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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/08/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 334/2022, promossa da in persona dell'amministratore unico, e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Genova, via Bartolomeo Bosco 15/7, presso lo studio dell'Avv. Sergio
Maradei, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv. Antonino Piro e Sergio Maradei, in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellanti; contro
, Controparte_1
Appellata
e
. Controparte_2
Appellata.
Conclusioni
Parti appellanti.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova Sezione Specializzata in Materia di Imprese, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarata e accertata preliminarmente la competenza per materia in senso tecnico ex art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 della vicenda per cui è causa con esclusione della vis attractiva ex art. 24 L.F. del Tribunale Fallimentare di Napoli, in accoglimento dell'appello - ribadito espressamente, ancora una volta, l'interesse degli odierni appellanti (in ogni caso in re ipsa) di beneficiare degli effetti della pronuncianda sentenza dopo la chiusura del fallimento per agire, se del caso, anche nei confronti della società CP_1
tornata in bonis - riformare, per i motivi esposti nell'atto di appello, la sentenza n. 1197/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova - Quinta Sezione Civile - Imprese 1 in data 26/04/2022 e pubblicata il 13/05/2022 resa nella causa iscritta al n. 3902/2018 non notificata e, per l'effetto, così come già richiesto al Giudice di prime cure, “accertare i profili di illegittimità denunciati dagli odierni attori o quelli eventualmente rilevati d'ufficio emergenti ex actis e per l'effetto dichiarare che la
“Relazione giurata di stima” redatta ex art. 2437 ter, u.c., c.c. dall'Esperto nominato dal Tribunale di
Genova, Dott. , è manifestamente “erronea” e/o “iniqua” e, previa sua revoca Persona_1
e/o annullamento, quantificare e/o rideterminare il valore delle azioni già detenute da
[...]
e dal signor nella misura rispettiva di euro 1.205.000,00 ed euro Parte_1 Parte_2
24.000,00 o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Si richiede inoltre all'Ill.mo Giudicante, previo accertamento e/o rideterminazione del valore delle azioni appartenute ai soci receduti e di ordinare alla società Parte_1 Parte_2
di attivare la procedura ex art. 2437 quater c.c. per procedere Controparte_1
all'effettiva liquidazione delle loro azioni secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
Si richiede, infine, che l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente giudizio venga effettuato dalla società presso lo studio dell'avv. Sergio Maradei in Genova, via Bartolomeo Bosco 15/7. CP_1
Con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dalla “Relazione giurata di stima” redatta dal Perito nominato dal Tribunale sulla base dei dati e dei documenti messi a disposizione da parte della società per il tramite del Dott.
[...]
, il sig. e la sig.ra così come precisato dall'Esperto nella Per_2 Parte_3 CP_3
sua relazione nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto che, a qualunque titolo, abbia concorso
a tal fine”.
Si richiede, altresì, all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova Sezione Specializzata Imprese, considerato
l'esito dell'espletata Ctu e quanto già precisato nel foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado, “di limitare l'indagine svolta dal Ctu a fatti e documenti già formatisi e conoscibili al più tardi alla data del 23 aprile 2015 che rappresenta, ex art. 2437 ter, comma 5, c.c., il termine ultimo entro il quale la società avrebbe dovuto quantificare il valore delle sue azioni alla luce CP_1
dell'assemblea dell'8 maggio 2015 che legittimava appunto il diritto di recesso. Del resto, sarebbe paradossale consentire alla società , che in spregio alla normativa di CP_1
riferimento ha colpevolmente e strumentalmente omesso di redigere la stima del valore delle azioni prima dell'assemblea che ha legittimato il recesso, di dare ingresso a circostanze (peraltro del tutto indimostrate) che con valenza iniquamente “retroattiva” possano, a suo esclusivo vantaggio, “sterilizzare” il valore delle azioni dei soci di minoranza receduti.
Per l'effetto, si richiede quindi:
i) in via principale di considerare l'“ipotesi alternativa” già predisposta dal Ctu in ragione delle osservazioni formulate
per questi motivi
alla sua relazione dal nostro Ctp Dottor Marco Rossi (cfr pag. 81 Ctu ove il “Valore capitale economico” viene stimato nell'importo di euro 10.100.000,00)
[doc. 38 del fascicolo di primo grado];
ii) in via subordinata, qualora il Giudicante ritenesse di accogliere solo alcune o una delle sopra indicate osservazioni, di sommare al “valore del capitale economico dell'azienda” di euro
2.800.000,00 individuato dal Ctu nelle sue “6 Conclusioni” (cfr pag. 80 e 81 Ctu) gli importi che, per ciascuno dei 5 punti oggetto di osservazione e istanza di rettifica nei precedenti paragrafi [Cfr
“Memoria autorizzata di commento alla Ctu” del 16/06/2020, fascicolo di primo grado] già partitamente individuati dal Ctu (cfr pag. 78 e 79 Ctu e pag. 1 della presente memoria), l'Ill.mo
Giudicante riterrà di dover considerare;
iii) in via ulteriormente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse di accogliere alcuna delle summenzionate osservazioni, di considerare il “valore del capitale economico dell'azienda” di euro 2.800.000,00 individuato dal Ctu nelle sue “6 Conclusioni” (cfr pag.
80 e 81 Ctu).
Si confida nell'accoglimento delle istanze di rettifica richieste”.
Si richiede inoltre, espressamente, che le spese della Ctu, anche in considerazione del suo esito palesemente favorevole agli odierni appellanti, vengano poste a carico esclusivo della società CP_1
che ha, colpevolmente e strumentalmente, omesso la preventiva stima del valore delle azioni la quale, a mente dell'art. 2437 ter c.c., doveva essere redatta e messa a disposizione dei soci da parte della società almeno quindici giorni prima dell'assemblea che ha legittimato il recesso e reso quindi necessario il presente giudizio, indispensabile ai fini della loro corretta quantificazione nell'ambito del “procedimento endosocietario” a tal fine ex lege previsto.
Si insiste, infine, affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova accerti d'ufficio tutte le ipotesi di nullità emergenti ex actis così rilevabili e, per effetto dell'accoglimento delle domande formulate, ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Genova, la trascrizione della emananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e necessario.
Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi quelli relativi alla Ctu disposta dal Giudice di prime cure, di entrambi i gradi di giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo di primo grado.
Gli attori, soci di al momento dell'instaurazione del CP_4 Controparte_5
giudizio di primo grado – da ora nelle rispettive misure di 22,5% quanto a CP_4 [...]
e di 0.45% quanto a sono receduti a seguito della delibera assembleare Parte_1 Pt_2
assunta in data 8.5.2015, con comunicazioni 21.5.2015, ricevute dalla società il successivo 25 maggio. Hanno impugnato nanti il Tribunale la valutazione delle quote effettuata dall'esperto Dott.
nominato a seguito di ricorso depositato ai sensi dell'art. 2437ter cpc nel Persona_1
dicembre 2015. Hanno chiesto al Tribunale l'accertamento della manifesta iniquità e/o erroneità della stima svolta con le domande conseguenti relative al pagamento delle somme, nella quale il valore delle azioni era stato indicato in un importo pari a zero. Il Tribunale, superate una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio che ha individuato un valore di capitale economico dell'azienda al momento delle dichiarazioni di recesso pari a 2,8 milioni di euro, con corrispondenti importi per valore delle azioni possedute pari ad euro 631.400,00
e 12.600,00. Le parti hanno precisato le conclusioni in data 6.10.2020. Attesa l'intervenuta dichiarazione di fallimento di la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di dichiarare l'evento CP_4
interruttivo. Riassunta la causa, in data 11.5.2021 si è costituita la procedura che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Con sentenza n. 1197/2022 il Tribunale, superate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta in bonis, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda condannando in solido gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali della sola fase decisoria.
Processo di appello e hanno impugnato la decisione formulando i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2
I Motivo: violazione dell'art. 3 DLgsl 168/2003 e violazione e falsa applicazione dell'art. 24 LF.
Gli appellanti hanno evidenziato di non aver formulato alcuna domanda di condanna. Il Tribunale ha affermato l'esistenza di “(una domanda) in sostanza di condanna se non al pagamento almeno ad un facere finalizzato ad un pagamento.. “. Nella prospettiva difensiva, nonostante il fallimento rimarrebbe ferma la competenza della sezione imprese perché si tratta di un rapporto endosocietario;
inoltre la causa sarebbe sottratta alla vis attractiva della procedura perché esistente nel patrimonio della fallita prima dell'apertura della procedura.
II Motivo: mancata considerazione dell'interesse di parte appellante a beneficiare degli effetti della decisione una volta tornata in bonis CP_4
III e IV Motivo: impugnazione della decisione sulle spese, sia con riguardo alla pronuncia di condanna in solido senza considerare il diverso valore delle domande, sia con riguardo alla determinazione sulle spese di CTU.
Parte appellante ha notificato l'atto di appello al fallimento di ed a Controparte_5
in liquidazione in persona del difensore domiciliatario in primo grado Avv. Di Nola. CP_6
Il primo motivo non può essere accolto. Secondo la concorde giurisprudenza l'accertamento di un credito nei confronti di una società in fallimento o, oggi, in liquidazione giudiziale, deve essere effettuato all'interno e sottostare alle regole proprie della procedura concorsuale. Sul punto ex plurimis vedi Cassazione civile, sez. I, 26 Aprile 2023, n. 11021 “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens”. Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito;
pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° co., cod. proc. civ., può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.”. La decisione risolve anche l'ulteriore profilo sollevato e precisamente il momento nel quale l'eccezione di incompetenza o inammissibilità è stata formulata dalla procedura che si è costituita dopo la riassunzione;
trattandosi di questione che può essere sollevata anche ex officio, nulla questione in merito al momento processuale. Non esiste alcuna norma che individui una competenza residua della sezione imprese in tema di accertamento di rapporti endosocietari in presenza di e opponibile al fallimento nell'ambito del quale, necessariamente, dovrebbe farsi valere ogni pretesa per l'ottenimento di un bene della vita. Al di là della formulazione della domanda, se in termini espressi di condanna, si è chiesto al Tribunale un accertamento che deve essere svolto all'interno della procedura. Correttamente è stato posto in evidenza che si è formulata una richiesta in termini di facere funzionale all'adempimento della domanda.
Quanto al secondo motivo, Il Tribunale ha esaminato la domanda di accertamento da far valere una volta tornata in bonis la società, ma ha rilevato che non ne sussistevano le condizioni per non avere la parte precisato l'ambito della domanda. La problematica è nota, ed è risolta da giurisprudenza costante la quale insegna che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura concorsuale, purché dichiari espressamene di voler utilizzare quel titolo una volta chiuso il fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore tornato “in bonis”, ex plurimis C.Cass. 5.12.2019, n.
31843. Dunque, è necessario, per poter ottenere un titolo da valere nei riguardi del fallito per la fase del ritorno in bonis, che venga citato in giudizio il soggetto nei cui riguardi si vuole procedere e l'estraneità del credito alla procedura. Quindi quanto si legge nella decisione di prime cure è corretto, quando è stato affermato che la domanda non era stata formulata correttamente. Ma egualmente in questa fase la domanda non è stata formulata correttamente e neppure è stata chiamata in giudizio la parte, che avrebbe dovuto essere citata già in fase di riassunzione, in quanto
è pacifico che chi vuole ottenere una decisione nei confronti di un soggetto da valere per il futuro, in presenza di un ritorno “in bonis” e di un riacquisto di capacità processuale, deve instaurare il contraddittorio nei suoi confronti. Ma nella fase di fronte al Tribunale è stato notificata l'atto in riassunzione nei soli confronti della procedura ed in questa fase di appello l'atto di chiamata in giudizio è stata notificata alla società in liquidazione, ma presso il procuratore domiciliatario, situazione venuta meno con l'apertura della procedura concorsuale.
Dunque neppure sotto questo profilo il motivo può essere accolto.
In merito al profilo delle spese.
Per quanto riguarda la condanna in solido alle spese processuali, relativa per altro alla sola fase decisoria, l'oggetto del merito ha fatto riferimento alla valutazione complessiva del patrimonio della società, di interesse comune alle due parti e dunque, considerando anche le difese assolutamente identiche, la solidarietà risulta del tutto corretta. La divisione pro-quota evidenzia una individuazione di posizioni differenziate che nella presente causa non è avvenuta, quindi la liquidazione pro-quota può essere corretta là dove l'indagine sia almeno in parte diversa, mentre qui le difese erano identiche perché identico era l'oggetto dell'indagine.
Quanto alle spese di CTU, il Tribunale ha dato atto della difficoltà della stessa e del forte contraddittorio che ha distinto la fase e quindi egualmente corretta appare la condanna nella misura della metà per ciascuna delle parti in giudizio.
L'appello deve quindi essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti appellate. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
contro e nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
respinge l'appello; sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 334/2022, promossa da in persona dell'amministratore unico, e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Genova, via Bartolomeo Bosco 15/7, presso lo studio dell'Avv. Sergio
Maradei, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv. Antonino Piro e Sergio Maradei, in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellanti; contro
, Controparte_1
Appellata
e
. Controparte_2
Appellata.
Conclusioni
Parti appellanti.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova Sezione Specializzata in Materia di Imprese, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarata e accertata preliminarmente la competenza per materia in senso tecnico ex art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 della vicenda per cui è causa con esclusione della vis attractiva ex art. 24 L.F. del Tribunale Fallimentare di Napoli, in accoglimento dell'appello - ribadito espressamente, ancora una volta, l'interesse degli odierni appellanti (in ogni caso in re ipsa) di beneficiare degli effetti della pronuncianda sentenza dopo la chiusura del fallimento per agire, se del caso, anche nei confronti della società CP_1
tornata in bonis - riformare, per i motivi esposti nell'atto di appello, la sentenza n. 1197/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova - Quinta Sezione Civile - Imprese 1 in data 26/04/2022 e pubblicata il 13/05/2022 resa nella causa iscritta al n. 3902/2018 non notificata e, per l'effetto, così come già richiesto al Giudice di prime cure, “accertare i profili di illegittimità denunciati dagli odierni attori o quelli eventualmente rilevati d'ufficio emergenti ex actis e per l'effetto dichiarare che la
“Relazione giurata di stima” redatta ex art. 2437 ter, u.c., c.c. dall'Esperto nominato dal Tribunale di
Genova, Dott. , è manifestamente “erronea” e/o “iniqua” e, previa sua revoca Persona_1
e/o annullamento, quantificare e/o rideterminare il valore delle azioni già detenute da
[...]
e dal signor nella misura rispettiva di euro 1.205.000,00 ed euro Parte_1 Parte_2
24.000,00 o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Si richiede inoltre all'Ill.mo Giudicante, previo accertamento e/o rideterminazione del valore delle azioni appartenute ai soci receduti e di ordinare alla società Parte_1 Parte_2
di attivare la procedura ex art. 2437 quater c.c. per procedere Controparte_1
all'effettiva liquidazione delle loro azioni secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
Si richiede, infine, che l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente giudizio venga effettuato dalla società presso lo studio dell'avv. Sergio Maradei in Genova, via Bartolomeo Bosco 15/7. CP_1
Con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dalla “Relazione giurata di stima” redatta dal Perito nominato dal Tribunale sulla base dei dati e dei documenti messi a disposizione da parte della società per il tramite del Dott.
[...]
, il sig. e la sig.ra così come precisato dall'Esperto nella Per_2 Parte_3 CP_3
sua relazione nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto che, a qualunque titolo, abbia concorso
a tal fine”.
Si richiede, altresì, all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova Sezione Specializzata Imprese, considerato
l'esito dell'espletata Ctu e quanto già precisato nel foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado, “di limitare l'indagine svolta dal Ctu a fatti e documenti già formatisi e conoscibili al più tardi alla data del 23 aprile 2015 che rappresenta, ex art. 2437 ter, comma 5, c.c., il termine ultimo entro il quale la società avrebbe dovuto quantificare il valore delle sue azioni alla luce CP_1
dell'assemblea dell'8 maggio 2015 che legittimava appunto il diritto di recesso. Del resto, sarebbe paradossale consentire alla società , che in spregio alla normativa di CP_1
riferimento ha colpevolmente e strumentalmente omesso di redigere la stima del valore delle azioni prima dell'assemblea che ha legittimato il recesso, di dare ingresso a circostanze (peraltro del tutto indimostrate) che con valenza iniquamente “retroattiva” possano, a suo esclusivo vantaggio, “sterilizzare” il valore delle azioni dei soci di minoranza receduti.
Per l'effetto, si richiede quindi:
i) in via principale di considerare l'“ipotesi alternativa” già predisposta dal Ctu in ragione delle osservazioni formulate
per questi motivi
alla sua relazione dal nostro Ctp Dottor Marco Rossi (cfr pag. 81 Ctu ove il “Valore capitale economico” viene stimato nell'importo di euro 10.100.000,00)
[doc. 38 del fascicolo di primo grado];
ii) in via subordinata, qualora il Giudicante ritenesse di accogliere solo alcune o una delle sopra indicate osservazioni, di sommare al “valore del capitale economico dell'azienda” di euro
2.800.000,00 individuato dal Ctu nelle sue “6 Conclusioni” (cfr pag. 80 e 81 Ctu) gli importi che, per ciascuno dei 5 punti oggetto di osservazione e istanza di rettifica nei precedenti paragrafi [Cfr
“Memoria autorizzata di commento alla Ctu” del 16/06/2020, fascicolo di primo grado] già partitamente individuati dal Ctu (cfr pag. 78 e 79 Ctu e pag. 1 della presente memoria), l'Ill.mo
Giudicante riterrà di dover considerare;
iii) in via ulteriormente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse di accogliere alcuna delle summenzionate osservazioni, di considerare il “valore del capitale economico dell'azienda” di euro 2.800.000,00 individuato dal Ctu nelle sue “6 Conclusioni” (cfr pag.
80 e 81 Ctu).
Si confida nell'accoglimento delle istanze di rettifica richieste”.
Si richiede inoltre, espressamente, che le spese della Ctu, anche in considerazione del suo esito palesemente favorevole agli odierni appellanti, vengano poste a carico esclusivo della società CP_1
che ha, colpevolmente e strumentalmente, omesso la preventiva stima del valore delle azioni la quale, a mente dell'art. 2437 ter c.c., doveva essere redatta e messa a disposizione dei soci da parte della società almeno quindici giorni prima dell'assemblea che ha legittimato il recesso e reso quindi necessario il presente giudizio, indispensabile ai fini della loro corretta quantificazione nell'ambito del “procedimento endosocietario” a tal fine ex lege previsto.
Si insiste, infine, affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova accerti d'ufficio tutte le ipotesi di nullità emergenti ex actis così rilevabili e, per effetto dell'accoglimento delle domande formulate, ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Genova, la trascrizione della emananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e necessario.
Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi quelli relativi alla Ctu disposta dal Giudice di prime cure, di entrambi i gradi di giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo di primo grado.
Gli attori, soci di al momento dell'instaurazione del CP_4 Controparte_5
giudizio di primo grado – da ora nelle rispettive misure di 22,5% quanto a CP_4 [...]
e di 0.45% quanto a sono receduti a seguito della delibera assembleare Parte_1 Pt_2
assunta in data 8.5.2015, con comunicazioni 21.5.2015, ricevute dalla società il successivo 25 maggio. Hanno impugnato nanti il Tribunale la valutazione delle quote effettuata dall'esperto Dott.
nominato a seguito di ricorso depositato ai sensi dell'art. 2437ter cpc nel Persona_1
dicembre 2015. Hanno chiesto al Tribunale l'accertamento della manifesta iniquità e/o erroneità della stima svolta con le domande conseguenti relative al pagamento delle somme, nella quale il valore delle azioni era stato indicato in un importo pari a zero. Il Tribunale, superate una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio che ha individuato un valore di capitale economico dell'azienda al momento delle dichiarazioni di recesso pari a 2,8 milioni di euro, con corrispondenti importi per valore delle azioni possedute pari ad euro 631.400,00
e 12.600,00. Le parti hanno precisato le conclusioni in data 6.10.2020. Attesa l'intervenuta dichiarazione di fallimento di la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di dichiarare l'evento CP_4
interruttivo. Riassunta la causa, in data 11.5.2021 si è costituita la procedura che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Con sentenza n. 1197/2022 il Tribunale, superate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta in bonis, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda condannando in solido gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali della sola fase decisoria.
Processo di appello e hanno impugnato la decisione formulando i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2
I Motivo: violazione dell'art. 3 DLgsl 168/2003 e violazione e falsa applicazione dell'art. 24 LF.
Gli appellanti hanno evidenziato di non aver formulato alcuna domanda di condanna. Il Tribunale ha affermato l'esistenza di “(una domanda) in sostanza di condanna se non al pagamento almeno ad un facere finalizzato ad un pagamento.. “. Nella prospettiva difensiva, nonostante il fallimento rimarrebbe ferma la competenza della sezione imprese perché si tratta di un rapporto endosocietario;
inoltre la causa sarebbe sottratta alla vis attractiva della procedura perché esistente nel patrimonio della fallita prima dell'apertura della procedura.
II Motivo: mancata considerazione dell'interesse di parte appellante a beneficiare degli effetti della decisione una volta tornata in bonis CP_4
III e IV Motivo: impugnazione della decisione sulle spese, sia con riguardo alla pronuncia di condanna in solido senza considerare il diverso valore delle domande, sia con riguardo alla determinazione sulle spese di CTU.
Parte appellante ha notificato l'atto di appello al fallimento di ed a Controparte_5
in liquidazione in persona del difensore domiciliatario in primo grado Avv. Di Nola. CP_6
Il primo motivo non può essere accolto. Secondo la concorde giurisprudenza l'accertamento di un credito nei confronti di una società in fallimento o, oggi, in liquidazione giudiziale, deve essere effettuato all'interno e sottostare alle regole proprie della procedura concorsuale. Sul punto ex plurimis vedi Cassazione civile, sez. I, 26 Aprile 2023, n. 11021 “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens”. Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito;
pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° co., cod. proc. civ., può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.”. La decisione risolve anche l'ulteriore profilo sollevato e precisamente il momento nel quale l'eccezione di incompetenza o inammissibilità è stata formulata dalla procedura che si è costituita dopo la riassunzione;
trattandosi di questione che può essere sollevata anche ex officio, nulla questione in merito al momento processuale. Non esiste alcuna norma che individui una competenza residua della sezione imprese in tema di accertamento di rapporti endosocietari in presenza di e opponibile al fallimento nell'ambito del quale, necessariamente, dovrebbe farsi valere ogni pretesa per l'ottenimento di un bene della vita. Al di là della formulazione della domanda, se in termini espressi di condanna, si è chiesto al Tribunale un accertamento che deve essere svolto all'interno della procedura. Correttamente è stato posto in evidenza che si è formulata una richiesta in termini di facere funzionale all'adempimento della domanda.
Quanto al secondo motivo, Il Tribunale ha esaminato la domanda di accertamento da far valere una volta tornata in bonis la società, ma ha rilevato che non ne sussistevano le condizioni per non avere la parte precisato l'ambito della domanda. La problematica è nota, ed è risolta da giurisprudenza costante la quale insegna che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura concorsuale, purché dichiari espressamene di voler utilizzare quel titolo una volta chiuso il fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore tornato “in bonis”, ex plurimis C.Cass. 5.12.2019, n.
31843. Dunque, è necessario, per poter ottenere un titolo da valere nei riguardi del fallito per la fase del ritorno in bonis, che venga citato in giudizio il soggetto nei cui riguardi si vuole procedere e l'estraneità del credito alla procedura. Quindi quanto si legge nella decisione di prime cure è corretto, quando è stato affermato che la domanda non era stata formulata correttamente. Ma egualmente in questa fase la domanda non è stata formulata correttamente e neppure è stata chiamata in giudizio la parte, che avrebbe dovuto essere citata già in fase di riassunzione, in quanto
è pacifico che chi vuole ottenere una decisione nei confronti di un soggetto da valere per il futuro, in presenza di un ritorno “in bonis” e di un riacquisto di capacità processuale, deve instaurare il contraddittorio nei suoi confronti. Ma nella fase di fronte al Tribunale è stato notificata l'atto in riassunzione nei soli confronti della procedura ed in questa fase di appello l'atto di chiamata in giudizio è stata notificata alla società in liquidazione, ma presso il procuratore domiciliatario, situazione venuta meno con l'apertura della procedura concorsuale.
Dunque neppure sotto questo profilo il motivo può essere accolto.
In merito al profilo delle spese.
Per quanto riguarda la condanna in solido alle spese processuali, relativa per altro alla sola fase decisoria, l'oggetto del merito ha fatto riferimento alla valutazione complessiva del patrimonio della società, di interesse comune alle due parti e dunque, considerando anche le difese assolutamente identiche, la solidarietà risulta del tutto corretta. La divisione pro-quota evidenzia una individuazione di posizioni differenziate che nella presente causa non è avvenuta, quindi la liquidazione pro-quota può essere corretta là dove l'indagine sia almeno in parte diversa, mentre qui le difese erano identiche perché identico era l'oggetto dell'indagine.
Quanto alle spese di CTU, il Tribunale ha dato atto della difficoltà della stessa e del forte contraddittorio che ha distinto la fase e quindi egualmente corretta appare la condanna nella misura della metà per ciascuna delle parti in giudizio.
L'appello deve quindi essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti appellate. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
contro e nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
respinge l'appello; sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno