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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2285 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] sn compl. C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Viale S. C.F._1
Martino 154, presso lo studio dall'avv. Venera Scrima, del Foro di Messina,
C.F. , che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2
), ivi residente in [...] ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n° 5, presso lo studio dell'avv. Augusto Saija (C.F.: ; PEC: C.F._4
fax 090774825), che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 02.06.2024, premesso che dall'unione more Parte_1
Perso uxorio con erano nate due figlie, in data Controparte_2
Perso 29.11.2020 e in data 24.06.2013; che a seguito della cessazione della convivenza tra le parti, il Tribunale di Messina, con provvedimento del
06.02.2018, aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, stabilendo che queste ultime fossero affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e determinando i tempi di permanenza con il padre;
che a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c., il Tribunale di Messina aveva stabilito che il padre potesse recuperare i giorni di visita alle figlie in altro giorno ove in quello stabilito le minori avessero avuto un impedimento;
che nonostante quest'ultimo provvedimento egli non riusciva a recuperare le ore previste per le visite alle figlie quando queste ultime avevano improrogabili impegni nel giorno fissato;
che egli aveva difficoltà anche a sentire al telefono le figlie, poiché sovente l'apparecchio risultava occupato o irraggiungibile;
che egli aveva avuto difficolta anche a trascorrere serenamente con le figlie la festa del papà; che appariva necessario anche definire le spese straordinarie, perché temeva di venire impropriamente gravato di spese ulteriori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fossero modificate le statuizioni vigenti prevedendo che egli potesse sentire telefonicamente le figlie senza limitazioni, che fosse stabilito l'obbligo per la di far recuperare al deducente i giorni di visita non esercitati CP_2
regolarmente per forza maggiore, che fossero modificati i giorni di visita, che non fossero poste limitazioni all'orario di rientro delle minori dopo gli incontri con il padre, in caso di impedimento a rispettare l'orario stabilito, che fosse prevista la possibilità per le figlie di festeggiare con il padre la
2 festa del papà ed il giorno del compleanno del padre e che fosse prevista la partecipazione di entrambi i genitori ai festeggiamenti per i compleanni delle figlie, che fossero precisate le spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.06.2024.
Instaurato il contraddittorio con comparsa tempestivamente depositata il 07.10.2024 si costituiva la quale Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie e sottolineava che esse si basavano su presupposti pretestuosi e capziosi. In particolare, negava di avere mai impedito al padre di recuperare le ore di visita alle figlie perse per improrogabili impegni delle minori, evidenziando che il non Pt_1
aveva mai chiesto di recuperare delle ore. Osservava che ella non aveva mai impedito alle minori di telefonare al padre ma non aveva consentito alle figlie di usare lo smartphone durante le ore di studio. Rilevava che i diversi giorni di visita indicati dal ricorrente coincidevano con quelli di fatto seguiti senza necessità di uno specifico provvedimento. Evidenziava che la richiesta di far trascorrere alle bambine la festa del papà ed il compleanno del padre con quest'ultimo era banale e immotivata, volta solamente ad alimentare il clima di tensione. Chiedeva, infine, che le figlie fossero ascoltate e che le domande del ricorrente fossero tutte rigettate.
All'udienza dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “con riferimento alle telefonate tra padre e figlie, le parti, a seguito di proposta conciliativa del Giudice, concordano sulla opportunità che si individui una fascia orari, dalle ore 20,00 alle
21,00, nella quale il telefono delle bambine sarà sicuramente acceso per potere ricevere le chiamate del padre;
per quanto riguarda il “recupero” degli incontri tra padre e figlie, le parti ribadiscono la previsione già
3 esistente in ordine alla possibilità di un “recupero” degli incontri non solo nella ipotesi in cui vi sia un impedimento delle figlie, ma anche nella ipotesi in cui vi sia un impedimento del padre, insuperabile e non dipendente da mere scelte soggettive del padre stesso;
per quanto riguarda i giorni di “visita” infrasettimanale del padre si concorda che, ove non venga raggiunto un diverso accordo, detti giorni coincidano con il lunedì e mercoledì anziché con il martedì ed il giovedì, come in precedenza previsto;
nel giorno della festa del papà e nel giorno di compleanno del padre le bambine staranno con il padre dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00; nel giorno della festa della mamma e nel giorno di compleanno della mamma le bambine staranno con la madre con sospensione delle visite del padre per quel giorno;
nel giorno del compleanno delle bambine, le stesse staranno ad anni alterni, per il pranzo con il padre e per la cena con la madre o l'anno successivo, per il pranzo con la madre e per la cena con il padre;
entrambi i genitori cercheranno di prestare ascolto all'eventuale desidero delle bambine di festeggiare con entrambi;
il genitore con il quale le bambine ceneranno si farà carico di curare anche gli eventuali festeggiamenti della figlia;
il padre cercherà di prelevare a scuola le figlie alla fine delle lezioni per evitare che le stesse debbano tornare a casa da sole ed in tale compito, ove non il padre stesso sia impegnato, si farà coadiuvare da un parente entro il quarto grado;
entrambi i genitori cercheranno di evitare che le bambine debbano tornare a casa da sole;
le parti concordano che ai fini della individuazione delle spese straordinarie si faccia riferimento alle Linee Guida del CNF”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
4 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 e 473 bis .22 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza dell'11.11.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2285 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] sn compl. C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Viale S. C.F._1
Martino 154, presso lo studio dall'avv. Venera Scrima, del Foro di Messina,
C.F. , che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2
), ivi residente in [...] ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n° 5, presso lo studio dell'avv. Augusto Saija (C.F.: ; PEC: C.F._4
fax 090774825), che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 02.06.2024, premesso che dall'unione more Parte_1
Perso uxorio con erano nate due figlie, in data Controparte_2
Perso 29.11.2020 e in data 24.06.2013; che a seguito della cessazione della convivenza tra le parti, il Tribunale di Messina, con provvedimento del
06.02.2018, aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, stabilendo che queste ultime fossero affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e determinando i tempi di permanenza con il padre;
che a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c., il Tribunale di Messina aveva stabilito che il padre potesse recuperare i giorni di visita alle figlie in altro giorno ove in quello stabilito le minori avessero avuto un impedimento;
che nonostante quest'ultimo provvedimento egli non riusciva a recuperare le ore previste per le visite alle figlie quando queste ultime avevano improrogabili impegni nel giorno fissato;
che egli aveva difficoltà anche a sentire al telefono le figlie, poiché sovente l'apparecchio risultava occupato o irraggiungibile;
che egli aveva avuto difficolta anche a trascorrere serenamente con le figlie la festa del papà; che appariva necessario anche definire le spese straordinarie, perché temeva di venire impropriamente gravato di spese ulteriori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fossero modificate le statuizioni vigenti prevedendo che egli potesse sentire telefonicamente le figlie senza limitazioni, che fosse stabilito l'obbligo per la di far recuperare al deducente i giorni di visita non esercitati CP_2
regolarmente per forza maggiore, che fossero modificati i giorni di visita, che non fossero poste limitazioni all'orario di rientro delle minori dopo gli incontri con il padre, in caso di impedimento a rispettare l'orario stabilito, che fosse prevista la possibilità per le figlie di festeggiare con il padre la
2 festa del papà ed il giorno del compleanno del padre e che fosse prevista la partecipazione di entrambi i genitori ai festeggiamenti per i compleanni delle figlie, che fossero precisate le spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.06.2024.
Instaurato il contraddittorio con comparsa tempestivamente depositata il 07.10.2024 si costituiva la quale Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie e sottolineava che esse si basavano su presupposti pretestuosi e capziosi. In particolare, negava di avere mai impedito al padre di recuperare le ore di visita alle figlie perse per improrogabili impegni delle minori, evidenziando che il non Pt_1
aveva mai chiesto di recuperare delle ore. Osservava che ella non aveva mai impedito alle minori di telefonare al padre ma non aveva consentito alle figlie di usare lo smartphone durante le ore di studio. Rilevava che i diversi giorni di visita indicati dal ricorrente coincidevano con quelli di fatto seguiti senza necessità di uno specifico provvedimento. Evidenziava che la richiesta di far trascorrere alle bambine la festa del papà ed il compleanno del padre con quest'ultimo era banale e immotivata, volta solamente ad alimentare il clima di tensione. Chiedeva, infine, che le figlie fossero ascoltate e che le domande del ricorrente fossero tutte rigettate.
All'udienza dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “con riferimento alle telefonate tra padre e figlie, le parti, a seguito di proposta conciliativa del Giudice, concordano sulla opportunità che si individui una fascia orari, dalle ore 20,00 alle
21,00, nella quale il telefono delle bambine sarà sicuramente acceso per potere ricevere le chiamate del padre;
per quanto riguarda il “recupero” degli incontri tra padre e figlie, le parti ribadiscono la previsione già
3 esistente in ordine alla possibilità di un “recupero” degli incontri non solo nella ipotesi in cui vi sia un impedimento delle figlie, ma anche nella ipotesi in cui vi sia un impedimento del padre, insuperabile e non dipendente da mere scelte soggettive del padre stesso;
per quanto riguarda i giorni di “visita” infrasettimanale del padre si concorda che, ove non venga raggiunto un diverso accordo, detti giorni coincidano con il lunedì e mercoledì anziché con il martedì ed il giovedì, come in precedenza previsto;
nel giorno della festa del papà e nel giorno di compleanno del padre le bambine staranno con il padre dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00; nel giorno della festa della mamma e nel giorno di compleanno della mamma le bambine staranno con la madre con sospensione delle visite del padre per quel giorno;
nel giorno del compleanno delle bambine, le stesse staranno ad anni alterni, per il pranzo con il padre e per la cena con la madre o l'anno successivo, per il pranzo con la madre e per la cena con il padre;
entrambi i genitori cercheranno di prestare ascolto all'eventuale desidero delle bambine di festeggiare con entrambi;
il genitore con il quale le bambine ceneranno si farà carico di curare anche gli eventuali festeggiamenti della figlia;
il padre cercherà di prelevare a scuola le figlie alla fine delle lezioni per evitare che le stesse debbano tornare a casa da sole ed in tale compito, ove non il padre stesso sia impegnato, si farà coadiuvare da un parente entro il quarto grado;
entrambi i genitori cercheranno di evitare che le bambine debbano tornare a casa da sole;
le parti concordano che ai fini della individuazione delle spese straordinarie si faccia riferimento alle Linee Guida del CNF”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
4 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 e 473 bis .22 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza dell'11.11.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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