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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CALLEDDA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro difesa dal sottotenente di Controparte_1 vascello Per_1
OPPOSTA Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione- sanzioni amministrative RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27 ottobre 2024 la proponeva tempestiva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n.124/2024, notificatale il 15 ottobre 2024, con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa di 2000 euro, oltre alle spese, per l'inosservanza del divieto di praticare la pesca professionale in giorno festivo. Negava l'opponente che il giorno dedicato al santo patrono di Alghero fosse propriamente festivo, avendolo invece l'autorità marittima ritenuto equiparabile a quelli considerati festivi ai sensi dell'art. 6 e 10, co. 1, lett. B, DM n. 208415 del 2023. Sosteneva al riguardo che l'elencazione delle festività contenute nel CCNL cui la normativa richiamata faceva riferimento aveva scopo del tutto differente, essendo funzionale al riconoscimento di maggiori compensi al lavoratore che prestasse la sua attività nelle giornate festive. Sottolineava come i giorni propriamente festivi fossero solo quelli previsti come tali dalla L. n.260/1949 e che fra questi non rientrava quello del santo patrono, non potendosi interpretare estensivamente la norma punitiva. Concludeva quindi perché fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, previa sospensione del provvedimento. Si costituiva l'amministrazione opposta, tramite un suo delegato, e contestava le ragioni a fondamento del ricorso, ribadendo la fondatezza dell'accertamento, dato che l'art 6, co. 1, del citato DM poneva il divieto di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi, richiamando anche al riguardo “quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale”.
pagina 1 di 3 L'opposta sosteneva che il giorno del santo patrono, celebrato il 29 settembre in Alghero, nelle cui acque la motopesca armata da stava appunto esercitando detta attività con “reti a Per_2 Parte_1 strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, doveva essere qualificato come festivo con la conseguente vigenza del divieto di pesca. Detta festività comunale era infatti annoverata fra quelle festive, quindi di riposo, dal CCNL per gli imbarcati su natanti, fonte richiamata dalla normativa nazionale, nonché da quella sovranazionale di cui direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Aggiungeva come l'osservanza del riposo per la festività del santo patrono costituisse una consuetudine radicata e generalizzata, divenuta in quanto tale fonte di diritto. Concludeva per la conferma del provvedimento sanzionatorio. La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*** Deve premettersi, in fatto, come sia indiscusso che la motonave , di cui è armatrice la società Per_2 opponente, stesse praticando la pesca professionale nelle acque di Alghero durante la giornata del santo patrono. La violazione era stata, invero, correttamente accertata e sanzionata dalla , dovendo Controparte_1 ritenersi corretta l'inclusione della festività locale fra quelle in cui non può essere esercitata detta attività, in applicazione degli artt. 6, co. 1, DM n 208415 del 18.4.2023, e 10, co. 1°, lett b, Dlgs 4/2012. Non è infatti fondata l'argomentazione dell'opponente, secondo cui il santo patrono non può ritenersi giorno festivo in quanto non contemplato dalla legge 260/1949 e dalla legge n. 90/1954, dato che la normativa nazionale non esaurisce l'indicazione delle festività, la cui elencazione non è tassativa. In tal senso chiaramente il disposto dell'art 2, lett. e, della Legge n 90/1954 che, sotto il profilo del trattamento retributivo, equipara “la domenica e i giorni festivi ad ogni altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”. Anche il giudice di legittimità si è ripetutamente espresso sulla possibilità di estendere l'individuazione dei giorni festivi attraverso la contrattazione collettiva. Ora, se è vero che nella specie non viene direttamente in considerazione la violazione della normativa in materia di tutela del lavoratore, bensì quella prevista per la salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile del patrimonio ittico e ambientale, la qualificazione della giornata lavorativa come festiva resta demandata, oltre che alla normativa nazionale, anche alla contrattazione collettiva, specificamente richiamata dal menzionato DM e alla quale deve dunque farsi riferimento per la relativa individuazione. Nel caso in esame il santo patrono è appunto qualificato come giorno festivo dal CCNL di settore (v. art. 18 co. 1° lett. L, del CCNL) e l'opponente ha pertanto violato il divieto di esercizio della pesca previsto dall'art 6, co. 1, DM n. 208415 del 18.4.2023 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, essendo stata accertata la violazione proprio il 29 settembre 2023. Né del resto può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'opponente il quale sostiene che i pagina 2 di 3 giorni festivi, ai fini che qui interessano, sono solo quelli indicati dalle leggi n. 260/1949, n. 90/54 e n. 54/77 che non includono il santo patrono, giorno che dovrebbe essere considerato festivo ai soli fini della determinazione delle retribuzioni dei lavoratori. Tale interpretazione è in netto contrasto con il disposto dell'art 6, co. 1, DM 208415/23 che vieta l'esercizio della pesca nei giorni festivi senza fare alcuna distinzione tra i giorni qualificati come festivi dalla normativa nazionale o dal richiamato contratto collettivo nazionale. Ne discende che il giorno del santo patrono deve essere considerato festivo anche ai fini del divieto di pesca. Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e le ingiunzioni impugnate devono essere confermate. Le spese del presente giudizio, stante la difesa diretta dell'opposta, seguono la soccombenza limitatamente alle spese vive sostenute per la costituzione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta, rigetta l'opposizione confermando per l'effetto l'ingiunzione opposta. Sassari, 23 giugno 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CALLEDDA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro difesa dal sottotenente di Controparte_1 vascello Per_1
OPPOSTA Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione- sanzioni amministrative RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27 ottobre 2024 la proponeva tempestiva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n.124/2024, notificatale il 15 ottobre 2024, con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa di 2000 euro, oltre alle spese, per l'inosservanza del divieto di praticare la pesca professionale in giorno festivo. Negava l'opponente che il giorno dedicato al santo patrono di Alghero fosse propriamente festivo, avendolo invece l'autorità marittima ritenuto equiparabile a quelli considerati festivi ai sensi dell'art. 6 e 10, co. 1, lett. B, DM n. 208415 del 2023. Sosteneva al riguardo che l'elencazione delle festività contenute nel CCNL cui la normativa richiamata faceva riferimento aveva scopo del tutto differente, essendo funzionale al riconoscimento di maggiori compensi al lavoratore che prestasse la sua attività nelle giornate festive. Sottolineava come i giorni propriamente festivi fossero solo quelli previsti come tali dalla L. n.260/1949 e che fra questi non rientrava quello del santo patrono, non potendosi interpretare estensivamente la norma punitiva. Concludeva quindi perché fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, previa sospensione del provvedimento. Si costituiva l'amministrazione opposta, tramite un suo delegato, e contestava le ragioni a fondamento del ricorso, ribadendo la fondatezza dell'accertamento, dato che l'art 6, co. 1, del citato DM poneva il divieto di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi, richiamando anche al riguardo “quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale”.
pagina 1 di 3 L'opposta sosteneva che il giorno del santo patrono, celebrato il 29 settembre in Alghero, nelle cui acque la motopesca armata da stava appunto esercitando detta attività con “reti a Per_2 Parte_1 strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, doveva essere qualificato come festivo con la conseguente vigenza del divieto di pesca. Detta festività comunale era infatti annoverata fra quelle festive, quindi di riposo, dal CCNL per gli imbarcati su natanti, fonte richiamata dalla normativa nazionale, nonché da quella sovranazionale di cui direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Aggiungeva come l'osservanza del riposo per la festività del santo patrono costituisse una consuetudine radicata e generalizzata, divenuta in quanto tale fonte di diritto. Concludeva per la conferma del provvedimento sanzionatorio. La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*** Deve premettersi, in fatto, come sia indiscusso che la motonave , di cui è armatrice la società Per_2 opponente, stesse praticando la pesca professionale nelle acque di Alghero durante la giornata del santo patrono. La violazione era stata, invero, correttamente accertata e sanzionata dalla , dovendo Controparte_1 ritenersi corretta l'inclusione della festività locale fra quelle in cui non può essere esercitata detta attività, in applicazione degli artt. 6, co. 1, DM n 208415 del 18.4.2023, e 10, co. 1°, lett b, Dlgs 4/2012. Non è infatti fondata l'argomentazione dell'opponente, secondo cui il santo patrono non può ritenersi giorno festivo in quanto non contemplato dalla legge 260/1949 e dalla legge n. 90/1954, dato che la normativa nazionale non esaurisce l'indicazione delle festività, la cui elencazione non è tassativa. In tal senso chiaramente il disposto dell'art 2, lett. e, della Legge n 90/1954 che, sotto il profilo del trattamento retributivo, equipara “la domenica e i giorni festivi ad ogni altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”. Anche il giudice di legittimità si è ripetutamente espresso sulla possibilità di estendere l'individuazione dei giorni festivi attraverso la contrattazione collettiva. Ora, se è vero che nella specie non viene direttamente in considerazione la violazione della normativa in materia di tutela del lavoratore, bensì quella prevista per la salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile del patrimonio ittico e ambientale, la qualificazione della giornata lavorativa come festiva resta demandata, oltre che alla normativa nazionale, anche alla contrattazione collettiva, specificamente richiamata dal menzionato DM e alla quale deve dunque farsi riferimento per la relativa individuazione. Nel caso in esame il santo patrono è appunto qualificato come giorno festivo dal CCNL di settore (v. art. 18 co. 1° lett. L, del CCNL) e l'opponente ha pertanto violato il divieto di esercizio della pesca previsto dall'art 6, co. 1, DM n. 208415 del 18.4.2023 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, essendo stata accertata la violazione proprio il 29 settembre 2023. Né del resto può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'opponente il quale sostiene che i pagina 2 di 3 giorni festivi, ai fini che qui interessano, sono solo quelli indicati dalle leggi n. 260/1949, n. 90/54 e n. 54/77 che non includono il santo patrono, giorno che dovrebbe essere considerato festivo ai soli fini della determinazione delle retribuzioni dei lavoratori. Tale interpretazione è in netto contrasto con il disposto dell'art 6, co. 1, DM 208415/23 che vieta l'esercizio della pesca nei giorni festivi senza fare alcuna distinzione tra i giorni qualificati come festivi dalla normativa nazionale o dal richiamato contratto collettivo nazionale. Ne discende che il giorno del santo patrono deve essere considerato festivo anche ai fini del divieto di pesca. Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e le ingiunzioni impugnate devono essere confermate. Le spese del presente giudizio, stante la difesa diretta dell'opposta, seguono la soccombenza limitatamente alle spese vive sostenute per la costituzione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta, rigetta l'opposizione confermando per l'effetto l'ingiunzione opposta. Sassari, 23 giugno 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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