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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 649/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...], l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Spello (PG), via Chiona n. 20, entrambi con il patrocinio dell'avv. ALBA CHIARA AIROLDI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 nel Comune di Lecco in data 21.06.2011, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Lecco al n. 34, parte II, serie A, anno 2011, e nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Milano al n.561, parte II, serie B, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza.
B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a pretendere
l'uno dall'altro qualsivoglia forma di mantenimento dando altresì atto che hanno già regolato ogni questione economica e hanno definito tutti i rapporti patrimoniali discendenti dal vincolo coniugale
e che non hanno più null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
C) Spese legali interamente compensate tra le parti RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21.6.2011 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 62/2024 R. Sent., pubblicata il 1.7.2024, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.4.2025,
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 21.6.2011 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 34.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 649/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...], l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Spello (PG), via Chiona n. 20, entrambi con il patrocinio dell'avv. ALBA CHIARA AIROLDI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 nel Comune di Lecco in data 21.06.2011, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Lecco al n. 34, parte II, serie A, anno 2011, e nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di Milano al n.561, parte II, serie B, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza.
B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a pretendere
l'uno dall'altro qualsivoglia forma di mantenimento dando altresì atto che hanno già regolato ogni questione economica e hanno definito tutti i rapporti patrimoniali discendenti dal vincolo coniugale
e che non hanno più null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
C) Spese legali interamente compensate tra le parti RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21.6.2011 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 62/2024 R. Sent., pubblicata il 1.7.2024, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.4.2025,
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 21.6.2011 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 34.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada