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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 222/2023 R.G.
All'udienza del 21/11/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'avv. Papa Maurizio in sostituzione dell'Avv. Lo Iacono Parte_1
Antonio, il quale insiste in atti,
CP_ Per l' l'avv. Silvia Leone in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano , la quale insiste in atti.
Le parti discutono la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti e verbali di causa alle cui conclusioni si riportano.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Verbale chiuso alle ore 19:20 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 21/11/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 222/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lo Iacono Antonio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione avverso avvisi di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2023 la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 598 2022 00016413 55 000 per la complessiva somma di € 5.101,23, n. 598 2022 00016415 57 000 per la somma complessiva di € 6.292,98, n. 598 2022 00016331 66 000 per la complessiva somma di €
6.272,00 e n. 598 2022 00016330 65 000 per la complessiva somma di € 3.898,52. Tutti CP_ emessi dall' in conseguenza della revoca della disoccupazione agricola e della revoca degli assegni al nucleo familiare relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2016, dal 01/2017 al
12/2017, dal 01/2018 al 12/2018 e dal 01/2019 al 12/2019. A fondamento del ricorso ha
2 eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 per essere stati i contributi previdenziali iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
l'irripetibilità delle somme per maturata prescrizione;
Illegittimità degli avvisi di per indeterminatezza e inosservanza dei Pt_2 requisiti di forma che non consentirebbero di determinare a quale credito fanno riferimento e come è stato quantificato;
l' inesistenza e nullità della notifica degli avvisi e di tutti gli atti prodromici. CP_ Costituitosi ritualmente l' ha sostenuto la infondatezza di tutte le censure ed ha dedotto che con gli avvisi di addebito opposti l' ha richiesto la restituzione delle indennità di CP_1 disoccupazione e degli ANF sulle giornate agricole degli anni dal 2016 al 2019, in conseguenza del disconoscimento delle giornate lavorative agricole a seguito di accertamenti ispettivi cui di cui al verbale di accertamento del 16.03.2021 e dei provvedimenti: .7600.19/10/2021.265781, notificato all'interessata in data CP_1
19/10/2021, relativo all'anno 2016; .7600.19/10/2021.265784, notificato CP_1 all'interessata in data 19/10/2021, relativo all'anno 2017; .7600.13/07/2021.0188494, CP_1 notificato all'interessata in data 29/07/2021, relativo all'anno 2018;
.7600.13/07/2021.0188495, notificato all'interessata in data 29/07/2021, relativo CP_1 all'anno 2019. Ha dedotto altresì l' che, a seguito del disconoscimento delle CP_2 giornate agricole, l'ufficio ha riesaminato in autotutela la domanda di disoccupazione agricola per gli anni di riferimento revocando tanto la disoccupazione agricola quanto gli
ANF sulle giornate agricole oramai inesistenti. L'ufficio ha dunque inserito in procedura recupero crediti la somma accertata comprensiva degli interessi legali ed ha notificato nell'anno 2021 gli avvisi bonari con cui ha comunicato l'indebito per effetto della revoca della disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e ne ha richiesto il pagamento rispettivamente in data 20.11.2021 per gli anni 2016 e 2017, e 19.10.2021 per gli anni 2018
e 2019 (ha allegato verbale unico di accertamento e notificazione, elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento delle giornate denunciate i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 firmati per ricevuta da il 19/10/202, gli avvisi bonari per il pagamento dell'indebito Parte_1 con la prova della notifica). Ha contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che a CP_ seguito degli accessi ispettivi del 2021 l' ha proceduto ad annullare le giornate lavorative prestate dalla ricorrente negli anni dal 2016 al 2019 e che, conseguentemente , soltanto a partire da tale data avrebbe potuto richiedere i contributi e conseguentemente può farsi decorrere il termine di prescrizione.
3 La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Nel termine assegnato per note conclusionali nessuna delle parti ha depositato note.
La causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tutte le eccezioni proposte dal ricorrente sono destituite di fondamento.
L'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 è infondata.
L'art. 25 del D.lgs. 46/99 stabilisce una decadenza processuale per l' , non sostanziale, CP_1 per l'iscrizione a ruolo dei contributi. Conseguentemente in caso di mancato rispetto del termine (generalmente fissato al il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza o accertamento), l' può richiedere che il diritto al credito sia accertato in giudizio. In CP_1 ogni, l'Accertamento da cui è scaturito l'indebito e quindi la pretesa restitutoria dell' CP_1 contenuta negli avvisi di addebito opposti è del 16/03/2021 e l' ha provato di avere CP_2 notificato gli avvisi bonari con cui ha richiesto alla ricorrente il pagamento delle somme CP_ indebitamente percepite nel 2021 ( vedi atti allegati da .
L'eccezione di prescrizione è infondata, applicandosi alla ripetizione dell'indebito l'ordinario termine di prescrizione decennale.
L'eccezione di illegittimità degli avvisi di addebito per indeterminatezza è infondata. Gli avvisi di addebito contengono infatti tutti gli elementi richiesti dall'art. 30 del d.l. 78/10 conv. in legge 122/10.
L'eccezione di inesistenza e/nullità degli avvisi di addebito è infondata e, in ogni caso, la eventuale nullità sanata per il principio di raggiungimento dello scopo avendo la ricorrente dimostrato col proposto ricorso di essere stata in grado di articolare le sue difese. CP_ L' ha inoltre provato in giudizio di avere notificato a mani della stessa ricorrente (che ne ha firmato la consegna per ricevuta) ovvero all'indirizzo della stessa, tutti gli atti prodromici indicati in memoria (disconoscimento delle giornate agricole, avvisi bonari ecc.) senza che la ricorrente abbia mosso contestazione alcuna alla documentazione depositata dal resistente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti. CP_1
4 Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola - laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura - l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1 fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “ (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav.
19 maggio 2003 n. 7845).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha allegato né documentato l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli (al contrario, il rigetto della domanda di parte ricorrente è stato CP_ motivato dall' proprio in considerazione della cancellazione e conseguente mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione dell'istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso
5 - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 21/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
6
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 222/2023 R.G.
All'udienza del 21/11/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'avv. Papa Maurizio in sostituzione dell'Avv. Lo Iacono Parte_1
Antonio, il quale insiste in atti,
CP_ Per l' l'avv. Silvia Leone in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano , la quale insiste in atti.
Le parti discutono la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti e verbali di causa alle cui conclusioni si riportano.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Verbale chiuso alle ore 19:20 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 21/11/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 222/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lo Iacono Antonio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione avverso avvisi di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2023 la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 598 2022 00016413 55 000 per la complessiva somma di € 5.101,23, n. 598 2022 00016415 57 000 per la somma complessiva di € 6.292,98, n. 598 2022 00016331 66 000 per la complessiva somma di €
6.272,00 e n. 598 2022 00016330 65 000 per la complessiva somma di € 3.898,52. Tutti CP_ emessi dall' in conseguenza della revoca della disoccupazione agricola e della revoca degli assegni al nucleo familiare relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2016, dal 01/2017 al
12/2017, dal 01/2018 al 12/2018 e dal 01/2019 al 12/2019. A fondamento del ricorso ha
2 eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 per essere stati i contributi previdenziali iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
l'irripetibilità delle somme per maturata prescrizione;
Illegittimità degli avvisi di per indeterminatezza e inosservanza dei Pt_2 requisiti di forma che non consentirebbero di determinare a quale credito fanno riferimento e come è stato quantificato;
l' inesistenza e nullità della notifica degli avvisi e di tutti gli atti prodromici. CP_ Costituitosi ritualmente l' ha sostenuto la infondatezza di tutte le censure ed ha dedotto che con gli avvisi di addebito opposti l' ha richiesto la restituzione delle indennità di CP_1 disoccupazione e degli ANF sulle giornate agricole degli anni dal 2016 al 2019, in conseguenza del disconoscimento delle giornate lavorative agricole a seguito di accertamenti ispettivi cui di cui al verbale di accertamento del 16.03.2021 e dei provvedimenti: .7600.19/10/2021.265781, notificato all'interessata in data CP_1
19/10/2021, relativo all'anno 2016; .7600.19/10/2021.265784, notificato CP_1 all'interessata in data 19/10/2021, relativo all'anno 2017; .7600.13/07/2021.0188494, CP_1 notificato all'interessata in data 29/07/2021, relativo all'anno 2018;
.7600.13/07/2021.0188495, notificato all'interessata in data 29/07/2021, relativo CP_1 all'anno 2019. Ha dedotto altresì l' che, a seguito del disconoscimento delle CP_2 giornate agricole, l'ufficio ha riesaminato in autotutela la domanda di disoccupazione agricola per gli anni di riferimento revocando tanto la disoccupazione agricola quanto gli
ANF sulle giornate agricole oramai inesistenti. L'ufficio ha dunque inserito in procedura recupero crediti la somma accertata comprensiva degli interessi legali ed ha notificato nell'anno 2021 gli avvisi bonari con cui ha comunicato l'indebito per effetto della revoca della disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e ne ha richiesto il pagamento rispettivamente in data 20.11.2021 per gli anni 2016 e 2017, e 19.10.2021 per gli anni 2018
e 2019 (ha allegato verbale unico di accertamento e notificazione, elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento delle giornate denunciate i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 firmati per ricevuta da il 19/10/202, gli avvisi bonari per il pagamento dell'indebito Parte_1 con la prova della notifica). Ha contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che a CP_ seguito degli accessi ispettivi del 2021 l' ha proceduto ad annullare le giornate lavorative prestate dalla ricorrente negli anni dal 2016 al 2019 e che, conseguentemente , soltanto a partire da tale data avrebbe potuto richiedere i contributi e conseguentemente può farsi decorrere il termine di prescrizione.
3 La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Nel termine assegnato per note conclusionali nessuna delle parti ha depositato note.
La causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tutte le eccezioni proposte dal ricorrente sono destituite di fondamento.
L'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 è infondata.
L'art. 25 del D.lgs. 46/99 stabilisce una decadenza processuale per l' , non sostanziale, CP_1 per l'iscrizione a ruolo dei contributi. Conseguentemente in caso di mancato rispetto del termine (generalmente fissato al il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza o accertamento), l' può richiedere che il diritto al credito sia accertato in giudizio. In CP_1 ogni, l'Accertamento da cui è scaturito l'indebito e quindi la pretesa restitutoria dell' CP_1 contenuta negli avvisi di addebito opposti è del 16/03/2021 e l' ha provato di avere CP_2 notificato gli avvisi bonari con cui ha richiesto alla ricorrente il pagamento delle somme CP_ indebitamente percepite nel 2021 ( vedi atti allegati da .
L'eccezione di prescrizione è infondata, applicandosi alla ripetizione dell'indebito l'ordinario termine di prescrizione decennale.
L'eccezione di illegittimità degli avvisi di addebito per indeterminatezza è infondata. Gli avvisi di addebito contengono infatti tutti gli elementi richiesti dall'art. 30 del d.l. 78/10 conv. in legge 122/10.
L'eccezione di inesistenza e/nullità degli avvisi di addebito è infondata e, in ogni caso, la eventuale nullità sanata per il principio di raggiungimento dello scopo avendo la ricorrente dimostrato col proposto ricorso di essere stata in grado di articolare le sue difese. CP_ L' ha inoltre provato in giudizio di avere notificato a mani della stessa ricorrente (che ne ha firmato la consegna per ricevuta) ovvero all'indirizzo della stessa, tutti gli atti prodromici indicati in memoria (disconoscimento delle giornate agricole, avvisi bonari ecc.) senza che la ricorrente abbia mosso contestazione alcuna alla documentazione depositata dal resistente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti. CP_1
4 Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola - laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura - l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1 fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “ (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav.
19 maggio 2003 n. 7845).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha allegato né documentato l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli (al contrario, il rigetto della domanda di parte ricorrente è stato CP_ motivato dall' proprio in considerazione della cancellazione e conseguente mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione dell'istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso
5 - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 21/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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