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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
dott. Giovanna Gianì Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4201 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Chianese;
Appellante
E
(già - C.F. ), in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Antonelli dell'Avvocatura comunale;
Appellato
1
Oggetto: impugnazione della Sentenza n.484/2021 del Tribunale Ordinario di
Roma – sezione II civile, procedimento R.G. n. 53408/2018, Giudice Dott.ssa
Eleonora Montesano, pubblicata il 11.01.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
1. La vicenda oggetto di causa è stata così riassunta nella sentenza gravata:
- ha proposto opposizione alla Determinazione Dirigenziale Parte_1
Ingiuntiva n. 95180007063, prot. n. 443114 del 15/06/2018, notificata il giorno
30.06.2018, a mezzo del servizio postale, da per l'importo CP_1
complessivo di euro 26.027,67 a titolo di sanzione amministrativa irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 comma 2 e 3 della Legge della Regione Lazio n.
12/1999, per l'occupazione senza titolo dell'immobile ERP di proprietà del Comune di sito in Via Silvio Antoniano n. 59. CP_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato in via preliminare:
- l'illegittimità dell'ingiunzione emessa in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 per difetto della motivazione;
- nullità dell'ingiunzione di pagamento emessa oltre i termini previsti dalla legge
241/90 in combinato disposto con la Legge Regionale 12/99 e successive modifiche;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Legge della Regione Lazio n. 12/1999, per eccesso di potere, carenza di istruttoria per non aver l'amministrazione tenuto conto dei documenti comprovanti la detenzione legittima del menzionato alloggio a seguito di coabitazione con l'originario assegnatario.
nel costituirsi, ha contestato i motivi posti a fondamento CP_1
dell'opposizione e ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della sanzione applicata.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 484 del 2021 ha rigettato l'opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale di ingiunzione di pagamento n. 95180007063
2 ed ha dichiarato dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n. 95180007063, prot. n. 443114 del 15/06/2018, per l'importo complessivo di euro 26.027,67.
ha presentato appello deducendo sostanzialmente un difetto di Parte_1
motivazione della decisione sotto i molteplici profili di: a) Erronea valutazione dell'applicazione dei termini di prescrizione;
b) Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del
1990 per difetto della motivazione;
c) decorrenza dei termini ex l. 241/1990; d) la sussistenza del diritto al subentro per effetto della convivenza e dell'assistenza materiale e morale all'originario assegnatario, ai sensi dell'art. 11 co. L.r. Lazio n.
12/99; e) sopravvenienza del fatto nuovo della domanda in sanatoria.
costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'udienza dell'11.6.2025.
§2. L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo all'erronea valutazione del termine di prescrizione è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente osservato che nell'opposizione di primo grado l'odierno appellante aveva prospettato la questione dei termini procedurali esclusivamente sotto il profilo del mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni prescritto dalla L. n. 241/90, sia nello svolgimento della procedura sanzionatoria che in quella avviata con l'istanza di subentro che l'Amministrazione ancora non aveva concluso ( all'epoca dell'opposizione nel 2018).
Parte appellante solo in appello ha sollevato in maniera circostanziata un'eccezione di prescrizione contestando che la Determina sanzionatoria sarebbe stata emessa cinque anni dopo l'accertamento.
L'eccezione, che non può intendersi tempestivamente formulata con l'atto introduttivo, è stata formulata solo in appello ed è, pertanto, da ritenersi inammissibile ai sensi degli artt. 345 e 437 2° co. Cpc).
3 Va in ogni caso evidenziato che tale eccezione sarebbe comunque infondata nel merito, posto che il verbale di accertamento è stato elevato il 23.10.2013 ( allegato dalla stessa parte opponente / appellante in primo grado) e la determina di ingiunzione è stata notificata il 30.6.2018, dunque entro i termini di cui all'art 28 l.
689/1991.
Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza in merito all'asserita carenza motivazionale del provvedimento impugnato, è infondato e non può essere accolto.
Va in primo luogo evidenziato che l'asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato è stata espressamente affrontata nel provvedimento impugnato, costituendo oggetto di specifica statuizione da parte del giudice di prime cure là dove, in linea con i consolidati principi giurisprudenziali, ha statuito che: “L
'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione specificatamente imposto dall'art. 18 della legge
689/81 ( e in generale dall'art. 3 della l. n. 241/1990) non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Sicché, l'obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice possa esercitare il previsto controllo giurisdizionale con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento, con precisione e che siano nella sfera di “conoscibilità” dell'interessato. (ex plurimis, Cass. nn. 21563/2005; 911/1996; 12881/1998;
16203/2003. nn. 9433/1998; 9196/1999). L'atto ingiuntivo contiene quel minimum necessario idoneo di garantire al destinatario di essere edotto sul fondamento della sanzione (violazione dell'art. 15 L.R. 12/99) e di consentigli la difesa in sede giurisdizionale sotto il profilo della validità formale e sostanziale dell'ingiunzione stessa”.
Non solo, ma le conclusioni della sentenza impugnata sul punto vanno esenti anche
4 da censure di merito, posto che, come ivi evidenziato, è dato rilevare che il provvedimento opposto dà effettivamente conto di tutti gli aspetti essenziali della condotta contestata, peraltro già nota all'appellante per effetto del verbale di accertamento allo stesso notificato, e del contraddittorio endoprocedimentale instaurato con l'appellante mediante scritti difensivi ed audizione.
Il terzo motivo, relativo alla decorrenza dei termini ex l. n. 241/1990 è parimenti infondato.
Le statuizioni del giudie di primo grado sul punto sono fondate e vanno decisamente condivise là dove si afferma che L'ordinanza ingiunzione emessa all'esito del procedimento sanzionatorio ex Legge 689/81 non soggiace al termite di decadenza imposto dalla legge 241/90, ma a quelli prescrizionali imposti dall'art. 28 legge 689/81.
Una tale conclusione, peraltro riconosciuta anche da parte appellante nell'atto di opposizione, risponde ai principi espressi in merto dalla Corte di Cassazione, secondo cui La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. (v. ex multis Cassaz. n. n.24436 del 16/11/2006; Sentenza n.8763 del 13/04/2010; n.4363 del 04/03/2015; n.31239del
03/11/2021)
Il quarto motivo ed il quinto motivo, relativi al diritto dell'appellante al subentro nell'alloggio ERP di cui è causa, ai sensi dell'art. 11 c. 5 L.R. n. 12/1999, ed alla sanatoria successiva, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Parte appellante basa la propria pretesa solo sull'allegata sussistenza di una situazione
5 di convivenza e di assistenza all'assegnatario dell'alloggio.
Sul punto va preliminarmente richiamato il dirimente principio sancito dalla Corte di
Cassazione secondo cui In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.
(ex multis v. Ordinanza n.12957del 11/05/2023).
Inoltre, quanto alla titolarità del diritto al subentro è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 549/2023, la quale, nel compiere una ricostruzione analitica dell'istituto, in parte motiva, ha evidenziato l'imprescindibilità della preventiva comunicazione del legittimo assegnatario -che nella specie difetta-, statuendo, con specifico riferimento alla L.R. Lazio 12/1999, che “ai sensi della legge reg.
Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 [nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lett. b), punto 6), legge reg. Lazio 10 agosto
2016, n. 12 e poi dall'art. 22, comma 21, lett. b), legge reg. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1],
«l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che
«qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di «rientro» nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell'ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario);
b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del
«rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera. In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di
Cass. 26/10/2017, n. 25411 — la si legga a pag. 8, secondo cpv. — richiamata dallo stesso ricorrente. Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è
6 pienamente condivisibile l'assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione. Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l'omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all'ente di compiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l'esistenza di eventuali cause di decadenze…”.
Nel caso di specie, è la stessa ricostruzione dei fatti operata dall'appellante a dar conto della mancanza di una preventiva comunicazione all'ente da parte dell'assegnatario dell'alloggio e del fatto che, dopo l'accertamento della sua occupazione sine titulo nel
2013 (v. verbale di accertamento), l'appellante solo nel 2017 ha avanzato istanza di subentro, poi anche respinta con provvedimento Determinazione Dirigenziale del
10.2.2020 per carenza dei requisiti.
Parte appellante deduce altresì la sua posizione di legittimato al conseguimento di una sanatoria della posizione in virtù di L.R. Lazio 1/2020, tuttavia senza allegarne e provarne i requisiti richiesti.
Al che va anche aggiunta la dirimente considerazione che la pendenza di un procedimento amministrativo per la sanatoria per una eventuale regolarizzazione della occupazione, avendo il presente giudizio ad oggetto la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva dell'immobile accertata illo tempore, non avrebbe, in principio, alcuna incidenza sulla commissione dell'illecito contestato ed accertato.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello è nel suo complesso infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in €3.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
7 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Roma, il 11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Giovanna Gianì
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
dott. Giovanna Gianì Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4201 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Chianese;
Appellante
E
(già - C.F. ), in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Antonelli dell'Avvocatura comunale;
Appellato
1
Oggetto: impugnazione della Sentenza n.484/2021 del Tribunale Ordinario di
Roma – sezione II civile, procedimento R.G. n. 53408/2018, Giudice Dott.ssa
Eleonora Montesano, pubblicata il 11.01.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
1. La vicenda oggetto di causa è stata così riassunta nella sentenza gravata:
- ha proposto opposizione alla Determinazione Dirigenziale Parte_1
Ingiuntiva n. 95180007063, prot. n. 443114 del 15/06/2018, notificata il giorno
30.06.2018, a mezzo del servizio postale, da per l'importo CP_1
complessivo di euro 26.027,67 a titolo di sanzione amministrativa irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 comma 2 e 3 della Legge della Regione Lazio n.
12/1999, per l'occupazione senza titolo dell'immobile ERP di proprietà del Comune di sito in Via Silvio Antoniano n. 59. CP_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato in via preliminare:
- l'illegittimità dell'ingiunzione emessa in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 per difetto della motivazione;
- nullità dell'ingiunzione di pagamento emessa oltre i termini previsti dalla legge
241/90 in combinato disposto con la Legge Regionale 12/99 e successive modifiche;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Legge della Regione Lazio n. 12/1999, per eccesso di potere, carenza di istruttoria per non aver l'amministrazione tenuto conto dei documenti comprovanti la detenzione legittima del menzionato alloggio a seguito di coabitazione con l'originario assegnatario.
nel costituirsi, ha contestato i motivi posti a fondamento CP_1
dell'opposizione e ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della sanzione applicata.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 484 del 2021 ha rigettato l'opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale di ingiunzione di pagamento n. 95180007063
2 ed ha dichiarato dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n. 95180007063, prot. n. 443114 del 15/06/2018, per l'importo complessivo di euro 26.027,67.
ha presentato appello deducendo sostanzialmente un difetto di Parte_1
motivazione della decisione sotto i molteplici profili di: a) Erronea valutazione dell'applicazione dei termini di prescrizione;
b) Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del
1990 per difetto della motivazione;
c) decorrenza dei termini ex l. 241/1990; d) la sussistenza del diritto al subentro per effetto della convivenza e dell'assistenza materiale e morale all'originario assegnatario, ai sensi dell'art. 11 co. L.r. Lazio n.
12/99; e) sopravvenienza del fatto nuovo della domanda in sanatoria.
costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'udienza dell'11.6.2025.
§2. L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo all'erronea valutazione del termine di prescrizione è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente osservato che nell'opposizione di primo grado l'odierno appellante aveva prospettato la questione dei termini procedurali esclusivamente sotto il profilo del mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo entro il termine di 90 giorni prescritto dalla L. n. 241/90, sia nello svolgimento della procedura sanzionatoria che in quella avviata con l'istanza di subentro che l'Amministrazione ancora non aveva concluso ( all'epoca dell'opposizione nel 2018).
Parte appellante solo in appello ha sollevato in maniera circostanziata un'eccezione di prescrizione contestando che la Determina sanzionatoria sarebbe stata emessa cinque anni dopo l'accertamento.
L'eccezione, che non può intendersi tempestivamente formulata con l'atto introduttivo, è stata formulata solo in appello ed è, pertanto, da ritenersi inammissibile ai sensi degli artt. 345 e 437 2° co. Cpc).
3 Va in ogni caso evidenziato che tale eccezione sarebbe comunque infondata nel merito, posto che il verbale di accertamento è stato elevato il 23.10.2013 ( allegato dalla stessa parte opponente / appellante in primo grado) e la determina di ingiunzione è stata notificata il 30.6.2018, dunque entro i termini di cui all'art 28 l.
689/1991.
Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza in merito all'asserita carenza motivazionale del provvedimento impugnato, è infondato e non può essere accolto.
Va in primo luogo evidenziato che l'asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato è stata espressamente affrontata nel provvedimento impugnato, costituendo oggetto di specifica statuizione da parte del giudice di prime cure là dove, in linea con i consolidati principi giurisprudenziali, ha statuito che: “L
'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione specificatamente imposto dall'art. 18 della legge
689/81 ( e in generale dall'art. 3 della l. n. 241/1990) non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Sicché, l'obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice possa esercitare il previsto controllo giurisdizionale con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento, con precisione e che siano nella sfera di “conoscibilità” dell'interessato. (ex plurimis, Cass. nn. 21563/2005; 911/1996; 12881/1998;
16203/2003. nn. 9433/1998; 9196/1999). L'atto ingiuntivo contiene quel minimum necessario idoneo di garantire al destinatario di essere edotto sul fondamento della sanzione (violazione dell'art. 15 L.R. 12/99) e di consentigli la difesa in sede giurisdizionale sotto il profilo della validità formale e sostanziale dell'ingiunzione stessa”.
Non solo, ma le conclusioni della sentenza impugnata sul punto vanno esenti anche
4 da censure di merito, posto che, come ivi evidenziato, è dato rilevare che il provvedimento opposto dà effettivamente conto di tutti gli aspetti essenziali della condotta contestata, peraltro già nota all'appellante per effetto del verbale di accertamento allo stesso notificato, e del contraddittorio endoprocedimentale instaurato con l'appellante mediante scritti difensivi ed audizione.
Il terzo motivo, relativo alla decorrenza dei termini ex l. n. 241/1990 è parimenti infondato.
Le statuizioni del giudie di primo grado sul punto sono fondate e vanno decisamente condivise là dove si afferma che L'ordinanza ingiunzione emessa all'esito del procedimento sanzionatorio ex Legge 689/81 non soggiace al termite di decadenza imposto dalla legge 241/90, ma a quelli prescrizionali imposti dall'art. 28 legge 689/81.
Una tale conclusione, peraltro riconosciuta anche da parte appellante nell'atto di opposizione, risponde ai principi espressi in merto dalla Corte di Cassazione, secondo cui La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. (v. ex multis Cassaz. n. n.24436 del 16/11/2006; Sentenza n.8763 del 13/04/2010; n.4363 del 04/03/2015; n.31239del
03/11/2021)
Il quarto motivo ed il quinto motivo, relativi al diritto dell'appellante al subentro nell'alloggio ERP di cui è causa, ai sensi dell'art. 11 c. 5 L.R. n. 12/1999, ed alla sanatoria successiva, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Parte appellante basa la propria pretesa solo sull'allegata sussistenza di una situazione
5 di convivenza e di assistenza all'assegnatario dell'alloggio.
Sul punto va preliminarmente richiamato il dirimente principio sancito dalla Corte di
Cassazione secondo cui In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.
(ex multis v. Ordinanza n.12957del 11/05/2023).
Inoltre, quanto alla titolarità del diritto al subentro è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 549/2023, la quale, nel compiere una ricostruzione analitica dell'istituto, in parte motiva, ha evidenziato l'imprescindibilità della preventiva comunicazione del legittimo assegnatario -che nella specie difetta-, statuendo, con specifico riferimento alla L.R. Lazio 12/1999, che “ai sensi della legge reg.
Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 [nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lett. b), punto 6), legge reg. Lazio 10 agosto
2016, n. 12 e poi dall'art. 22, comma 21, lett. b), legge reg. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1],
«l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che
«qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di «rientro» nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell'ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario);
b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del
«rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera. In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di
Cass. 26/10/2017, n. 25411 — la si legga a pag. 8, secondo cpv. — richiamata dallo stesso ricorrente. Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è
6 pienamente condivisibile l'assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione. Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l'omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all'ente di compiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l'esistenza di eventuali cause di decadenze…”.
Nel caso di specie, è la stessa ricostruzione dei fatti operata dall'appellante a dar conto della mancanza di una preventiva comunicazione all'ente da parte dell'assegnatario dell'alloggio e del fatto che, dopo l'accertamento della sua occupazione sine titulo nel
2013 (v. verbale di accertamento), l'appellante solo nel 2017 ha avanzato istanza di subentro, poi anche respinta con provvedimento Determinazione Dirigenziale del
10.2.2020 per carenza dei requisiti.
Parte appellante deduce altresì la sua posizione di legittimato al conseguimento di una sanatoria della posizione in virtù di L.R. Lazio 1/2020, tuttavia senza allegarne e provarne i requisiti richiesti.
Al che va anche aggiunta la dirimente considerazione che la pendenza di un procedimento amministrativo per la sanatoria per una eventuale regolarizzazione della occupazione, avendo il presente giudizio ad oggetto la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva dell'immobile accertata illo tempore, non avrebbe, in principio, alcuna incidenza sulla commissione dell'illecito contestato ed accertato.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello è nel suo complesso infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in €3.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
7 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Roma, il 11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Giovanna Gianì
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