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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2025
PROMOSSA DA
(C.F./P.IVA: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta RUSSO per procura in atti ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, via Centuripe n. 1/C, presso lo studio legale della stessa
RECLAMANTE
CONTRO
(P.iv ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 te domiciliata in Acireale, via O. Scionti n.15 presso lo studio dell'avv. Anna Chiarenza che la rappresenta e difende per mandato in atti giusta autorizzazione con ammissione al Patrocinio a spese dello Stato resa dal GD al fallimento in data 09.10.2025
RECLAMATA
E CONTRO
pagina 1 di 5 (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CA OG, e con domicilio eletto in Via M. R. Imbriani 74 – Catania, presso lo studio dell'avv.
FE OB AN
RECLAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni formalizzate dalle parti come da verbale in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 128/2025, pubblicata in data 25.7.2025, il Tribunale di Catania accoglieva l'istanza presentata dalla creditrice , tale in forza di Parte_2
d.i. definitivamente esecutivo per € 356.934,53 e, nella contumacia dell'intimata Controparte_1 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale sussistendone i presupposti di legge.
In particolare il Tribunale evidenziava come la debitrice non potesse essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII atteso che dalla dichiarazione IRAP 2023 risultavano ricavi per oltre € 500.000, mentre l'insolvenza risultava dalla mole dei debiti, anche tributari, scaduti e non pagati, oltre che dalla esecuzione mobiliare infruttuosa e dalla chiusura dei locali dell'impresa.
Avverso la detta sentenza proponeva reclamo. Controparte_1
Si costituivano in giudizio il creditore istante per la liquidazione giudiziale e la curatela chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
Con il primo motivo di reclamo ha denunciato la violazione del principio del Controparte_1 contraddittorio e del diritto di difesa per essere stata, a suo avviso, aperta la liquidazione giudiziale senza che essa fosse stata ritualmente convocata dinanzi al Tribunale.
In particolare, secondo la reclamante, la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto del giudice relatore, sarebbe stata “nulla o addirittura inesistente” in quanto non eseguita a mezzo pec e comunque in “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145, 140, 143 c.p.c., nonché dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890”.
Seguivano tutta una serie di notazioni relative ai vizi della notifica una prima volta eseguita a mezzo pagina 2 di 5 del servizio postale presso la sede legale della società ed una seconda volta conclusasi per compiuta giacenza, con l'evidenziazione dei profili di illegittimità.
Si costituivano in giudizio la curatela ed il creditore istante i quali rappresentavano, e documentavano tramite la produzione delle attestazioni di cancelleria, che la notifica dell'istanza e del decreto di convocazione del debitore era avvenuto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante secondo cui non sarebbe stata tentata la notifica a mezzo pec e sarebbe stata nulla quella eseguita con le forme ordinarie, esattamente con le modalità previste dall'art. 40, commi 6 e 7, CCII.
In particolare la curatela rappresentava che: “contrariamente a quanto solo labialmente asserito da controparte, la Cancelleria del Tribunale di Catania, in ottemperanza al disposto dell'art. 40 VI co
CCII, in data 23.06.2023, ha regolarmente proceduto alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione udienza con invio della comunicazione recante in allegato -Ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvedimento di designazione del giudice relatore e decreto di fissazione udienza-, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ( così Email_1 come estratto dal pubblico registro I- (Doc. 05. Indirizzo PEC da NI D&G Mare.pdf ) .
Tale circostanza viene confermata dall' attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria della
Sezione Concorsuale del Tribunale di Catania, dalla quale è facile desumere come la notificazione sia stata regolarmente trasmessa al corretto indirizzo pec della società debitrice ma che a causa dell'errore “5.1.1 – Aruba Pec S.p.a. - indirizzo non valido” la notificazione non veniva consegnata al mittente (Doc. 06. Attestazione telematica.pdf).
La cancelleria, pertanto, tenuto conto del mancato perfezionamento della notificazione per cause imputabili al destinatario, in ossequio al disposto dell'art. 40 co VII, CCII, provvedeva al deposito degli anzidetti atti presso il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, perfezionando, di fatto, il procedimento di notificazione ( Doc. 07. Comunicazione cancelleria Trib
Catania_Notifica portale Ministero.pdf; Doc. 07.1 Comunicazione cancelleria Trib Catania_Notifica portale Ministero.msg).
Tenute a mente le superiori circostanze, non è chi non veda, senza timore di smentita, come nel caso di specie, il perfezionamento del processo notificatorio si sia regolarmente realizzato nel momento in cui, successivamente alla mancata consegna all'indirizzo pec estratto dai registri pubblici per “indirizzo non valido” (causa imputabile al debitore), la Cancelleria abbia correttamente provveduto al deposito degli atti da notificare presso il portale dei servizi pubblici gestito dal Ministero della Giustizia” (v. pp. 4 e 5 della comparsa di costituzione).
pagina 3 di 5 Analoghe considerazioni venivano esposte dal creditore istante.
Ritiene la Corte che quanto rappresentato e documentato dalle parti resistenti dimostri per tabulas, senza bisogno di aggiunta o specificazione alcuna da parte del collegio, che il primo motivo di reclamo
è completamente infondato, atteso che omette del tutto di prendere in esame il procedimento di notificazione sì come effettivamente eseguito nel caso a mani nelle forme, telematiche, stabilite dalla legge, e conclusosi positivamente, preoccupandosi di contestare ulteriori notifiche eseguite, ad abundantiam, del tutto irrilevanti ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.
Quanto alle affermazioni labialmente esposte dalla reclamante all'udienza di comparizione volte a contestare, sulla base di esperienze personali del suo procuratore, la effettiva possibilità di accedere all'area web riservata di cui all'art. 359 CCII, trattasi di notazioni che nemmeno possono essere qualificate come “motivi aggiunti” (comunque inammissibili giusta quanto chiarito da Cass., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13505) e che si appalesano all'evidenza irrilevanti prive, come sono, di qualsivoglia minima concretezza.
Con il secondo motivo di reclamo ha criticato la sentenza impugnata per avere Controparte_1 ritenuto sussistenti i requisiti dimensionali previsti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ed ha prodotto, a sostegno del suo assunto, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020,
2022 e 2023, nonché il modello IVA per gli anni 2022 e 2023.
Orbene, premesso che la società reclamante non risulta avere depositato i bilanci nell'ultimo triennio e che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata il 18.6.2025, di talché il triennio rilevante ai fini dell'attivo patrimoniale e dei ricavi è quello 2022, 2023 e 2024, è sufficiente evidenziare, come ancora una volta rilevato dalla curatela, che la produzione documentale effettuata dalla reclamante lascia del tutto scoperto l'esercizio 2024, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di reclamo in esame .
Ancora, ha sostenuto che difetterebbe, nel caso a mani, “il superamento del debito Controparte_1 soglia previsto dall'art. 15, comma 3, CCII, quale condizione necessaria per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore” atteso che “Il credito azionato dal creditore istante è inferiore alla soglia di euro 500.000 prevista dall'art. 15, comma 3, CCII, e, comunque, non adeguatamente documentato in termini di certezza, liquidità ed esigibilità”.
Si tratta di un motivo di reclamo erroneo innanzitutto nell'individuazione del dato normativo, atteso che l'art. 15 CCII, composto da un solo comma, non riguarda affatto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati il cui mancato superamento preclude l'apertura della liquidazione, ma soprattutto, qualora la pagina 4 di 5 reclamante avesse voluto, come appare probabile, riferirsi all'art. 15 della legge fallimentare del 1942 che, effettivamente, all'ultimo comma, riguardava la soglia di indebitamento scaduto e non pagato
(oggi trasfusa nell'art. 49, comma 5, CCII), gravemente erroneo perché la soglia in questione è stata, sin dalla sua introduzione (con la riforma del 2006) di € 30.000 e non già € 500.000, oltre che nel merito infondato atteso che il creditore istante vanta un credito, fondato su titolo giudiziale definitivo, di oltre € 300.000.
Quanto alla contestazione dello stato di insolvenza la stessa si appalesa talmente generica che si risolve nella sua, pura e semplice, negazione, senza alcun minimo riferimento agli elementi addotti dal tribunale per dimostrarne la sussistenza.
Sotto ogni profilo, quindi, il reclamo risulta infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1195/2025 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 128/2025, pubblicata in data 25.7.2025, Controparte_1 con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, in favore dell'erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ed in € 9.000,00, sempre oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del creditore istante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott.ssa M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2025
PROMOSSA DA
(C.F./P.IVA: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta RUSSO per procura in atti ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, via Centuripe n. 1/C, presso lo studio legale della stessa
RECLAMANTE
CONTRO
(P.iv ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 te domiciliata in Acireale, via O. Scionti n.15 presso lo studio dell'avv. Anna Chiarenza che la rappresenta e difende per mandato in atti giusta autorizzazione con ammissione al Patrocinio a spese dello Stato resa dal GD al fallimento in data 09.10.2025
RECLAMATA
E CONTRO
pagina 1 di 5 (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CA OG, e con domicilio eletto in Via M. R. Imbriani 74 – Catania, presso lo studio dell'avv.
FE OB AN
RECLAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni formalizzate dalle parti come da verbale in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 128/2025, pubblicata in data 25.7.2025, il Tribunale di Catania accoglieva l'istanza presentata dalla creditrice , tale in forza di Parte_2
d.i. definitivamente esecutivo per € 356.934,53 e, nella contumacia dell'intimata Controparte_1 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale sussistendone i presupposti di legge.
In particolare il Tribunale evidenziava come la debitrice non potesse essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII atteso che dalla dichiarazione IRAP 2023 risultavano ricavi per oltre € 500.000, mentre l'insolvenza risultava dalla mole dei debiti, anche tributari, scaduti e non pagati, oltre che dalla esecuzione mobiliare infruttuosa e dalla chiusura dei locali dell'impresa.
Avverso la detta sentenza proponeva reclamo. Controparte_1
Si costituivano in giudizio il creditore istante per la liquidazione giudiziale e la curatela chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
Con il primo motivo di reclamo ha denunciato la violazione del principio del Controparte_1 contraddittorio e del diritto di difesa per essere stata, a suo avviso, aperta la liquidazione giudiziale senza che essa fosse stata ritualmente convocata dinanzi al Tribunale.
In particolare, secondo la reclamante, la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto del giudice relatore, sarebbe stata “nulla o addirittura inesistente” in quanto non eseguita a mezzo pec e comunque in “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145, 140, 143 c.p.c., nonché dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890”.
Seguivano tutta una serie di notazioni relative ai vizi della notifica una prima volta eseguita a mezzo pagina 2 di 5 del servizio postale presso la sede legale della società ed una seconda volta conclusasi per compiuta giacenza, con l'evidenziazione dei profili di illegittimità.
Si costituivano in giudizio la curatela ed il creditore istante i quali rappresentavano, e documentavano tramite la produzione delle attestazioni di cancelleria, che la notifica dell'istanza e del decreto di convocazione del debitore era avvenuto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante secondo cui non sarebbe stata tentata la notifica a mezzo pec e sarebbe stata nulla quella eseguita con le forme ordinarie, esattamente con le modalità previste dall'art. 40, commi 6 e 7, CCII.
In particolare la curatela rappresentava che: “contrariamente a quanto solo labialmente asserito da controparte, la Cancelleria del Tribunale di Catania, in ottemperanza al disposto dell'art. 40 VI co
CCII, in data 23.06.2023, ha regolarmente proceduto alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione udienza con invio della comunicazione recante in allegato -Ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvedimento di designazione del giudice relatore e decreto di fissazione udienza-, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ( così Email_1 come estratto dal pubblico registro I- (Doc. 05. Indirizzo PEC da NI D&G Mare.pdf ) .
Tale circostanza viene confermata dall' attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria della
Sezione Concorsuale del Tribunale di Catania, dalla quale è facile desumere come la notificazione sia stata regolarmente trasmessa al corretto indirizzo pec della società debitrice ma che a causa dell'errore “5.1.1 – Aruba Pec S.p.a. - indirizzo non valido” la notificazione non veniva consegnata al mittente (Doc. 06. Attestazione telematica.pdf).
La cancelleria, pertanto, tenuto conto del mancato perfezionamento della notificazione per cause imputabili al destinatario, in ossequio al disposto dell'art. 40 co VII, CCII, provvedeva al deposito degli anzidetti atti presso il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, perfezionando, di fatto, il procedimento di notificazione ( Doc. 07. Comunicazione cancelleria Trib
Catania_Notifica portale Ministero.pdf; Doc. 07.1 Comunicazione cancelleria Trib Catania_Notifica portale Ministero.msg).
Tenute a mente le superiori circostanze, non è chi non veda, senza timore di smentita, come nel caso di specie, il perfezionamento del processo notificatorio si sia regolarmente realizzato nel momento in cui, successivamente alla mancata consegna all'indirizzo pec estratto dai registri pubblici per “indirizzo non valido” (causa imputabile al debitore), la Cancelleria abbia correttamente provveduto al deposito degli atti da notificare presso il portale dei servizi pubblici gestito dal Ministero della Giustizia” (v. pp. 4 e 5 della comparsa di costituzione).
pagina 3 di 5 Analoghe considerazioni venivano esposte dal creditore istante.
Ritiene la Corte che quanto rappresentato e documentato dalle parti resistenti dimostri per tabulas, senza bisogno di aggiunta o specificazione alcuna da parte del collegio, che il primo motivo di reclamo
è completamente infondato, atteso che omette del tutto di prendere in esame il procedimento di notificazione sì come effettivamente eseguito nel caso a mani nelle forme, telematiche, stabilite dalla legge, e conclusosi positivamente, preoccupandosi di contestare ulteriori notifiche eseguite, ad abundantiam, del tutto irrilevanti ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.
Quanto alle affermazioni labialmente esposte dalla reclamante all'udienza di comparizione volte a contestare, sulla base di esperienze personali del suo procuratore, la effettiva possibilità di accedere all'area web riservata di cui all'art. 359 CCII, trattasi di notazioni che nemmeno possono essere qualificate come “motivi aggiunti” (comunque inammissibili giusta quanto chiarito da Cass., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13505) e che si appalesano all'evidenza irrilevanti prive, come sono, di qualsivoglia minima concretezza.
Con il secondo motivo di reclamo ha criticato la sentenza impugnata per avere Controparte_1 ritenuto sussistenti i requisiti dimensionali previsti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ed ha prodotto, a sostegno del suo assunto, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020,
2022 e 2023, nonché il modello IVA per gli anni 2022 e 2023.
Orbene, premesso che la società reclamante non risulta avere depositato i bilanci nell'ultimo triennio e che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata il 18.6.2025, di talché il triennio rilevante ai fini dell'attivo patrimoniale e dei ricavi è quello 2022, 2023 e 2024, è sufficiente evidenziare, come ancora una volta rilevato dalla curatela, che la produzione documentale effettuata dalla reclamante lascia del tutto scoperto l'esercizio 2024, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di reclamo in esame .
Ancora, ha sostenuto che difetterebbe, nel caso a mani, “il superamento del debito Controparte_1 soglia previsto dall'art. 15, comma 3, CCII, quale condizione necessaria per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore” atteso che “Il credito azionato dal creditore istante è inferiore alla soglia di euro 500.000 prevista dall'art. 15, comma 3, CCII, e, comunque, non adeguatamente documentato in termini di certezza, liquidità ed esigibilità”.
Si tratta di un motivo di reclamo erroneo innanzitutto nell'individuazione del dato normativo, atteso che l'art. 15 CCII, composto da un solo comma, non riguarda affatto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati il cui mancato superamento preclude l'apertura della liquidazione, ma soprattutto, qualora la pagina 4 di 5 reclamante avesse voluto, come appare probabile, riferirsi all'art. 15 della legge fallimentare del 1942 che, effettivamente, all'ultimo comma, riguardava la soglia di indebitamento scaduto e non pagato
(oggi trasfusa nell'art. 49, comma 5, CCII), gravemente erroneo perché la soglia in questione è stata, sin dalla sua introduzione (con la riforma del 2006) di € 30.000 e non già € 500.000, oltre che nel merito infondato atteso che il creditore istante vanta un credito, fondato su titolo giudiziale definitivo, di oltre € 300.000.
Quanto alla contestazione dello stato di insolvenza la stessa si appalesa talmente generica che si risolve nella sua, pura e semplice, negazione, senza alcun minimo riferimento agli elementi addotti dal tribunale per dimostrarne la sussistenza.
Sotto ogni profilo, quindi, il reclamo risulta infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1195/2025 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 128/2025, pubblicata in data 25.7.2025, Controparte_1 con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, in favore dell'erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ed in € 9.000,00, sempre oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del creditore istante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott.ssa M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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