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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1632/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1632/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 17.02.2025
da
, Parte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti FERRARETTO DAVIDE Parte_2
e VICARIOTO PAOLA, come da mandato in atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Con ricorso congiunto depositato il 17.02.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio minorenne Persona_1
“CONCLUSIONI 2
Voglia il tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle
seguenti CONDIZIONI
1. Affidare in modo esclusivo alla madre (CF: Parte_2
) nata in [...] il [...], il figlio minore C.F._1
(CF: ) nato a [...] il Persona_2 C.F._2
15.06.2015, il quale risiederà presso la residenza materna.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. (CF: Parte_1
) nato in [...] il [...] ed il figlio minore C.F._3
affinchè il padre possa tenere con sé il figlio un week-end al Persona_2
mese (dal sabato dopo pranzo alla domenica sera prima di cena), sempre
compatibilmente con gli impegni (scolastici ed extrascolastici) del minore e previo
accordo con la madre.
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio Parte_1
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo di Euro Parte_2
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le spese
straordinarie resteranno invece a carico esclusivo della madre”
Conclusioni del P.M. “Visto, il Pubblico Ministero dichiara si intervenire e conclude
per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti ricorrenti sono cittadini rumeni) appare quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse. 3
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che,
all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, il figlio minore risiede con la madre nel comune di Legnago
(VR) (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue,
l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel
caso in esame sia la ricorrente che il minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il 4
Protocollo dell'AJa del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
Nella fattispecie in esame la ricorrente e il figlio minore risiedono prevalentemente a Legnago (VR); ne consegue che nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla regolamentazione della dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, con riferimento ai punti dall' 1 al 3 delle rassegnate conclusioni congiunte, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni di cui ai punti dall'1 al 3, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1632/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 17.02.2025
da
, Parte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti FERRARETTO DAVIDE Parte_2
e VICARIOTO PAOLA, come da mandato in atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Con ricorso congiunto depositato il 17.02.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio minorenne Persona_1
“CONCLUSIONI 2
Voglia il tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle
seguenti CONDIZIONI
1. Affidare in modo esclusivo alla madre (CF: Parte_2
) nata in [...] il [...], il figlio minore C.F._1
(CF: ) nato a [...] il Persona_2 C.F._2
15.06.2015, il quale risiederà presso la residenza materna.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. (CF: Parte_1
) nato in [...] il [...] ed il figlio minore C.F._3
affinchè il padre possa tenere con sé il figlio un week-end al Persona_2
mese (dal sabato dopo pranzo alla domenica sera prima di cena), sempre
compatibilmente con gli impegni (scolastici ed extrascolastici) del minore e previo
accordo con la madre.
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio Parte_1
mediante il versamento alla sig.ra dell'importo di Euro Parte_2
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le spese
straordinarie resteranno invece a carico esclusivo della madre”
Conclusioni del P.M. “Visto, il Pubblico Ministero dichiara si intervenire e conclude
per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti ricorrenti sono cittadini rumeni) appare quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse. 3
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che,
all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, il figlio minore risiede con la madre nel comune di Legnago
(VR) (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue,
l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel
caso in esame sia la ricorrente che il minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il 4
Protocollo dell'AJa del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
Nella fattispecie in esame la ricorrente e il figlio minore risiedono prevalentemente a Legnago (VR); ne consegue che nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla regolamentazione della dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, con riferimento ai punti dall' 1 al 3 delle rassegnate conclusioni congiunte, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni di cui ai punti dall'1 al 3, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari