Articolo 1 della Legge 27 luglio 1967, n. 651
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24 agosto 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il contributo dello Stato previsto dall' articolo 5 della legge 13 giugno 1961, n. 528 , in lire 4.500 milioni per la costruzione delle opere nella zona portuale ed in quella di sviluppo industriale del porto-canale Corsini e' elevato a lire 5.700 milioni. L'importo aggiuntivo di lire 1.200 milioni puo' essere utilizzato anche a copertura di maggiori oneri conseguenti alla revisione di prezzi contrattuali.
La spesa di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, gravera' in ragione di lire 600 milioni annue, sulle autorizzazioni di spesa prevista, negli esercizi finanziari 1968 e 1969, dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200 .

Entrata in vigore il 24 agosto 1967