Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA I OME DEL POPOLO ITALIA0 1 4 1 5 / 0 1 LA CORTE SUPRE AD C. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 9691/99 - Consigliere Cron.3038 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud. 06/11/00 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti # = 1 FEB 2001 IRTE SPA, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIRE 3000 CANCELLERIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato la rappresenta e difende AN OR, che unitamente all'avvocato FABRIZI SERGIO, giusta delega CG408276 in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio j D'AMATI elettivamente dal Sig. PLEBANI ENRICO, AMBROSI PAOLO, 3000 per diritti L. il - 5 FEB. 2001 domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo Ripoti Elio IL CANCELLIERE studio dell'avvocato RIMOLDI GIANNI, e da ultimo 2000 DIRITTI DI 4529 d'ufficio in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE -1- SUPREMA DI CASSAZIONE, che li rappresenta e difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rimoldi Gizuni UFFICIO COPIE all'avvocato RIPOLI ELIO), giusta delega in unitamente Rilasciata copia legale al Sig. AN atti;
per diritti L. ✓
- controricorrenti -
112--2.표 ~ 2001 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 5153/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 09/05/98 R.G.N. 947/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso peril rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di IL RI BA e PA RO, dipendenti della spa TE, impugnavano il licenziamento che era stato loro intimato con la motivazione di chiusura dello stabilimento di Vanzaghello come conseguenza di una diversa organizzazione aziendale>>, cui poi era seguita la comunicazione in data 23 febbraio 1996, in cui era stato precisato che l'utilizzo della pressa presso lo stabilimento di Vanzaghello era previsto solo per far fronte ad emergenze occasionali per carenze produttive dello stabilimento di Busto Arsizio, i ricorrenti contestavano che fosse terminata la produzione delle parabole a cui erano stati addetti e per la quale era indispensabile l'utilizzazione della pressa sistemata in Vanzaghello e chiedevano la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Costituitasi la TE, che si opponeva alla domanda deducendo che l'attività svolta in Vanzaghello era stata soppressa per rilevante calo nella produzione di parabole che non giustificava più il mantenimento della sede operativa, il Pretore, con sentenza del 23 giugno 1997, accoglieva la domanda e sull'appello della società, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 8 maggio 1998. Il Tribunale rilevava preliminarmente che nella specie, più che una riduzione dell'attività rilevante sulla posizione dei lavoratori e costituente giustificato motivo di recesso, si era avuto un dislocamento territoriale, da Vanzaghello a Busto Arsizio, di un'attività rimasta sostanzialmente immutata. In particolare , il Tribunale osservava che l'attività di confezionamento, imballo e spedizione, che era stata svolta dall'RO a Vanzaghello, non era diminuita ma era stata trasferita a Busto Arsizio e quindi non sussisteva la riduzione di attività che giustificava il licenziamento, non risultando che lo stesso RO avesse rifiutato di trasferirsi nella diversa sede. Analoghe ragioni valevano per il BA, questi infatti operava non solo sulle parabole del tipo 0,6, la cui produzione era effettivamente divenuta marginale, ma anche su quelle da 0,8 la cui produzione era proseguita a Busto Arsizio senza apprezzabile riduzione, poiché ad una produzione di 36.000 parabole nel 1985, aveva fatto riscontro, nei primi cinque mesi del 1986, una produzione di circa 15.000 parabole, che per l'intero anno avrebbe corrisposto ad un totale di 33.000 parabole, come confermato dal teste Occhipinti, che aveva riferito di una forte richiesta di parabole "diverse da quelle prodotte a Vanzaghello" (tipo 0,6) , che aveva comportato la temporanea assunzione di due operai;
né era emerso, osservava il Tribunale, che la permanenza del BA - oggettivamente utile alla produzione del tipo 0,8 avrebbe determinato un surdimensionamento dell'organico necessario. Il Tribunale affermava infine che la società non aveva neppure saputo indicare un fatto astrattamente legittimante una operazione di compensazione con "l'aliunde perceptum “. Avverso detta sentenza la spa TE propone ricorso affidato a tre motivi. Resistono i lavoratori con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 604/66 e dell'art. 2118 cod. civ., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo. Premesso che la eliminazione la produzione delle parabole del tipo 0,6 e la contrazione dei volumi di vendita di quelle del tipo 0,8 avevano determinato la chiusura dello stabilimento di Vanzaghello e il trasferimento della residua produzione di queste ultime a Busto Arsizio, e che a Vanzaghello era rimasta solo una pressa per lo stampaggio delle parabole del tipo 0,8, la società ricorrente sottolinea essere emerso dall'istruttoria che per quest'ultima attività erano necessari al massimo da tre a cinque giorni al mese con l'utilizzo di un unico dipendente, e quindi si duole dell'affermazione del Tribunale per cui non si sarebbe avuta una riduzione di attività, ma un dislocamento territoriale di un'attività rimasta immutata. Sottolinea altresì l'erroneità della affermazione del Tribunale, in relazione alla posizione dell'RO, sul fatto che era rimasta immutata l'attività di imballo, confezionamento e spedizione, giacché questa non poteva riguardare le parabole del tipo 0,6 non più prodotte, mentre la stessa attività per quelle del tipo 0,8 era stata sì assorbita a Busto Arsizio, ma riguardava solo parabole prodotte per tre-cinque giorni al mese. Analoghe doglianze vengono svolte con riguardo alla posizione del BA, perché, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la produzione delle parabole del tipo 0,80 non era proseguita presso lo stabilimento di Busto Arsizio, ma era continuata a Vanzaghello solo per tre-cinque giorni al mese di talché la cospicua riduzione di attività costituiva giusta causa di licenziamento. Con il secondo motivo si denunzia omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla impossibilità di adibire i dipendenti licenziati ad altre equivalenti mansioni, per avere il Tribunale escluso un surdimensionamento degli organici in conseguenza della permanenza del BA , senza prendere in considerazione la documentazione attestante che sia nello stabilimento di Gallarate, sia in quello di Busto Arsizio le mansioni di quinto livello, in cui erano inquadrati i licenziati, erano già integralmente coperte da altro personale;
peraltro la produzione delle parabole del tipo 0,80, richiedendo una prestazione solo per tre- cinque giorni al mese, poteva essere assorbita dal personale già occupato. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché difetto di motivazione per non avere il Tribunale motivato sul rigetto delle prove richieste - deposito del libretto di lavoro e dichiarazione dei redditi per gli anni 1995 e 1996 - per dimostrare l'avvenuta occupazione dei due lavoratori licenziati e l'ammontare delle retribuzioni percepite. Né il primo né il secondo motivo di ricorso meritano accoglimento. Si lamenta nel primo che non sarebbe stato valutato quanto emerso dalla prova testimoniale, e cioè che per l'attività di stampaggio delle parabole 0,8 svolta a Vanzaghello dove era rimasta la pressa, veniva impiegato un solo dipendente con la frequenza di soli tre -cinque giorni al mese, con il che sarebbe dimostrata, secondo il ricorrente, la diminuzione di attività giustificante i licenziamenti. Ma detta circostanza non risulta decisiva al fine invocato , giacché essa attiene solo alla fase di stampaggio delle parabole 0,8, che continuava ad essere svolta a Vanzaghello, mentre il Tribunale ha accertato che la produzione delle stesse parabole, evidentemente in relazione alle lavorazioni successive, veniva svolta a Busto Arsizio, il che ha indotto i giudici ad affermare l'esistenza non di una contrazione di attività "rilevante sulla posizione dei licenziati”, ma di un dislocamento di attività rimasta sostanzialmente immutata. Ed infatti il Tribunale, proprio sulla base dei dati forniti dalla società, ha incensurabilmente accertato in fatto che le parabole del tipo 0,8 - a differenza di quanto era accaduto per quelle del tipo 0,6 - non si era avuto un apprezzabile calo di costruzione, giacché su base annua la loro produzione del 1996, epoca del licenziamento, era stata di poco inferiore a quella dell'anno precedente, dal che emergeva la possibilità di utilizzazione nello stabilimento di Busto Arsizio di entrambi i dipendenti licenziati, che colà avrebbero potuto continuare a svolgere i compiti che avevano espletato in precedenza presso lo stabilimento di Vanzaghello, ossia l'uno l'attività di confezionamento, imballo e spedizione e l'altro la lavorazione di quelle stesse parabole. La società afferma invero nel ricorso che presso gli altri stabilimenti della Irti non si producevano le parabole del tipo 0,80, ma si tratta di circostanza in fatto che non si traduce in puntuale critica dell'accertamento compiuto dal Tribunale, il quale sulla base dei dati forniti dalla stessa azienda, ha rilevato che la produzione delle parabole del tipo 0,8 era invece continuato, senza sensibile contrazione rispetto all'anno precedente, presso lo stabilimento di Busto Arsizio. Quanto alla omessa motivazione che si ascrive alla sentenza con il secondo motivo sul punto relativo alla impossibilità, che sarebbe stata comprovata, di adibire i licenziati a mansioni equivalenti per essere già completi gli organici del personale negli stabilimenti di Gallarate e di Busto Arsizio, si rileva che tale omissione è in realtà coerente con la preliminare affermazione del Tribunale per cui non vi era stata una riduzione di attività produttiva, ma solo una sua diversa dislocazione da Vanzaghello a Busto Arsizio;
secondo questa prospettiva non vi era quindi necessità di accertare la possibilità o meno di reimpiego dei due dipendenti in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, perché era possibile, in mancanza di un loro rifiuto al trasferimento, continuare a far loro svolgere a Busto Arsizio le stesse mansioni che avevano prima svolto a Vanzaghello. Non sussiste quindi il denunziato difetto di motivazione, perché la necessità di accertamento sulla impossibilità di reimpiego in mansioni diverse si pone logicamente solo ove sia preliminarmente dimostrata la soppressione del posto ovvero dell'attività a cui il lavoratore era addetto in precedenza, mentre diviene ultronea nel caso in cui vi sia stata una diversa dislocazione territoriale della medesima attività senza , mutamenti apprezzabili ed i lavoratori non si oppongano al trasferimento, perché ciò, consentendo l'utilizzazione dei dipendenti alle stesse mansioni, sia pure in luogo diverso, fa venire meno l'esistenza stessa delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa che giustificano il licenziamento ex art. 3 legge 604/66. Va invece accolto il terzo motivo In relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova, nella specie esibizione del libretto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali per gli anni 1995/96, il consolidato orientamento di legittimità è nel senso che la sentenza di merito, che abbia statuito sulla domanda prescindendo dalla prova dedotta, sia censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc alla duplice condizione che le circostanze in ordine alle quali la prova era stata richiesta vertessero su punti decisivi, ossia fossero tali da condurre con ragionevole certezza ad una statuizione di segno diverso e che la motivazione sul rigetto della prova sia affetta da vizi logici o giuridici, in quanto omessa, insufficientesostanzialmente contraddittoria (cfr. ex multis Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Nella specie non vi è dubbio che la prova richiesta fosse decisiva, giacché l'aliunde perceptum avrebbe inciso sulla misura del risarcimento danni dovuto ex art. 18 legge 300/70. Quanto alla motivazione, il rigetto dell'istanza di esibizione viene implicitamente fondato dal Tribunale sul rilievo che :< L'appellante non ha saputo neppure indicare un fatto astrattamente legittimante una operazione di compensazione con l'aliunde perceptum" e detta affermazione appare incoerente, non potendosi certo negare, in via di logica, che la circostanza dedotta dalla società, ossia l' avvenuta assunzione dei licenziati presso altro datore di lavoro nelle more del giudizio, fosse proprio tale da legittimare astrattamente la richiesta compensazione. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di IL.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di IL. Così deciso in Roma il 6 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE вредній ли んん Sta I D A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 0 S 3 , 1 S 3 O Depositata in Cancelleria . A 5 L T T L R , . O - 1 FEB. 2001 A A ' B N S L I oggi, E L 3 P D E S 7 IL ALABORATORE DL CA - D I A 8 T I N CANCELLERIA - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G A E A G , D O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D