza di kg. 5,800 su altri sei prodotti;
visite del 03/07/2015 e del 14/12/2015, durante le quali risultavano ulteriori eccedenze e mancanze di prodotti, non caricate nel registro delle partite in sospeso del DFL;
visite del 16/02/2016 e del 26/07/2016, in occasione della quale gli incaricati di appuravano ulteriori disallineamenti di prodotti, CP_1 contestati all'attrice con note del 26/02/2016 e del08/08/2016; visite del 08/08/2016 e del 20/12/2016, in occasione delle quali si riscontravano ulteriori discordanze quantitative non caricate nel sistema.
A fronte delle numerose e specifiche contestazioni mosse dalla committente, si può quindi concordare con il Giudice di primo grado che l'appellante non abbia fornito elementi utili a dimostrare alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa. Agli addebiti ricevuti, ha infatti Parte_7 contrapposto mere giustificazioni che, lungi dal costituire una negazione della condotta imputata, risultano insufficienti a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art.1218 c.c. L'appellante si è infatti limitata a scusare le condotte contrarie ai propri obblighi contrattuali, facendo per lo più riferimento ad errori, inesperienze o assenze dei propri dipendenti.
Emblematiche al riguardo le note del 28/04/2015 del 22/06/2015 del
14/02/2016 e le dichiarazioni rese nel verbale del 16/02/2016, nelle quali giustificava le mancanze addebitate, facendo riferimento ad Parte_6
pag. 31 di 34 un errore scusabile degli operai addetti alla materiale apprensione dei prodotti;
all'improvvisa assenza, nelle due settimane antecedenti il controllo, di uno dei due collaboratori di maggiore esperienza, e nel fatto che gli altri addetti alla preparazione delle partite di tabacco da evadere, assunti da poco, non fossero del tutto autonomi, a causa della loro inesperienza .
si è limitata dunque ad opporre alle puntuali contestazioni _1 della committente fatti che dimostravano, invece, proprie carenze nell'organizzazione del personale dipendente, e che non valgono ad escludere – anzi confermano- la responsabilità dell'appellante. Questa, in quanto appaltatrice dei servizi oggetto del contratto del 15/03/2013, si era infatti impegnata a provvedervi “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (lett.d delle premesse al contratto) approntando i mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. Carenze organizzative, costituenti inadempimento agli obblighi assunti, sono altresì emerse nella predisposizione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nella tenuta della contabilità di magazzino e nella comunicazione degli inventari della merce in deposito. L'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale non vale tuttavia ad escludere la responsabilità dell'impresa in ordine alle specifiche condotte inadempienti che le sono state imputate. Contrariamente poi a quanto assunto nell'atto di appello, non è utile a smentire le contestazioni della committente e ad attribuire valore “bagattellare” alle irregolarità addebitate alla , la _1 circostanza che tra il 2015 ed il 2017, l'appellante ricevette due note di merito da parte della committente, che si congratulava per i risultati ottenuti in base a determinati indicatori di qualità e di soddisfazione della clientela.
Le note di merito ed i premi di risultato ricevuti si riferiscono evidentemente all'attività considerata nel suo complesso, in relazione ai risultati raggiunti nel corso del singolo anno. Ciò non toglie che all'appaltatrice siano stati contestate da parte dell'appellata singole, determinate condotte contrarie alle previsioni contrattuali, rispetto alle quali non ha fornito la Parte_6 prova di cui all'art.1218 cc. Dagli atti emerge la responsabilità della appellante anche con CP_6 riferimento agli obblighi previsti dal contratto di trasporto. Per la consegna dei prodotti, risulta infatti che tra il 14/07/2016 ed il mese di febbraio del 2017 la si avvalse di automezzi privi dei prescritti sistemi Parte_1 di sicurezza antirapina. Nelle comunicazioni inviate dall'appaltatrice alla Società Logista in data 14/07/2016, 31/10/2016 e 02/11/16 (all. 15 fascicolo di primo grado di parte convenuta), contenenti i dati del veicolo Citroen
Jumper Tg.EX004AR, utilizzato in sostituzione di altro veicolo rimasto danneggiato in un sinistro stradale, viene espressamente dichiarata l'assenza del prescritto impianto satellitare. Con successiva e-mail del 30/12/2016, informava l'appellata di aver noleggiato per le consegne _1 un altro furgone (Fiat Ducato tg. FB796RV) dotato di GPS. Comunicava
pag. 32 di 34 altresì di inserire “all'interno dei beni trasportati 2 segnali GPS di Vs dotazione” e di aver ricevuto la disponibilità del noleggiatore a montare sul furgone stesso ulteriori dispositivi di sicurezza, ritenuti necessari. Le risultanze documentali contrastano con le dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale riferiva che i due suddetti automezzi Testimone_3 erano provvisti di GPS e di impianto antirapina. Inoltre, le dichiarazioni del teste non solo non trovano conferma nella testimonianza del noleggiatore che dichiarava la presenza del solo impianto GPS, ma Testimone_5 soprattutto risultano smentite dalla circostanza che fu lo stesso Tes_3
a sottoscrivere le comunicazioni del 14/07/2016, 31/10/2016 e
[...] 02/11/16 in cui si dichiarava l'assenza del sistema satellitare. Si conviene pertanto con il Tribunale, nel ritenere provato l'inadempimento della anche alle obbligazioni derivanti dal Parte_6 contratto di trasporto.
L'appello, assorbita ogni altra questione, viene quindi rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa di complessità media, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.17943 del 05/12/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.17943 del 2022 del 05/12/2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 33 di 34 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L.n.228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 07/02/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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