Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spasari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare più idonea:
del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza del-OMISSIS- ( rectius 2025) avente ad oggetto il nulla-osta al rilascio della nuova patente di guida e degli atti allo stesso presupposti, comunque connessi e conseguenziali nonché per l’accertamento dell’obbligo e la condanna dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. ove tale termine non venisse rispettato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. TI De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’accertamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 4.6.2025 (indicata nel ricorso nella datazione come anno 2024 per mero errore formale) inerente il rilascio del nulla-osta al conseguimento della nuova patente di guida, da produrre al competente Ufficio del MIT.
2. Rappresenta il ricorrente che, in data -OMISSIS-, trovandosi alla guida dell’autovettura -OMISSIS-, mentre stava percorrendo la-OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, aveva causato un sinistro stradale; che i Carabinieri della Compagnia di Tropea intervenuti sul luogo lo avevano sottoposto a prelievo ematico, da cui era risultato un tasso alcolemico pari a-OMISSIS- g/l; che, in data -OMISSIS-, la Prefettura di Vibo Valentia aveva emesso decreto di sospensione della patente di guida nei confronti del ricorrente; che, con sentenza del -OMISSIS- il Tribunale Penale di Vibo Valentia aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed € 2.700,00 di ammenda, con la concessione del beneficio della sospensione e con l’ordine di revoca della patente di guida – ordine eseguito dalla Prefettura di Vibo Valentia con decreto del -OMISSIS--; che, con istanza del -OMISSIS-, il ricorrente aveva formulato richiesta di nulla-osta al rilascio di una nuova patente di guida cui aveva fatto seguito la nota prefettizia del -OMISSIS- in cui, pur rilevandosi la mancata sottoscrizione dell’istanza, erano stati anticipati i motivi ostativi rispetto a quanto richiesto.
3. Con il ricorso il ricorrente ha denunciato che il punto critico in ordine alla formulata istanza di rilascio sarebbe costituito dall’interpretazione da attribuire alla locuzione “ prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ,” di cui all’art. 219, co. 3 ter, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dovendo individuarsi il “ dies a quo ”, secondo la tesi interpretativa difensiva, dalla data di commissione del fatto e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito avendo l’attività esercitata dalla Prefettura natura vincolata e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
6. Alla udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione in ordine al ricorso per silentium .
7. Preliminarmente, l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa erariale va disattesa conformandosi in punto di giurisdizione il Collegio alla sentenza n. -OMISSIS-del Consiglio di Stato, secondo cui “ il potere di rilasciare o meno il nulla-osta per il conseguimento di una nuova patente, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (che fissa il decorso di almeno un triennio dalla precedente revoca) comporta l’emanazione di atti autoritativi, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo ”, spettando quindi la presente controversia alla cognizione del giudice amministrativo (T.A.R. Calabria, Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 1521;T.A.R. Calabria, Sez. I, 26 novembre 2022, n. 2168), non risultando peraltro direttamente coinvolta la modifica recentemente apportata alla detta disposizione con l. 177/2024.
8. Nel merito la domanda è fondata, nei sensi e limiti appresso indicati.
8.1. Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha inviato alla Prefettura di Vibo Valentia, con nota n. -OMISSIS-, istanza di nulla-osta (da produrre poi al competente Ufficio della Motorizzazione Civile) per il conseguimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida sul presupposto della decorrenza del termine triennale dalla data di accertamento del reato contestato allo stesso nel proc. pen. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
8.2. La Prefettura di Vibo Valentia, con nota del -OMISSIS-, nell’invitare l’istante a regolarizzare l’istanza (per il rilevato difetto di sottoscrizione e l’omessa allegazione della procura) ha (solo) preannunziato un esito negativo visto “ che, ai fini dell’applicazione dell’invocato art. 219, comma 3-ter, d.lgs. 285/1992, 3-ter, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3 -ter dell’art. 222 ”.
8.3. Il ricorrente, previa sottoscrizione e conferimento della procura al difensore, ha dunque rinnovato alla Prefettura di Vibo Valentia, con nota n. -OMISSIS-, la suindicata richiesta, che è rimasta inevasa.
8.4. Rileva dunque il Collegio che la Prefettura di Vibo Valentia non risulta essersi pronunciata definitivamente sulla istanza formulata dal ricorrente in quanto la nota del -OMISSIS- è qualificabile atto meramente interlocutorio, al più un preavviso di rigetto circa il nulla-osta (da inoltrare poi al competente Ufficio ministeriale dei trasporti), e pertanto, non essendo definitivo, non sarebbe immediatamente impugnabile.
8.5. Ne consegue che la richiesta del ricorrente non risulta essere stata legittimamente soddisfatta, in disparte la fondatezza o meno della pretesa al rilascio del titolo (sulla quale in questa sede il Collegio, trattandosi di attività a connotato discrezionale-interpretativo non è chiamato ad esprimersi) in quanto rispetto all’attività della Prefettura, come stabilito da questa Sezione, “ esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, “in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2318/2007), cosicché la mancata risposta dell’amministrazione viola il “principio generale della doverosità dell’azione amministrativa”, integrato “con le regole di ragionevolezza e buona fede (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 gennaio 2013, n. 788 )”(T.A.R. Calabria, Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 1521).
9. La domanda, pertanto, deve essere accolta nei sensi e limiti suddetti, dovendo la Prefettura di Vibo Valentia, a fronte della presentazione di istanza debitamente sottoscritta, determinarsi in maniera definitiva ed espressa sull’istanza di rilascio del nulla-osta (da inoltrarsi poi, eventualmente, al MIT) presentata dal ricorrente, in base agli atti del procedimento, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza a cura dell’esponente.
10. La peculiarità della vicenda, anche quanto al profilo in rito, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
NI Ciconte, Referendario
TI De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De NN | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.