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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1023 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 04/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BONTEMPI PIETRO e per
[...]
l'avv. GUSSAGO Controparte_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO . L'avv. BONTEMPI chiede la decisione riportandosi agli atti di causa. L'avv. GUSSAGO impugno e contesto le conclusioni del CTU ed insiste per il rigetto del ricorso. L'avv. GUSSAGO precisa che non è stati reperito il documento richiesto con precedente ordinanza
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023 2023 promossa da:
( , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA
[...] P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.2.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Discopatie CP_1
dorso1lombari multiple con ernia discale L2-L3 e L4-L5 con limitazioni di oltre 2/3 dei movimenti del busto e segni di radicolopatia bilaterale.” e che la domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 12%
o nell'altra misura accertata in corso di causa.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale operaio edile presso la Ditta Di svolta Parte_1
ininterrottamente dal 1968 fino al 31.12.2016.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
prescrizione del diritto essendo decorsi alla data di deposito del ricorso introduttivo oltre tre anni dalla definizione del procedimento amministrativo coni il rigetto della relativa opposizione e comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi e depositata una CTU all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' è infondata. CP_1
La Corte di Cassazione ha chiarito che “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell .il termine di CP_2
prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' di cui all'art.112 del CP_1
d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Il decorso dei termini indicati nel terzo comma è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato ha facoltà di proporre” ( Cass. Sez. Unite 11928/2019).
Inoltre gli stessi Giudici di Legittimità hanno anche precisato che “se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”(Cass.
29532/2022).
Nel caso di specie è stato depositato in atti il provvedimento di rigetto dell'opposizione amministrativa emesso in data ma non risulta invece prodotta in atti la documentazione relativa alla data di consegna dello stesso al ricorrente in quanto secondo quanto chiarito dalla difesa dell' non è stato possibile reperirla. CP_1
Pertanto deve ritenersi che tale provvedimento non sia mai stato comunicato al ricorrente e pertanto il termine di prescrizione non poteva ricominciare a decorrere.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
I testi escussi, che hanno entrambi lavorato rispettivamente per 30 e 12 anni con il ricorrente, hanno confermato che il signor dal 1980 ha Parte_1
lavorato prima per la Ditta F.lli Di Giovancesare s.n.c. e successivamente (dal 2000) per la Ditta quale muratore specializzato e operatore di Parte_1
mezzi pesanti con orario di lavoro da lunedì la venerdì dalle 8,00 alle ore 17,00
Gli stressi testi hanno precisato di aver visto il signor mentre lavorava Parte_1
ed hanno anche confermato che il ricorrente nel suo lavoro era esposto a sollecitazioni del busto ed effettuava lavori manuali utilizzando abitualmente i demolitori ad aria compressa, trapano a percussione, compressore ad aria compressa, sega circolare per legname, sega tagliapietra, gruppo elettrogeno, guidando quotidianamente anche mezzi meccanici per movimento terra e asportazione di materiali di risulta.
Gli stessi testi hanno inoltre confermato che il ricorrente sollevava quotidianamente blocchi cementizi, travetti in cemento per solai, sacchi di cemento da 50 KG per impasti, pietrame per muratura, e provvedeva allo spostamento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
Infine i testi hanno anche precisato che il signor mentre Parte_1
svolgeva le sue mansioni di lavoro accusava gravi dolori alla schiena e l'addormentamento della gamba sinistra.
Il C.T.U. dott.ssa ha ritenuto che “In effetti da quanto prodotto in documentazione Per_1
si evidenzia come la storia clinica del paziente a livello del distretto scheletrico, sia passata per diverse fasi con quadri strumentali sempre positivi per grave quadro artrosico anche in età più giovanile, condizione questa che ha portato ad un precedente riconoscimento e quindi ad una nuova domanda per aggravamento delle condizioni anatomiche e cliniche. Considerato le annotazioni pervenute da parte ricorrente in merito ai precedenti indennizzi riconosciuti dall'Ente, alla luce dei dati anamnestici, lavorativi, clinici e strumentali, è possibile affermare che sussiste nesso di causalità tra le patologia articolari denunciate dal paziente e il corrispettivo clinico strumentale;
è pertanto possibile riconoscere la patologia del rachide lombare con le discopatie e gli esiti degli interventi di stabilizzazione ( vedi voce tabellare del Dlgvo
38/2000), il tutto a far data dalla rispettiva domanda amministrativa (08.02.2020), pertanto è possibile affermare che sia possibile riconoscere un danno biologico per il rachide lombare ( spondilodiscoartrosi con discopatie vertebrali multiple e segni di radicolopatia, pregressa emilanectomia del tratto lombare e successiva stabilizzazione del rachide con blocco funzionale del distretto lombare) pari al 12%. Considerato il precedente riconoscimento pari al 18% derivante dalle malattie professionali riconosciute ( interstiziopatia in BPCO e ipoacusia da rumore) è possibile, applicando le formule relative alla valutazione medico legale in ambito considerato il CP_1
riconoscimento della patologia lombare, giungere ad un valore di danno biologico attualmente definito al 27% ( ventisette/00).”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
12% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 27%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (27%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 4.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza